Il provider sempre più “responsabile”

La messa a disposizione di un indeterminato numero di utenti di contenuti audiovisivi di terzi attraverso piattaforme di “streaming” che non si limitano a fornire meri servizi di memorizzazione di contenuti caricati da diverse fonti non è in alcun modo qualificabile come attività di stoccaggio, definita come “hosting” dal d.lgs. numero 70/2003.

Il Tribunale delle Imprese di Roma con la sentenza numero 14279/2016 del 15.7.2016 RTI c MEGAVIDEO cristallizza l’orientamento consolidato della giurisprudenza italiana. Il caso. Osserva l’Autorità che, nel caso di specie, Megavideo, lungi dal fornire un servizio di mero stoccaggio di dati, utilizzava i contenuti di RTI a fini commerciali, non solo per alimentare il proprio business di vendita di spazi pubblicitari «vi è una consistente attività di raccolta pubblicitaria che viene poi, eseguita tramite banner, di diversi formati, sia nella pagina principale che all’interno delle singole pagine del portale e dei singoli filmati» ma anche per la vendita agli utenti di abbonamenti per l’accesso illimitato ai contenuti stessi. Elementi, questi, che hanno condotto il giudicante a riconoscere che «il mercato dell'ascolto, in parte a pagamento, ed il mercato pubblicitario erano fonte di cospicui ricavi, i quali erano strettamente collegati ai contenuti dei filmati a disposizione, avendo questi il ruolo di attrarre i clienti, al fine di far acquistare gli abbonamenti e di determinare il successo pubblicitario e, quindi, di assicurare il successo economico conseguente alla gestione della piattaforma». Diritto d’autore. Tanto anche dopo la ricezione di diffide del titolare dei diritti contenenti sia il titolo commerciale delle opere televisive abusivamente diffuse che i loghi identificativi delle reti televisive del titolare dei diritti in questione elementi questi –unitamente alla “notorietà dei programmi in questione” giudicati idonei a far sorgere in capo a Megavideo un obbligo di attivazione per l’immediata rimozione dei video contraffatti. La Sezione Impresa del Tribunale di Roma conferma inoltre che, come già ripetutamente stabilito dalla Corte di Giustizia UE, il divieto di sorveglianza generale posto dalla direttiva 2000/31/CE articolo 17 non è affatto incompatibile con la previsione di un onere –per l’intermediario della rete di impedire il ripetersi di specifiche violazioni e quindi con l’obbligo di impedire la nuova pubblicazione di brani estratti dalle opere televisive in contestazione si giustifica pertanto la penale di euro 1.000,00 per ogni futura violazione dei diritti di RTI e per ogni giorno di permanenza sulla piattaforma del materiale non autorizzato. Responsabilità civile. E’ stato altresì confermato vd. sentenza Trib. Roma del 27.4.2016, RTI c BREAK MEDIA che tali operatori svolgono un “ruolo attivo” –come già accertato dalla Corte UE sentenze Google c. Vuitton e L’Oréal c. eBay e sono da qualificarsi come «sofisticati content provider che forniscono contenuti di intrattenimento digitale», la cui attività di editing sui materiali “classificati in speciali categorie a seconda dei contenuti dei filmati” ed “a cui sono collegati, preselezionati, contenuti pubblicitari” impone l’applicabilità delle comuni regole sulla responsabilità civile l’intermediario che interviene sui contenuti mediante attività organizzativa sarà dunque responsabile –quanto meno a titolo di colpa delle violazioni dei diritti autorali di terzi. Risarcimento danni. Il Tribunale di Roma ha confermato nel cd. “prezzo del consenso” il criterio di stima del danno patrimoniale come nella sentenza RTI c. Break Media cit. –desumibile dalle licenze d’uso siglate dal titolare dei diritti per utilizzi analoghi a quelli oggetto di causa ed ha inoltre accertato l’esistenza del danno non patrimoniale derivante dal fatto che i comportamenti censurati rilevano anche penalmente, in quanto idonei ad integrare le specifiche fattispecie di reato di cui all’articolo 171-ter lett a. I comma, lett. b. II comma Lda danno quantificato nella misura del 10% sul danno patrimoniale. Il risarcimento complessivo è stato quantificato in Euro 12.100.000,00 per la pubblicazione abusiva di circa 16.000 minuti di materiale televisivo.

Tribunale di Roma, sez. IX, sentenza 7 – 15 luglio 2016, numero 14279 Presidente Marvasi – Relatore Landi Motivi della decisione La Reti Televisive Italiane s.p.a. di seguito RTI , quale concessionaria per l'esercizio delle emittenti televisive Canale 5 , Italia l e Retequattro e titolare esclusiva dei relativi marchi italiani e comunitari nonché in forza di specifici contratti di produzione televisiva ovvero in quanto produttrice diretta titolare esclusiva di tutti i diritti di sfruttamento economico di numerose trasmissioni tra cui Amici Chiambretti Night , Ciao Darwin , I Cesaroni , Io Canto , Uomini e Donne , Grande Fratello , Mai Dire Grande Fratello , Pomeriggio 5 , Mattino 5 , Domenica 5 , Le Iene , Striscia la Notizia , La Pupa e il Secchione , Mai Dire Pupa , Mai Dire Martedì , Mai Dire Goal , Mai Dire Domenica , Italia has got Talent , Lo show dei record , Matricole e Meteore , Verissimo , Colorado , Paperissima , Scherzi a parte e Zelig , Le Iene , ha convenuto in giudizio la Megavideo LTD chiedendo -di accertare e dichiarare, in via incidentale, che la convenuta, consentendo la diffusione dei programmi RTI sulla piattaforma da essa gestita, poneva in essere una condotta lesiva dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, dei diritti morali d'autore e di proprietà industriale di essa attrice integrando un illecito civile ex articolo 2043 c.c., nonché un illecito penale ex articolo 171 e 171 ter della legge del diritto d'autore ed ex articolo 127 C.P.I. ed un illecito concorrenziale di cui all'articolo 2598, comma l, nnumero l, 2 e 3 c.c. -di ordinare, ai sensi degli articolo 158, 169 e 170 L.D.A., 124 C.P.I. e 2958 c.c., alla società convenuta direttamente o anche per mezzo di soggetti da esse controllati e/o collegati la rimozione dei propri server e la conseguente disabilitazione dell'accesso di tutti i files audiovisivi relativi ai prodotti televisivi indicati in narrativa di vietare, ai sensi degli articolo 156, 163 L.D.A., 131 C.P.I. e 2958 c.c., alla società convenuta direttamente o anche per mezzo di soggetti da esse controllati e/o collegati il proseguimento di ogni forma di violazione dei diritti esclusivi di R.T.I. -di condannare la società convenuta anche in base all'articolo l4 D. Lgs. 70/2003 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi da R.T.I. derivanti dalla violazione dei diritti esclusivi sui prodotti televisivi afferenti i Programmi RTI oggetto di causa, danni da quantificare in euro cento milioni ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa anche in seguito a valutazione equitativa ex articolo 158 L.d.A. e 125 Cod. P.I. -stante il combinato disposto degli articoli 156 e 163 L.D.A. e dell'articolo 131 C.P.I., fissare una somma , in misura non inferiore ad euro l 0.000,00 dovuta dalla società convenuta, direttamente o indirettamente, per ogni violazione e/o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza -di condannare la società convenuta al pagamento di tutti i danni non patrimoniali nella misura di almeno il 30% di quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno patrimoniale o nella diversa misura accertata anche in via equitativa -di ordinare, ai sensi degli articoli 166 L.D.A. e 126 C.P.I., che l'emananda sentenza venga pubblicata integralmente e ripetutamente almeno su tre edizioni consecutive , nelle edizioni cartacee e nelle edizioni on-line, a cura di RTI e ad esclusive spese della convenuta, sulla prima pagina dei seguenti quotidiani/periodici MF , Il Sole 24 Ore , Il Corriere della Sera , Il Giornale nonché nella pagina principale home page del Portale Megavideo accessibile dal territorio italiano. La. Megavideo LTD non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 13 febbraio 2013. Nel corso del procedimento veniva acquisita la documentazione allegata ed espletata perizia al fine di valutare l'eventuale danno causato. Nel merito va osservato che la R.T.I. lamenta lo sfruttamento illecito da parte della società convenuta dei diritti sui programmi televisivi, di cui essa attrice è produttrice e/o titolare, tramite la trasmissione, sulla piattaforma streaming gestita dalla società convenuta medesima, dei filmati di detti programmi. In particolare, come emerge dai Termini di Servizio alleg.l6 della Megavideo, essa consentiva ai singoli utenti di inoltrare, sulla piattaforma da essa gestita, video e altri materiali nonché l 'hosting, la condivisione e/o pubblicazione di tali inserimenti ed indicava l'utente medesimo quale unico responsabile di detti inserimenti. In detto regolamento del servizio, tra l'altro l'utente si impegnava a non inserire materiale protetto dal diritto d'autore o da segreto industriale o in altro modo soggetto a diritti proprietari di terze parti. Ciò premesso, va considerata la sussistenza della legittimazione attiva della società attrice derivante dalla titolarità, in qualità di produttrice o di titolare dei diritti di sfruttamento economico, dei programmi elencati in citazione e con riferimento alle perizie di parte allegate ed individuabili nella documentazione contrattuale e commerciale prodotta in causa. La tutela invocata e spettante alla R.T.I. riguarda, dunque, i diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore ed in particolare, considerata la duplice veste della società attrice di produttore dei programmi televisivi e di operatore che svolge l'attività di emissione televisiva , i diritti esclusivi di cui agli articoli 78 ter e 79 L.D.A In particolare, si tratta ex articolo 78, del diritto di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni , nonché la distribuzione con qualsiasi mezzo, il noleggio il prestito, nonché alla vendita di detti prodotto e la messa a disposizione del pubblico ''diritto che non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico ex articolo 79, il potere esclusivo di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni su filo o via etere, di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta in qualsiasi modo o forma, nonché la ritrasmissione e la messa a disposizione del pubblico. Ne consegue, quindi, che la RTI ha l'esclusivo diritto, in relazione ai programmi citati, di autorizzare la riproduzione integrale o in frammenti degli stessi secondo le modalità stabilite, nonché la messa a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento individualmente scelto e che, pertanto, la riproduzione effettuata dalla società convenuta, non essendo stata autorizzata, ha leso direttamente tali diritti esclusivi. In proposito, va rilevato come risulti, dalle approfondite ed analitiche consulenze di parte, avvalorate dai fotogrammi allegati delle schermate della piattaforma e dei contenuti trasmessi -valutazioni che la società convenuta, decidendo di non costituirsi, ha deciso di non contrastare tramite la prospettazione di fatti e valutazioni diverse maggiormente credibili la messa a disposizione del pubblico dei fìles audiovisivi RTI a fini commerciali da parte della società Megavideo attraverso il suo sito senza la necessaria autorizzazione. Va evidenziato, al riguardo, che, nel caso di specie, non si può inquadrare l'attività svolta dalla società convenuta in quella svolta dalla figura del c.d. ' hosting provider , attività prevista dall'articolo 16 d. lgs. numero 70/2003, consistente nella mera memorizzazione di informazioni fomite dal destinatario del servizio, e per la quale attività è escluso un obbligo generale di sorveglianza nella di ricerca dei fatti articolo 17 del predetto decreto ed è previsto che la società di informazione non sia responsabile delle informazioni memorizzate, a condizione che non abbia conoscenza dell'illiceità ed a condizione che appena ne venga a conoscenza, su comunicazione delle autorità competenti, rimuova l'informazione disabilitando l'accesso articolo l6 del predetto decreto . Va, in proposito, innanzitutto, rilevato che, come emerge dalle condivisibili per motivi già detti perizie di parte -i files contenuti sulla piattaforma m discussione sono trasmessi in streaming e, quindi, usufruibili da un indeterminato, e potenzialmente numeroso, numero di utenti -i contenuti presenti nel portale sono classificati in speciali categorie a seconda dei contenuti dei filmati -vi è una consistente attività di raccolta pubblicitaria che viene, poi, eseguita, tramite banner , di diversi formati, sia nella pagina principale che ali 'interno delle singole pagine del portale e dei singoli filmati -il contenuto pubblicitario varia a seconda della provenienza geografica del contatto -il sistema del portale consente una visione dei contenuti limitata -tramite un meccanismo di blocco automatico in una quantità