Operaio morso da un cane: responsabile non solo il padrone ma anche la moglie

Legittima la richiesta risarcitoria avanzata dall’azienda per l’incidente subito dal lavoratore. Ora però dovrà essere esaminata anche la posizione della coniuge dell’uomo che è risultato essere il proprietario del quadrupede.

Brutta avventura per un operaio in un cantiere l’uomo viene morso da un cane. Una volta bloccata, la bestia viene riportata al padrone, che è condannato a risarcire all’azienda i danni arrecati dal quadrupede al dipendente. A dover aprire i cordoni della borsa, però, è anche la moglie, in qualità di comproprietaria dell’animale Cassazione, ordinanza n. 21018/18, sez. III Civile, depositata oggi . Aggressione. Ricostruito nei dettagli l’episodio verificatosi nel marzo del 2002 in provincia di Arezzo. Scenario è un cantiere lì un lavoratore viene aggredito da un cane. L’animale viene prontamente bloccato e riconsegnato al padrone, che, ovviamente, deve fronteggiare la richiesta di risarcimento presentata dall’azienda per l’infortunio subito dal proprio operaio . La domanda viene accolta dai giudici del Tribunale, i quali condannano non solo il padrone ma anche sua moglie a versare circa 15mila euro. In sostanza, i due coniugi sono ritenuti responsabili della condotta del quadrupede in quanto di loro proprietà o, almeno, in loro disponibilità . Tale visione viene sostanzialmente condivisa anche dai giudici d’Appello, a parte un dettaglio viene esclusa la responsabilità della donna per carenza di prova delle caratteristiche della detenzione dell’animale in capo a lei . Di conseguenza, viene certificata la responsabilità esclusiva dell’uomo quale proprietario del quadrupede. Responsabilità. La valutazione con cui è stata ‘salvata’ la moglie del proprietario del cane non convince affatto l’azienda. Consequenziale è il ricorso in Cassazione, finalizzato proprio a ribadire il coinvolgimento della donna. Ebbene, i Giudici del Palazzaccio ritengono plausibili le obiezioni mosse dagli avvocati dell’azienda. In premessa, i magistrati ricordano che pur essendo di norma alternativi i titoli di responsabilità del proprietario e dell’utilizzatore, essi non possono dirsi mutuamente esclusivi, poiché nulla in astratto vieta la contemporanea sussistenza dell’uno o dell’altro, con conseguente configurabilità in concreto di un concorso delle loro responsabilità . Erronea, di conseguenza, la valutazione compiuta in Appello, dove è stata esclusa la responsabilità della donna solo perché indicata come custode dell’animale , soprattutto perché fin dall’atto di citazione l’azienda aveva predicato in capo ad entrambi i coniugi convenuti, indistintamente, la qualità di proprietario in alternativa a quella di custode dell’animale, verosimilmente pure, se non nel senso di utilizzatore, comunque in quello di colui che ne disponeva . Di conseguenza, i Giudici di secondo grado non avrebbero potuto esimersi dall’esaminare l’ulteriore titolo di responsabilità della donna come contitolare della proprietà dell’animale . Necessario perciò un nuovo giudizio in Appello, tenendo presente, concludono i Giudici della Cassazione, che la domanda di responsabilità presentata dall’azienda va valutata non solo in base ad un peculiare titolo di custodia od utilizzo o disponibilità dell’animale, ma anche o in alternativa ad un titolo di proprietà su di esso, eventualmente condiviso con l’altro originario convenuto, non essendo l’uno e l’altro in rapporto di mutua esclusione .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 23 maggio – 23 agosto 2018, n. 21018 Presidente Armano – Relatore De Stefano Rilevato che la domanda risarcitoria proposta nei confronti di Li. e Cl. De Sa. dalla Officine Meccaniche Aratri Bi. di Bi. Br. & amp C. sas per l'infortunio occorso al dipendente Br. Ca., morso il 16/03/2002 da un cane, di proprietà o in disponibilità dei convenuti, mentre era al lavoro in un cantiere in Anghiari AR , fu accolta in primo grado dal Tribunale di Arezzo - sez. dist. di Sansepolcro, che condannò solidalmente i De Sa. al pagamento di Euro 15.038,58, oltre interessi di legge ed al rimborso delle spese di lite l'appello fu però, per quel che qui ancora rileva, accolto in parte e, segnatamente, con l'esclusione di ogni responsabilità di Cl. De Sa., per ritenuta carenza di prova delle caratteristiche della detenzione dell'animale in capo a costei, con riconoscimento della responsabilità esclusiva in capo a Li. De Sa., quale proprietario per la cassazione di tale sentenza della Corte di appello di Firenze, pubblicata il 28/10/2014 col n. 1758, ricorre oggi l'attrice originaria, affidandosi a tre motivi, senza che gli intimati espletino in questa sede attività difensiva, a dispetto della rituale notifica del ricorso in data 10-17/11/2015 Considerato che parte ricorrente lamenta - col primo motivo violazione degli artt. 112, 163, 183 e 346 c.p.c. per non avere considerato che la proprietà del cane in capo a Cl. De Sa. è stata dedotta esplicitamente fin dall'atto di citazione e ribadita in tutti gli atti successivi dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c. sino alla