Botti illegali sul balcone, l’esplosione causa la cecità di un bambino: colpe divise tra padrona di casa e ospiti

Il drammatico episodio si verifica alla chiusura del 1994 a Napoli. L’esplosione di cento ‘tracchi’ manda in frantumi i vetri di porte e finestre, e alcune schegge accecano un bambino. Oltre vent’anni dopo i giudici chiudono la vicenda giudiziaria, confermando le molteplici responsabilità di chi ha portato quei botti illegali e di chi ha accettato che fossero sistemati nella propria abitazione.

Capodanno tragico a Napoli ben cento ‘botti’ – illegali – esplodono contemporaneamente sul balcone di un appartamento, mandando in frantumi i vetri delle porte e dei finestroni, e alcune schegge feriscono agli occhi anche un ragazzino, provocandogli la totale perdita della vista. Oltre venti anni dopo, vengono definite le responsabilità e i relativi obblighi risarcitori per quell’episodio – verificatosi alla chiusura del 1994 – colpevoli non solo chi ha ‘ordinato’ l’acquisto e chi ha materialmente comprato i ‘botti’, ma anche chi ha accettato che quel materiale pericoloso entrasse nella propria casa Cassazione, sentenza n. 25365/18, depositata il 12 ottobre 2018 . Colpe. Il fattaccio si verifica a Napoli, dieci minuti dopo la mezzanotte del 31 dicembre 1994. A poca distanza da Mergellina, si avverte uno scoppio si scoprirà poi che esso proveniva dal balcone di un’abitazione e che era stato provocato dall’esplosione contemporanea di ben cento ‘tracchi’, ossia ‘botti’ illegali. Il problema non è rappresentato però dal rumore avvertito all’esterno, quanto, piuttosto, dagli effetti all’interno dell’abitazione nello specifico, finiscono in frantumi i vetri delle ‘porte finestre’ e degli attigui finestroni posti tra il salone di casa e un’ampia balconata panoramicamente aperta sul Golfo , e alcune schegge feriscono al viso e agli occhi anche il piccolo Paolo – nome di fantasia – provocandogli l’irrimediabile e totale perdita della vista . E proprio il piccolo Paolo – oggi maggiorenne – chiede e ottiene un adeguato risarcimento per i danni permanenti riportati a causa di quel tragico Capodanno. A chiudere definitivamente il fronte giudiziario è la Cassazione, che conferma, in sostanza, le responsabilità delle persone finite sotto accusa per l’incidente verificatosi quel 31 dicembre, indicente che, va aggiunto, causò lesioni serie non solo al piccolo Paolo ma anche ad altre quattro persone. I Giudici del Palazzaccio confermano le valutazioni compiute prima in Tribunale e poi in Corte d’appello, e ritengono evidente come ognuna delle persone sotto accusa abbia concorso nella causazione dell’incidente . Così, nello specifico, viene evidenziato che le padrone di casa hanno genericamente consentito l’ingresso nella loro abitazione dei fuochi d’artificio portati da alcuni ospiti senza controllarne la pericolosità , e colpevole è anche la persona che ha commissionato imprudentemente l’acquisto di fuochi d’artificio, suggerendo di comprare giochi pirici per bambini, tra cui anche alcuni ‘tracchi’ , e nessun dubbio è infine possibile sulla responsabilità della persona che ha materialmente effettuato l’acquisto, consapevole della loro pericolosità e del loro carattere di ‘botti’ proibiti .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 gennaio – 12 ottobre 2018, n. 25365 Presidente Spirito – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 3/6/2014 -per quanto ancora d'interesse in questa sede la Corte d'Appello di Napoli, in parziale accoglimento dei gravami interposti dal sig. Fe. Fu. -in via principale e dal sig. Ma. De Vi. -in via incidentale e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Napoli n. 3743 del 2006, ha dichiarato il predetto Fu. e i sigg. Na. Mi., Ge. Be., El. Pi. e Re. Te. responsabili dei danni subiti dal suindicato De Vi. all'esito del sinistro avvenuto dieci minuti circa dopo la mezzanotte del 31 dicembre 1994, allorquando la simultanea esplosione di circa 100 tracchi posizionati sul balcone dell'appartamento di proprietà della Mi. al 4. piano dello stabile sito in omissis , avvenuta in occasione dei festeggiamenti di Capodanno mandò in frantumi i vetri delle porte finestre e degli attigui finestroni posti tra il salone di casa e un'ampia balconata panoramicamente aperta sul Golfo” e alcune schegge ferirono al viso ed agli occhi il piccolo Ma. De Vi., provocandogli l'irrimediabile e totale perdita del senso della vista, e Si. Al., provocandole la perdita della vista all'occhio destro”. Con conseguente condanna dei medesimi al pagamento, in solido, della somma a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali già liquidata in favore del De Vi. e della Al. dal giudice di prime cure, la cui sentenza ha