Le Entrate condannate per violazione degli obblighi di informativa e di buona fede oggettiva a danno del contribuente

L’Agenzia delle Entrate deve rispettare l’obbligo di informativa su di essa gravante, volto a consentire la conoscenza agevole delle disposizioni vigenti in materia tributaria, al fine di rendere il contribuente edotto di ogni elemento idoneo a pregiudicare il riconoscimento del proprio credito.

Sul punto la Corte di Cassazione con ordinanza n. 23163/18 depositata il 27 settembre. Il caso. Un contribuente cita in giudizio l’Agenzia delle Entrate per ottenere il ristoro dei danni patiti a seguito della violazione degli obblighi di informativa ex art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente in relazione al mancato rispetto del legittimo affidamento generato con la propria condotta. In riforma della pronuncia di prime cure, la Corte di Appello condanna l’Agenzia delle Entrate al risarcimento a favore del contribuente dei danni subiti. In tale ordinanza la Terza Sezione della Corte di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, rilevando che le doglianze non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte di Appello rileva infatti che l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto rispettare l’obbligo di informativa su di essa gravante e volto a consentire la conoscenza agevole delle disposizioni vigenti in materia tributaria, al fine di rendere il contribuente edotto di ogni elemento idoneo a pregiudicare il riconoscimento del proprio credito. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto indicare al contribuente gli adempimenti da porre in essere per beneficiare di un regime agevolato, eventualmente modificando o integrando l’atto con le indicazioni mancanti. La decisione della Suprema Corte. La Corte di Cassazione evidenzia che la sentenza impugnata ha valutato la violazione degli obblighi di correttezza e collaborazione secondo il canone di buona fede che deve caratterizzare l’attività della Pubblica Amministrazione. La Suprema Corte sottolinea inoltre che l’Agenzia delle Entrate, non potendo chiedere al contribuente di modificare un atto ormai perfetto, avrebbe potuto – dovuto? - N.d.A. – informarlo della necessità di dotarsi di documentazione ulteriore al fine di accedere all’agevolazione fiscale ed evitare l’irrogazione di sanzioni amministrative. Al contrario, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto al contribuente un dato irrilevanti e lo ha tassato in misura agevolata, pur non sussistendone i presupposti di legge, così generando un affidamento sull’idoneità della documentazione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 18 maggio – 27 settembre 2018, n. 23163 Presidente Travaglino – Relatore Positano Fatto e diritto Rilevato che con atto di citazione del 15 ottobre 2007, C.P. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Oristano, l’Agenzia delle Entrate lamentando l’illegittimo comportamento tenuto dai responsabili nella violazione degli obblighi di informativa e per aver disatteso il suo legittimo affidamento inducendolo in errore riguardo al regime di tassazione applicabile, chiedendo, pertanto, la condanna dell’Agenzia al risarcimento del danno corrispondente alla somma in relazione alla quale era stata concessa la rateazione del debito tributario Euro 29.094 . L’attore aggiungeva che, recatosi presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate per registrare una scrittura privata, documentando la propria qualità di coltivatore diretto, attraverso la relativa certificazione Inps il direttore dell’Agenzia chiedeva all’attore di apporre sulla scrittura privata da registrare una dichiarazione contenente l’indicazione del valore della vendita. Tuttavia dopo due mesi l’attore riceveva l’avviso di liquidazione della maggiore tassazione applicata sulla base del valore dichiarato in calce all’atto, ritenendo non applicabile l’imposta ridotta a tassa fissa. Sulla base di tali elementi il C. chiedeva il risarcimento del danno determinato dalla condotta omissiva della amministrazione convenuta. Quest’ultima si costituiva in giudizio deducendo l’infondatezza della domanda il Tribunale di Oristano, con sentenza del 23 febbraio 2011 rigettava la domanda risarcitoria rilevando che l’attore non aveva fornito la prova dei requisiti previsti dalla legge n. 604 del 1954 per il beneficio fiscale in quanto l’atto di compravendita non conteneva la dichiarazione del sottoscrittore di volersi avvalere dell’agevolazione avverso tale decisione proponeva appello C.P. e si costituiva l’Agenzia delle Entrate contestando l’impugnazione. Con sentenza delle 18 agosto 2016 la Corte d’Appello di Cagliari in accoglimento dell’impugnazione condannava l’Agenzia delle Entrate al risarcimento in favore dell’appellante della somma di Euro 39.538,43 oltre interessi e spese di lite avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi che illustra con memoria. Il PG conclude per il rigetto del ricorso. Considerato che con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 604 del 6 agosto 1954, in relazione all’articolo 360, n. 3 c.p.c. Osserva che nel caso di specie non ricorreva nessuna delle tre ipotesi previste dalla disciplina delle agevolazioni fiscali in materia di piccola