memoria di replica del giudizio di appello - col secondo motivo violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla responsabilità di Cl. De Sa. quale custode del cane tenuta alla sua vigilanza e comunque falsa applicazione dell'art. 2052 c.c. e violazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. anche in rapporto all'art. 672 cp per avere comunque omesso di accertare se il custode risponda in solido con il proprietario per avere posto in essere una condotta colposa che costituisce autonoma fonte di responsabilità - col terzo motivo violazione degli artt. 2043, 2052 e 2055 c.c. per non avere considerato che nell'ambito dello stesso nucleo familiare non può che sussistere una presunzione di comproprietà e comunque pari responsabilità di tutti i suoi componenti e comunque violazione dell'art. 2697 c.c. per aver omesso di rilevare che la prova per l'esonero da responsabilità spettava a De Sa. Cl Omessa ed insufficiente motivazione alla disamina dei tre motivi va premesso, da un lato, che uno dei due titoli di responsabilità, che prescinde da profili di colpa concreta, di cui all'art. 2052 cod. civ. è la qualità di utilizzatore dell'animale per tale dovendo intendersi - Cass. 07/07/2010, n. 16023, pure richiamata dalla corte territoriale - non già il soggetto diverso dal proprietario che vanti sull'annuale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull'utilizzazione dell'animale, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario e quindi di colui che ne dispone, nonché, dall'altro lato, che Cass. 04/02/2014, n. 2414 la responsabilità di chi si serve dell'animale per il tempo in cui lo ha in uso, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., prescinde sia dalla continuità dell'uso, sia dalla presenza dell'utilizzatore al momento in cui l'animale arreca il danno da questa premessa deriva intanto che, pur essendo di norma alternativi i titoli di responsabilità del proprietario e dell'utilizzatore, essi non possono dirsi mutuamente esclusivi, poiché nulla in astratto vieta la contemporanea sussistenza dell'uno o dell'altro a parte il fatto che più potrebbero essere i proprietari o gli utilizzatori o coloro che dispongono dell'animale , con conseguente configurabilità in concreto di un concorso delle loro responsabilità ciò posto, la doglianza oggetto del primo motivo censura la decisione della corte territoriale, nella parte in cui manda assolta Cl. De Sa. sul presupposto che costei fosse stata indicata in atto introduttivo dall'attrice originaria come custode, qualità di per sé insufficiente - se non perfino irrilevante, stante la diversa definizione normativa - a fondare la responsabilità ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., posta a base della prima sentenza e non impugnata, tanto da qualificarla non più discutibile e tanto per avere i giudici di appello ritenuto il carattere alternativo - e quindi, in pratica, mutuamente esclusivo - della responsabilità del proprietario e dell'utilizzatore dell'animale con richiamo a Cass. 16023/10 , negando rilevanza alla nozione di custodia la conclusione della corte territoriale è effettivamente erronea e fondato, invece, l'argomento della ricorrente il presupposto da cui muove il giudice di appello non è, in effetti, corretto come adeguatamente riportato in ricorso, fin dall'atto di citazione la Officine Meccaniche Aratri Bi. sas aveva predicato in capo ad entrambi i convenuti, indistintamente, la qualità di proprietario in alternativa a quella di custode dell'animale, verosimilmente pure, se non nel senso di utilizzatore, comunque in quello di colui che ne disponeva nella memoria ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ. l'attrice aveva ribattuto per la comproprietà del cane in capo anche a Cl. De Sa. del resto in forza della sua dichiarazione in tal senso all'atto del recupero del medesimo , solo in subordine prospettando un titolo di responsabilità per omessa adozione delle cautele minime per evitare che quello sfuggisse al suo controllo analogamente, la qualità di comproprietaria era di nuovo sottolineata in comparsa conclusionale con richiamo alla confessione contenuta in uno scritto firmato all'atto del recupero dell'animale e ricordata in memoria di replica secondo quanto in parte ammesso da ciascuno dei convenuti nella loro comparsa conclusionale ancora, se la prima sentenza aveva riconosciuto la responsabilità di Li. De Sa. in quanto proprietario e di Cl. De Sa. quale custode, con la comparsa di costituzione in appello la Officine Meccaniche Aratri Bi. sas aveva contestato i motivi di appello sul punto, ricordando e riproponendo la tesi della comproprietà del cane in capo alla seconda, come da dichiarazione da lei liberamente sottoscritta e mai disconosciuta si da invocare il ridimensionamento o una valutazione recessiva della dichiarazione, operata nella denuncia di smarrimento, di essere mera custode dell'animale in tale contesto, effettivamente non era onere dell'appellata proporre appello incidentale per fare valere il titolo di responsabilità azionato in via principale, cioè la comproprietà dell'animale, come sottolinea