massima di tempo giornaliera superabile tramite l'acquisto di abbonamenti pubblicizzati sul portale medesimo. Si rileva, quindi, come la società convenuta, tramite la piattaforma in oggetto, organizzava con diverse modalità e metteva a disposizione degli utenti contenuti audiovisivi provenienti da diverse fonti, prevedendo l'offerta gratuita di contenuti per un periodo limitato di tempo al giorno ovvero a pagamento, tramite il pagamento di abbonamenti e, comunque, a fronte di una intensa raccolta di pubblicità in grado di generare ricavi anche significativi ove si consideri che la raccolta pubblicitaria online riguardava tutte le inserzioni diffuse su internet e parametrata a seconda dell'origine geografica del cliente che richiedeva la visione dei filmati. È evidente, quindi, che il mercato dell'ascolto, in parte a pagamento, ed il mercato pubblicitario erano fonte di cospicui ricavi, i quali erano strettamente collegati ai contenuti dei filmati a disposizione, avendo questi il ruolo di attrarre i clienti, al fine di far acquistare gli abbonamenti e di determinare il successo pubblicitario e, quindi, di assicurare il successo economico conseguente alla gestione della piattaforma. Non una semplice piattaforma di condivisione dunque, ma un portale che consente una facile e svariata scelta, con una semplice consultazione, di numerosissimi filmati e/o frammenti di filmati in massima parte opera di terzi non casualmente immessi dagli utenti, ma catalogati ed organizzati in specifiche categorie a cui sono collegati preselezionati messaggi pubblicitari, il tutto regolamentato da una serie di regole di utilizzo del sito i c.d. termini di servizio come sopra già visto . Si ritiene, pertanto, che un sistema così meticolosamente organizzato ed in continua evoluzione è del tutto incompatibile con la figura del semplice hosting, rappresentando un sofisticato content-provider che fornisce contenuti di intrattenimento digitale, distribuendo i diversi video nelle rispettive categorie indicate nell'home page e collegando ad essi i diversi messaggi pubblicitari, cercando di fidelizzare i clienti tramite l 'offerta di abbonamenti per evitare il limite temporale di visione dei video presenti sulla piattaforma. Accertato che l'attività svolta dalla convenuta non possa ricondursi nell'ambito del mero hosting definito hosting passivo dalla giurisprudenza che si limita ad attivare il processo tecnico che consente l'accesso alla piattaforma di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo fine di rendere più efficiente la trasmissione, trattandosi invece di una complessa organizzazione di sfruttamento pubblicitario ed economico abbonamenti dei contenuti immessi in rete e dettagliatamente organizzati, si ritiene l'inapplicabilità in relazione a questa attività dell'articolo 16 del suddetto d. lgs. numero 70/2003 e la relativa esenzione da responsabilità, considerandosi, invece, provata la sussistenza della responsabilità della società convenuta nella violazione dei diritti di esclusiva di cui la società attrice era titolare in virtù della L.D.A. Ciò in armonia con la giurisprudenza ormai consolidata italiana e comunitaria che ha delineato il ruolo attivo dell'ISP, sottratto dal beneficio della irresponsabilità prevista dall'articolo l5 della Direttiva CE 31/2000 per i fatti illeciti commessi dai destinatari dei sevizi per la mera fornitura dei servizi di accesso, configurabile nel caso in cui presti una consistente assistenza nell'ottimizzare la presentazione di offerte o contenuti digitali e nel promuovere offerte o contenuti digitali decisioni Corte di Giustizia UE 23.3.20 l O caso Google c. Louis Vuitton e 12.7.2011 caso L'Oreal c e Bay e, quindi, abbia dato un pur minimo contributo all'editing del materiale sulla rete lesivo di interessi tutelati. L'orientamento giurisprudenziale citato è egualmente uniforme nel ritenere comunque che anche l'hosting c.d. attivo non può essere soggetto ad un obbligo generale di sorveglianza e di procedere ad un controllo preventivo del materiale immesso in rete dagli utenti, in quanto ciò si risolverebbe in una inammissibile compressione del diritto di informazione e della libertà di espressione e comprometterebbe il necessario equilibrio che deve esserci tra la tutela del diritto d'autore ed appunto la libertà d'impresa nel