Società autostrade condannata a realizzare la barriera antirumore se le immissioni rumorose superano la normale tollerabilità

L'art. 844, comma 2, c.c. concerne i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue, e non riguarda invece il soddisfacimento dell'interesse a una normale qualità della vita rispetto a qualsivoglia esigenza della produzione.

Così la Prima Sezione Civile, nella sentenza n. 14180, depositata il 12 luglio 2016. Il fatto. I proprietari di un immobile adiacente la corsia nord dell'autostrada A/2, dopo aver ottenuto un provvedimento d'urgenza che imponeva alla società Autostrade del Brennero la realizzazione di una apposita barriera antirumore avevano intrapreso il giudizio di merito. Il Tribunale, ritenuto che le immissioni rumorose superassero la soglia di normale tollerabilità, aveva confermato il provvedimento d'urgenza e ordinato in via definitiva alla convenuta di provvedere alla realizzazione della barriera. Nel successivo giudizio d'appello la sentenza era stata integralmente confermata. La società ha quindi presentato ricorso in Cassazione. Giudice ordinario o giudice amministrativo? Premesso che tutti gli otto motivi di ricorso sono stati rigettati, merita soffermarsi anzitutto sul primo, sul terzo e sul settimo. Quanto al primo di essi, ovvero quello relativo all'eccezione di giurisdizione, la società ha lamentato come erroneo il fatto che la Corte d'appello abbia respinto l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, a favore del giudice amministrativo. Come anticipato, anche questo motivo è stato respinto nel farlo la Prima Sezione ha ribadito il precedente delle Sezioni Unite del 2014 n. 22116/14 , secondo cui l'inosservanza da parte della pa delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni, ma anche per ottenere la condanna a un facere . Infatti, continua la motivazione tale domanda non investe difatti scelte e atti autoritativi, ma attività soggetta al principio del neminem laedere . Non applicabile il contemperamento ex art. 844, 2° comma c.c. quando si parla di danno alla salute. Nel terzo motivo, invece, la società ha lamentato che il giudice di appello non abbia contemperato la disciplina sulle immissioni con le esigenze della produzione, come previsto dall'art. 844, 2° comma c.c Inoltre la società ha evidenziato come non fosse mai stata disposta, nè in sede cautelare né nel giudizio di merito, una c.t.u. volta a stabilire i livelli di inquinamento acustico. Nel respingere tale motivo la Cassazione ha osservato come la Corte territoriale sul punto abbia deciso in base al principio di non contestazione, dal momento che l'immissione di rumori superanti i limiti di tollerabilità era da considerarsi conclamata ed incontestata”. Dal dato di fatto del superamento accertato dei limiti di tollerabilità del livello di inquinamento acustico consegue, peraltro, la non applicabilità dell'art. 844, 2° comma c.c Infatti, tale articolo concerne i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue, e non riguarda invece il soddisfacimento dell'interesse a una normale qualità della vita rispetto a qualsivoglia esigenza della produzione. Nel caso de quo , trattandosi di inquinamento acustico derivante da sorgente mobile, ovvero il traffico veicolare dell'autostrada della cui costruzione e del cui esercizio la società convenuta era concessionaria, la causa petendi era circoscritta agli artt. 32 Cost. e 2043 c.c., vertendo il giudizio sulle immissioni recanti o meno pregiudizio alla salute umana e all'ambiente. Di conseguenza, la verifica del superamento della soglia di normale tollerabilità comportava doversi escludere qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e/o di priorità dell'uso, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno, rientrante nello schema dell'azione generale di cui all'art. 2043 c.c. . Il già ricordato principio di non contestazione è stato ripreso dalla Prima Sezione anche nella motivazione al rigetto del settimo motivo di ricorso, ove gli Ermellini hanno ricordato come spetti sempre e solo al giudice del merito l'accertamento in concreto della circostanza per cui le immissioni abbiano superato l'ambito della normale tollerabilità. Nel caso di specie ciò era stato per l'appunto fatto dalla Corte d'appello, la quale aveva rilevato come il superamento del limite della normale tollerabilità non sia mai stata negata dalla società.