Azione risarcitoria per condotte illecite concorrenziali: la competenza è del Tribunale delle imprese

Resta esclusa l’applicazione dell’art. 40, comma 3, c.p.c. - unificazione delle cause da svolgere con riti diversi con prevalenza del rito speciale del lavoro - nelle ipotesi di connessione oggettiva che da luogo ad un cumulo soggettivo ex artt. 33 e 103 c.p.c., espressamente ritenuta estranea al disposto della norma processuale che regola esclusivamente le cause connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c Invero, nel caso di specie l’azione risarcitoria è stata promossa nei confronti di più convenuti in concorso tra loro, non essendo quindi possibile individuare una domanda principale cui accede una subordinata.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20508/17, depositata il 29 agosto, si è occupata di regolamento di competenza promosso nel corso di un giudizio di responsabilità civile. Il fatto. La vicenda posta al vaglio della Corte di Cassazione è originata da un’ordinanza con cui il Tribunale, sezione specializzata in materia d’impresa, si riteneva competente a decidere la controversia. Il provvedimento era impugnato con regolamento di competenza dalle alcuni convenuti che ritenevano invece sussistere la competenza funzionale del Giudice del Lavoro presso altri Tribunali territoriali. In particolare la domanda proposta concerneva un’azione di risarcimento danni formulata dalla società attrice per l’illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. posto in essere in suo danno. L’attrice allegava una condotta illecita di sottrazione dei suoi principali clienti commerciali consumata dai convenuti sia prima che dopo la cessazione dei rapporti di immedesimazione organica con l’amministratore delegato. Riferiva della violazione dei segreti aziendali e delle esperienze tecnico-industriali, qualificate come segreti ai sensi dell’art. 98 c.p.i., con conseguente devoluzione dell’intera controversia alla sezione specializzata del Tribunale in materia d’impresa. Le contestazioni nel convenuto non vulnerano la competenza implicando un esame nel merito e probatori della questione. Il ricorso per il regolamento di competenza era dichiarato infondato. La Cassazione argomentava che l’indagine sulla competenza debba essere eseguita sulla scorta di quelle che sono le allegazioni dell’attore, contenute nella domanda introduttiva del giudizio, senza che possano essere vagliate le contestazioni della parte convenuta finalizzate a vulnerare il radicamento della competenza. In tale prospettiva la domanda proposta dall’attrice si qualificava come di risarcimento dei danni a seguito di atti di concorrenza sleale e di abuso di informazioni segrete. Uno dei convenuti, aveva argomentato a sostegno delle proprie ragioni che sebbene il rapporto intercorso con l’attrice fosse di immedesimazione organica, essendo formalmente investito della carica di amministratore delegato della società attrice, di fatto si trattasse di un rapporto di consulenza continuativa e coordinata sussumibile nell’alveo del lavoro parasubordinato ovvero subordinato. Tale allegazione era ritenuta dalla Cassazione insufficiente a fondare l’eccezione d’incompetenza sollevata giacché la domanda proposta dall’attrice era di risarcimento del danno per illeciti extracontrattuali ex artt. 2043, 2055 e 2598 c.c In questa prospettiva gli Ermellini specificavano che sebbene un fatto possa assumere una differente qualificazione giuridica spetti sempre all’attrice la scelta in ordine all’azione da esperire nel giudizio, con ogni conseguente riflesso sostanziale della propria scelta. Gli atti di concorrenza sleale e la violazione extracontrattuale. Erano ritenute prive di fondamento giuridico, ai fini del radicamento della competenza, anche le argomentazioni svolte da uno dei convenuti in merito all’esistenza di un patto di non concorrenza della durata di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di collaborazione. Gli Ermellini specificavano che gli atti di concorrenza addotti dall’attrice erano sleali e non leciti, quindi differenti rispetto a quelli invocati ex contratto. Inoltre la Cassazione