proprietà contadina, in quanto controparte solo in occasione della richiesta di registrazione dell’atto di compravendita privo della manifestazione di volontà di avvalersi dei benefici in favore della piccola proprietà contadina, ha esibito all’ufficio un certificato Inps, peraltro privo dei requisiti richiesti dalla legge. Sotto tale profilo la violazione dei principi di buon andamento ricorre solo nel caso di errata applicazione delle norme tributarie ovvero nell’ipotesi in cui l’ufficio è legittimato a modificare la richiesta di registrazione. Nel caso di specie l’ufficio non avrebbe potuto consigliare diversamente il contribuente rispetto a un contratto già stipulato e l’atto non avrebbe potuto essere reiterato con la volontà del venditore di avvalersi delle agevolazioni poiché quest’ultimo era deceduto alla data della richiesta di registrazione con il secondo motivo deduce la violazione l’articolo 2043 c.c. in relazione all’articolo 360, n. 3 c.p.c. rilevando l’insussistenza del nesso causale. Infatti, i presupposti necessari per beneficiare dell’agevolazione in oggetto sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 1 della legge n. 604 del 1954 dovevano essere presenti in data precedente alla presentazione dell’atto presso l’ufficio. Pertanto la condotta dei responsabili di tale ufficio risulta irrilevante i motivi possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi e sono strutturati come violazione di legge, ma le doglianze non colgono nel segno poiché le considerazioni oggetto della decisione impugnata attengono un differente profilo. In particolare, al momento della registrazione della scrittura privata il contraente aveva reso palese la qualità di coltivatore diretto e tale circostanza non è contestata, oltre alla mancata conoscenza delle previsioni normative in materia di sgravi fiscali. La sentenza impugnata rileva che l’amministrazione avrebbe dovuto porre maggiore attenzione al livello di informativa da rendere nei confronti dell’utente, circa di adempimenti da porre in essere per beneficiare dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa di settore, eventualmente modificando o integrando l’atto con le indicazioni mancanti. Adempimenti da espletare in separata sede. La decisione impugnata censura la mancata osservanza da parte dell’Agenzia di un obbligo di informativa verso il contribuente, volto a consentire la conoscenza agevole delle disposizioni vigenti in materia tributaria, al fine di renderlo edotto di ogni elemento idoneo a pregiudicare il riconoscimento del proprio credito. L’insieme degli elementi evidenziati nella sentenza impugnata riguarda la violazione, da parte dell’Agenzia convenuta, degli obblighi di correttezza e collaborazione secondo un canone comportamentale di buona fede, che deve caratterizzare l’attività della pubblica amministrazione la controversia, però, non ha ad oggetto il diritto del contribuente all’agevolazione diritto non sussistente a causa della insufficiente documentazione , ma del diritto ad ottenere un’informazione completa dalla Amministrazione finanziaria. Questa, non potendo chiedere al contribuente di modificare un atto ormai perfetto, avrebbe potuto informarlo della necessità di dotarsi di ulteriore documentazione certificato o attestazione provvisoria dell’Ispettorato al fine di accedere all’agevolazione in oggetto ed evitare le sanzioni per l’omesso versamento dell’imposta ordinaria dovuta. Al contrario, l’Agenzia ha richiesto al contribuente un dato irrilevante la dichiarazione sul valore dell’atto provvedendo a tassarlo in misura agevolata, pur in assenza delle condizioni di legge, ingenerando nel contribuente un affidamento sull’idoneità della documentazione prodromica al beneficio, atteso che l’Agenzia si era accontentata della produzione documentale in realtà, inidonea , così violando il principio di collaborazione informativa ex art. 6 della legge n. 212/2000 nella sentenza impugnata il danno ingiusto è stato individuato nella condotta negligente dell’amministrazione per la mancata considerazione della peculiarità del caso concreto, per la totale omissione del dovere di informativa e per avere ingenerato nel contribuente, dapprima ammesso alla tassazione favorevole sulla base di una semplice dichiarazione orale, l’affidamento legittimo che non fosse necessario altro adempimento per evitare la perdita del beneficio spettante, quale coltivatore diretto da oltre quarant’anni. La censura non si interessa di tale profilo pertanto si appalesa inammissibile dovendosi, peraltro, rilevare che la circostanza dedotta dalla ricorrente dell’intervenuto decesso di uno dei contraenti in data precedente gli adempimenti per cui è causa, costituisce elemento fattuale del tutto nuovo e privo di autosufficienza, che non può essere fatto valere in questa sede ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nessun provvedimento va adottato riguardo alle spese poiché l’intimato non ha espletato attività processuale in questa sede. Pur sussistendo le condizioni di quell’articolo 13 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, tale obbligo non va disposto in considerazione della natura di parte pubblica del soggetto ricorrente. P.T.M. dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.