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 10 maggio – 12 luglio 2016, n. 14180 Presidente Salvago – Relatore Terrusi Svolgimento del processo I coniugi C.G. e S.M. , proprietari di un immobile in omissis , adiacente la corsia nord dell’autostrada , ottennero nei confronti della s.p.a. Autostrade del Brennero un provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. teso a imporre la realizzazione di un’apposita barriera antirumore. Convennero quindi la società dinanzi al tribunale di Modena per il giudizio di merito, reiterando le ragioni esposte in sede cautelare e instando per il risarcimento del danno. Nella resistenza della società, il tribunale sez. dist. di Carpi , ritenute esistenti le immissioni rumorose oltre la soglia di normale tollerabilità, confermò la misura anticipatoria e ordinò in via definitiva alla convenuta di provvedere alla realizzazione della barriera. Rigettò ogni ulteriore domanda. La sentenza, impugnata dalla società, veniva confermata dalla corte d’appello di Bologna e avverso la relativa decisione, assunta il 1 aprile 2009, ricorre adesso per cassazione la società medesima articolando otto motivi. I coniugi C. resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria. Motivi della decisione I. - Col primo motivo di ricorso la società denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 33-35 del d.lgs. n. 90 del 1998 e il vizio di motivazione in ordine al rigetto del motivo d’appello col quale era stata eccepita la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Il motivo, ove non inammissibile in relazione al quesito di diritto, che si rivela composto in mero interpello in ordine al fatto se, alla luce delle considerazioni dedotte, la fattispecie rientri nella giurisdizione esclusiva e se, alla luce delle considerazioni dedotte, la sentenza della corte d’appello abbia o meno violato le disposizioni di cui agli artt. 33 e 35 del d.lgs. 90/1998 , e ove non inammissibile perché la sottostante questione era ed è questione giuridica, e dunque non poteva essere dedotta mediante critica della motivazione, è in ogni caso manifestamente infondato. Questa corte, a sezioni unite, ha già affermato che l’inosservanza da parte della p.a. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna a un facere tale domanda non investe difatti scelte e atti autoritativi, ma attività soggetta al principio del neminem laedere cfr. Sez. un. n. 22116-14, relativamente ad analoga domanda di condanna alla riduzione nei limiti di tollerabilità di immissioni rumorose nella specie prodotte da convogli ferroviari, oltre che al risarcimento dei danni da inquinamento acustico . La pronuncia di manifesta infondatezza del motivo di ricorso è consentita direttamente in questa sede in base all’art. 374, 1 comma, cod. proc. civ - Col secondo mezzo la società denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 669-octies cod. proc. civ. testo pro tempore , essendo stato il giudizio di merito instaurato dopo il decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla pronuncia del provvedimento cautelare. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, avuto riguardo alla funzione solo anticipatoria del provvedimento cautelare, destinato infine a essere assorbito - così come in effetti risulta esser stato assorbito - nella statuizione definitiva di merito. In ogni caso il motivo è anche infondato, giacché dalla sentenza risulta che l’ordinanza cautelare era stata pronunciata fuori udienza e comunicata il 30-8-2000 sicché l’instaurazione del giudizio di merito, avvenuta con citazione notificata il 13-10-2000 fatto pacifico anche in base alle difese della società, che addirittura ha indicato il 12-10-2000 come data di spedizione dell’atto , era certamente tempestiva. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il termine per l’instaurazione del giudizio di merito che segua all’emissione di un provvedimento cautelare è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali. La deroga alla sospensione in base alla l. n. 742-69, art. 3, nel riferimento all’art. 92 dell’ord. giud. non va oltre la fase cautelare. III. - Col terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 844 cod. civ. e il vizio di motivazione, avendo l’impugnata sentenza mancato di considerare la necessità di contemperamento della disciplina sulle immissioni con le esigenze della produzione. Il motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza necessita di essere integrata nel senso che segue. IV. - La corte d’appello ha