Le raffiche di vento escludono la responsabilità da cosa in custodia

Le raffiche di vento salvano la compagnia di autolinee dalla responsabilità per il sinistro causato dalla caduta di un pannello pubblicitario distaccatosi dalla pensilina sotto la quale si trovava la sfortunata attrice in attesa di un autobus.

Sul punto il Tribunale di Como con sentenza del 27 giugno 2018. Il caso. L’attrice conveniva in giudizio una compagnia di autolinee per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’incidente avvenuto mentre la stessa era in attesa di un autobus ad una fermata e veniva colpita da un pannello pubblicitario distaccatosi dalla pensilina sotto la quale si trovava. La convenuta, chiamata in giudizio in qualità di soggetto esercente la custodia della suddetta pensilina, nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto la propria responsabilità era esclusa dal caso fortuito che doveva ritenersi integrato dalle forti raffiche di vento, le quali avevano colpito i luoghi oggetto di causa causando il distacco del cartello pubblicitario. Responsabilità da cosa in custodia. Il Tribunale di Como ha ritenuto la domanda attorea infondata. I Giudici ricordano i criteri per applicare la responsabilità per il danno da cose in custodia di cui all’articolo 2051 c.c., «norma che pone a carico del custode della cosa fonte del danno una forma di responsabilità che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ha natura di responsabilità oggettiva, o comunque per colpa presunta, in quanto prescinde dall’accertamento dell’elemento soggettivo, salva la prova liberatoria del caso fortuito che deve essere fornita dal custode». Quanto al caso fortuito, continua il Tribunale, esso è integrato anche da forze incoercibili o imprevedibili della natura come, ad esempio, le raffiche di vento di velocità e potenza eccezionali. La prova liberatoria del caso fortuito. Nel caso di specie la prova liberatoria del caso fortuito deve ritenersi integrata dalla produzione in giudizio di un estratto del bollettino meteorologico, relativo al giorno del sinistro, che provava la presenza di forti raffiche di vento con velocità compresa tra i 44 e i 67 km/h. Per questo motivo il Tribunale ha ritenuto che il distacco del cartello pubblicitario dalla pensilina è stato causato dalla raffiche di vento che hanno interessato il luogo dell’evento, posto che «nell’orario in cui è avvenuto avevano raggiunto un’intensità ed una velocità particolarmente elevata, tali da poterle considerare un evento imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere qualsivoglia nesso di causa tra il comportamento del custode della pensilina e l’evento dannoso». In conclusione il Tribunale ha rigettato la domanda di parte attrice con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.

