Case popolari, gradino rotto: niente risarcimento per la bambina finita a terra

Respinta la richiesta avanzata dalla madre nei confronti dell’Iacp, proprietario dell’immobile in cui è avvenuto l’episodio. Manca la prova certa che la caduta della bambina sia stata causata dall’improvvisa rottura di un gradino.

Brutta caduta sulle scale di un edificio dell’‘Istituto autonomo case popolari’. Vittima una bambina che con la propria famiglia vive in un appartamento di quell’immobile. Secondo la madre, il capitombolo è stato causato dalla rottura di un gradino, ma questa ricostruzione viene ritenuta non plausibile – alla luce dello spessore del gradino – dai giudici, anche in Cassazione. Definitivo perciò il ‘no’ alla richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell’Iacp Cassazione, ordinanza n. 25126, Sezione Sesta Civile - 3, depositata oggi . Rottura. Ricostruito l’episodio, verificatosi nell’estate del 2010 in un immobile di proprietà dell’Iacp, nella zona di Siracusa, i giudici debbono valutare il brutto incidente che ha visto vittima la bambina e decidere sul risarcimento richiesto dalla madre all’Istituto. Secondo la donna, la figlia, mentre scendeva le scale prive di illuminazione, era caduta perché la soglia marmorea del gradino aveva ceduto all’improvviso, al suo passaggio, spezzandosi all’altezza dello spigolo esterno, in prossimità della ringhiera . Evidente, di conseguenza, sempre secondo la donna, la responsabilità dell’Iacp che, in qualità di proprietario dell’immobile , avrebbe dovuto provvedere alla manutenzione e alla custodia del bene . Però prima il Giudice di Pace e poi i Giudici del Tribunale ritengono poco plausibile la chiave di lettura offerta dalla donna. A questo proposito, viene evidenziato che manca la ‘prova provata’ del nesso tra la cosa e l’evento , soprattutto per dare forza alla tesi della rottura di un gradino di marmo a causa del peso di una bambina di 9 anni . Queste osservazioni vengono ora condivise dai giudici della Cassazione, i quali confermano il ‘no’ alla richiesta di risarcimento presentata dalla madre. Inutile, in particolare, il richiamo fatto dal legale della donna alla consuetudine che le soglie degli edifici di edilizia popolare presentino uno spessore di 2 centimetri e mezzo . Questo dato è smentito, peraltro, dalle foto a disposizioni dei magistrati, foto da cui emerge che la soglia di marmo del gradino si attestava su uno spessore compreso tra i 5 e i 6 centimetri.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 23 aprile – 10 ottobre 2018, n. 25126 Presidente Amendola – Relatore Positano Rilevato che con atto di citazione notificato il 28 novembre 2011 all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Siracusa, Gi. Pa. ha dedotto di abitare, unitamente alla propria famiglia, in un appartamento dell'edificio di edilizia residenziale pubblica, in Siracusa, di proprietà di IACP, aggiungendo che il giorno 9 agosto 2010 la figlia Au. De Fe., mentre scendeva le scale prive di illuminazione, era caduta in terra e riportando lesioni e ciò in quanto la soglia marmorea del gradino, aveva ceduto all'improvviso al passaggio della minore, spezzandosi all'altezza dello spigolo esterno, in prossimità della ringhiera. Aggiungeva che le scale dell'edificio avevano rappresentato una grave insidia e perciò riteneva sussistente la responsabilità aquiliana dell'ente proprietario dell'immobile per omessa manutenzione o custodia del bene, ai sensi degli articoli 2051 o 2043 c.c Si costituiva l'Istituto Autonomo contestando la pretesa dell'attrice e ottenendo di chiamare in causa il proprio assicuratore, Unipol Assicurazioni S.p.A. Si costituiva la compagnia contestando la domanda dell'attrice il Giudice di Pace di Siracusa, con sentenza n. 1512 del 2013 rigettava la domanda evidenziando che IACP, quale custode dei beni, soggiace alla disciplina prevista dagli articoli 2051 e 2043 c.c. ma aggiungeva che l'attrice non aveva fornito la prova del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento avverso tale decisione Gi. Pa., nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale in favore della figlia minore, proponeva appello contestando l'esclusione della prova del nesso causale e il presunto contrasto insanabile