Stessa domanda sia in sede civile che in sede penale: quale decisione prevale?

Se la domanda risarcitoria o restitutoria è proposta sia dinnanzi al giudice civile, sia mediante la costituzione di parte civile nel processo penale e non venga rilevata la violazione del divieto di contemporaneo esercizio della medesima domanda nelle due sedi, l'eventuale contrasto fra giudicati che si viene a determinare si risolve con la prevalenza della sentenza emanata per ultima.

A sostenerlo è la Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza 28506/18 depositata l’8 novembre. La fattispecie. Un’insegnante querelava un collega sostenendo che quest'ultimo avesse utilizzato artifizi e raggiri per conservare la titolarità della cattedra di educazione tecnica in una scuola media, costringendola così al trasferimento. Chiedeva, inoltre, l'annullamento della graduatoria per l'assegnazione della cattedra e il risarcimento dei danni subiti a causa del trasferimento. Si instauravano due giudizi paralleli, uno davanti al giudice del lavoro per l’annullamento della graduatoria e il risarcimento del danno e l’altro – penale – per i reati di truffa e diffamazione. Il Tribunale di Cassino – in funzione di giudice del lavoro - accoglieva la domanda di annullamento della graduatoria, ma rigettava quella di risarcimento del danno. Nel parallelo giudizio penale a carico dell’uomo per i reati di truffa e falso, la donna si costituiva parte civile. Il Tribunale penale di Cassino assolveva l’uomo dai reati a lui ascritti. A seguito di una complessa vicenda giudiziaria, la Corte d'appello di Roma accoglieva la domanda risarcitoria della donna e condannava l’uomo al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di danno morale e di una somma a titolo di lucro cessante. L’uomo ricorre in Cassazione. Stessa domanda in due sedi che succede? Il ricorrente censura il capo della sentenza in cui non è stata riconosciuta l'autorità del giudicato alla sentenza civile pronunciata dal giudice del lavoro. In particolare, la Corte d'appello avrebbe errato ad applicare, nel caso di contrasto di giudicati civile e penale, il criterio secondo cui deve prevalere la sentenza emanata per ultima. Tale principio, secondo il ricorrente, regolerebbe solamente il contrasto di giudicati civili, ma non sarebbe applicabile al contrasto fra un giudicato formatosi in sede civile e uno in sede penale. La Corte di Cassazione respinge questa tesi e afferma che se la domanda risarcitoria o restitutoria è proposta sia dinnanzi al giudice civile, sia mediante la costituzione di parte civile nel processo penale e non venga rilevata la violazione del divieto di contemporaneo esercizio della medesima domanda nelle due sedi, l'eventuale contrasto fra giudicati che si viene a determinare si risolve con la prevalenza della sentenza emanata per ultima. In un caso simile, infatti, non si applica la regola che riguarda l’ipotesi in cui nel giudizio civile viene fatto valere il giudicato formatosi in sede penale circa la sussistenza o l'insussistenza di fatti materiali da cui dipende il riconoscimento di un diritto. Danno morale giusto calcolarlo equitativamente se L’uomo, poi, lamenta che i giudici abbiano calcolato il risarcimento del danno morale in via equitativa. Il risarcimento avrebbe dovuto essere limitato al solo periodo in cui effettivamente la donna era stata costretta a spostarsi fuori sede per lavorare e, cioè, fino all’annullamento della graduatoria e non, invece, come era stato fatto, considerando tutto il tempo che era stato necessario per accertare i fatti. Anche questa censura non merita accoglimento la donna, nel corso del lungo lasso di tempo necessario per acclarare i datti, aveva subito un notevole patema d'animo determinato dall'incertezza determinatasi nella sua posizione lavorativa e dalla sofferenza ingenerata dalla gravità del comportamento del collega ricorrente che mirava proprio a pregiudicarla in graduatoria. La valutazione equitativa del danno che l’uomo contesta tiene conto della precarietà della posizione lavorativa della donna e della gravità del comportamento del collega ed è, pertanto, corretta. Alla luce di quanto detto, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 25 maggio – 8 novembre 2018, n. 