Omesso versamento dell’assegno di mantenimento: l’ex marito deve risarcire il danno

I danni morali subiti dall’ex moglie per il mancato adempimento dell’ex marito all’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento, per lei e per i 4 figli minori, devono essere risarciti dall’uomo in quanto conseguenti al reato, seppur accertato in via incidentale.

Così ha affermato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 17144/18, depositata il 12 settembre. La vicenda. Il Tribunale di Roma veniva adito da una donna per sentir condannare l’ex marito al risarcimento dei danni patiti per il mancato adempimento degli obblighi di mantenimento nei suoi confronti ed in quelli dei 4 figli minori, oltre che per lesione della sua dignità e del suo onore con minacce ed offese. L’attrice deduceva che l’ex marito si era reso sistematicamente inadempiente nel versamento dell’assegno divorzile e di mantenimento fissato dal giudice ed aveva inoltre omesso di corrispondere il canone di locazione dell’immobile familiare il cui contratto era stato sottoscritto da entrambi, circostanza che aveva portato a ricevere l’intimazione di sfratto per morosità. Aggiungeva inoltre di aver già stata avviato azione esecutiva per il recupero del credito nei confronti del convenuto, che rimaneva contumace. Risarcimento del danno. Stante la contumacia dell’ex coniuge, il Tribunale sottolinea l’impossibilità di assolvere l’onere probatorio circa l’adempimento delle obbligazioni gravanti sullo stesso in virtù della sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti. L’inadempimento risulta dunque comprovato dal contenuto delle risultanze probatorie prodotte dall’attrice e contenenti anche le minacce ricevute. Il giudice richiama l’art. 12- sexies l. n. 898/1970 secondo cui al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile e di mantenimento di applicano le pene di cui all’art. 570 c.p. per la violazione degli obblighi di assistenza familiare. Risultando dunque escluso ogni dubbio sull’applicabilità dell’art. 12- sexies cit. oltre che del delitto di minaccia, la sentenza in commento riscontra la sussistenza di condotte idonee ad ingenerare nella vittima uno stato di ansia e preoccupazione, un turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente proprio al fatto di reato . Viene dunque a concretizzarsi il danno morale risarcibile ex art. 2059 c.c. in presenza di reato, anche se accertato incidentalmente. Posta la gravità dei fatti ed il perdurare delle condotte, il giudice esclude una liquidazione in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. e accoglie la domanda attorea quantificando il risarcimento in 20mila euro.

Tribunale di Roma, sez. I Civile, sentenza 11 – 12 settembre 2018, n. 17144 Giudice Ciani Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, omissis in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità sui figli all'epoca tutti minorenni omissis tale dovendosi intendere la dicitura anche in nome e per conto dei figli ” di cui all'epigrafe dell'atto di citazione , conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l'ex coniuge omissis per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti per la violazione degli obblighi di mantenimento oltre che per la lesione della sua dignità e del suo onore, nella misura di Euro 64.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Premesso di aver contratto matrimonio con omissis il 29 novembre 1997 e che in costanza di matrimonio erano nati quattro omissis , deduceva l’attrice che con sentenza n. 18491 del 2012 il Tribunale di Roma pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti ponendo a carico del l'obbligo di corrisponderle a titolo di assegno divorzile la somma mensile di Euro 1000,00 e a titolo di contributo per il mantenimento dei figli con lei conviventi la ulteriore somma mensile di Euro 2,000.00 a far data dall'ottobre 2012, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti i figli che con decreto del 12 dicembre 2014 il medesimo Tribunale modificava le ridette condizioni ponendo a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere all'istante la somma mensile di Euro 600,00 a titolo di assegno divorzile e la somma mensile di Euro 350,00 per ciascuno dei figli omissis nonché di provvedere direttamente al mantenimento della figlia omissis che il omissis si era reso sistematicamente inadempiente a tali obblighi di mantenimento nonché a quello di corrispondere il canone di locazione dell'immobile abitato dalla medesima e dai figli, il cui relativo contratto era stato sottoscritto da entrambi, di talché la stessa aveva ricevuto intimazione di sfratto per morosità che, inoltre, il omissis aveva posto in essere condotte lesive della dignità e dell'onore dell'attrice, offendendola e minacciandola financo di morte in ragione di ciò la stessa esponente aveva sporto denuncia nei confronti del omissis ed aveva intrapreso azione esecutiva per il recupero dell'ingente credito vantato nei confronti del medesimo che, infine, tale situazione aveva cagionato all'istante un danno morale quantificabile in Euro 2000,00 per ogni mese di inadempimento a decorrere dall'ottobre 2012. Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, omissis che veniva, pertanto, dichiarato contumace. Acquisita la documentazione prodotta dall'attrice e sentito il teste omissis , all'udienza del 6 giugno 2018 il giudice tratteneva la causa in decisione con termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale. La domanda attorea è fondata e merita di essere accolta nei limiti di seguito esposti. Premesso che è onere del convenuto provare l'adempimento delle obbligazioni sul medesimo gravanti in virtù della sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti Trib. Roma, n. 18491 del 2012 - doc. all. n. 1 all'atto di citazione , come successivamente modificata con decreto dell'intestato Tribunale del 23 dicembre 2014 doc. all. n. 2 all'atto di citazione , onere non assolto essendo il omissis rimasto contumace, mette conto evidenziare che l'inadempimento di quest'ultimo agli obblighi di mantenimento dei tigli e di corresponsione dell'assegno divorzile all'ex coniuge è comprovato dal contenuto dei messaggi prodotti dall'attrice doc. all. n. 3 all'atto di citazione , contenenti anche minacce, nonché dall'atto di pignoramento presso terzi notificato dalla omissis successivamente alla notifica, l'8 agosto 2014, dell'atto di precetto per il mancato pagamento dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento per i figli da ottobre 2012 a giugno 2014 doc. all. n. 6 all'atto di citazione . Orbene, a norma dell'art. 12 sexies della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'art. 570 c.p. , norma che prevede e punisce il delitto di Violazione degli obblighi di assistenza familiare . A ciò aggiungasi che l'unico teste escusso nel corso del giudizio, omissis carabiniere, compagno dell'attrice, ha confermato che l'attrice ha ricevuto sul cellulare più volte e almeno in data 22 luglio 2013 e 13 ottobre 2013 messaggi di minaccia di farla morire di fame da parte del omissis a seguito dei quali la stessa aveva attacchi di panico. Alla stregua delle illustrate emergenze istruttorie deve correttamente ritenersi che la condotta posta in essere dai convenuto integra gli estremi del reato di cui all'art. 12 sexies cit. oltre che del delitto di minaccia art. 612 c.p.c. e che trattasi di condotte idonee ad ingenerare nella vittima uno stato di ansia e preoccupazione, un turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente proprio al fatto di reato, come, peraltro, confermato nel caso specifico dal teste escusso, turbamento in cui si sostanzia il così detto danno morale, risarcibile a mente del disposto dell'art. 2059 c.c. in presenza di un reato anche se accertato incidentalmente. Tale pregiudizio non può che essere liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e tenuto conto della gravità dei fatti e delle illustrate emergenze istruttorie nonché del protrarsi negli anni della condotta del convenuto che, oltre a costringere l'attrice ad agire esecutivamente, l'ha anche esposta unitamente ai figli ad uno sfratto per morosità, appare equo quantificarlo in complessivi Euro 20.000,00 attuali Euro 5.000.00 in favore dell'attrice e di ciascuno dei tre figli in nome dei quali la stessa ha agito . Su tale somma, liquidata all'attualità e già rivalutata, decorrono e sono dovuti gli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e dovranno essere corrisposte dal omissis all'erario ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 115 del 2002, stante l'ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. P. Q. M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40592/2015 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide condanna il convenuto al pagamento, in favore di omissis per i titoli di cui in parte motiva, della somma di Euro 20,000,00, oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'erario, delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 2,417,50 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie 15% come per legge. Roma, 11 settembre 2018.