campo della comunicazione. Ed infatti la Corte di Giustizia UE del 24.11.2011 caso Scarlet c. SABAM ha ritenuto inammissibile l’ imposizione in capo all' ISP di sistemi di filtraggio dei contenuti digitali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale che riguardino tutte le comunicazioni elettroniche che transitano sui suoi servizi, di tutta la sua clientela, a titolo preventivo e a sue spese esclusive e senza limiti di tempo e, quindi, una sorta di obbligo generale di sorveglianza, in quanto causerebbe una grave violazione della libertà d'impresa perché l'obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso e permanente, dovendosi garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari di diritti d'autore e quelli della libertà d 'impresa appannaggio degli ISP in forza dell'articolo 16 della carta dei diritti fondamentali dell' UE. Egualmente, tuttavia, non può escludersi una responsabilità del gestore della piattaforma ogni qual volta venga messo a conoscenza, da parte del titolare dei diritti lesi, del contenuto illecito delle trasmissioni, dovendo in questo caso rispondere delle trasmissioni illecite se non si attivi per rimuoverle e prosegua, invece, nel fornire gli strumenti per la continuazione della condotta illecita. In tal senso, nella decisione del 23.3.20 l O già citata, la Corte di Giustizia ha statuito che, anche in riferimento al semplice prestatore di un servizio dell' informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fomite da un destinatario del servizio e non quindi dell'hosting attivo della fattispecie in esame , va esclusa l 'esenzione da responsabilità prevista dall'articolo l4 della direttiva 2000/31 quando il prestatore dopo aver preso conoscenza, mediante un'informazione fornita dalla persona lesa o in altro modo, della natura illecita di tali dati o di attività di detti destinatari abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi punto l 09 sancendo quindi che la conoscenza, comunque acquisita e non solo se conosciuta tramite le autorità competenti o a seguito di esplicita diffida , della illiceità dei dati fa sorgere la responsabilità civile e risarcitoria dell'ISP. Nella fattispecie in esame sono allegate nnumero da 20 a 20 quater le diffide inviate nel luglio 201O dalla RTI alla Megavideo con le quali la RTI comunicava la violazione dei propri diritti di esclusiva indicando le reti televisive italiane di cui era titolare ed indicando in nota vari titoli delle trasmissioni pertinenti i dedotti diritti di esclusiva. Pertanto, è da detto periodo che deve individuarsi l 'inizio del comportamento sanzionabile e colposo della società convenuta, protrattosi nel tempo, considerato che le indicazioni indicate in dette diffide erano sufficienti per consentire alla società convenuta ad attivarsi per impedire la prosecuzione della violazione dei diritti di esclusiva e tenuto, altresì conto che, al di là di dette diffide, la società co[1venuta poteva facilmente ed autonomamente prendere conoscenza delle violazioni sia per la notorietà dei programmi in questione e delle emittenti televisive che, in particolare, per la presenza su tutti i brani televisivi in contestazione dei marchi distintivi di RTI i loghi Rete-Quattro, Canale 5 e Italia-Uno . Accertata, pertanto, la violazione da parte della società convenuta dei diritti di esclusiva sussistenti in capo alla parte attrice, attraverso la diffusione illecita, sul portale in parola, dei video oggetto di causa, deve ritenersi che detta violazione sia già cessata risultando dalla perizia che il sito internet gestito dalla Megavideo è stato chiuso in data 19.1.20 I 2 cfr. pag.22 perizia dal Ministero della Giustizia Americano. Conseguentemente, deve accogliersi la domanda di inibitoria ad un'eventuale reiterazione della condotta violativa dei diritti di esclusiva, fissandosi una somma per ogni eventuale violazione successivamente constatata e per ogni giorno di permanenza che appare adeguato indicare in €. 