Tribunale di Como, sez. I Civile, sentenza 27 giugno 2018 Giudice Petronzi Fatto e diritto Con atto di citazione ritualmente notificato, l’attrice ha convenuto in giudizio la A.s.f. Autolinee s.r.l. esponendo che in data 24.04.2016, mentre era in attesa dell’autobus alla fermata sita in Como CO , piazza Vittoria, era stata colpita da un pannello pubblicitario distaccatosi dalla pensilina sotto la quale si trovava e, sulla base di questo assunto, ha chiesto la condanna della convenuta, quale soggetto esercente la custodia sulla predetta pensilina, al risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito in conseguenza del sinistro. Si è costituita la convenuta compagnia di autolinee chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo, la Avip Italia s.r.l., quale società cui aveva affidato l’incarico di effettuare la manutenzione degli impianti di fermata degli autobus, e svolgendo domanda di manleva nei confronti di quest’ultima. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, essendo la propria responsabilità esclusa dal caso fortuito, che, nel caso di specie, doveva ritenersi integrato dalle forti raffiche di vento che in occasione del sinistro avevano colpito i luoghi oggetto di causa, provocando il distacco del cartello pubblicitario. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la Avip Italia s.r.l., chiedendo, a sua volta, di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo, Zurich Insurance P.l.c., quale suo assicuratore per la responsabilità civile, e svolgendo domanda di manleva nei confronti di quest’ultima. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, associandosi alla difesa della convenuta e chiedendo altresì il rigetto della domanda di manleva, dal momento che il sinistro oggetto del giudizio non era stato causato da un difetto di manutenzione della pensilina alla stessa ascrivibile, bensì dal caso fortuito. Autorizzata anche la chiamata in causa del terzo Zurich Insurance P.l.c., quest’ultima si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea e della domanda di manleva nei propri confronti svolta dalla Avip, invocando anch’essa il caso fortuito. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali. La domanda di parte attrice è infondata e merita rigetto. Va innanzitutto osservato che non è oggetto di contestazione fra le parti il verificarsi del sinistro oggetto di causa ma unicamente l'ascrivibilità dello stesso alla responsabilità della convenuta ovvero al caso fortuito. Orbene, la fattispecie in esame rientra nell’alveo applicativo della disposizione di cui all’articolo 2051 c.c., norma secondo cui “ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito ”, norma che pone a carico del custode della cosa fonte del danno una forma di responsabilità che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ha natura di responsabilità oggettiva ex pluribus, Cass. 4279/2008 Cass. 25243/2006 Cass. 376/2005 Cass. 21684/2005 , o comunque per colpa presunta ex pluribus, Cass. 3651/2006 Cass. 6767/2001 Cass. 8997/1999 , in quanto prescinde dall’accertamento dell’elemento soggettivo, salva la prova liberatoria del caso fortuito che deve essere fornita dal custode. Come noto, il caso fortuito consiste in quell’evento imprevedibile ed inevitabile, dotato di una sua propria ed esclusiva autonomia causale, che recide il nesso di causa tra il comportamento del custode e l’evento dannoso. Ed esso può dirsi integrato, tra le varie ipotesi, da forze incoercibili o imprevedibili della natura quali raffiche di vento di velocità e potenza eccezionali, come peraltro affermato da pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità relative a casi assai simili a quello di specie arg ex Cass. 2020/1970, nonché, a contrario, Tribunale di Ascoli Piceno, sent. 10 febbraio 2016, numero 175 inoltre, Cass. 2482/2018, anche se con riferimento a precipitazioni atmosferiche, ha affermato che queste ultime “integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'articolo 2051 cod. civ., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico i c.d. dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico” . Orbene, nel caso di specie deve ritenersi integrata la prova liberatoria del caso fortuito, essendo stato dimostrato, tramite la produzione in giudizio di un estratto del bollettino meteorologico relativo al giorno del sinistro 24.04.2016 , che il luogo ove si è verificato il sinistro di cui è causa era interessato, in quella occasione, da forti raffiche di vento, con velocità compresa tra i 44 e i 67 km/h cfr. docomma 7 fascomma conv. . Tale circostanza è peraltro confermata dalla documentazione versata in atti dalla stessa parte attrice, ed in particolare dalle tabelle Arpa sub doc nnumero 10 e 11 fascomma attoreo da queste tabelle emerge che la velocità massima del vento e delle raffiche presenti all’ora in cui, in base alla prospettazione di parte attrice, si è verificato il sinistro ossia intorno alle ore 13.00 – cfr. rapporto polizia locale sub docomma 3 fascomma attoreo era, quanto al vento, di 9.2 m/s corrispondenti a circa 33 km/h e, quanto alle raffiche, di 15.2 m/s corrispondenti a circa 54 km/h . In base alle medesime tabelle è altresì possibile constatare che nell’orario in cui si è verificato il sinistro il vento ha raggiunto il picco massimo di velocità rispetto al giorno precedente e ai giorni successivi e in particolare nel periodo 23.04.2016 – 30.04.2016 . Deve ritenersi pertanto, anche in via presuntiva, che il distacco del cartello pubblicitario dalla pensilina della fermata dell’autobus che ha colpito l’attrice è stato causato in via esclusiva dalle raffiche di vento che hanno interessato il luogo, teatro del sinistro, e che nell’orario in cui è avvenuto avevano raggiunto un’intensità ed una velocità particolarmente elevata, tali da poterle considerare un evento imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere qualsivoglia nesso di causa tra il comportamento del custode della pensilina e l’evento dannoso. Ne consegue pertanto il rigetto della domanda attorea, essendo la responsabilità della convenuta esclusa dal caso fortuito. Le spese di lite della attrice e delle terze chiamate seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte attrice, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 55/14 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività svolta, applicando, nel caso di specie, i valori minimi dello scaglione compreso tra euro 1.001,00 ed euro 5.200,00, stante la manifesta sproporzione tra valore determinabile tramite il formale petitum rientrante nello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 e l’effettivo valore della controversia arg ex Cass. 14691/2015, Cass. 7807/2013, Cass. 23809/2012 , anche in ragione della non elevata complessità della stessa, del ridotto numero di questioni trattate e delle esigua attività processuale svolta, prendendo in considerazione le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, ed escludendo pertanto la fase istruttoria, di fatto non espletata. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede a rigetta la domanda di parte attrice b condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite della convenuta, che si liquidano in euro 811,00 per compensi, oltre rimborso forf. al 15%, I.v.a., C.p.a. come per legge c condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite della terza chiamata Avip Italia s.r.l., che si liquidano in euro 811,00 per compensi, oltre rimborso forf. al 15%, I.v.a., C.p.a. come per legge d condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite della terza chiamata Zurich Insurance P.l.c , che si liquidano in euro 811,00 per compensi, oltre rimborso forf. al 15%, I.v.a., C.p.a. come per legge.