Incidente tra veicoli in un cantiere? Sì all'azione diretta verso l'assicuratore

Un'area privata aperta ad un numero indeterminato di persone può equipararsi ad una strada di uso pubblico, ai fini dell'esperibilità dell'azione diretta verso l'assicuratore da parte del danneggiato, anche se l'accesso avviene per categorie specifiche e per finalità peculiari e in particolari condizioni fattispecie relativa ad un sinistro provocato con mezzo di carico e scarico all'interno di un'area di cantiere di proprietà privata .

Tale in sintesi il principio ribadito nella sentenza della Corte di Cassazione n. 17017, depositata il 28 giugno 2018, che ora andiamo ad analizzare più da vicino. I fatti di causa. I parenti di un uomo deceduto in seguito ad un sinistro verificatosi in un'area di cantiere convenivano in giudizio, per chiedere il risarcimento dei danni loro conseguiti, l'impresa, un dipendente della stessa e la compagnia assicuratrice secondo la loro prospettazione, riportata nella sentenza in commento, era successo che l'uomo era deceduto nel cantiere dove lavorava per essere stato sommerso da un carico di sabbia scaricatogli addosso colposamente dal dipendente convenuto, nel corso di una manovra di un veicolo di proprietà dell'impresa e assicurato dall'assicurazione convenuta. Contumaci i primi due, si costituiva invece l'assicurazione, la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e in ogni caso, la non operatività della polizza, per essersi il sinistro verificato in una area privata e non pubblica. La domanda attorea verso l'assicurazione veniva respinta mentre era accolta quella nei confronti degli altri convenuti stessa sorte in grado di appello, che confermava la sentenza di primo grado. Il giunge dunque al grado di cassazione dove i ricorrenti contestano la sentenza dell'appello sotto due profili. Per i ricorrenti l'azione diretta verso l'assicuratore va ammessa nel caso di sinistri in cantiere. In primis , i ricorrenti contestano la sentenza per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ed invero, secondo i ricorrenti la sentenza avrebbe errato nell'affermare che non è stata dimostrazione dell'uso pubblico dell'area, cioè dell'apertura ad un numero indeterminato di persone secondo la ricorrente la disciplina del codice della strada è applicabile anche alle aree private se l'uso delle stesse è consentito a tutti . Del resto, aggiunge, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 2054 c.c. in materia di circolazione di veicoli, perchè ricorra la presunzione di colpa del conducente, e la responsabilità del proprietario, è necessario che la circolazione avvenga su strada pubblica o su strada privata soggetta ad uso pubblico o, comunque, adibita al traffico di pedoni o di veicoli . In secundis , si contesta la sentenza per violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 144 del codice delle assicurazioni private l. n. 209/2005, in precedenza l. n. 990/1969 , che al comma 1 prevede che Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione . Il ricorrente afferma che l'azione diretta verso l'assicuratore ivi prevista trovi applicazione sia in caso di sinistri verificatisi su aree pubbliche che per quelli verificatisi su aree a queste equiparate e cioè le aree private aperte al transito abituale di un numero indeterminato di persone , a prescindere dalla natura pubblica o privata dell'area e che tale indeterminatezza non viene meno qualora l'apertura dell'area sia rivolta a categorie specifiche di persone o per peculiari finalità o in particolari condizioni, come accade per l'area di cantiere. A sostegno della tesi è richiamato un precedente, quello di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 20911/2005, che aveva affermato il principio proprio in relazione ad un sinistro verificatosi in un'area di cantiere. Per la compagnia si tratta di un'area privata non è ammissibile l'azione diretta verso l'assicuratore. Contrariamente, l'assicurazione eccepisce che oggetto dell'appello non fu la qualificazione dell'area ma il diniego della copertura assicurativa, con conseguente inammissibilità del motivo relativo alla qualifica dell'area e conseguente azione diretta verso l'assicuratore , non essendo stato proposto in appello peraltro, il giudice dell'appello si riferì solo per inciso alla natura dell'area, motivando invece la decisione di diniego con il rilievo che la vittima del sinistro non poteva considerarsi un terzo, essendo dalla polizza esclusa tale qualifica per coloro che si occupano di carico e scarico. Viene poi sottolineata la natura privata dell'area e affermato che debba essere escluso che l'estensione della garanzia, contrattualmente prevista per i terzi, valesse per la vittima del giudizio de quo in quanto la polizza escludeva espressamente gli operatori di carico e scarico quale risulta