L’IVA da detrarre non va risarcita

Deve essere considerata attività inerente l'esercizio di impresa, ai sensi dell'art. 4 d.p.r. n. 633/1972 con conseguente assoggettabilità alla disciplina in materia di IVA , quella effettuata da una società per azioni per la riparazione di un bene strumentale danneggiato. Ne consegue che nel liquidare il danno patito da siffatta società e consistito nei compensi erogati a terzi per la riparazione, il giudice non deve tenere conto di quanto da essa pagato a titolo di IVA, trattandosi di importo che questa può detrarre dal proprio debito d'imposta.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2786, depositata il 12 febbraio 2015. La vicenda processuale. Una società proponeva opposizione contro un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace. Il procedimento monitorio era scaturito dall’omesso pagamento di una somma portata da alcune fatture per l’effettuazione da parte di un vettore per servizi di trasporto. L’opposizione si basava sulla compensazione di un controcredito risarcitorio vantato nei confronti del vettore per danni dallo stesso cagionati ad un macchinario di tipo industriale. Danni, questi, che si assumevano non in toto risarciti da parte della compagnia assicuratrice. L’opposizione veniva respinta, mentre il Tribunale, in sede di gravame, accoglieva solo parzialmente l’impugnazione. Ricorreva per cassazione il vettore. Recupero dell’IVA con il meccanismo della detrazione. Il vettore lamentava che il giudice d’appello non avesse fatto buon governo degli artt. 4, 27 e 19 d.p.r. n. 633/1972. Segnatamente ne criticava la decisione per aver calcolato il danno patrimoniale subito dall’appellante per averlo ritenuto comprensivo anche dell’IVA, quando, invece, questa poteva essere recuperata con il meccanismo della detrazione. Il vettore avrebbe dovuto fornire la prova per escludere la detraibilità dell’IVA. La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso. Spiegano gli Ermellini che le società che effettuano la cessione di beni e la prestazione di servizi imponibili devono versare l’imposta all’erario, ma al netto della detrazione prevista dall’art. 19 d.p.r. n. 633/1972. Dal punto di vista oggettivo, invece, ai sensi dell’art. 4 del citato d.p.r., assumono rilievo le cessioni dei beni e la prestazione di servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali svolte abitualmente e professionalmente in forma d’impresa es. SpA, Snc, S.r.l., etc. . In questa cornice normativa, pertanto, il vettore avrebbe dovuto fornire la prova per escludere la detraibilità dell’IVA. E’ così che il giudice d’appello è incorso in errore nella quantificazione dei danni subiti per fatto imputabile al vettore, nel tenere conto anche di quanto dalla stessa pagato per le riparazioni a titolo di IVA. Tale posta, infatti, poteva essere detratto dal proprio debito d’imposta. Soluzione operativa. Alla luce di quanto finora detto, è possibile evincere dalla fattispecie in esame una regola operativa. Come noto, il danno materiale consiste in quel delta differenziale tra patrimonio detenuto prima e dopo l’evento dannoso. Una voce di danno irrisarcibile è quella relativa all’IVA, quando il danneggiato è una società commerciale che ha la possibilità di portala in detrazione, così come accade nell’ipotesi di riparazione di un bene strumentale.

