Spetta alla compagnia assicuratrice fornire la prova contraria del nesso tra illecito concorrenziale e danno

In materia di violazione della normativa antitrust, spetta alla compagnia assicuratrice, per la quale l’Autorità Garante per la concorrenza ha accertato la sussistenza di un illecito concorrenziale, fornire la prova contraria del nesso causale tra l’illecito e il danno tramite precise indicazioni su circostanze e comportamenti concernenti essa e l’assicurato idonei a dimostrare che il livello del premio è stato determinato da fattori diversi dalla partecipazione all’intesa illecita.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17996/15, depositata l’11 settembre. Il caso. La Corte d’appello di Napoli respingeva la domanda di un uomo che chiedeva al giudice di dichiarare responsabile la sua compagnia assicuratrice per aver violato la normativa antitrust partecipando ad un cartello volto a predeterminare i premi assicurativi per la RCA degli autoveicoli e conseguentemente di condannarla alla ripetizione di quanto indebitamente percepito. L’uomo ricorre allora per cassazione, contestando la sentenza per aver ritenuto che il provvedimento sanzionatorio adottato dall’Autorità Garante per la concorrenza che aveva accertato la pratica anticoncorrenziale non costituisse prova sufficiente a dimostrare la sussistenza dell’illecito e attribuendo così al ricorrente l’onere di provare gli elementi integranti l’illecito. Prova privilegiata del danno. Sull’argomento, gli ermellini ribadiscono che nel giudizio instaurato dall’assicurato per ottenere il risarcimento del danno subito per l’elevato premio corrisposto in seguito a un’illecita intesa orizzontale limitativa della concorrenza attuata da imprese assicuratrici, gli atti del procedimento, in merito ai quali l’autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha constatato l’esistenza di un illecito anticoncorrenziale e comminato una pena a una specifica compagnia, rappresentano una prova privilegiata, se non addirittura una presunzione, del pregiudizio subito dal singolo assicurato. La compagnia assicuratrice può fornire la prova contraria. Di conseguenza, la stessa compagnia assicuratrice può fornire la prova contraria del nesso causale fra illecito concorrenziale e danno. Per farlo, tuttavia, non può ricorrere ad argomentazioni generali, volte a mettere in dubbio i fatti costitutivi della sussistenza della violazione della disciplina della concorrenza, in quanto già valutati dall’Autorità Garante, ma deve fornire specifiche indicazioni su situazione e comportamenti concernenti la compagnia stessa e l’assicurato, idonei a dimostrare che il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione al cartello, ma da altri fattori Cass., n. 9116/14 Cass., n. 14027/13 Cass., n. 11610/11 . Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1 sentenza 9 giugno – 11 settembre 2015, n. 17996 Presidente Di Palma – Relatore Ragonesi Fatto e diritto La Corte rilevato che sul ricorso n. 2345/14 proposto da S.D. nei confronti della Reale Mutua Ass.ni spa il consigliere relatore ha depositato ex art 380 bis cpc la relazione che segue. Il relatore Cons. R., letti gli atti depositati, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue. S.D. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2472/13 che ha respinto la domanda della ricorrente volta a sentir dichiarare responsabile la Reale Mutua Ass.ni spa della violazione della normativa antitrust per avere partecipato ad un cartello volto a predeterminare i premi assicurativi per la RCA degli autoveicoli e di conseguenza condannarla alla ripetizione delle somme indebitamente percepite pari ad euro 647, 73. Con l'unico motivo contesta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante per la concorrenza anche nei confronti della intimata, che aveva accertato la pratica anticoncorrenziale confermato prima dal Tar e poi dal Consiglio di Stato con sentenza 2199/02 non costituisse prova sufficiente a dimostrare nel caso di specie la sussistenza dell'illecito attribuendo quindi alla odierna ricorrente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito. Il motivo è fondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato che nel giudizio promosso dall'assicurato ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da questi patito per l'elevato premio corrisposto in conseguenza di un'illecita intesa orizzontale restrittiva della concorrenza, posta in essere da compagnie assicuratrici, gli atti del procedimento, in esito al quale l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha accertato la sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale ed irrogato una sanzione ad una determinata impresa, costituiscono una prova privilegiata, quando non una presunzione, del danno patito dal singolo assicurato. Ne consegue che la medesima impresa assicuratrice può fornire prova contraria del nesso causale tra l'illecito concorrenziale e il danno, ma non con argomentazioni generali, tese a rimettere in discussione i fatti costitutivi della sussistenza della violazione della disciplina sulla concorrenza, già valutati dall'Autorità Garante, bensì offrendo precise indicazioni su situazioni e comportamenti relativi ad essa e all'assicurato, idonei a dimostrare che il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all'intesa illecita, ma da altri fattori. ex plurimis da ultimo Cass 9116/14 Cass 5327/13 Cass 14027/13 Cass 11610/11 . In conclusione ricorrono i requisiti di cui all'art 375 cpc per la trattazione in camera di consiglio. P.Q.M. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra che pertanto il ricorso va , accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.