Responsabilità da cose in custodia: la valutazione dell’eventuale esistenza del caso fortuito spetta al giudice di merito

L’accertamento dell’esimente per la causalità adeguata”, nel caso di asserita responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., spetta esclusivamente al giudice di merito e, una volta effettuato e correttamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.

Questo è il principio di diritto, espresso con articolato ragionamento dalla Suprema Corte, III Sezione civile, nell’ordinanza n. 22288/18, depositata il 13 settembre, in un ricorso risalente al 2016, in una questione riguardante un tragico incidente in cui un congiunto dei ricorrenti aveva purtroppo perso la vita quando, durante un nubifragio si era riparato dalla pioggia e dal vento tra un cipresso e il muro di cinta del parco della villa di proprietà dei controricorrenti, ma purtroppo venne travolto dalla caduta dell’albero. Il caso. In conseguenza del drammatico evento sopra descritto, i congiunti dello sfortunato protagonista della vicenda citavano i proprietari dell’albero dinanzi al Tribunale, i quali resistevano anche allegando la proprietà pubblica dell’area di acceso alla villa. Il Tribunale, però, accoglieva la domanda nei confronti dei proprietari della villa, ritenendo che questi fossero responsabili per la custodia dell’albero, ex art. 2051 c.c., e quindi fossero tenuti al risarcimento del danno. Gli allora convenuti proposero quindi gravame dinanzi alla corte di appello competente, che riformava la decisione, ritenendo che il fatto fortuito, costituito dal nubifragio, avesse interrotto il nesso causale, esimendo così gli appellanti per l’omessa custodia dell’albero, ex art. 2051 c.c. Contro questa decisione hanno presentato ricorso con due motivi gli originari attori, poi appellati, mentre hanno resistito con controricorso due degli originari convenuti, poi vittoriosi in appello. I motivi di ricorso e la decisione della Cassazione. In sostanza, nei due motivi di ricorso si prospettava da una parte la violazione dell’art. 2051 c.c., e degli articoli 115 e 116 c.p.c., poiché la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere esistente il caso fortuito, non essendo stato possibile neppure con le indagini peritali alcun accertamento puntuale e oggettivo della portata eccezionale delle perturbazione, e dall’altro l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso rappresentato dalla sviluppo insufficiente della portata eccezionale della perturbazione. In caso di asserita responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., non è possibile chiedere alla Cassazione l’esame dell’accertamento del caso fortuito, spettando tale valutazione esclusivamente al giudice di merito. La Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarando i motivi in parte inammissibili e in parte infondati. Secondo la Suprema Corte, infatti, tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale, come l’eccezionale nubifragio secondo la valutazione della corte d’appello, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente, tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi a essa ed elidendone l’efficacia condizionante. Secondo il Supremo Collegio, l’accertamento di tale profilo è evidentemente rientrante nel sindacato in fatto, riservato esclusivamente al giudice di merito, che ha correttamente inteso la portata oggettiva della responsabilità da custodia, avendola ritenuta interrotta da un fortuito rappresentato da un evento eccezionale e imprevedibile. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto il ricorso improcedibile, compensando le spese, ma condannando parte ricorrente a versare l’ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 12 giungo – 13 settembre 2018, n. 22288 Presidente Spirito – Relatore Porreca Fatti di causa B.C., S.M. e P., convenivano in giudizio M.C., T.D. e L. chiedendo la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla morte del loro congiunto, S.G.E., occorsa quando, durante un nubifragio abbattutosi nel comune di Ranzanico, lo stesso, riparatosi dalla pioggia e dal vento tra un cipresso e il muro di cinta del parco della villa di proprietà dei convenuti, nei pressi dell’accesso carraio all’edificio, fu travolto dalla caduta dell’albero. Il tribunale, davanti al quale resistevano i convenuti e anche il comune chiamato in manleva allegando la proprietà pubblica dell’area di accesso alla villa, accoglieva la domanda nei confronti dei proprietari di quest’ultima, a titolo di responsabilità per custodia. La corte di appello riformava la decisione ritenendo che il fortuito, costituito dal nubifragio, avesse interrotto il nesso causale. Avverso questa decisione ricorrono per cassazione B.C., S.M. e P., formulando due motivi, e depositando memoria. Resistono con distinti controricorsi T.D. e L., che hanno inoltre depositato memoria, nonché il comune di Ranzanico. Non ha svolto difese l’intimata M.C. . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell’art. 2051, cod. civ., e degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., poiché la corte di appello avrebbe errato nel ritenere integrato il fortuito, non essendo risultato possibile, neppure con indagini peritali che infatti ne avevano dato atto, alcun accertamento puntuale e oggettivo della portata eccezionale della perturbazione. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso rappresentato dallo sviluppo insufficiente dell’apparato radicale dell’albero, indicato come causa della sua caduta in sede di consulenza tecnica d’ufficio. 2. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati. 2.1. Si rileva in limine che va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, formulata dai controricorrenti T. per mancata precisazione delle conclusioni nel merito da parte dei ricorrenti in relazione alla richiesta di decisione nel merito ex art. 384, cod. proc. civ., poiché in primo luogo la richiesta di una simile decisione è stata formulata in via subordinata, e in secondo luogo potendo le stesse conclusioni evincersi, per quanto qui importa, dal complessivo tenore del ricorso. 