sul punto confermato nonché condanna al pagamento -giusta determinate percentuali in via di regresso in favore del Fu. di quanto dal medesimo eventualmente a tale titolo già versato al De Vi. e all'Al Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Mi. e la Pi. propongono ora ricorso per cassazione affidato a 3 motivi, illustrati da memoria. Resistono con separati controricorsi il De Vi. e il Fu., il quale ultimo spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso la Be. e la sig. Fa. Pe Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il 1. motivo le ricorrenti in via principale denunziano violazione dell'art. 115 c.p.c, in riferimento all'art. 360, 1. co. n. 3, c.p.c nonché omesso esame” di fatti controversi e decisivi”, in riferimento all'art. 360, 1. co. n. 5, c.p.c. Con il 2. motivo denunziano violazione e falsa applicazione” degli artt. 1223, 2043, 2055 c.c., 40, 41 c.p., in riferimento all'art. 360, 1. co. n. 3, c.p.c nonché connesso esame” di fatti controversi e decisivi”, in riferimento all'art. 360, 1. co. n. 5, c.p.c. Con il 3. motivo denunziano violazione o falsa applicazione” dell'art. 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1. co. n. 3, c.p.c. Con il 1. motivo il ricorrente in via incidentale denunzia violazione e falsa applicazione” degli artt. 2697 c.c., 115, c.p.c, in riferimento all'art. 360, 1. co. n. 3, c.p.c. Con il 2. motivo denunzia omesso, perplesso e pretestuoso esame” di fatti decisivi”, in riferimento all'art. 360, 1. co. n. 5, c.p.c. Con il 3. motivo denunzia violazione e falsa applicazione” degli artt. 2050, 2051, 2055 c.c., in riferimento all'art. 360, 1. co. n. 3, c.p.c nonché omesso esame” di fatti decisivi”, in riferimento all'art. 360, 1. co. n. 5, c.p.c. I ricorsi, principale ed incidentale, sono sotto plurimi profili inammissibili. Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell'art. 366, 1. co. n. 6, c.p.c, atteso che i ricorrenti -principali e incidentale fanno rispettivamente riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, all' atto di citazione ritualmente notificato in data 2 ottobre 1995”, agli accertamenti effettuati dal Commissariato di Posillipo”, all' altro atto di citazione notificato in data 2 ottobre 1995”, all' acquisita documentazione”, al raccolto interrogatorio formale delle parti”, all' espletata prova testimoniale”, all'atto di appello interposto dal Fu., alla massiccia istruttoria acquisita al processo in sede civile”, alla sentenza del G.I.P. resa in sede penale e pur ritualmente esibita ed allegata al fol. 5 del fascicolo di primo grado ”, alle dichiarazioni rese dalla parti a P.M. e Polizia Giudiziaria”, le ricorrenti in via principale a produzioni documentali, interpelli e prove testimoniali” che hanno dato esito alla sentenza 3743 del 2006”, all'atto d'appello, all' ordine ricevuto da Arnaldo Coscino”, il ricorrente in via incidentale ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d'interesse in questa sede riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame v. Cass., 16/3/2012, n. 4220 , con precisazione anche dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti anche in sede di giudizio di legittimità v. Cass., 23/3/2010, n. 6937 Cass., 12/6/2008, n. 15808 Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 , la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 . A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura dei soli rispettivi ricorsi, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento v. Cass., 18/4/2006, n. 8932 Cass., 20/1/2006, n. 1108 Cass., 8/11/2005, n. 21659 Cass., 2/81/2005, n. 16132 Cass., 25/2/2004, n. 3803 Cass., 28/10/2002, n. 15177 Cass., 12/5/1998 n. 4777 sulla base delle deduzioni contenute nei medesimi, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito v. Cass., 24/3/2003, n. 3158 Cass., 25/8/2003, n. 12444 Cass., 1/2/1995, n. 1161 . Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 . Deve porsi ulteriormente in rilievo che i ricorrenti inammissibilmente si dolgono dell'erronea valutazione delle emergenze probatorie, laddove alla stregua della vigente formulazione dell'art. 360, 1. co. n. 5, c.p.c. -nel caso ratione temporis applicabile il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'omesso esame e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ovvero l'illogicità, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312 . A tale stregua, dagli odierni ricorrenti -principali ed incidentale viene inammissibilmente richiesta una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Quanto in particolare alla omessa considerazione della sentenza del G.I.P. resa in sede penale e pur ritualmente esibita ed allegata al fol. 5 del fascicolo di primo grado ” lamentata