essere stata la vittima dall'alveo dei terzi. In relazione al secondo motivo, aggiunge la compagnia che l'inclusione dell'area privata nella copertura del contratto di assicurazione non legittima l'azione diretta verso l'assicuratore rilevando solo nei rapporti con l'assicurato e non con i terzi dunque, la norma che vale solo per strade pubbliche o ad esse equiparate non è derogata dalla detta clausola non è pertanto ammissibile l'azione diretta verso l'assicuratore con ciò cita Cass. n. 463/2000 . Il cantiere è un area eventualmente privata aperta al pubblico si applica la r.c.a Respinta l'eccezione del controricorrente circa la inammissibilità per la novità delle questioni circa l'azione diretta verso l'assicurato, la Corte accoglie il ricorso, con riferimento al secondo motivo. La sentenza di appello afferma che gli appellanti avrebbero dovuto dimostrare l'uso pubblico del cantiere, cioè l'apertura ad un ambito indeterminato di persone, mentre essi non hanno nemmeno rilevato la connotazione di area privata effettuata nella sentenza di primo grado. Afferma invece qui la Corte di Cassazione che per la giurisprudenza un'area privata aperta ad un numero indeterminato di persone può equipararsi ad una strada di uso pubblico, ai fini dell'esperibilità dell'azione diretta verso l'assicuratore da parte del danneggiato, anche se l'accesso avviene per categorie specifiche e per finalità peculiari e in particolari condizioni . Essa sottolinea che il principio è già affermato in precedenza anche con riferimento ad altri casi, similari al presente, di sinistri verificatisi in un cantiere, ove si era evidenziato che al cantiere potevano accedere coloro che vi lavoravano e coloro che intrattenevano rapporti commerciali con l'impresa si citano Cass. n. 9441/2012, n. 20911/2005 e n. 4603/2000 . Il ricorso dunque viene accolto sulla base della equiparazione, ai fini dell'esperibilità dell'azione diretta verso l'assicuratore da parte dei danneggiati, dell'area di cantiere, in quanto aperto ad un numero indeterminato di persone, all'area privata aperta al pubblico.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 1 dicembre 2017 – 28 giugno 2018, n. 17017 Presidente Vivaldi – Relatore Giaime Guizzi Fatti di causa 1. Gi. Ga., Ma. Co. e Mo. Ga. propongono, sulla base di due motivi, ricorso per cassazione per l'annullamento della sentenza n. 595/14 del 9 dicembre 2013 della Corte di Appello di Catanzaro, che - rigettando il gravame da essi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 611/04 del 29 settembre 2004 - confermava, per quanto qui di interesse, la reiezione della domanda risarcitoria, avanzata nei confronti della società Commercial Union Insurance S.p.a., oggi Compagnia di Assicurazioni Aviva S.p.a. d'ora in poi, Aviva , in relazione a danni da sinistro mortale occorso dal loro congiunto Ni. Ga., domanda proposta nelle fasi di merito dagli odierni ricorrenti e, per quanto ancora di interesse, pure da Is. e Ro. Ga., anch'esse legate da rapporto parentale con il defunto. 2. Riferiscono, in punto di fatto, di aver adito il Tribunale vibonese, con citazione notificata il 25-27 febbraio 2002, per veder condannare - in solido - la società Mesima Calcestruzzi S.r.l., Do. Pa. e l'attuale società Aviva, a risarcire il danno conseguente al decesso di Ni. Ca., vittima di sinistro mortale occorso il 13 novembre 1999, mentre il medesimo lavorava in un cantiere della Mesima Calcestruzzi. Deducono che tale evento venne causato dalla condotta colposa del Pa., che, nell'effettuare una manovra di scarico di sabbia trasportata su un veicolo di proprietà della società da ultimo menzionata ed assicurato per la R.C.A. con l'odierna società Aviva , sommergeva il Ca. mentre costui era intento al compimento di operazioni materiali di apertura del cassone. Nella contumacia degli altri convenuti, si costituiva la sola società assicuratrice della Mesima Calcestruzzi l'attuale società Aviva , la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione e, comunque, la non operatività della polizza stipulata con la Mesima Calcestruzzi, sul rilievo che l'incidente si è verificato in un'area privata e come tale fuori dalla copertura assicurativa . Respinta dal Tribunale la domanda risarcitoria proposta verso l'attuale società Aviva ma accolta la stessa quanto agli altri convenuti , gli odierni ricorrenti proponevano gravame innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, che rigettava l'appello, confermando, pertanto, la reiezione della domanda risarcitoria verso l'assicuratrice, odierna società Aviva. 3. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i Ga. e la Co., sulla base di due motivi. 