1.000,00. Non ritiene invece il Tribunale che la fattispecie in esame integri una condotta di concorrenza sleale ed, in particolare, si reputa che non sussista l'addotta ipotesi di concorrenza sleale parassitaria ex articolo 2598 numero 3 c.c Sul punto, si rileva, riguardo alle prime due fattispecie di concorrenza sleale, che non vi è stato un uso di segni distintivi diversi da quelli propri della R.TI al fine di imitare servilmente i prodotti della parte attrice, essendo state trasmesse direttamente le trasmissioni di cui la parte attrice era titolare dei diritti di esclusiva senza deformarne od imitarne i segni, né risultano diffusioni di notizie e apprezzamenti da parte della società convenuta diretti a screditare l'attività della RTI. Riguardo, poi, ali 'ipotesi di concorrenza parassitaria, non risulta che la società convenuta abbia imitato iniziative eterogenee, anche di carattere organizzativo e pubblicitario, della società attrice, in quanto la società Megavideo si è limitata a consentire, illegittimamente, la trasmissione di programmi senza l'autorizzazione della titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica. Né detta condotta rileva in tema di violazione dei marchi di parte attrice, esaurendosi la condotta illecita della convenuta nella violazione .del diritto d'autore e non assumendo rilievo, quale uso del marchio, la semplice circostanza che i programmi riportassero il logo dei canali di titolarità di R.T.I Egualmente non si ritiene sussistente la violazione di un diritto morale d'autore, diritto riservato dalla legge all'autore del format dei programmi ed ai singoli partecipanti. Deve ritenersi accoglibile, invece, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale nella forma del danno morale, avendo la società convenuta posto in essere una condotta in astratto sussumibile in una fattispecie di reato. In particolare, si rileva come la condotta possa integrare la fattispecie di reato di cui all'articolo 171 ter L.D.A. letta, I comma/lett. b II comma , in quanto la società convenuta, a chiari fini di ottenere un arricchimento patrimoniale per come sopra visto-pubblicità, abbonamenti- diffondeva in pubblico e comunicava al pubblico opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo ed oggetto di diritti di esclusiva. In ordine alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, premesso che, come emerge dalla perizia espletata, non è stato possibile quantificare il fatturato della società convenuta in ordine all'attività contestata per la mancanza della relativa documentazione amministrativa e contabile pag.22/23 c.t.u. , si ritiene che il danno possa liquidarsi in via equitativa utilizzando, come parametro, il c.d. prezzo del consenso e, cioè, la somma di denaro che l'utilizzatore avrebbe dovuto pagare per il tempo e secondo le modalità di utilizzazione dei filmati. Dalla c.t.u. espletata al riguardo, pienamente condivisibile per analiticità e coerenza, emerge, poi, che pag.24 l'analisi di mercato è stata effettuata su prodotti non direttamente confrontabili con i video illecitamente trasmessi dalla società convenuta, in quanto a i video su cui si è riusciti ad effettuare l'indagine di mercato non erano tutti dotati di contenuto sia video che audio, b i corrispettivi per detti prodotti erano a corpo non tenendo conto della durata del video c la durata di detti video era spesso inferiore al minuto mentre la durata dei video in discussione era superiore ai nove minuti. Si ritiene, quindi, parametro, più utile quello basato sulle royalties praticate dalla RTI per la licenza d'uso di contenuti audiovisivi che in perizia è stato realizzato utilizzando contratti assimilabili alla fattispecie in esame ed, in particolare, un contratto quadro stipulato con la RAI il 30.7.2012 -ove è risultato un corrispettivo di euro 1.070,00 più i.v.a. al minuto o frazione di esso e l'accordo sottoscritto nel 2012 con la RCS a transazione di una controversia giudiziaria relativa proprio ali 'uso non autorizzato dei contenuti -ove è risultato un corrispettivo di euro 626,00 al minuto o frazione di esso-. Va rilevato, poi, che in perizia risultava accertato, tramite la documentazione allegata, che nel 201O il minutaggio complessivo dei video abusivamente trasmessi era di 16.116 minuti, mentre, per l'anno 2011, non essendo disponibile la durata delle clip, ma solo l'ora di visualizzazione, la durata è stata indicata in 200 minuti, tramite un calcolo della media in base ai dati a disposizione. Il perito, quindi, premettendo che l'ammontare delle royalties in base al solo contratto con la RAI ammontaya ad euro 17.458.120,00, mentre, in base al solo atto transattivo, ammontava ad euro 