evidenziava che le contestazioni mosse dal convenuto miravano a sostenere la natura contrattuale della responsabilità, adducendo l’esistenza di un rapporto di lavoro parasubordinato o subordinato, in realtà mai invocato dall’attrice. Nessun rilievo era attribuito dai Giudici di legittimità a tali contestazioni essendo le stesse tese a sollecitare una valutazione nel merito della controversia non esperibile in sede di regolamento di competenza. Nessuna relazione di accessorietà tra le domande risarcitorie proposte. La Cassazione statuiva anche l’infondatezza dell’argomento difensivo teso a contestare la forza attrattiva esercitata dalla materie devolute alle sezioni specializzate in materia d’imprese, restando esclusa l’applicazione dell’art. 40 c.p.c. trattandosi di connessione oggettiva che da luogo a cumulo soggettivo e che risulta estranea alla norma processuale che regola le cause connesse. Nel caso di specie invero l’azione di responsabilità era stata cumulativamente promossa nei confronti di più convenuti in concorso tra loro non essendo possibile individuare un’azione principale ed una secondaria accessoria alla prima.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 febbraio – 29 agosto 2017, numero 20508 Presidente Amendola – Relatore Olivieri Premesso in fatto Con ordinanza emessa in data 17.12.2015 -ai sensi dell’art. 16 Dlgs numero 5/2003 richiamato dall’art. 245, comma 1, Dlgs numero 30/2005 e comunicata dalla Cancelleria in via telematica in data 4.4.2016, il Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di imprese, ha ritenuto la propria competenza per materia, rigettando la eccezione di incompetenza formulata dai convenuti K.J. e D.L. i quali hanno indicato come competete il Giudice del lavoro, rispettivamente, presso il Tribunale di Roma e di Messina -, atteso che dalla domanda di condanna al risarcimento dei danni, proposta da DOMEDICA s.r.l., risultava contestato ai predetti convenuti il concorso unitamente ad altri soggetti anch’essi convenuti nell’illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. attribuito a CAREGIVING s.r.l. e sostanziantesi a nella illecita condotta di sottrazione dei principali clienti commerciali dell’attrice, realizzata anche in epoca successiva alla cessazione dei rapporti, rispettivamente, di immedesimazione organica K. , in qualità di amministratore e di lavoro subordinato D. intrattenuti con la stessa DOMEDICA s.r.l. b nella violazione dei diritti sulle informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, qualificate segrete ai sensi dell’art. 98 del Codice della proprietà industriale, con conseguente devoluzione della intera controversia alla competenza della sezione specializzata del Tribunale, in quanto la connessione tra le condotte illecite indicate, determinava in ogni caso, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. a , Dlgs numero 30/2005, l’attrazione della materia concorrenziale concorso nell’illecito ex art. 2597 c.c. a quella riservata in ordine alla violazione dei diritti sulle informazioni aziendali segrete ex art. 134, comma 1, lett. b , del Dlgs numero 30/2005 al Tribunale specializzato avverso la predetta ordinanza K.J. ha proposto rituale istanza per regolamento di competenza, instando per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro ha depositato memoria difensiva DOMEDICA s.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte indicando la competenza del Giudice specializzato K. e DOMEDICA s.r.l. hanno depositato anche memorie illustrative ex art. 380 ter c.p.c Ritenuto il ricorso è infondato. La verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda nella specie trattasi di domanda di condanna al risarcimento dei danni formulata – anche nei confronti del K. per avere concorso con CAREGIVING s.r.l. ed altri in atti di concorrenza sleale e di abuso di informazioni segrete in danno di DOMEDICA s.r.l. e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta. La circostanza che il K. , nella comparsa di risposta, abbia reso noto di avere in precedenza instaurato con DOMEDICA s.r.l. solo formalmente un rapporto di immedesimazione organica, mentre in realtà trattavasi di un