dalle odierne ricorrenti in via principale, è appena il caso di osservare e di ribadire che come questa Corte -anche a Sezioni Unite ha già avuto modo di affermare v., da ultimo, Cass., 21/4/2016, n. 8035 , la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima pronunziata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, e non anche le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia, cui non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto cfr. Cass., Sez. Un., 26/1/2011, n. 1768, e, conformemente, Cass., 25/9/2014, n. 20252 . Si è altresì precisato che al fine di delineare l'ambito di operatività della sentenza penale e la sua idoneità a provocare gli effetti preclusivi di cui agli artt. 652, 653 e 654 c.p.p. nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa deve risultare provato, e il giudicato di assoluzione è idoneo a produrre effetti preclusivi quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo, specifico e concreto accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuire questo all'imputato, e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato. Sotto il profilo soggettivo, è altresì necessario che vi sia coincidenza delle parti tra il giudizio penale e quello civile, e cioè che non soltanto l'imputato ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale v. Cass., 20/9/2006, n. 20325 . Si è in proposito sottolineato che anche in presenza come nella specie di sentenza penale di piena assoluzione nel merito perché il fatto non sussiste” non può peraltro omettersi di considerare che sia l'elemento costitutivo dell'illecito costituito dalla colpa sia quello del nesso di causalità sono in ambito civile intesi diversamente che in ambito penale v. Cass., 21/4/2016, n. 8035 . Quanto alla prima, si è da questa Corte costantemente posto in rilievo come sia ormai da tempo tramontata la concezione etica della responsabilità civile informata sulla concezione psicologica della colpa, propria invero del diritto penale, rilevando essa non solo nell'adempimento delle obbligazioni ma anche nei comuni rapporti della vita di relazione cfr. Cass., 27/8/2014, n. 18304, e, da ultimo, Cass., 20/2/2015, n. 3367 Cass., 8/5/2015, n. 9294 in termini di colpa obiettiva, e cioè quale violazione del modello 10 di condotta cui il debitore del rapporto obbligatorio e il soggetto dei comuni rapporti della vita di relazione sono tenuti ad improntare la propria condotta v. sent. Cass., 27/10/2015, n. 21782 Cass., 20/2/2015, n. 3367 Cass., 8/5/2015, n. 9294 Cass., 27/8/2014, n. 18304 in altri termini, quale violazione dello sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso concreto adeguato ad evitare che la prestazione di adempimento o il comportamento da mantenersi arrechino danno anche a terzi cfr. Cass., 6/5/2015, n. 8989 e, in diverso ambito, Cass., 20/2/2006, n. 3651 . Con particolare riferimento al nesso di causalità è d'altro canto noto che, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio , in materia civile opera la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576 Cass., 16/10/2007, n. 21619 . A tale stregua, può allora risultare non integrata la fattispecie di reato, per difetto dell'elemento del nesso di causalità in ragione della impossibilità di ritenersi -in base ad giudizio di alta probabilità logica nel caso concreto esso provato oltre il ragionevole dubbio e pertanto in termini di -quasi certezza v. Cass., Sez. Un. pen., 10/7/2002, n. 30328, e, da ultimo, Cass., pen., sez. F., 25/08/2015, n. 41158 Cass., pen., sez. 4, 19/3/2015, n. 22378 , e al contempo per converso configurabile la responsabilità civile del debitore/danneggiante, in ragione dell'ascrivibilità in termini di preponderanza dell'evidenza più probabile che non dell'evento lesivo alla sua condotta dolosa o colposa, quest'ultima propriamente costituendone il criterio d'imputazione v., da ultimo, Cass., 29/2/2016, n. 3893 Cass., 22/2/2016, n. 3428 Cass., 20/2015, n. 3367 . Ben può allora il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, utilizzare non avendone peraltro -diversamente da quanto adombrato dalle odierne ricorrenti in via principale l'obbligo come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata, e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede all'esito del relativo diretto esame, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere ad una autonoma valutazione, con pienezza di cognizione, al fine di accertare i fatti materiali in base al relativo proprio vaglio critico v. Cass., 17/11/2015, n. 23516 Cass., 17/6/2013, n. 15112 Cass., 25/3/2005, n. 6478 , ivi ricompreso il profilo del nesso di causalità, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale v. Cass., 21/4/2016, n. 