Il Giudice che escluda l’adozione della Tabelle milanesi in favore di altre deve fornire congrua motivazione

Le Tabelle di Milano rappresentano i parametri maggiormente idonei per consentire il rispetto dell’equità valutativa nella liquidazione del risarcimento dei danni subiti. In ragione di ciò nel caso in cui il giudice scelga di preferire tabelle diverse per la quantificazione del danno deve fornire una congrua motivazione per giustificare la sua decisione.

Sul punto la Cassazione con ordinanza n. 17018/18, depositata il 28 giugno. La vicenda. La Corte d’Appello di Venezia respingeva il gravame proposto dall’interessato, in qualità di esercente la potestà sulla figlia minore, contro la decisione del Giudice di prime cure con la quale la domanda di risarcimento danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale, nel quale la madre della minore era deceduta, veniva accolta solo parzialmente. In particolare il Giudice di merito escludeva il danno patrimoniale da lucro cessante e il danno esistenziale. La decisione di merito è impugnata per cassazione dall’interessato con svarianti motivi di ricorso. Le doglianze possono esaminarsi congiuntamente, secondo la Cassazione, con esse il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia calcolato il danno biologico sulla base delle tabelle di Venezia non aggiornate alla data della decisione, calcolando l’indennità giornaliera di inabilità erroneamente . Risarcimento equo e uso delle tabelle di Milano. Per risolvere la questione il Supremo Collegio ha richiamato i consolidati principi in tema di criteri di valutazione equitativa e personalizzazione del danno al fine di addivenire ad una liquidazione congrua dei danni subiti dal danneggiato. Ricorda la Cassazione che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in seguito a sinistro stradale può essere validamente utilizzato il sistema delle tabelle e che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una vocazione nazionale, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell’equità valutativa . Dubbi sulla scelta di altre tabelle. Ciò premesso gli Ermellini hanno precisato che la mancata adozione da parte del giudice di merito della Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene, si è ravvisato integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione . Infatti, nel caso in cui il giudice scelga di preferire altre tabelle, essendo quelle di Milano parametri di riferimento per la liquidazione del danno, deve dare una congrua motivazione in merito alla preferenza di una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di prevenire . Nella fattispecie in esame il Giudice di merito ha disatteso i richiamati principi nell’affermare che l’importo liquidato appare congruo in considerazione dei valori indicati nella Tabelle in uso all’epoca in cui è stato liquidato il danno nel distretto . Per queste ragioni la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 7 dicembre 2017 – 28 giugno 2018, n. 17018 Presidente Spirito – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 17/6/2013 la Corte d’Appello di Venezia ha respinto il gravame interposto dal sig. T.G. -nella qualità di esercente la potestà sulla figli minore A. in relazione alla pronunzia Trib. Treviso n. 1590/2007, di parziale accoglimento della domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso della madre sig. C.O. all’esito di sinistro stradale avvenuto il omissis in località omissis , allorquando veniva urtata da un furgone condotto da F.F. e di proprietà della F.C. . Con esclusione in particolare del danno patrimoniale da lucro cessante e del danno esistenziale come una posta a se stante e, comunque, in misura congrua . Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il T. , nella qualità, propone ora ricorso per cassazione affidato a 3 motivi. Resiste con controricorso la società Generali Italia s.p.a. già Assicurazioni Generali s.p.a. , che ha presentato anche memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il 1 motivo il ricorrente, nella qualità, denunzia violazione e/o falsa e/o erronea interpretazione degli artt. 2059 c.c., 138, 139 d.lgs. n. 209 del 2005, D.M. 12/6/2007, in riferimento all’art. 360, 1 co. n 3, c.p.c. Con il 2 motivo denunzia omessa motivazione su questione decisiva della controversia, in riferimento all’art. 360, 1 co. n 4, c.p.c. Con il 3 motivo denunzia omesso esame su questione decisiva della controversia, in riferimento all’art. 360, 1 co. n 4, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia calcolato il danno biologico sulla base delle tabelle di Venezia non aggiornate alla data della decisione, calcolando l’indennità giornaliera di inabilità erroneamente prendendo a riferimento il parametro di Euro 33,50 anziché di Euro 44 poi aggiornato in un delta 96/144 Euro . Lamenta che la corte di merito erroneamente ha escluso il danno patrimoniale da lucro cessante per mancata dimostrazione che lavorasse e dell’ammontare della retribuzione percepita all’epoca del decesso, avendo invero omesso di considerare il prodotto CUD, quale prova che aveva un lavoro con il quale contribuiva ai bisogni della