La reticenza dell’assicurato costituisce un’idonea causa di annullamento della polizza a vita

Le polizze assicurative hanno come scopo primario quello di fornire un giusto gioco di equilibri tra le due parti contraenti rispetto a un evento futuro, incerto. Per questo è essenziale un corretto scambio di informazioni antecedentemente la stipula del suddetto accordo assicurativo. In particolare, le polizze assicurative a vita, finalizzate a tutelare la salute del cliente, richiedono all’assicurato una compilazione precisa, chiara e veritiera di un questionario finalizzato a evidenziare la reale condizione medica.

In tema, si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 24563/18 depositata il 5 ottobre. I fatti. Viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, la quale ha riformato la sentenza di primo grado che determinava l’annullamento del contratto di assicurazione di polizza a vita stipulato il 18 dicembre del 2000. La Corte di Cassazione ha sottolineato una lacuna presente nell’iter procedimentale avanzato in fase d’appello, in particolare, non è stata presa in considerazione la superficialità con cui l’assicurato ha compilato il questionario di salute richiesto dalla compagnia assicurativa. Una consapevole e corretta dichiarazione preliminare. Gli obblighi d’informazione, in questo caso, assumono un ruolo principale come stabilito dall’art. 1892 c.c. il quale richiede piena coscienza e volontà del contraente che sottoscrive il suddetto questionario, al fine di fornire un corretto scambio informativo tra le parti contraenti. In Appello assumendo come nesso causale, idoneo erroneamente ad annullare il contratto di polizza assicurativa, lo stato di inconsapevolezza dell’assicurato relativamente ai possibili futuri sviluppi del suo stato di salute, si è assistito a un’erronea interpretazione dell’art. 1892 c.c., in quanto l’elemento fondamentale da valutare è, invece, la reticenza presentata dal contraente nel momento in cui sottoscriveva il documento informativo rappresentate l’attuale condizione di salute. L’articolo contenuto nel codice civile, dedicato all’annullamento di un contratto di assicurazione, espone tre caratteristiche fondamentali grazie alle quali un patto assicurativo può produrre effetti in mancanza di queste, l’accordo non può esaurirsi. Nei fatti intercorsi, la Corte di Cassazione ha sottolineato che la reticenza dell’assicurato, nella fase preliminare della stipula del contratto, costituisce una valida causa di annullamento del contratto dato che, suddetta parte contrattuale, ha sottoscritto una dichiarazione inesatta e non veritiera falsando così gli obblighi informativi pretesi dalla compagnia assicurativa per una corretta analisi dei possibili, futuri rischi. Una corretta valutazione. Il Giudice di merito, nel valutare la presenza di dichiarazioni inesatte emesse dall’assicurato, deve considerare i fatti già noti al cliente nel momento di sottoscrizione della polizza così da presentare il questionario informativo richiesto dall’assicurazione, con fatti a lui conosciuti e veritieri, anche se non orientati a un evento futuro certo. Nel momento un cui si procede alla stipula di una polizza a vita, il cliente nell’esporre le sue reali condizioni di salute, deve fornire tutte le condizioni di salute conosciute attualmente, solo così potrà evitare l’annullamento del relativo contratto assicurativo per inesattezza della predisposizione degli obblighi informativi a suo carico, e solo così la compagnia assicurativa potrà risarcire le future, incerte e sgradevoli vicende che colpiranno la persona assicurata.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 10 luglio – 5 ottobre 2018, n. 24563 Presidente Vivaldi – Relatore Fiecconi Rilevato in fatto 1. ERGO Previdenza s.p.a. ricorre per cassazione con ricorso notificato per via telematica a S.F. avverso la sentenza n. 1232/2017 della Corte d’appello di Roma, pubblicata in data 24 febbraio 2017 e notificata a mezzo posta certificata in pari data. S.F. non è comparso nonostante la regolarità della notifica. 2. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, sull’appello proposto dall’assicurato avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato il contratto di assicurazione di polizza vita stipulato il 18 dicembre 2000, ha ritenuto che non si fosse verificata la causa di annullamento del contratto di assicurazione, ex art. 1892 cod. civ., sull’assunto che i il giudice di primo grado non aveva considerato il docomma 20 che contiene una relazione medica del 29.11.2011 proveniente dal direttore responsabile della UOS del policlinico omissis , che riteneva che all’epoca il paziente non poteva ritenersi affetto da disfunzioni renali solo per la presenza della proteinuria rilevata in sede di ricovero prima della stipula del contratto ii tale atteggiamento dava prova della posizione incolpevole del paziente assicurato che poteva non considerare necessario e doveroso segnalare quanto avvenuto nei mesi precedenti in fase di ricovero iii la mancanza di univocità e specificità dei sintomi all’epoca rilevati, unitamente alla mancata deduzione di altri elementi da parte della compagnia assicuratrice, ridimensionavano le dichiarazioni del paziente riferite al medico in sede di anamnesi nel 2009, quando la malattia era in fase di ulteriore accertamento IV sotto il profilo del nesso causale, riportandosi alle conoscenze acquisite all’epoca, l’assicurato non aveva ancora cognizione delle sue effettive condizioni di salute, tale da potere rilevare dolo o colpa nelle dichiarazioni rilasciate citando Cass. 12 838/2014 iv accertava la validità della polizza v accoglieva la domanda di risarcimento del danno ex art. 1219 cod. civ. , riconoscendo anche il danno morale a prescindere da un’allegazione nell’atto introduttivo del giudizio Cass. 8724/2010 , rivalutandolo sino alla data della sentenza di secondo grado. 3. Il ricorso è affidato a cinque motivi. Ritenuto in diritto 1. I MOTIVO Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 1892 cod. civ., in quanto i sintomi non rivelati, all’epoca della stipula del contratto di assicurazione sinistro, erano già noti all’assicurato in particolare la proteinuria era già presente, i disturbi all’ apparato urogenitale erano presenti, e l’assicurato era già stato colpito da edemi generalizzati, constatati in un ricovero immediatamente antecedente alla stipula della polizza. Dunque vi erano state inesattezze riguardo alla considerazione della presenza di circostanze significative di uno stato di salute già preoccupante, posto che i sintomi non potevano ritenersi aspecifici rispetto al questionario sottoposto all’assicurato. Le reticenze si dimostravano così determinanti ai fini del consenso, posto che l’assicurato non aveva riferito nulla dei sintomi e dei risultati dei ricoveri con riscontri di varie anomalie funzionali e tiroidee. Inoltre, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, sussisteva un inadempimento colpevole, poiché per integrare il vizio di formazione della volontà contrattuale considerato nella norma di riferimento, è sufficiente la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Al riguardo, quale precedente rilevante si richiama la pronuncia resa da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7245 del 29/03/2006 Rv. 588953 01 , laddove ha sancito che in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento del contratto ex art. 1892 cod. civ., quando si verificano all’atto della conclusione del contratto, simultaneamente, tre condizioni che la dichiarazione sia inesatta o reticente che l’assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell’assicuratore. Inoltre, il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto rilevante ai fini dell’annullamento del contratto di assicurazione la mancata indicazione dell’anomalia congenita rappresentata dall’aorta bicuspide accompagnata da un soffio cardiaco presente fin dall’infanzia, in nesso causale con il complesso morboso presentato dall’assicurato, condizione nota all’assicurato e la cui ignoranza da parte dell’assicuratore era stata determinante del consenso . 1.3. Occorre tuttavia rilevare che nel caso concreto si versa nella situazione, non adeguatamente considerata dalla Corte di merito, in cui l’assicurato non ha risposto a uno specifico questionario che, in ipotesi, lo doveva indurre a dare risposte più circostanziate sul suo stato di salute. 1.4. Il contratto di assicurazione, invero, è annullabile per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.comma quando l’assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all’assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo necessaria anche la consapevolezza di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistere colpa grave del contraente che, al momento della stipula della polizza, pur non essendo consapevole di avere una patologia tumorale, aveva sottoscritto una dichiarazione attestante una circostanza non vera, ossia di non aver subito interventi chirurgici nei cinque anni precedenti, v. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19520 del 04/08/2017 Rv. 645729 - 01 . 1.5. In tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 cod. civ., sotto il profilo dell’elemento soggettivo, al fine di integrare l’elemento soggettivo del dolo non è necessario che l’assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell’importanza dell’informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni v. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19520 del 04/08/2017 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12086 del 10/06/2015 - Rv. 635562 - 01- . Difatti nel contratto di assicurazione gli obblighi informativi hanno la precipua funzione di garantire un giusto equilibrio tra i rischi che ogni parte si assume in ordine all’evento futuro e incerto che costituisce l’oggetto del contratto. 1.6. Per valutare la correttezza del comportamento assunto dall’assicurato in rapporto agli obblighi informativi cui era tenuto nello stipulare la polizza vita , il giudice, dunque, deve porre la sua attenzione sugli elementi denotanti le condizioni di salute, presenti al tempo della sottoscrizione della polizza, già noti o conoscibili da parte dell’assicurato in base a un criterio di ordinaria di diligenza, senza tener conto di quanto accaduto ex post se non in termini di ulteriore elemento di riscontro circa il collegamento logico-temporale con lo stato pregresso di salute. 1.7. La pronuncia impugnata dimostra, invece, di non aver adeguatamente considerato i criteri dettati dalla Corte di legittimità per svolgere una corretta applicazione della norma, che impone un adeguato scrutinio del complessivo contegno tenuto dall’assicurato al momento della stipula del contratto di assicurazione, riportando la situazione ex ante. La Corte d’appello, in particolare, ha trascurato la rilevanza del questionario sottoposto al paziente, le cui mancate risposte sono da valutarsi unitamente agli esiti di pregressi ricoveri, indagini e analisi mediche e alle eventuali cure intraprese, conosciuti dall’assicurato al tempo della stipula del contratto. 1.8. Il motivo è pertanto fondato con assorbimento degli ulteriori motivi sollevati sotto altri profili, ex art. 360 n. 5 cod. procomma civ. e per violazione dell’art. 1218 cod. civ. ex art. 360, n. 3 cod. procomma civ 2. Conclusivamente la Corte accoglie il primo motivo, e assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Roma perché, in diversa composizione, alla luce dei suddetti principi decida nel merito, anche per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. I. accoglie il primo motivo e, assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma perché decida, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.