3.1. Con il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 , cod. proc. civ. - viene dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si evidenzia, infatti, che secondo il giudice di appello non vi è stata dimostrazione dell'uso pubblico dell'area di verificazione dell'incidente , ossia della apertura dell'area adibita a cantiere di proprietà di Mesima Calcestruzzi s.r.l. al traffico veicolare di una serie indeterminata di persone . Secondo la ricorrente, invece, occorrerebbe muovere dalla constatazione che anche a un area appartenente a privati è applicabile la disciplina del Codice della Strada, se l'uso di essa è consentito a tutti . Del resto, per la stessa applicabilità dell'art. 2054 cod. civ. ovvero, perché sorga ed operi la presunzione di colpa stabilita dall'articolo citato a carico del conducente del veicolo e la conseguente responsabilità del proprietario , risulta necessario che ricorra il presupposto della circolazione del veicolo su strada pubblica o su strada privata soggetta ad uso pubblico o, comunque, ad bita al traffico di pedoni o di veicoli . 3.2. Con il secondo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ. - si deduce violazione e falsa applicazione di diritto in relazione all'art. 144 del Codice delle assicurazioni . Si osserva che l'azione diretta verso l'assicuratore, già prevista dall'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ed oggi dall'art. 144 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 , è esperibile non solo per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade ad uso pubblico, ma anche su aree a queste equiparate , tali dovendosi intendere quelle destinate - a prescindere dalla loro natura pubblica o privata - al transito abituale di un numero indeterminato di persone , non venendo meno, peraltro, l'indeterminatezza pur quando tali persone appartengano ad una o più categorie specifiche , né quando l'accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni , come si verifica in un cantiere è citata Cass. Sez. 3, sent. 27 ottobre 2005, n. 20911, Rv. 584551-01 . Orbene, l'evenienza da ultimo descritta sarebbe quella ricorrente nel caso di specie, essendo il luogo del sinistro in cui perse la vita Ni. Ga., appunto, un cantiere , come emerge, ictu oculi, dagli atti e dai verbali di causa . Di qui la denunciata violazione dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni. 4. Ha resistito alla descritta impugnazione, con controricorso, la società Aviva, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto. Assume, preliminarmente, che oggetto dell'appello già proposto dagli odierni ricorrenti non fu la qualificazione dell'area ove accadde il sinistro , bensì il diniego dell'operatività della garanzia assicurativa prestata in favore della Mesina Calcestruzzi, ciò che comporterebbe l'inammissibilità del primo motivo del presente ricorso, giacché relativo ad una questione di fatto che non fu portata all'esame della Corte di Appello di Catanzaro . Su tale circostanza, ovvero la natura dell'area, il secondo giudice si sarebbe, del resto, soffermato solo per inciso , quale premessa per confermare la decisione del Tribunale di Vibo Valentia. Esso, infatti, ritenne infondata la pretesa attorea di applicare, alla fattispecie, la garanzia assicurativa, motivando siffatta decisione sul rilievo che il Ga. non potesse considerarsi terzo , atteso che la stessa polizza assicurativa escludeva tale qualifica per coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico . Che la vittima del sinistro, poi, prendesse parte a tali operazioni costituisce circostanza accertata con statuizione passata in giudicato e neppure oggetto del presente ricorso per cassazione , di talché l'odierna impugnazione, insistendo su questioni del tutto nuove -qualificazione dell'area ove avvenne il sinistro mortale e ammissibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore - dovrebbe ritenersi inammissibile. Nel merito, in ogni caso, il ricorso sarebbe - secondo la controricorrente - comunque infondato, sia perché l'area oggetto del sinistro era ed è di proprietà esclusiva della Mesina Calcestruzzi , sia soprattutto perché l'estensione della garanzia, contrattualmente prevista, operava nei confronti dei terzi, tale non potendosi ritenere la condizione del Ga., visto che costui aveva preso parte all'operazione di carico e scarico merci. D'altra parte, e con specifico riferimento al secondo motivo di ricorso, si osserva che il principio secondo cui l'esperibilità delazione diretta nei confronti dell'assicuratore - ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 applicabili ratione temporis alla presente fattispecie - è ammissibile solo per i danni conseguenti a circolazione su strade pubbliche o equiparate, non è derogato dalla previsione contrattuale di un'estensione della copertura assicurativa anche per i sinistri avvenuti su aree private, in quanto tale estensione produce i suoi effetti soltanto tra le parti del contratto di assicurazione, ma non rende ammissibile un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del danneggiante è citata Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2000, n. 463 . Ragioni della decisione 5. Il ricorso deve essere accolto, sebbene nei limiti che di seguito si precisano. 