28506 Presidente Frasca – Relatore D’Arrigo Ritenuto 1. In data 30 dicembre 1998, C.L. proponeva querela nei confronti di M.L. , assumendo che quest’ultimo avesse utilizzato artifizi e raggiri al fine di conservare la titolarità della cattedra di educazione tecnica nella Scuola Media Statale di , data la riduzione delle cattedre disponibili, costringendo così la C. al trasferimento ad altra sede. Successivamente, la C. adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Cassino per ottenere l’annullamento della graduatoria per l’assegnazione della cattedra di cui si discute, nonché il risarcimento dei danni subiti a causa del trasferimento ad altra sede. Il Tribunale di Cassino, con dispositivo letto in udienza il 18 luglio 2003, accoglieva la domanda di annullamento della graduatoria, ma rigettava quella di risarcimento del danno, considerandolo come non provato né allegato. La sentenza passava in giudicato. 2. Nel parallelo giudizio penale a carico del M. per i reati di truffa e falso, scaturito dalla querela della C. , costei, all’udienza del 5 maggio 2003, si costituiva parte civile. Il Tribunale penale di Cassino assolveva il M. dai reati a lui ascritti. Avverso tale sentenza la C. proponeva impugnazione ai soli fini civili. La Corte d’appello di Roma riformava la decisione di primo grado, condannando il M. al ristoro dei danni subiti dalla C. , da liquidarsi in un separato giudizio civile. 3. La C. , dunque, conveniva nuovamente in giudizio il M. dinnanzi al Tribunale civile di Cassino, chiedendo la determinazione del quantum risarcitorio dei danni morali subiti, da liquidarsi in via equitativa. Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 668 del 2008, dichiarava inammissibile la domanda, ritenendo che la sentenza del giudice del lavoro del 2003 - ormai passata in giudicato - riguardasse i medesimi fatti in relazione ai quali la C. aveva ancora richiesto il risarcimento del danno. 4. La Corte di cassazione, con sentenza penale n. 20863 del costituzione di parte civile della C. che, in realtà, aveva esercitato l’azione civile in sede penale poco prima che fosse definito il giudizio innanzi al giudice del lavoro e ravvisava un indubbio contrasto di giudicato da risolvere in sede civile. 5. La C. appellava la sentenza civile n. 668 del 2008, sostenendo che l’azione penale, culminata nella condanna al risarcimento da determinarsi in separata sede civile, avesse petitum e causa petendi differenti dall’azione promossa nel 2001 dinnanzi al Tribunale del lavoro di Cassino. La Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame, riformando integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Cassino per l’effetto, accoglieva la domanda risarcitoria della C. , condannando M.L. al pagamento della somma equitativamente determinata di Euro 20.000,00 a titolo di danno morale, nonché una somma a titolo di lucro cessante. 6. Avverso tale sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione, formulando due censure. La C. ha resistito con controricorso. Il pubblico ministero non ha ritenuto di depositare conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. Considerato 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ. La censura si rivolge contro il capo della sentenza in cui non è stata riconosciuta l’autorità del giudicato alla sentenza civile n. 538 del 2003 pronunciata dal giudice del lavoro di Cassino, non impugnata e divenuta definitiva. In particolare, la Corte d’appello avrebbe errato ad applicare, nel caso di contrasto di giudicati civile e penale, il criterio secondo cui deve prevalere la sentenza emanata per ultima, sempre che questa non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione questa peraltro ammessa esclusivamente qualora tale seconda sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13804 del 31/05/2018, Rv. 648694 Sez. 2, Sentenza n. 23515 del 19/11/2010, Rv. 614867 Sez. L, Sentenza n. 10623 del 08/05/2009, Rv. 608048 . Tale principio, secondo il ricorrente, regolerebbe solamente il contrasto di giudicati civili, ma non sarebbe applicabile al contrasto fra un giudicato formatosi in sede civile e uno in sede penale. Il motivo è infondato. 