figlia, idoneo a garantire una solidità economica anche per il futuro . I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno p.q.r. accolti nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare. I criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono essere dunque idonei a consentire debbono consentire pertanto una valutazione che sia equa, e cioè adeguata e proporzionata v. Cass., 7/6/2011, n. 12408 , in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico mediante la c.d. personalizzazione del danno v. Cass., 16/2/2012, n. 2228 Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972 Cass., 29/3/2007, n. 7740 Cass., 12/6/2006, n. 13546 , al fine di addivenirsi a una liquidazione congrua, sia sul piano dell’effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione -nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti sul territorio nazionale v. Cass., 13/5/2011, n. 10528 Cass., 28/11/2008, n. 28423 Cass., 29/3/2007, n. 7740 Cass., 12/7/2006, n. 15760 . Com’è noto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale valida soluzione si è ravvisata essere invero quella costituita dal sistema delle tabelle v. Cass., 7/6/2011, n. 12408 Cass., Sez. 11/11/2008, n. 26972. V. altresì Cass., 13/5/2011, n. 10527 . Lo stesso legislatore, oltre alla giurisprudenza, ha fatto ad esse espressamente riferimento. In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, il d.lgs. n. 209 del 2005 ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti. In assenza di tabelle normativamente determinate, ad esempio per le c.d. macropermanenti e per le ipotesi come nella specie diverse da quelle oggetto del suindicato decreto legislativo, il giudice fa normalmente ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali per l’affermazione che tali tabelle costituiscono il c.d. notorio locale v. in particolare Cass., 1 giugno 2010, n. 13431 , la cui utilizzazione è stata dalle Sezioni Unite avallata nei limiti in cui, nell’avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza v. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 . Preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una vocazione nazionale , in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell’equità valutativa, e ad evitare o quantomeno ridurre al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell’art. 3, 2 co., Cost., questa Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle lesioni di non lieve entità dal 10% al 100% conseguenti alla circolazione v. Cass., 7/6/2011, n. 12408 Cass., 30/6/2011, n. 14402 . Le tabelle, siano esse giudiziali o normative, costituiscono dunque strumento senz’altro idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all’art. 1226 c.c. v. Cass., 19/5/1999, n. 4852 . Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, si è al riguardo per lungo tempo esclusa la necessità per il giudice di motivare in ordine all’applicazione delle tabelle in uso presso il proprio ufficio giudiziario, essendo esse fondate sulla media dei precedenti del medesimo, e avendo la relativa adozione la finalità di uniformare, quantomeno nell’ambito territoriale, i criteri di liquidazione del danno v. Cass., 2/3/2004, n. 418 , dovendo per converso adeguatamente motivarsi la scelta di avvalersi di tabelle in uso presso altri uffici v. Cass., 21/10/2009, n. 22287 Cass., 1/6/2006, n. 13130 Cass., 20/10/2005, n. 20323 Cass., 3/8/2005, n. 16237 . Essendo la liquidazione del quantum dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, si escludeva altresì che l’attività di quantificazione del danno fosse di per sé soggetta a controllo in sede di legittimità, se non sotto l’esclusivo profilo del vizio di motivazione, in presenza di totale mancanza di giustificazione sorreggente la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorietà delle argomentazioni cfr. Cass., 19/5/2010, n. 12918 Cass., 26/1/2010, n. 1529 . In particolare laddove la liquidazione del danno si palesasse manifestamente fittizia o irrisoria o simbolica o per nulla correlata con le premesse in fatto in ordine alla natura e all’entità del danno dal medesimo giudice accertate v. Cass., 16/9/2008, n. 23725 Cass., 2/3/2004, n. 4186 Cass., 2/3/1998, n. 2272 Cass., 21/5/1996, n. 4671 . La Corte Suprema di Cassazione è peraltro successivamente pervenuta a radicalmente mutare tale orientamento. La mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene, si è ravvisato integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c. v. Cass., 7/6/2011, n. 12408 , peraltro precisandosi che i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, essendo incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire v. Cass., 30/6/2011, n. 14402. E, conformemente, Cass., 20/8/2015, n. 16992 Cass., 19/10/2016, n. 21059 . Orbene, nell’affermare che appare congruo l’importo liquidato dal giudice di prime cure, in considerazione dei valori indicati nelle Tabelle in uso all’epoca in cui è stato liquidato il danno nel distretto , la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi. Della medesima -assorbiti ogni altra questione e diverso profiloò s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.