Salta il viaggio in Portogallo: Ryanair condannata al risarcimento

Il Giudice di Pace di Brindisi è chiamato ad esprimersi sulla domanda di risarcimento promossa da un passeggero che vedeva cancellato il suo volo senza avere la possibilità di prendere un volo successivo o di ottenere il rimborso del biglietto. Secondo il Giudice decidente Ryanair non ha rispettato la normativa europea in materia.

Sul tema il Giudice di Pace di Brindisi con sentenza n. 1052/10 del 31 maggio. La vicenda. Nello specifico la compagnia aerea veniva chiamata in giudizio, davanti al Giudici di Pace di Brindisi, dagli attori che chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti per colpa della cancellazione di un volo, senza che agli stessi venisse fornita alcuna possibilità di riprotezione sul primo volo utile successivo e il rimborso del prezzo del biglietto . A causa della cancellazione del volo, inoltre, gli attori furono costretti a rinunciare ad un viaggio in Portogallo. Ryanair si costituiva in giudizio ed eccepiva il difetto di giurisdizione italiana in favore di quella irlandese, nonché il rigetto delle domanda. Compagnia area straniera e giurisdizione. Il Giudice di Pace ha premesso che per decidere la questione di giurisdizione è necessario verificare se il viaggiatore aveva la possibilità di convenire la compagnia area responsabile del ritardo in Italia. Osserva il Giudice decidente che in base alla recente pronuncia della Corte di Giustizia UE, C-204/2008, il giudice del luogo di partenza o atterraggio del volo aereo è competente a conoscere della richiesta di compensazione pecuniaria basata sul contratto di trasporto aereo , in ragione di ciò basta che il viaggiatore sia decollato da un aeroporto italiano per convenire in giudizio una compagnia area straniera. Gli oneri di Ryanair. Risolta la questione pregiudiziale sulla giurisdizione per il GdP la domanda è fondata anche nel merito. In particolare ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004 nei casi di negato imbarco o di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto - al rimborso del prezzo del biglietto - ad una somma di denaro per il mancato imbarco, come risarcimento forfettario - all’assistenza pasti e bevande, sistemazione alberghiera, trasporto Tutto questo, secondo i Giudici decidenti, non è stato rispettato dalla compagnia area Ryanair, la quale, per questo deve essere condannata al risarcimento e al rimborso per un totale di circa 2000 euro.

Giudice di Pace di Brindisi, sentenza 31 maggio 2018, numero 1052 Giudice di Pace Merico Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato alla Ryanair Dac, gli attori, evocavano in giudizio la suddetta compagnia aerea per vederla condannare al risarcimento dei danni subiti per colpa della cancellazione del volo omissis , senza che agli stessi venisse fornita alcuna possibilità di riprotezione sul primo volo utile successivo e il rimborso del prezzo del biglietto. Rilevavano che il detto volo era compreso all'interno di altri voli da Brindisi a Milano Bergamo e Milano Bergamo/Porto, cancellato, nonché il ritorno Porto Milano Malpensa e Milano Malpensa Brindisi. La cancellazione del volo Milano Bergamo/Porto costringeva gli attori a rinunciare al viaggio in Portogallo. Chiedevano il pagamento della somma di Euro. 3.002,73 di cui Euro. 800,00 Euro. 400,00 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria ex art 7 Reg. CE 261/04 Euro. 207,73 a titolo di rimborso delle spese sostenute a causa della cancellazione Euro. 2,000,00 Euro. 1000,00 ciascuno a titolo di importo supplementare per i gravi disagi causati agli attori Si costituiva la compagnia convenuta che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore della giurisdizione irlandese nonché il rigetto della domanda. La causa è stata istruita con prove documentali. All'udienza del 09/03/18, previa precisazione delle conclusioni e discussione, veniva trattenuta per la sentenza. Motivi della decisione La domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Si rileva che ai fini della individuazione del Giudice competente è importante, visto che molti dei voli soprattutto con compagnie low cost sono svolti da vettori non italiani, verificare se per il viaggiatore vi sia la possibilità di convenire la compagnia aerea responsabile del ritardo in Italia. In base alle recente pronuncia della Corte di Giustizia Ue, sez. IV, 9 luglio 2009, C-204/2008 è il Giudice del luogo di partenza o atterraggio del volo aereo è competente a conoscere della richiesta di compensazione pecuniaria basata sul contratto di trasporto aereo, per cui basta che il viaggiatore sia atterrato o decollato da un aeroporto della penisola italiana per convenire in Italia la compagnia aerea straniera. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione. La convenuta Società oltre a chiedere il difetto di giurisdizione del Giudice italiano ha ammesso le proprie responsabilità rilevando di avere offerto ante causam la somma di Euro. 800,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni causati agli attori nonché la somma di Euro. 300,00 per spese legali. Si rileva che così come previsto e disciplinato dalla normativa Comunitaria -Regolamento CE numero 261/04 dell'11/2/04 entrato in vigore in Italia il 17/2/05, che ha abrogato e sostituito il previgente regolamento CE numero 295/91, che disciplina, oltre ai negato imbarco dipendente da overbooking, anche la cancellazione del volo e il ritardo prolungato. Tale normativa prevede che, nei casi di negato imbarco e di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto, cumulativamente al rimborso del prezzo del biglietto e, se del caso, al volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, oppure ad un volo alternativo verso la destinazione finale da prendere immediatamente o in una data successiva di suo gradimento, oppure ad un volo verso un aeroporto diverso da quello prenotato e, in tal caso, con il rimborso delle spese di trasferimento dall'aeroporto di arrivo a quello per il quale era stata effettuata la prenotazione ad una somma di denaro per il mancato imbarco che, deve qualificarsi come risarcimento determinato forfettariamente all'assistenza, consistente in pasti e bevande, sistemazione alberghiera, trasporto per il luogo di sistemazione, due chiamate telefoniche o messaggi via telex o fax o posta elettronica. A tutto ciò non ha ottemperato la Società Ryanair Dac e, pertanto, la stessa va condannata al pagamento, in favore degli attori, della somma di Euro. 800,00 Euro. 400,00 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria ex art 7 Reg. CE 261/04 Euro. 207,73 a titolo di rimborso delle spese sostenute a causa della cancellazione Euro. 1.000,00 Euro. 500,00 ciascuno a titolo di importo supplementare per i gravi disagi causati agli attori. Il tutto per l'importo complessivo di Euro. 2.002,73 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell'attività processuale svolta. La sentenza è esecutiva ex lege. P.Q.M. Il Giudice di Pace dell'Ufficio di Brindisi, definitivamente pronunciando nella controversia tra i soggetti di cui in epigrafe, così provvede accoglie la domanda e, per l'effetto condanna Ryanair Dac, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di omissis e omissis della somma di Euro 1001,36 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda 01/10/17 fino al soddisfo 2 condanna, altresì, la suddetta convenuta al pagamento delle spese processuali in favore degli attori che liquida nella complessiva somma di Euro 936,00, di cui Euro 136,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.