2.2. Ancora preliminarmente va osservato che non è in discussione il fatto che l’albero caduto insisteva sul terreno di proprietà degli originari convenuti, rientrando pertanto nel loro potere di controllo e nei doveri di custodia venuti in rilievo pag. 14 della sentenza impugnata e non censurata sotto tale profilo . Deve poi premettersi in diritto che la giurisprudenza di questa Corte ha gradualmente chiarito la portata oggettiva della responsabilità di cui qui si discute, ossia quella per custodia a norma dell’art. 2051 cod. civ. cfr. Cass., 01/02/2018, n. 2477, per una ricognizione dell’evoluzione giurisprudenziale . Traendo le conseguenze dalla suddetta struttura della responsabilità, così intesa la distribuzione del rischio voluta dal legislatore, è stato quindi affermato che la norma in parola individua un criterio d’imputazione che prescinde da connotati di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, solo il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. Ciò posto, la menzionata giurisprudenza di questa Corte ha precisato, al contempo, che a all’interno delle serie causali deve darsi rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l’evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l’ id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica ovvero a una probabilità apprezzabile ex ante ancorché riscontrata con una prognosi postuma - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale sia esso una condotta umana oppure no , che ne costituisce l’antecedente necessario con la conseguenza che b tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito tale potendo risultare anche la condotta del danneggiato, a condizioni che ai fini del presente scrutinio non rilevano , quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l’efficacia condizionante. L’accertamento di tale ultimo profilo sub b è all’evidenza rientrante nel sindacato in fatto riservato al giudice di merito, ferma restando da una parte la corretta sussunzione dei fatti quali accertati nella cornice normativa propria, e d’altra parte la deducibilità del vizio in tesi afferente alla motivazione sottesa a quegli accertamenti. Ciò posto, la corte territoriale pagg. 19-21 ha accertato in fatto che c pur in assenza di dati metereologici certi e riferiti esclusivamente alla zona teatro del sinistro , quella sera le raffiche, dopo aver investito un filare di pioppi spiantandoli tutti e radendoli al suolo investirono la parte alta dell’alberatura posta sul fronte strada a sinistra davanti al cancello dell’ingresso della villa, troncando prima la chioma del cipresso della specie Chamaerypreis Lausoniana, che ebbe il fusto spezzato ad un’altezza di cinque - sei metri dal suolo, e andando poi a sradicare il cipresso posto sul lato destro dell’ingresso, sotto il quale si trovavano le persone tra cui colui che restò schiacciato d pur in presenza di uno sviluppo radicolare imperfetto e pur essendo possibile con le moderne tecniche eseguire un controllo preventivo che avrebbe potuto evidenziare la presenza di un decadimento del legno alla base dell’albero occorre dire che il decadimento del tronco alla base non è stata causa del fatto, atteso che l’albero non si spezzò e l’eccezionale portata degli eventi atmosferici in parola era stata confermata dallo sradicamento di molti soggetti arborei, in particolare i pioppi che possiedono un apparato radicale di tipo superficiale , dalla classificazione degli eventi come calamitosi dalla Protezione civile della Lombardia , e dal riscontro dei molti alberi ad alto fusto divelti dal suolo, sradicati o spezzati anche nelle immediate vicinanze della proprietà in parola e nello stesso parco della villa. Il collegio di merito non ha dunque erroneamente inteso la portata oggettiva della responsabilità da custodia, avendola ritenuta interrotta da un fortuito rappresentato da un evento accertato come eccezionalmente avverso, tale da superare la regolarità causale afferente all’apparato radicolare imperfetto, ovvero alla normale patologia che può afferire alla vita di una pianta, e come tale potenzialmente rilevante, ai fini in discussione, al di là dell’eventuale violazione degli obblighi di diligenza in cui si sarebbe potuto tradurre il mancato eppure possibile controllo della stessa. È opportuno rilevare che, naturalmente, in questa sede non può avere alcun rilievo la documentazione prodotta dai ricorrenti sulla serie storica di alcuni eventi atmosferici in loco . Si tratta infatti di produzione afferente al merito e allegata inammissibilmente alla memoria illustrativa. Il giudice di merito, dunque, ha rilevato in fatto che non furono i limiti del tronco e delle radici dell’albero a causare la caduta, secondo la logica della causalità adeguata, ovvero della regolarità causale alla luce della quale valutare i fatti per come in concreto occorsi, ma il nubifragio e le raffiche di vento eccezionalmente forti, quali confermate dal complesso degli indizi riassunti anche in difetto di dati scientifici specifici. Risulta quindi chiaro che neppure vi sono state le ulteriori violazioni di legge ipotizzate nelle censure, né un omesso esame del fatto rappresentato dall’insufficiente sviluppo dell’apparato radicolare. Va ribadito il principio per cui in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli invocati artt. 115 e 116, cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev’essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Cass., 12/10/2017, n. 23940 . Alla fattispecie, sul punto, è applicabile la nuova previsione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, introdotta dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, che dev’essere interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché in cassazione è denunciabile - con ipotesi che si converte in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. dando luogo a nullità della sentenza - solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili , ossia in manifeste e irresolubili contraddizioni, nonché nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile esclusa qualunque rilevanza di semplici insufficienze o contraddittorietà, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico , che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053 Cass., 12/10/2017, n. 23940 . Come evincibile da quanto sopra esposto, nessuna delle riportate prospettazioni di parte ricorrente è idonea a rientrare in tale perimetro. 3. La peculiarità della controversia e la difformità delle decisioni di merito giustificano la compensazione delle spese, in applicazione della disciplina ratione temporis applicabile. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.