Problemi sulla carreggiata: Autostrade deve “stare sempre sul pezzo”

In tema di responsabilità custodiale per sinistri addebitati ad un difetto di custodia delle strade, la verificazione di una situazione di pericolo imprevedibile ed improvviso, integra gli estremi del caso fortuito qualora il danno si sia verificato nell’intervallo temporale in cui la situazione stessa si è esteriorizzata, prima che, nel tempo strettamente necessario a provvedere, la doverosa e diligente attività di sorveglianza e controllo l’abbia rimossa o segnalata.

Lo afferma il Tribunale di Reggio Emilia nella sentenza n. 1392 del 23 ottobre 2014. Il caso. Il veicolo di una società si scontrava in autostrada contro un blocca-container abbandonato sulla strada. La società conveniva in giudizio Autostrade per l’Italia, chiedendo il risarcimento dei danni subiti, in quanto la società di gestione delle autostrade doveva rispondere dell’improvvisa presenza di un ostacolo sulla carreggiata a titolo di responsabilità da beni in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c Secondo il Tribunale di Reggio Emilia, anche se teoricamente al caso di specie potrebbe essere applicabile l’art. 2051 c.c. in tema di responsabilità oggettiva del custode, è anche vero che questo non può rispondere se prova che il fatto sia dovuto ad un caso fortuito. Pronto intervento. Una situazione pericolosa non prevedibile integra proprio gli estremi del caso fortuito, qualora il danno si sia verificato nell’intervallo temporale in cui la situazione si è esteriorizzata, prima che la doverosa e diligente attività di sorveglianza e controllo l’abbia rimossa o segnalata nel tempo strettamente necessario a provvedere. Si ha, perciò, caso fortuito se si verifica improvvisamente una situazione di pericolo, non risolvibile nell’immediatezza ma solo successivamente, ed il danno si sia verificato nel periodo di tempo necessario per intervenire. Nel caso di specie, l’ente gestore era stato informato alle 14,29 e, 20 minuti dopo, aveva già completato le operazioni di rimozione. Secondo il Tribunale, Autostrade per l’Italia aveva tempestivamente posto rimedio alla situazione pericolosa che si era improvvisamente ed imprevedibilmente creata. Per questi motivi, il Tribunale di Reggio Emilia rigetta il ricorso.

Tribunale di Reggio Emilia, sez. II Civile, sentenza 23 ottobre 2014, n. 1392 Giudice Morlini Fatto La controversia trae origine da un sinistro stradale avvenuto nel pomeriggio del 17/8/2011, allorquando un veicolo della società attorea, viaggiando sull’autostrada A1 in direzione nord al km 134, si è scontrato con un blocca container abbandonato sulla sede stradale. Sulla base di tale narrativa, la società attorea evoca in giudizio la Autostrade per l’Italia s.p.a., domandando il risarcimento del danno patrimoniale subìto a seguito del sinistro, dovendo la convenuta rispondere della improvvisa presenza di un ostacolo sulla carreggiata sia a titolo di difetto custodiale ex articolo 2051 c.c., sia, in subordine, a titolo di responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 c.c. per la presenza di una insidia o trabocchetto. Resiste autostrade per l’Italia. La controversia è riassunta davanti all’intestato Tribunale a seguito di una pronuncia di incompetenza del Tribunale di Monza inizialmente adito, ed è decisa da questo giudice, nominato istruttore del fascicolo nel luglio 2014, dopo il rigetto delle istanze testimoniali e con la presente sentenza contestuale ex articolo 281 sexies c.p.c. Diritto a La domanda attorea è infondata, e come tale va rigettata. Infatti, è certamente vero che, alla fattispecie per cui è causa, è astrattamente applicabile l’articolo 2051 c.c. in tema di responsabilità oggettiva del custode ma è altrettanto vero che, sulla base dell’inequivoco dato letterale della norma, il custode non risponde laddove provi che il fatto si sia verificato per caso fortuito”. Ciò posto, secondo il pacifico insegnamento giurisprudenziale formatosi proprio in tema di responsabilità custodiale per sinistri addebitati ad un difetto di custodia delle strade la verificazione di una situazione pericolosa non prevedibile, integra gli estremi del fortuito qualora il danno si sia verificato nell’intervallo temporale in cui la situazione si è esteriorizzata, prima che la doverosa e diligente attività di sorveglianza e controllo l’abbia rimossa o segnalata nel tempo strettamente necessario a provvedere Cass. n. 6101/2013, Cass. n. 8157/2009, Cass. n. 25029/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 15042/2008, Cass. n. 12449/2008, Cass. n. 7763/2007, Cass. n. 2308/2007 . In sostanza, si ha caso fortuito laddove vi sia una estemporanea creazione della situazione di pericolo, ovvero una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato delle cose, non eliminabile nell’immediatezza ma solo successivamente, ed il danno si sia verificato nel lasso temporale necessario ad intervenire. Ciò è esattamente quanto accaduto nel caso che qui occupa. Infatti, essendo in tutta evidenza il blocca container stato smarrito da un veicolo che precedeva di poco il transito del veicolo attoreo, è la stessa parte attrice a dare atto che la presenza dell’ostacolo era stata segnalata all’ente gestore alle ore 14,29 cfr. pag. 4 memoria 23-24/5/2013, nonché allegato 11 fascicolo di parte , e che l’ente gestore stesso alle 14,49 aveva già completato le operazioni di rimozione da parte di una pattuglia della polizia stradale immediatamente contattata cfr. pag. 3 memoria 23-24/5/2013, nonché allegato 11 fascicolo di parte . In sostanza, risulta la verificazione di una situazione pericolosa improvvisamente ed imprevedibilmente creatasi, alla quale la società Autostrade per l’Italia ha tempestivamente posto rimedio in soli 20 minuti dalla segnalazione ricevuta. Ne discende che il sinistro, verificatosi in tali 20 minuti e quindi tra le ore 14,29 e le ore 14.49 , è dovuto al caso fortuito, ciò che esclude la responsabilità custodiale ex articolo 2051 c.c. La presenza del caso fortuito è altresì idonea, a fortiori, ad escludere la responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 c.c., atteso che, per i motivi sopra esposti, non può ravvisarsi un profilo colposo in ordine al comportamento della convenuta. b Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, norma da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore così come previsto dall’art. 28 cfr. anche la giurisprudenza consolidata di Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. nn. 18473/2012, 18551/2012, 18920/2012, ritenuta costituzionalmente non illegittima da Corte Cost. ord. n. 261/2013, formatasi sotto il vigore del precedente DM n. 140/2012 ma sicuramente applicabile anche al successivo DM 55/2014 , sono quindi poste a carico della soccombente parte attrice ed a favore della vittoriosa parte convenuta, tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell’ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa. P.Q.M. il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa rigetta la domanda condanna Teleprojects s.r.l. a rifondere a Autostrade per l’Italia s.p.a. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario.