Salta la vacanza programmata per un incidente? Anche il coniuge del danneggiato ha diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata

Le ferie consentono il soddisfacimento di esigenze di rigenerazione di esigenze psicofisiche fondamentali del lavoratore, permettendo, tra l'altro, allo stesso, di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale motivo per cui il diritto al godimento della vacanza non può considerarsi soltanto quale diritto di credito ma anche come diritto assoluto tutelabile in via aquiliana.

Così il Tribunale di Reggio Emilia, quale Giudice d'appello, nella sentenza n. 434, depositata il 30 marzo 2016. Il fatto. Due giorni prima della partenza con la moglie per le vacanze prenotate sull'isola di Rodi, il marito rimaneva coinvolto in un incidente stradale in cui riportava lesioni. Il conducente dell'altro veicolo coinvolto si assumeva fin da subito l'integrale responsabilità del sinistro. La compagnia assicurativa offriva delle somme per il risarcimento sia delle lesioni che delle spese mediche che di rimborso delle spese di viaggio, ritenute però non satisfattive. Conseguentemente sia il danneggiato che la moglie adivano il Giudice di Pace chiedendo il risarcimento, al netto di quanto già percepito, dei danni tutti subiti, tra cui il danno da vacanza rovinata, per non essere potuti andare nel villaggio con vacanza all inclusive” già prenotato. Il Giudice di Pace accoglieva parzialmente le richieste dell'uomo, mentre rigettava totalmente quelle della moglie. Entrambi svolgevano quindi appello, lamentando due errori compiuti dal Giudice di prime cure 1 non aver considerato nell'importo complessivo liquidato a titolo di risarcimento del danno il rimborso delle penali dovute per l'annullamento del viaggio 2 non aver riconosciuto alcuna somma a titolo di danno non patrimoniale da vacanza rovinata o ferie non godute né al diretto danneggiato né alla di lui moglie. L'errore di calcolo del Giudice di Pace. Stante l'evidenza dell'errore in cui è incorso il Giudice di primo grado, sono state sufficienti poche righe al Tribunale per accogliere l'appello relativamente al mancato riconoscimento delle penali per l'annullamento dl viaggio prenotato. L'operazione corretta, infatti, sarebbe stata o quella di scomputare la sola somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oppure, nel determinare il totale complessivo dal quale effettuare tale detrazione, considerare anche quanto corrisposto a titolo di danno patrimoniale per penali derivanti dall'annullamento del viaggio, mentre il Giudice di Pace aveva erroneamente non considerato le penali nella determinazione dell'importo complessivo, però poi sottraendo tali importi da quanto corrisposto ante causam dalla compagnia. Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata. Nella sentenza in commento si passa poi ad esaminare l'aspetto della vacanza rovinata, ricordando come le ferie rappresentino un diritto, inviolabile ed irrinunciabile, costituzionalmente riconosciuto, da considerarsi non solo come un riposo dall'attività lavorativa, ma come periodo in cui passare maggior tempo con la famiglia. La lesione di tale diritto, secondo il Tribunale di Reggio Emilia, non fa sorgere esclusivamente un diritto di credito nascente dal contratto di viaggio ma anche un diritto assoluto tutelabile in via aquiliana. Di conseguenza, è stato riconosciuta assimilabile a quella del marito, e quindi meritevole di tutela, la posizione della moglie, seppur soggetto non direttamente coinvolto nel sinistro, sotto il profilo del mancato godimento della vacanza programmata. Nel determinare l'entità del risarcimento dovuto, peraltro, il Tribunale ha valutato come il CTU avesse rilevato che l'impossibilità di allontanarsi dall'Italia per il danneggiato era determinata non tanto dalle lesioni modeste subite, quanto dal fatto di essere occorso in un infortunio sul lavoro. Pertanto il Tribunale ha riconosciuto una riduzione della capacità di godimento delle ferie, in considerazione della stretta connessione temporale tra la verificazione del sinistro e il momento della partenza . In via equitativa tale diminuita possibilità di godimento del riposto feriale è stata liquidata nella misura di € 400 per ciascuno degli appellanti.

Tribunale di Reggio Emilia, sez. I Civile, sentenza 17 – 30 marzo 2016, n. 431 Giudice Di Paolo Considerato in fatto e diritto In data 5.7.2013 l’odierno appellante F.A. veniva coinvolto in un incidente stradale dal veicolo Citroen Berlingo tg. di proprietà di R.L.e assicurato con Gruopama ass.ni nell’immediatezza del fatto, il conducente del veicolo Citroen Berlingo, Pifferi Tiziano, si assumeva l’integrale responsabilità del sinistro e la compagnia assicuratrice provvedeva a risarcire integralmente i danni riportati all’autovettura di F.A La compagnia assicuratrice formulava, inoltre, offerta risarcitoria in favore di F.A. pari ad € 1.665,00, comprensiva, anche, di € 300,00 per spese mediche e € 635,34 per rimborso spese viaggio. F.A. e R.N. ricorrevano, quindi, al giudice di pace al fine di vedersi riconosciuti tutti i danni subiti, detratto l’acconto già corrisposto, ivi compreso il danno da vacanza rovinata subìto sia da F.A. che da R.N. – ancorché non direttamente coinvolta nel sinistro in questione – per non aver potuto godere della vacanza già prenotata con formula all inclusive” presso il villaggio Alpitur dell’isola di Rodi, prevista per il giorno 7.7.2013, danno equitativamente quantificato in € 1.000 per ciascuno degli odierni appellanti. Il Giudice di pace di R.ggio Emilia, espletata l’istruttoria con CTU, condannava Gruopama Ass.ni s.p.a. al pagamento, in favore del solo F.A., della somma residua di € 1,.738,01 pari ad € 3.403,01 – accomma 1665,00 e rigettava la domanda formulata da R.N. in quanto infondata in fatto e in diritto. Gli odierni appellanti F.A. e R.N. propongono, quindi, appello avverso la sentenza n. 184 del 2015 lamentando l’ingiustizia dell’impugnata sentenza per avere il Giudice di Pace erroneamente quantificato il danno complessivo risarcibile – non avendo considerato nell’importo complessivo il rimborso delle penali a seguito dell’annullamento del viaggio e avendo, invece, provveduto a scomputare tale somma dall’importo, in uno con quanto pagato ante causam dalla compagnia assicuratrice – nonché per non aver riconosciuto alcuna somma a titolo di danno non patrimoniale da vacanza rovina o da ferie non godute né al soggetto direttamente coinvolto nel sinistro – F.A. – né alla di lui moglie – R.N Concludevano, quindi, per la condanna di R.L. e Groupama Ass.ni, in solido tra loro, della somma residua di € 3.373,55 in favore di F.A. e di € 1.000,00 in favore di R.N., oltre al rimborso delle spese di CTU e con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio la Groupama Ass.ni, la quale contestava la configurabilità del danno da ferie non godute o da vacanza rovinata tanto nei confronti del F.A., quanto nei confronti della moglie R.N Rappresentava, infatti, quanto al soggetto direttamente coinvolto nel sinistro, che ancorché lo stesso non avesse potuto effettivamente godere delle ferie e del viaggio già prenotato, il rimborso delle penali da parte della compagnia assicuratrice e la conversione del periodo di vacanza in periodo di assenza lavorativa per infortunio – dal momento in cui questo era occorso e sino al 23.7.2013 – impedirebbe di considerare l’occasione della vacanza perduta come irripetibile. Quanto, invece, alla moglie R.N., la compagnia assicuratrice contesta la sussistenza del nesso causale tra il verificarsi del sinistro – nel quale la stessa non era coinvolta – e l’esser stata costretta a rinunciare alla propria vacanza. La compagnia assicuratrice contesta, infine, l’omesso conteggio, da parte del Giudice di pace, del danno patrimoniale per rimborso penali a seguito dell’annullamento del viaggio e conclude, quindi, per il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza. L’appello è fondato nei limiti che seguono. Va, anzitutto, accolta la doglianza in ordine all’errore di calcolo nel quale è incorso il Giudice di pace al momento della determinazione della ulteriore somma da liquidarsi da parte della compagnia assicuratrice a F.A. nel determinare l’importo complessivo del danno risarcibile, infatti, il giudice di prima cure non considera le penali per l’annullamento del viaggio prenotato, salvo poi sottrarre tale posta risarcitoria corrisposta ante causam dalla compagnia assicuratrice, così operando una ingiusta diminuzione del quantum riconosciuto all’odierno appellante. In altre parole, il giudice di pace, o avrebbe dovuto scomputare la sola somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oppure, nel determinare il totale complessivo dal quale effettuare tale detrazione avrebbe dovuto considerare anche quanto corrisposto a titolo di danno patrimoniale per penali derivanti dall’annullamento del viaggio. Pertanto, all’importo complessivo del danno riconosciuto a F.A. e costituito, secondo il giudice di prime cure da € 1.462,51 per danno biologico, € 292,50 per personalizzazione, € 1.448,00 per spese mediche ed € 200,00 per spese legali stragiudiziali, va sommata altresì la somma di € 635,34 per rimborso penali per annullamento viaggio e dal totale cosi determinato, pari ad € 4.038,55 va sottratto quanto corrisposto ante causam da Groupama ass.ni, pari ad € 1.665,00 a titolo di danno non patrimoniale e rimborso penali per annullamento viaggio così determinando un credito residuo a favore di F.A. pari ad € 2.373,55. Quanto, invece, alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata lamentato sia, direttamente, in capo al