2. Com’è noto, i rapporti fra il giudicato penale e il processo civile sono regolati dagli artt. 651 e ss. cod. proc. pen. Tali disposizioni, tuttavia, riguardano solamente l’accertamento della sussistenza o della non sussistenza degli elementi di fatto che, integrando la fattispecie di reato per cui si procede, sono, al tempo stesso, costitutivi di una fattispecie civilmente rilevante. Queste disposizioni, quindi, operano sul piano dell’accertamento fattuale c.d. verità materiale , non su quello della qualificazione giuridica. In sostanza, come prevede la norma generale di chiusura dettata dall’art. 654 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile, quando in questo si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa. La pronuncia del giudice penale sulle domande civili, ai sensi degli artt. 538 ss. cod. proc. pen., si pone, invece, sul piano della identificazione degli effetti conseguenti all’accertamento fattuale. La domanda civile in sede penale ex artt. 74 e ss. cod. proc. pen., infatti, non differisce in nulla dall’azione civile esercitata nella sua sede naturale, se non per il suo più limitato oggetto in sede penale sono ammesse solo le domande risarcitorie e quelle restitutorie . Tant’è che, a norma dell’art. 75, comma 1, cod. proc. pen., l’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale. Va però precisato che il legislatore penale dell’88 ha optato per il favor separationis, ossia per un ridimensionamento del processo penale quale luogo elettivo di accertamento della verità reale, a vantaggio di un minore appesantimento e di una maggiore speditezza dello stesso. Pertanto, se è vero che l’azione civile può essere proposta o trasferita in sede penale, è pur vero che la stessa prosegue autonomamente in sede civile se non è stata trasferita o se è stata iniziata quando non era più ammessa la costituzione di parte civile art. 75, comma 2, cod. proc. pen. e che l’azione civile proposta in sede penale può essere sempre rinunciata e riproposta in sede civile art. 82 cod. proc. pen. . La sospensione del processo civile in attesa della definizione del giudizio penale, invece, avviene solamente nelle limitate ipotesi previste dall’art. 75, comma 3, cod. proc. pen. E se il danneggiato ha esercitato autonomamente l’azione per le restituzioni o il risarcimento del danno in sede civile, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non ha efficacia di giudicato neppure in ordine all’accertamento fattuale in essa contenuto art. 652 cod. proc. pen. . La prevenzione del rischio di un contrasto di giudicati è affidata al divieto di contemporaneo esercizio dell’azione civile sia in sede civile, sia in sede penale. Se il danneggiato si costituisce parte civile dopo aver convenuto il danneggiante innanzi al giudice civile, tale iniziativa comporta l’automatica rinunzia agli atti del processo civile art. 75, comma 1, cod. proc. pen. . Se, viceversa, egli promuove l’azione civile dopo essersi costituito parte civile innanzi al giudice penale, il giudizio civile è sospeso ope legis fino alla definitività della pronuncia in sede penale art. 75, comma 3, cod. proc. pen. . In breve, l’azione civile può essere iniziata in una delle due sedi e, entro certi limiti, trasferita nell’altra ma il danneggiato non può contemporaneamente esercitare l’azione civile in sede civile e costituirsi parte civile in sede penale. Nondimeno, può accadere che il giudice penale non rilevi una causa di esclusione della parte civile o che il giudice civile non si avveda che l’azione proposta dinnanzi a lui deve considerarsi rinunciata, in quanto trasferita in sede penale, oppure deve essere sospesa. In tal modo potrebbe pervenirsi ad una decisione nel merito in entrambe le sedi. In queste circostanze, l’eventuale contrasto dei giudicati riguarda le pronunce sulle questioni civili, non il sottostante accertamento fattuale. La soluzione del contrasto, dunque, non trova soluzione nelle previsioni del codice di procedura penale, bensì nel richiamato principio giurisprudenziale secondo cui deve prevalere la sentenza emanata per ultima par. 1 . 