incarico di consulenza continuativa e coordinata sussumibile in un rapporto di lavoro subordinato ex art. 409, comma 1, numero 1 , c.p.c. o comunque in un rapporto di collaborazione di cui all’art. 409, comma 1, numero 3 , c.p.c., non vale a fondare la eccezione di incompetenza per materia, laddove dall’atto introduttivo emerge che DOMEDICA s.r.l. non ha inteso svolgere nei confronti del K. azione di inadempimento delle obbligazioni ex contractu e specificamente del dovere di lealtà ex art. 2015 c.c. , ma azione di risarcimento danni per illeciti extracontrattuali ex art. 2043, 2055 e 2598 c.c., tenuto conto che le condotte illecite vengono collocate cronologicamente, dalla società attrice, sia prima che dopo la cessazione del rapporto di collaborazione , e considerato altresì che qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diverso titolo giuridico potendo concorrere la responsabilità aquiliana con quella contrattuale , spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell’azione da esperire in giudizio con la conseguente implicazione dei riflessi sul piano sostanziale diversa disciplina della prescrizione limitazione della responsabilità ai danni contrattuali prevedibili e processuale diverso riparto dell’onere della prova - , intervenendo il Giudice a qualificare la domanda soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza numero 244 del 10/03/2006 id. Sez. 3, Sentenza numero 24197 del 13/11/2014 , ipotesi quest’ultima che non ricorre nella specie essendo inequivoca la scelta operata da DOMEDICA s.r.l. nello svolgimento dell’azione aquiliana cfr. le precisate conclusioni alla udienza 16.9.2015, riportate nella memoria nota 3, pag. 10 . Del tutto inconferente è poi l’argomento speso dal ricorrente in ordine al patto di non concorrenza stipulato dalle parti con durata di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di collaborazione, sia in considerazione della palese distinzione degli atti di concorrenza lecita oggetto della clausola negoziale, rispetto agli atti illeciti invece oggetto dell’art. 2598 c.c. sia in quanto l’argomento difensivo presuppone – indimostratamente che la parte attrice abbia inteso far valere la responsabilità ex contractu del K. e più esattamente che il contratto di fornitura di servizi di consulenza stipulato in data 30.5.2008 sottintendesse un rapporto di collaborazione autonoma e continuativa, nella sua caratteristica di attività parasubordinata , in quanto condizionata nel suo svolgimento da direttive ed ingerenze di soggetti in posizione di sovraordinazione, sia pure nella minora intensità rispetto al rapporto gerarchico che si innesta nel lavoro subordinato del coordinamento richiesto dall’art. 409 comma 1 numero 3 c.p.c Al riguardo occorre rilevare che le allegazioni del K. , volte a sostenere la tesi della parasubordinazione o addirittura subordinazione di fatto ricorso pag. 4 , attengono evidentemente al merito della controversia ed alla verifica probatoria, che esula dall’esame della questione di competenza, risultando peraltro per stessa affermazione del ricorrente che il contratto di consulenza in questione venne sottoscritto dal K. con DOMEDICA s.r.l., quando egli rivestiva la carica di amministratore delegato della stessa società cfr. ricorso pag. 2 e 3 , e dunque in posizione di titolare di un rapporto societario incompatibile con la coesistenza tra i medesimi soggetti di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato concernente l’oggetto sociale cfr. Corte Cass. Sez. U -, Sentenza numero 154 del 20/01/2017 . Infondato deve, conseguentemente, ritenersi anche l’argomento volto a contestare la vis attractiva operata dalla competenza in materia di violazione delle informazioni aziendali segrete attribuita alla sezione specializzata dall’art. 134, comma 1, lett. b, Dlgs numero 30/2005 sulla controversia relativa secondo il Tribunale di Milano all’illecito concorrenziale semplice altrimenti spettante al Tribunale ordinario ovvero secondo il K. al rapporto di lavoro spettante al Tribunale in funzione di giudice del lavoro , dovendo ritenersi applicabile nella specie, secondo la tesi del ricorrente, la disposizione