8035 . Ne consegue che a tale stregua può invero pervenire all'affermazione della civile responsabilità pur nell'insussistenza di quella penale, ovvero ad un riparto delle responsabilità diverso da quello stabilito dal giudice penale v. Cass., 21/4/2016, n. 8035 . Sotto tale profilo, in particolare il ricorso principale è inammissibile ex art. 360 bis, 1. co. n. 1, c.p.c. Orbene, atteso che è rimasta nell'impugnata sentenza accertata la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro de quo all'esito del quale hanno riportato danni i sigg. Ma. De Vi., Si. Al., Ma. Gr. Ia. e An. Fu. della Mi. per avere genericamente consentito l'ingresso nella sua abitazione di fuochi d'artificio senza preoccuparsi di limitare questo suo preventivo consenso, né di controllare poi la pericolosità dei fuochi portati dai suoi ospiti, pur potendo -anche a voler ammettere che non sapesse della pericolosità di quelli portati dal Fu. e dalla Pe.-prevedere, usando la scienza ed esperienza delle tradizioni napoletane che ella certamente aveva nonché l'ordinaria prudenza, che qualcuna delle persone da lei accolte, tra cui alcune da lei non conosciute, avrebbe potuto introdurre in casa sua botti proibiti poiché pericolosa , alla Be. per avere imprudentemente commissionato al Te., anche a nome o comunque per conto del cognato Arnaldo Cascino, l'acquisto di fuochi d'artificio, suggerendogli di comprare dei giochi pirici per bambini, tra cui anche alcuni tracchi , senza poi minimamente meravigliarsi s, se non per la somma spesa, né tampoco ribellarsi, come avrebbe richiesto la prudenza richiestale dalla situazione, allorché il Te. comunicò a lei ed al Cascino di aver acquistato diversi giochi pirici, tra cui anche cento tracchi, pagandoli ben 620.000 lire, essendo del tutto inverosimile che ella non fosse consapevole della pericolosità di fuochi d'artificio di cui conosceva certamente il nome” , al Te. per avere personalmente acquistato i cento tracchi, la cui esplosione causò la tragedia all'origine della controversi in esame e di non essersene più minimamente preoccupato, una volta appreso che erano stati depositati in casa della Mi., pur essendo certamente consapevole della loro pericolosità e del loro conseguente carattere di botti proibiti, non solo perché campano e residente a Napoli, ma anche perché egli attese che il venditore cui s'era rivolto per il loro acquisto li andasse a prelevare, non potendo evidentemente tenerli esposti sulla sua bancarella proprio perché vietati , alla Pi. per avere imprudentemente consentito l'introduzione ed il deposito in quella che era anche la sua abitazione ed addirittura nella sua stanza da letto dei fuochi d'artificio portativi dal Fu. in compagnia della Pe., pur essendo stata specificamente avvertita dallo stesso Fu. della loro notevole pericolosità, e di essersi poi totalmente disinteressata della loro sorte” , al Cascino per avere ordinato al Fu. di spostare il pacco contenete i tracchi dal salone alla balconata peoprio per il timore derivante dalla consapevolezza della sua pericolosità, così imprudentemente accrescendo il rischio che il suo contenuto potesse esplodere, come poi in effetti avvenne” , al Fu. e alla Pe. per avere portato a casa della Mi. e della Pi. fuochi d'artificio di notevole pericolosità” , lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni degli odierni ricorrenti -principali ed incidentale-, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, 1. co. n. 6, c.p.c, si risolvono in realtà nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro rispettive aspettative v. Cass., 20/10/2005, n. 20322 , e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932 . Per tale via, infatti, in realtà rispettivamente sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443 . All'inammissibilità dei motivi, assorbita ogni altra e diversa questione, consegue l'inammissibilità dei ricorsi. Stante la reciproca soccombenza va disposta la compensazione tra i ricorrenti, in via principale ed incidentale, delle spese del giudizio di cassazione. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore degli altri rispettivi controricorrenti, seguono la soccombenza. Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti in via principale ed incidentale. Condanna i ricorrenti -in via principale ed incidentale al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.200,00 -di cui Euro 7.000,00 per onorari in favore del controricorrente De Vi. nonché al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.200,00 -di cui Euro 7.000,00 per onorari in favore in favore delle controricorrenti Be. e Pe Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali ed incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.