F. che, indirettamente, in capo alla di lui moglie, R.N., l’appello può trovare accoglimento nei limiti che seguono. Va anzitutto specificato che, con riferimento a tale rilievo sollevato dagli odierni appellanti, la posizione degli stessi può essere esaminata congiuntamente. Le ferie, infatti, rappresentano un diritto – inviolabile ed irrinunciabile - costituzionalmente garantito dall’art. 36 Cost., e devono essere considerate non solo quale periodo di riposo dall’attività lavorativa, ma anche quale periodo in cui per il lavoratore è sicuramente maggiormente possibile dedicarsi agli affetti familiari. Motivo per cui, ancorchè la moglie di F.A. non sia stata direttamente coinvolta nel sinistro stradale, la sua posizione può ritenersi assimilata a quella del marito sotto il profilo del mancato godimento della vacanza programmata con la propria famiglia. Le ferie, infatti, consentono il soddisfacimento di esigenze di rigenerazione di esigenze psicofisiche fondamentali del lavoratore, permettendo, peraltro, allo stesso, di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale motivo per cui il diritto al godimento della vacanza non può considerarsi soltanto quale diritto di credito, nascente dal contratto di viaggio e tutelabile a livello contrattuale nei rapporti con l’organizzatore o tour-operator ma anche come diritto assoluto tutelabile in via aquiliana. Ciò premesso, occorre valutare l’incidenza delle conseguenze lesive riportate dall’appellante F. rispetto al lamentato danno da mancato godimento delle ferie estive nella consulenza espletata nel giudizio di primo grado, lo stesso CTU aveva rilevato che l’impossibilità del F. di allontanarsi dall’Italia era determinata dal fatto di essere incorso in un infortunio sul lavoro e, pertanto, in temporanea INAIL più che dalla gravità delle conseguenze subìte a seguito del sinistro. Il chè significa, quindi, che le modeste conseguenze lesive riportate dall'attore non furono idonee a escludere in assoluto – sia per lui che per la moglie R.N. - la possibilità di godere del riposo feriale e della maggiore partecipazione alla vita familiare ma, al più, ridussero la loro capacità di godimento precludendo la partenza - a due giorni dal sinistro – per la vacanza all inclusive” presso l’isola di Rodi già programmata mesi prima ma consentendo loro di godere, comunque, di un periodo di riposo dall’attività lavorativa e di maggiore coesione familiare. Seppure è pur vero, come ha sottolineato parte appellata, che il periodo di ferie di F.A. si era convertito in periodo di malattia, senza intaccare, dunque il monte ferie di cui lo stesso disponeva – potendo godere in un momento successivo delle proprie ferie – e che R.N. non ha dovuto prestare assistenza particolare al marito nel periodo di inabilità intercorrente tra la data del sinistro 5.7.2013 e la fine della stessa 23.7.2013 , la stretta connessione temporale tra la verificazione del sinistro e il momento della partenza, infatti, seppur non ha impedito, ha, di fatto, oggettivamente ridotto il pieno godimento delle ferie da parte degli odierni appellanti, perlomeno nel senso di costringerli a rinunciare alla vacanza già organizzata e ad effettuare tale riposo altrove rispetto a quanto programmato . La stretta connessione temporale tra il sinistro e la programmata partenza, da un lato, dimostra la sussistenza del nesso di causalità tra sinistro e mancato godimento delle ferie, e dall’altro lato fa presumere che l’unica alternativa per il F. fosse rinunciare alla ferie, atteso che le stesse erano state organizzate con largo anticipo evidenziando, con ciò, la difficoltà, in quanto lavoratore subordinato, di un repentino cambio di programma nell’organizzazione delle proprie ferie. Tale diminuita possibilità di godimento del riposo feriale - che i giudici di merito hanno fatto rientrare nella categoria del danno biologico da invalidità temporanea trib. Milano, 16.9.2005 -, può essere risarcita, in via equitativa, nella misura di euro 400,00 complessivi per ciascuno degli odierni appellanti. L’appello va accolto e l’impugnata sentenza deve pertanto essere riformata. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza impugnata, così provvede - accoglie l’appello proposto da F.A. e R.N. - per l’effetto, in riforma della sentenza n. 184/2015 emessa dal giudice di pace di R.ggio Emilia, quantifica la somma residua dovuta da Gruopama ass.ni s.p.a. a titolo di risarcimento del danno biologico e patrimoniale a favore di F.A., in € 2.373,01 oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del fatto al versamento dell’acconto sull’intero e sulla somma residua fino all’effettivo soddisfo - in riforma della sentenza n. 184/2015 emessa dal giudice di pace di R.ggio Emilia condanna Gruopama s.p.a. al pagamento in favore di F.A. e R.N. della somma complessiva di € 400,00 ciascuno a titolo di danno biologico derivante dal mancato godimento delle ferie così come programmate - conferma la condanna alle spese del primo grado di giudizio a carico della convenuta Gruopama Ass.ni. s.p.a., liquidate nella sentenza impugnata - conferma il capo della sentenza di primo grado nella parte in cui pone a carico della convenuta Gruopama Ass.ni le spese di CTU - condanna Groupama s.p.a. al pagamento in favore degli attori F.A. a R.N. delle spese di lite del presente grado di giudizio quantificate in € 1.500,00 oltre IVA CPA e accessori come per legge.