5.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione - sollevata dalla controricorrente - di novità delle questioni oggetto di ricorso, fondata sul rilievo che il tema dell'applicazione dell'azione diretta verso l'assicuratore della società proprietaria dell'automezzo, di cui alla legge 24 dicembre 1969 n. 990, sarebbe rimasta estranea al giudizio di appello. 5.1.1. A confutazione della stessa, tuttavia, va sottolineato che, nella sentenza di appello, si individuano quali motivi di gravame già l'uso del plurale non lascia adito a dubbi quelli, qui di seguito, meglio indicati. Per un verso, infatti, veniva dedotta erroneità delle statuizioni adottate dal primo giudice in punto di esclusione nell'ambito delle vicende di causa della responsabilità della compagnia assicuratrice convenuta in giudizio, sul presupposto che le operazioni di carico e scarico di materiale effettuate da un automezzo nell'area di cantiere non integrassero attività riconducibile alla circolazione stradale, così da doversi ritenere in relazione agli eventuali danni arrecati nel corso e a causa di esse sottratte alla disciplina prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 . Per altro verso, tuttavia, si deduceva esistenza del vizio di violazione di legge e di motivazione insufficiente, per non essersi tenuto conto della circostanza che al contrario dal contenuto della polizza assicurativa stipulata tra le parti con specifico riguardo alla peculiarità del mezzo assicurato risultava che nella specie l'assicurazione copriva anche la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli in area privata, quale per l'appunto era da considerarsi l'area di cantiere, oltre a quella per i danni involontariamente provocati a terzi dalla esecuzione di operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa . Il tema, dunque, dell'operatività dell'azione diretta era stato sicuramente posto. 5.2. Ciò chiarito, il ricorso merita accoglimento, quanto al suo secondo motivo. 5.2.1. Non risponde, infatti, ai principi sanciti da questa Corte l'affermazione del giudice di appello secondo cui gli allora appellanti ed odierni ricorrenti - per poter vedere accolta l'azione diretta proposta verso l'assicuratore del mezzo che causò il sinistro -avrebbero dovuto dimostrare l'uso pubblico dell'area di verificazione dell'incidente, ossia l'apertura dell'area adibita al cantiere di proprietà della Mesina Costruzioni al traffico veicolare di una serie indeterminata di persone , dimostrazione, nella specie, da essi neppure offerta, secondo la Corte di Catanzaro, per non avere essi contestato nell'atto di gravame la connotazione come luogo privato del cantiere teatro del sinistro. Nondimeno, la natura privata del cantiere, luogo dell'incidente, non è - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte catanzarese - di per sé incompatibile con la qualificazione dello stesso come area di uso pubblico, ai fini ed agli effetti dell'esperibilità dell'azione diretta, già contemplata dalla legge n. 990 del 1969. Difatti, come evidenziano esattamente i ricorrenti, è costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui, ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969 applicabili ratione temporis , l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un'area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta a un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti a una o più categorie specifiche e pur se l'accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni principio, tra l'altro, affermato proprio con riferimento ad una fattispecie - come la presente - relativa ad un cantiere, cui potevano accedere coloro che vi lavoravano e chi aveva rapporti commerciali con l'impresa così, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2012, n. 9441, Rv. 622675-01, ma in senso conforme già Cass. Sez. 3, sent. 27 ottobre 2005, n. 20911, Rv. 584551-01 Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2000, n. 4603, Rv. 535578-01 . 5.2.2. La sentenza va, dunque, cassata, rinviando alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione, la quale - nel rinnovare il giudizio sulla ricorrenza delle condizioni per applicabilità dell'azione diretta verso la società Aviva - dovrà attenersi al principio testé menzionato. PQM La Corte accoglie il ricorso, limitatamente al secondo motivo e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione, per la decisione nel merito e per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio. Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 1. dicembre 2017.