delle dichiarazioni dei testi escussi. Al contrario, secondo l'appellante, il giudice avrebbe dovuto ritenere che i fatti avevano trovato pieno riscontro probatorio, nonostante le lievi incongruenze delle dichiarazioni, proprio sulla base delle deposizioni testimoniali. Si costituivano in giudizio IACP e Unipol Assicurazioni S.p.A. il Tribunale di Siracusa con sentenza del 7 ottobre 2016 rigettava l'impugnazione condannando l'appellante al pagamento della metà delle spese di lite e compensando la restante parte. Pur condividendo la doglianza dell'appellante, secondo cui le contraddizioni dei testi escussi colte dal primo giudice riguardavano un aspetto marginale, tuttavia non emergeva in maniera sufficiente la prova della dinamica del sinistro, così come prospettata da parte attrice. Sotto altro profilo non poteva darsi rilievo alla contestazione solo generica del fatto da parte della convenuta, trattandosi di soggetto estraneo alla sfera di conoscibilità del custode. Inoltre, nessuno dei testi escussi aveva assistito alla caduta della bambina ed erano insufficienti i riferimenti dei testi all'esistenza di gradini lineati al fine di dimostrare la rottura di un gradino di marmo, come quello raffigurato nelle foto, a causa del peso di una bambina di nove anni avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Gi. Pa. affidandosi a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c. Resiste in giudizio, con controricorso, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Siracusa Considerato che con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 115 c.p.c. con riferimento al principio di non contestazione, riguardo all'affermazione del Tribunale secondo cui non può darsi rilievo alla contestazione solo generica del fatto da parte della convenuta, trattandosi di fatto estraneo alla sfera di conoscibilità del custode. Al contrario, rientrava nella sfera di conoscibilità del custode l'insieme delle caratteristiche concernenti la manutenzione, la scarsa illuminazione delle scale e le condizioni fatiscenti di rampe e gradini, evidentemente lesionati il primo motivo che si riferisce alla violazione della norma in tema di non contestazione, è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto l'onere di contestazione generica o specifica è rapportato a quello di deduzione a sua volta generica o specifica dei fatti principali e secondari parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere l'atto di citazione, ma soprattutto allegare o trascrivere la comparsa di costituzione di IACP e i successivi scritti concernenti la definizione del thema decidendum e trascrivere il motivo di appello relativo a tale specifica questione giuridica con il secondo motivo lamenta la violazione l'articolo 2051 c.c. e il travisamento dei fatti dedotti, nonché la contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione. In particolare, appare illogico che una soglia di marmo di un gradino possa avere uno spessore di 5 o 6 cm, mentre è notorio che le soglie degli edifici di economia popolare presentino uno spessore di 2,5 cm. Sotto altro profilo appare verosimile e ragionevole che la bambina, mentre scendeva le scale sia caduta proprio sui gradini di quelle scale rimaste imbrattate di sangue, come riferito da uno dei testimoni e prive dello spicchio di marmo rinvenuto nelle vicinanze il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità in quanto il ricorrente non rileva che l'argomento dello spessore del gradino è ricavato, dal giudice di appello, dalle foto esaminate e tale valutazione in fatto non può essere superata dal riferimento al fatto notorio che non ricorre mai quando la valutazione ha ad oggetto cognizioni tecniche sul minor spessore dei gradini delle scale degli immobili di edilizia popolare. Per il resto si richiede alla Corte di legittimità di rivalutare il compendio probatorio al fine di aderire alla ricostruzione alternativa prospettata dalla ricorrente, rispetto a quella meno appagante fatta propria dai giudici di merito con una doppia conforme ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo -seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso . P.T.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma Ibis dello stesso articolo 13.