Corte di Cassazione, sez. IV Civile – 3, ordinanza 12 novembre 2014 – 12 febbraio 2015, n. 2786 Presidente Finocchiaro – Relatore Amendola Svolgimenti del processo e motivi della decisione È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti. Il relatore, cons. A.A. esaminati gli atti, osserva 1. S.H. Products s.p.a. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di Pace di San Miniato, in data 2 ottobre 2006, su ricorso di Piccini Trasporti Industriali s.r.l. le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 2.529,29, portata da alcune fatture emesse per l'effettuazione di servizi di trasporto commissionati da S L'opponente, senza contestare la pretesa dell'ingiungente, oppose in compensazione un credito risarcitorio da essa vantato nei confronti della Piccini, per danni subiti da un macchinario industriale di sua proprietà per colpa del vettore. Sostenne, in particolare, che i relativi pregiudizi non erano stati integralmente risarciti dalla società assicuratrice. L'opposta, costituitasi in giudizio, contestò le avverse deduzioni. 2. Con sentenza n. 101 del 2008 il Giudice di Pace di San Miniato respinse l'opposizione. Proposto gravame dalla soccombente, il Tribunale di Pisa, in data 30 novembre 2011, in parziale accoglimento della proposta impugnazione, ha condannato S.H. Productus s.p.a. al pagamento in favore di Piccini Trasporti Industriali s.r.l. della somma di euro 114,09, oltre interessi, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio. Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte Piccini Trasporti Industriali s.r.l. formulando due motivi. L'intimata non ha svolto attività difensiva. 3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall'art. 360 bis, inserito dall'art. 47, comma 1, lett. a della legge 18 giugno 2009, n. 69. Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi accolto. Queste le ragioni. 4. Con il primo motivo di ricorso l'impugnante lamenta violazione degli att. 4, 17 e 19 d.P.R. n. 633 del 1972. Oggetto delle critiche è l'affermazione del giudice di merito secondo cui il danno patrimoniale subito dall'appellante era comprensivo anche dell'imposta sul valore aggiunto dalla stessa pagata, in quanto pari alla perdita subita, intesa come differenziale fra il patrimonio detenuto prima e dopo l'evento dannoso. Sostiene per contro l'esponente che, in base alle norme innanzi richiamate, l'opponente, in quanto società commerciale, aveva la possibilità di portare in detrazione l'IVA corrisposta sulle prestazioni di servizi inerenti all'attività d'impresa, come quelle necessarie alla riparazione di un bene strumentale. Deduce quindi che, considerato che quanto versato da S. a titolo di imposta sul valore aggiunto sarebbe stato da essa recuperato con il meccanismo della detrazione d'imposta, il danno effettivamente sofferto dall'opponente era pari a euro 25.856,00,. Con il secondo mezzo, lamentando violazione di legge e vizi motivazionali, la ricorrente contesta che il credito vantato dall'opponente potesse ritenersi provato. 5. Le censure svolte nel primo motivo sono fondate. Ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggetti passivi dell'imposta coloro che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili questi devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Sotto il profilo oggettivo si osserva che le cessioni e le prestazioni imponibili sono quelle di cui all'art. 4 dello stesso d.P.R In particolare questa Corte ha precisato che, ai fini dell'IVA assumono rilievo, ai sensi dell'art. 4 cit. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole e che pertanto - poiché nell'ambito delle attività commerciali rientrano solo quelle che siano svolte in forma di impresa - sono imprescindibilmente qualificate dai caratteri dell'abitualità ancorché non dell'esclusività e della professionalità dell'esercizio cfr. Cass. n. 2021/96, n. 3406/96 n. 10430/2001, n. 13999/03 . Si considerano, però, in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese tra l'altro le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 cod. civ., e dalle società di fatto. 6. Ciò posto, e considerato che S. è una società per azioni, sarebbe spettato alla stessa dimostrare, in relazione alle concrete modalità ed al contenuto oggettivo e soggettivo dell'attività svolta, la sussistenza dei presupposti per escludere la detraibilità dell'IVA ai sensi dell'art. 19 del citato d.P.R. confr. Cass. civ. 8 gennaio 2010, n. 75 . Ne consegue che erroneamente il giudice di merito, nel quantificare i danni patiti dalla predetta società per fatto imputabile alla Piccini Trasporti, e consistiti nei compensi erogati a terzi per la riparazione di un macchinario funzionale all'attività produttiva, ha tenuto conto anche di quanto pagato dalla società danneggiata a titolo di IVA, trattandosi di importo che la stessa può detrarre dal proprio debito d'imposta. Nell'accoglimento del primo motivo di ricorso, resterà assorbito l'esame del secondo . A seguito della discussione svoltasi in camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni in fatto e in diritto esposte nella relazione. Ne deriva che, accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo dichiaratamente formulato per puro scrupolo difensivo, tenuto conto del carattere decisivo e assorbente del primo mezzo , la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Pisa in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Pisa in diversa composizione.