10.213.816, effettuando una media tra i prezzi accertati -ossia euro 848,00 giungeva ad una stima delle royalties di euro 13.835.968,00. Ciò detto, ritenuta l'adattabilità alla fattispecie in esame degli accordi esaminati, pur nella diversità e particolarità delle condizioni nelle quali sono stati conclusi alcuni convenzionalmente altri tramite atti di transazione, che per esperienza comune rispondono a logiche non solo di mercato , si reputa utilizzabile quale criterio di partenza per la quantificazione del danno patrimoniale la determinazione del valore di mercato dello sfruttamento dei contenuti che il C.T.U. ha indicato effettuando la media tra i diversi valori. Ciò detto, tenuto conto che, comunque, i valori di mercato del contratto con la Rai sono riferibili al 2012, mentre le violazioni in questione sono state effettuate in un periodo antecedente e tenuto conto delle variabili che intervengono ai fini della determinazione di un prezzo di mercato per ottenere una licenza d'uso di prodotti audiovisivi, in via prudenziale e quindi maggiormente attendibile, il danno può equitativamente essere ndeterminato nella somma complessiva ad oggi di €.11.000.000,00 comprensiva di interessi e rivalutazione trattandosi di debito di valore. Rientrano poi sempre nel danno emergente le spese sostenute per l'accertamento delle violazioni tramite tecnici esperti che, però, nel caso di specie sono state documentate, nel loro ammontare, tardivamente solo in sede di comparsa conclusionale. Riguardo al danno non patrimoniale danno morale , rilevato che l'attività illecita riscontrata si è concentrata in un solo anno 20 l 0 , essendo emerse poche ore di diffusione dei programmi RTI nel 2011 il sito è stato chiuso nel gennaio 2012 , si ritiene congruo determinare, in via equitativa, detto danno nella misura, omnicomprensiva di rivalutazione ed interessi ad oggi, del l 0% del danno patrimoniale, per un importo complessivo di euro 1.100.000,00. Per quanto detto, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore della società RTI, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, dell'importo, comprensivo di rivalutazione ed interessi, di euro 12.100.000,00, oltre gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Deve accogliersi, altresì, date le modalità dell'illecito e la tipologia del danno subito, la richiesta di pubblicazione del dispositivo della sentenza su due edizioni consecutive nelle edizioni cartacee e on-line, a cura di RTI e a spese della convenuta, de il Sole 24 ore e Il Corriere della sera . Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ponendo definitivamente a carico della società convenuta le spese di perizia. In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, numero 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi cfr. Cass., Sez. Unumero , sent. numero 17405/2012 , le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento al1o scaglione relativo all'effettivo valore della causa preso atto della nota spese allegata . P.Q.M. Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede accertato che la Megavideo LTD, consentendo la diffusione dei Programmi della Reti Televisive Italiane s.p.a. RTI come indicati in citazione, ha violato i diritti d'autore di parte attrice di cui agli articolo 78 ter e 79 LDA, ne inibisce alla convenuta l 'ulteriore diffusione fissando a titolo di penale per ogni violazione e/o inosservanza successivamente constatata ed ogni giorno di permanenza la somma di €.1.000,00 condanna la Megavideo LTD al pagamento, in favore della Reti Televisive Italiane s.p.a., a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dell'importo, comprensivo di rivalutazione ed interessi, di euro 12.100.000,00, oltre gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo ordina, ai sensi dell'articolo l66 L.633/41, che il dispositivo della ,presente sentenza sia pubblicato nelle edizioni cartacee e on line per due volte consecutive a cura di RTI ed a spese della convenuta sui quotidiani il Sole 24 Ore e il Corriere della Sera rigetta la residua domanda attorea condanna la Megavideo LTD alla rifusione, in favore della Reti Televisive Italiane, delle spese processuali, liquidate in euro 60.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, ponendo definitivamente a carico della società convenuta le spese di perizia.