3. Va quindi affermato il seguente principio di diritto Se la domanda risarcitoria o restitutoria è proposta sia dinnanzi al giudice civile, sia mediante la costituzione di parte civile nel processo penale e non venga rilevata la violazione del divieto di contemporaneo esercizio della medesima domanda nelle due sedi, l’eventuale contrasto fra giudicati che si viene a determinare si risolve con la prevalenza della sentenza emanata per ultima, non venendo qui in rilievo la disciplina di cui agli artt. 651 e ss. cod. proc. pen., che riguarda invece il diverso caso in cui nel giudizio civile viene fatto valere il giudicato formatosi in sede penale circa la sussistenza o l’insussistenza di fatti materiali da cui dipende il riconoscimento di un diritto . 4. Facendo applicazione di tale principio nel caso in esame, si rileva che, come già rilevato da questa Corte con la sentenza penale n. 20863 del 2009, si è determinato un indubbio contrasto di giudicato . Tale contrasto è stato correttamente risolto dalla Corte d’appello sulla base del criterio della prevalenza della sentenza emanata per ultima individuata nella sentenza penale della medesima Corte d’appello di Roma n. 3740 del 2005 . Il motivo è dunque infondato. 5. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., in relazione al capo della sentenza che liquida il risarcimento del danno morale in via equitativa. In primo luogo, il ricorrente si duole dell’erroneo ricorso alla liquidazione equitativa da parte della Corte d’appello, la cui decisione sarebbe basata su delle non condivisibili presunzioni, a dispetto di un accertamento del Tribunale di Cassino che, invece, aveva espressamente ritenuto che il danno di cui la C. chiedeva il ristoro non fosse provato, né allegato. Inoltre, la C. sarebbe effettivamente rimasta assente dalla Scuola Media Statale di unicamente per l’anno 2003, mentre la Corte d’appello ha liquidato i danni morali sulla base della lunga sofferenza patita dall’attrice per tutto il tempo necessario ad accertare i fatti. In sostanza, la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che la graduatoria illegittima da cui derivava il danno dedotto dalla C. era stata annullata dal giudice del lavoro già nel 2003. Il risarcimento avrebbe dovuto essere, dunque, limitato al solo periodo in cui effettivamente la C. era stata costretta a spostarsi fuori sede per lavorare, cioè fino all’annullamento della graduatoria. Infatti, a partire da tale momento, essendosi disciolta ogni incertezza circa i fatti di causa, non poteva più ipotizzarsi una sofferenza morale conseguente alle lungaggini processuali, le quali comunque non potevano essere fatte gravare sul ricorrente. 6. Il motivo è inammissibile per difetto dei requisiti di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Infatti, il ricorrente omette di specificare in che termini la domanda fosse stata proposta dalla resistente e come vi avesse replicato il ricorrente. Tale carenza informativa non consente a questa Corte di apprezzare il senso della decisione impugnata, né quello delle critiche ad essa rivolte. In ogni caso, la censura non critica la complessiva ratio decidendi della sentenza d’appello. Nella stessa, infatti, si legge non pare revocabile in dubbio che l’odierna appellante abbia avuto a subire nel corso del lungo lasso di tempo necessario per acclarare i datti un notevole paterna d’animo determinato dall’incertezza determinatasi nella sua posizione lavorativa e dalla sofferenza ingenerata dalla gravita del comportamento del collega M. , volto a pregiudicarla in graduatoria pag. 2 . In particolare, il ricorrente incentra le sue censure solamente sulla più ridotta durata dell’incertezza in ordine ai fatti di causa, senza far riferimento né alla precarietà della posizione lavorativa della C. , né alla gravità del comportamento del collega. Poiché la valutazione equitativa del danno qui censurata tiene in conto anche questi ulteriori fattori, invece ignorati dal ricorrente, la doglianza risulta inidonea a scalfire il provvedimento impugnato. Infine, il ricorrente omette di svolgere qualsiasi considerazione atta ad evidenziare l’eccessività della somma liquidata rispetto ai fatti accertati. 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 385, comma primo, cod. proc. civ., le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo. Ricorrono, altresì, i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550 . P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.