dell’art. 40, comma 3, c.p.c Premesso che l’argomento difensivo volto a sostenere che le sezioni specializzate in materia di impresa non costituendo uffici autonomi ma mere articolazioni organizzative interne del Tribunale, non potrebbero essere titolari di competenze proprie, non appare pertinente alla risoluzione della questione sottoposta con il regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., atteso che nella specie si contesta in ogni caso la competenza territoriale del Tribunale di Milano a favore di quello di Roma non viene quindi in rilievo se l’art. 134 Dlgs numero 30/2005 abbia previsto una vera e propria competenza funzionale di tali sezioni specializzate Corte Cass. Sez. 6 L, Ordinanza numero 15619 del 24/07/2015 id. Sez. 6 1, Ordinanza numero 16.27 del 03/08/2016 o invece si sia in presenza di un mero criterio di ripartizione del lavoro tra le diverse sezioni del medesimo Ufficio giudiziario Corte Cass. Sez. 6 1, Ordinanza numero 24656 del 22/11/2011 id. Sez. 6 1, Ordinanza numero 21668 del 20/09/2013 id. Sez. 6 1, Ordinanza numero 2,1774 del 27/10/2016 id. Sez. 6 2, Ordinanza numero 72.2.7 del 22/03/2017 - , osserva il Collegio che l’art. 134, comma 1, lett. a , del Dlgs numero 30/2005 dispone che 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, numero 168 a i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, numero 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate , rimanendo dunque esclusa a priori l’applicabilità dell’art. 40, comma 3, c.p.c. unificazione delle cause da svolgere con riti diversi con prevalenza del rito speciale del lavoro , vertendosi, nella specie, in ipotesi di connessione oggettiva, che dà luogo a cumulo soggettivo ex artt. 33 e 103 c.p.c., espressamente ritenuta estranea al disposto della norma processuale che regola esclusivamente le cause connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34 35 e 36 c.p.c. cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza numero 4367 del 25/03/2003 id. Sez. L, Sentenza numero 14386 del 10/08/2012 id. Sez. 1, Sentenza numero 1887 del 08/09/2014 . Debbono in ogni caso disattendersi gli argomenti addotti nel ricorso intesi a fondare normativamente l’applicazione della disposizione dell’art. 40co3 c.p.c Il ricorrente infatti a prospetta una relazione di accessorietà ex art. 31 c.p.c. tra le domande risarcitorie proposte nei confronti dei convenuti, che non risponde al canone indicato dalla norma processuale, atteso che i fatti ascritti alla CAREGIVING s.r.l. sono contestati in concorso anche agli altri convenuti, non essendo dato pertanto ravvisare una domanda principale nei confronti della predetta società cui accede , secondo una relazione di dipendenza subordinata, la domanda proposta nei confronti del K. b ed inoltre rilievo che assume carattere dirimente ad escludere la fondatezza della censura mossa alla ordinanza impugnata presuppone che oggetto della controversia sia un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato ricompreso nella previsione dell’art. 409 c.p.c., ipotesi come visto non solo indimostrata quanto alla qualificazione giuridica del rapporto, ed inconferente avuto riguardo al contenuto dell’atto di citazione ed alla azione di accertamento della responsabilità extracontrattuale esercitata da DOMEDICA s.r.l., ma logicamente incompatibile con la carica di amministratore delegato di DOMEDICA s.r.l., al tempo dei fatti, rivestita dallo stesso K. secondo la ricostruzione dello schema giuridico in cui detto rapporto di amministrazione è stata inquadrato dal precedente di questa Corte Cass. Sez. U Sentenza numero 1545 del 20/01/2017 . Per tutto quanto sopra considerato il ricorso deve essere rigettato, dovendo dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale Ordinario di Milano. P.Q.M. Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale Ordinario di Milano sezione specializzata per le imprese avanti il quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. Spese rimesse. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 numero 115, inserito dall’art. 1 comma 17 della L. numero 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.