la giurisprudenza di legittimità correttamente richiamata dalla ricorrente infatti Cass. 08/05/2014, n. 9294 , in tema di risarcimento dei danni, l'applicazione, da parte del giudice di primo grado, di una delle norme invocate quale titolo di responsabilità non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica, sicché l'attore, totalmente vittorioso in primo grado, non ha l'onere di proporre appello incidentale al fine di far ricondurre la responsabilità del danneggiante ad una diversa fonte del resto, va fatta applicazione dei più generali principi elaborati da questa Corte in tema di delimitazione degli istituti dell'appello incidentale e della riproposizione di domande ed eccezioni non esaminate in primo grado ex art. 346 cod. proc. civ. , consacrati da Cass. Sez. U. 12/05/2017, n. 11799 confermata già da Cass. ord. 19/10/2017, n. 24658 , in materia bensì di eccezioni, ma con affermazioni agevolmente estensibili alle causae petendi dell'attore in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c , né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c e va applicata alla fattispecie il concorrente principio per il quale tra le ultime Cass. ord. 28/08/2017, n. 20451 una soccombenza soltanto teorica in primo grado -che ha luogo quando la parte, pur vittoriosa, abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero accogliere le sue conclusioni per ragioni diverse da quelle prospettate - non fa sorgere l'interesse della stessa ad appellare, ma le impone unicamente l'onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado, onde superare la presunzione di rinuncia e, quindi, la decadenza di cui all'art. 346 c.p.c. in buona sostanza, l'accoglimento in primo grado in base al riconoscimento della qualità di custode non produceva alcun giudicato sul punto in danno dell'attrice vittoriosa, che avesse, da un lato, ab origine dedotto anche altro titolo di responsabilità e, dall'altro, anche solo meramente riproposto la relativa tesi costituendosi in appello, ove - come nella specie - non vi fosse stato un rigetto esplicito della domanda siccome fondata sul primo di quei titoli in tal modo, su tale causa petendi alternativa la danneggiata non era soccombente ed a lei il giudice di primo grado non aveva dato, neppure solo per implicito, torto, tanto che quella non avrebbe avuto titolo né interesse a proporre impugnazione sul punto di conseguenza, la corte territoriale non avrebbe potuto esimersi dal l'esaminare l'ulteriore titolo di responsabilità chiaramente allegato e ribadito e riproposto in comparsa di costituzione in appello dalla danneggiata, di contitolare della proprietà dell'animale in capo alla convenuta in primo grado, senza arrestarsi alla specifica qualificazione del titolo di responsabilità operata dal primo giudice, che non precludeva affatto la relativa indagine, né dava luogo ad un giudicato, nemmeno implicito, sul punto il motivo va pertanto accolto, in applicazione del seguente principio di diritto in tema di risarcimento di danni cagionati da animali, l'adduzione, quale titolo di responsabilità del convenuto, in modo indifferenziato della qualità di proprietario ovvero di colui che dispone dell'animale comporta che l'accoglimento della domanda in primo grado in base alla seconda, a meno di una esplicita esclusione della prima, non onera la danneggiata vittoriosa della proposizione di appello incidentale per avvalersi validamente, mediante la mera ma univoca riproposizione ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., di quella non accolta dal primo giudice con la conseguenza che il giudice di appello non può esimersi, ove escluda la sussistenza del secondo titolo di responsabilità la disponibilità dell'animale , dall'esaminare nel merito la sussistenza dell'altra la proprietà o comproprietà la fondatezza del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, relativo al merito della questione dell'ulteriore o alternativo titolo di responsabilità stavolta ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. , effettivamente nemmeno scrutinato dalla corte territoriale, ma pure del terzo, relativo al merito della questione del titolo di responsabilità della Cl. De Sa. anche quale proprietaria dell'animale profili tutti attinenti al merito della censura sulla sussistenza di concorrenti titoli di responsabilità in capo a Cl. De Sa., scorrettamente non presa in considerazione dal giudice di appello, che a tanto dovrà quindi infine provvedere si impone così la cassazione della gravata sentenza, con rinvio alla medesima Corte di appello, ma in diversa composizione, per un nuovo esame del merito della domanda di responsabilità fondata dall'originaria attrice fin dall'atto introduttivo non solo in base ad un peculiare titolo di custodia od utilizzo o disponibilità dell'animale, ma anche o in alternativa ad un titolo di proprietà sul medesimo, eventualmente condiviso con l'altro originario convenuto, non essendo l'uno e l'altro in rapporto di mutua esclusione infine, deve darsi atto, per essere stato almeno in parte accolto il ricorso, della non sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.