ritenuto pretestuoso l’altrui richiamo alle esigenze della produzione affermando che il comportamento della società convenuta dovevasi considerare illecito perché protratto per anni nel superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni acustiche. La ricorrente lamenta che né in fase cautelare, né nel giudizio di merito, sia stata disposta una c.t.u. per stabilire i livelli di inquinamento riscontrabili in loco. Può osservarsi che una simile doglianza è inefficace, dal momento che l’impugnata sentenza ha risolto la questione della prova dell’intollerabilità delle immissioni in base al principio di non contestazione. Ha infatti premesso che era da considerare conclamata ed incontestata l’immissione di rumori superanti i limiti di tollerabilità. In tal modo il giudice a quo non ha infranto disposizioni di legge, dal momento che il principio di non contestazione operava anche prima della riforma dell’art. 115 cod. proc. civ., giacché il convenuto, ai sensi dell’art. 167 cod. proc. civ., era in ogni caso tenuto a prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali potevano quindi ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte nella comparsa di costituzione e risposta si fosse limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l’accoglimento della domanda e v. già in tal senso Sez. 3^ n. 1989615 . In una simile condizione di accertato superamento dei, limiti di tollerabilità del livello di inquinamento acustico, eccepire il contemperamento delle esigenze della produzione ex art. 844, 2 comma, cod. civ. non è rilevante. L’art. 844 detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue. Evoca le immissioni connesse all’espletamento di attività produttive, dinanzi alle quali è consentita l’elevazione della soglia di tollerabilità, sempre che non venga in gioco il fondamentale diritto alla salute, da considerarsi valore sempre prevalente in funzione del soddisfacimento del diritto a una normale qualità della vita v. tra le tante, Sez. 2^ n. 8420-06, n. 5564-10, n. 939-11, tutte nel solco dell’esegesi costituzionalmente orientata tratta da C. cost. n. 247-74 . Ne consegue che, in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, convertito con modificazioni in l. n. 13 del 2009, che ha introdotto misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente v. Sez. 3^ n. 20927-15 . In altre parole, neppure un tale impianto normativo possiede una portata derogatoria e limitativa dell’art. 844 cod. civ. Esso non esclude l’accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi sempre prevalente, come detto, il soddisfacimento dell’interesse a una normale qualità della vita rispetto a qualsivoglia esigenza della produzione. Nel caso specifico, si discorreva di inquinamento acustico derivante da sorgente mobile, quale il traffico veicolare dell’autostrada della cui costruzione e del cui esercizio la società convenuta era concessionaria. La causa petendi - per quanto dalla sentenza si apprende era circoscritta agli artt. 32 cost. e 2043 cod. civ., dovendosi giudicare di immissioni recanti pregiudizio alla salute umana e all’ambiente. Pertanto la verifica del superamento della soglia di normale tollerabilità finanche rapportata all’art. 844 cod. civ. comportava doversi escludere qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e/o di priorità dell’uso, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l’illiceità del fatto generatore del danno, rientrante nello schema dell’azione generale di cui all’art. 2043 cod. civ. V. - Col quarto motivo la società, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 155 del d.lgs. n. 285 del 1992, della l. n. 249del 1986, del d.p.c.m. 1-3-1991, della legge quadro n. 447 del 1995, del d.p.c.m. 14-11-1997 e del d.m. 29-11-2000, violazione e falsa applicazione degli artt. 155 del d.lgs. n. 285 del 1992, 844 e 2043 cod. civ. e vizio di motivazione, censura la sentenza perché la realizzazione della barriera antirumore non era dovuta per norma di legge, e quindi non avrebbe potuto essere posta a carico della società. Il motivo è assorbito dalle considerazioni svolte a proposito del presidio costituzionale preminente art. 32 cost. , posto al fondo della domanda e della conseguente sentenza. A ogni modo esso è nella prima parte anche inammissibile per astrattezza del quesito di diritto, che si presenta privo di ogni riferimento alla fattispecie e composto in mero interrogativo se la corte d’appello abbia o meno fatto corretta applicazione delle norme evocate. VI. - Eguali considerazioni valgono per i motivi quinto e sesto, nei quali vengono denunziati vizi di motivazione i sul punto afferente le fasce di pertinenza e la dedotta inapplicabilità all’interno di esse dei limiti assoluti di immissione e ii in ordine alla deduzione circa la non debenza della barriera in ragione della intempestività con cui era stata pretesa l’attuazione di parte di un più ampio piano costituente mero obbligo pubblicistico . Anche in tal senso si tratta di censure assorbite da quanto già evidenziato a proposito del terzo motivo di ricorso, essendo stata accertata la possibile compromissione del diritto alla salute e all’ambiente. VII. - Col settimo motivo la società in unico contesto denunzia i vizio di motivazione ii violazione di legge ex artt. 155 del d.lgs. n. 285 del 1992, 32 cost. e 844 e 2043 cod. civ. iii ancora vizio di motivazione. La duplice censura di vizio di motivazione inammissibile perché non conclusa da adeguata sintesi caratterizzante il cd. quesito di fatto. Ancora una volta si fa generica questione di assoluta carente motivazione della richiesta declaratoria di non debenza della barriera da parte di Autobrennero , senza migliore specificazione. La critica di violazione di legge è assorbita in quanto più sopra esposto ed è comunque inammissibile perché non calibrata sulla ratio decidendi della sentenza. Si sostiene che il giudice di merito abbia imposto la realizzazione della barriera pur in mancanza di documentazione idonea a riscontrare il livello di inquinamento acustico e il superamento della normale tollerabilità, e pur in mancanza di elementi volti a ricondurre l’emissione rumorosa in capo alla società convenuta senza verifica del nesso di causalità. Per quanto non si faccia fatica a condividere la premessa del ragionamento dell’impugnante, secondo cui il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è assoluto ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, vi è che tale notazione nulla toglie all’accertamento di fatto sul quale risulta basata la decisione in esame. Indubbiamente, ai fini che interessano, non si può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante sulla quale vengono a innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi cd. criterio comparativo . E altrettanto indubbiamente la valutazione ex art. 844 cod. civ., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere in generale riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale v. già Sez. 2^ n. 17051-11 . Ma il punto è che spetta pur sempre al giudice del merito accertare in concreto se le immissioni abbiano superato l’ambito della normale tollerabilità. Proprio questo la corte d’appello ha accertato quanto alle immissioni provenienti dal transito autostradale nel tratto gestito dalla convenuta, sottolineando che la circostanza del superamento del limite della normale tollerabilità non era stata mai negata dalla s.p.a. Autostrada del Brennero . La corrispondente quaestio facti è stata dunque definita - ancora si ripete - in base al principio di non contestazione. E la ricorrente non ha sindacato tale presupposto della ratio decidendi. Da tanto discende l’inammissibilità dell’attuale doglianza in ordine alla prova delle immissioni e del nesso causale. VIII. - Con l’ottavo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla domanda di accertamento dell’inammissibilità di una produzione documentale e del conseguente stralcio dal fascicolo di causa, anche in ragione della violazione del diritto al contraddittorio. Viene inoltre censurata la sentenza in relazione alla domanda di cancellazione di una frase asseritamente ingiuriosa leggibile a pag. 6 della costituzione degli appellati. Il motivo è inammissibile sotto tutti i denunciati profili. Nella prima parte, neppure risulta a tacer d’altro specificato quale fosse l’oggetto della produzione documentale, così da potersene in qualche modo apprezzare una benché minima rilevanza ai fini della decisione. Quanto alla seconda parte, la censura suppone una violazione di norma processuale, la quale non può essere prospettata a mezzo del sindacato sulla motivazione della sentenza. Tale sindacato, invero, non eccede i limiti della questione di fatto. IX. - In conclusione, il ricorso è rigettato e le spese processuali seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e maggiorazione forfetaria di spese generali nella percentuale di legge.