Danno oscuro: “sia fatta la luce” da parte del giudice con una liquidazione equitativa

Nei casi in cui il giudice ritenga che il danno non possa essere determinato nel suo preciso ammontare, può procedere ad una liquidazione equitativa dei danni, anche indipendentemente da una specifica richiesta delle parti.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 25590, depositata il 3 dicembre 2014. Il caso. Un uomo conveniva il condominio in cui viveva, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni subiti a un immobile di sua proprietà a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti da lavori eseguiti nel condominio. La Corte d’appello di Torino condannava il condominio al risarcimento danni, nella misura equitativamente determinata in 2.000 euro invece dei 25.000 richiesti dall’attore . Il condominio ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici territoriali di aver deciso la causa secondo equità in mancanza di richieste delle parti in tal senso. Decisione secondo diritto. La Cassazione, però, ribatte che la Corte d’appello non aveva deciso la causa secondo equità, bensì, semplicemente aveva proceduto alla liquidazione equitativa dei danni, come previsto dall’art. 1226 c.c. valutazione equitativa del danno , richiamato dall’art. 2056, comma 1, c.c. valutazione dei danni , per i casi in cui il giudice ritenga che il danno non possa essere determinato nel suo preciso ammontare, anche indipendentemente da una specifica richiesta delle parti. Perciò, la decisione della Corte d’appello era secondo diritto, essendo conforme ad un’apposita disposizione di legge in tema di valutazione dei danni. Una situazione ben diversa da quella della sentenza emessa secondo equità, ai sensi dell’art. 114 c.p.c Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 ottobre – 3 dicembre 2014, n. 25590 Presidente Finocchiaro – Relatore Lanzillo La Corte, Premesso in fatto E' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380bis cod. proc. civ. 1.- Con atto di citazione in data 7 aprile 2005 F.G. ha convenuto davanti al Tribunale di Asti il Condominio Cervinia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati a un immobile di sua proprietà di infiltrazioni d'acqua provenienti da lavori eseguiti nel Condominio danni quantificati in € 25.000,00. Il convenuto ha resistito ed ha chiamato in causa il suo assicuratore, s.p.a. Fondiaria SAI. Con sentenza n. 772/2007 il Tribunale ha respinto le domande attrici, compensando le spese. Proposto appello dal soccombente, a cui ha resistito l'appellata, con sentenza 1 ° giugno - 20 luglio 2012 n. 1316 la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Condominio al risarcimento dei danni, nella misura equitativamente determinata in € 2.000,00, con la condanna al rimborso della metà delle spese dei due gradi di giudizio, compensando la metà rimanente. Ha respinto la domanda nei confronti della Fondiaria, ritenendo il sinistro non coperto dalla polizza. Il Condominio propone un motivo di ricorso per cassazione. Resiste il G. con controricorso, proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale. 2.- Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 114 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe deciso la causa secondo equità in mancanza di ogni richiesta delle parti in tal senso. 2.1.- Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello non ha deciso la causa secondo equità, ma solo ha proceduto alla liquidazione equitativa dei danni, come disposto dall'art. 1226 cod. civ., richiamato dall'art. 2056 1 ° comma cod. civ., per i casi in cui il giudice ritenga che il danno non possa essere determinato nel suo preciso ammontare anche indipendentemente da specifica richiesta delle parti in tal senso . Trattasi, pertanto, di decisione secondo diritto, perché conforme ad apposita disposizione di legge in tema di valutazione dei danni caso che nulla ha a che fare con la sentenza emessa secondo equità, di cui all'art. 114 cod. proc. civ. 3.- Parimenti infondato è l'unico motivo del ricorso incidentale, che lamenta la compensazione delle spese nella misura del 50%, essendo logica e condivisibile la motivazione della Corte di appello, che ha tenuto conto della rilevante riduzione della somma liquidata al G. € 2.000,00 in relazione a quella da lui richiesta € 25.000,00 . 4.- Propongo che entrambi i ricorsi siano rigettati, con provvedimento in Camera di consiglio . - La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti. - Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte. - Il G. ha depositato memoria. Considerato in diritto Il Collegio, esaminati gli atti, condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni contenute nella memoria del ricorrente incidentale non valgono a disattendere. La notevole riduzione apportata alla somma richiesta costituisce motivazione adeguata a giustificare la compensazione delle spese che peraltro nella specie è stata soltanto parziale . Entrambi i ricorsi debbono essere respinti. Considerata la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio si compensano per intero. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, 1 ° comma, D.P.R. n. 115 del 2002 per la condanna del ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del ricorso principale. P.Q.M. La Corte di cassazione, decidendo i ricorsi riuniti, li rigetta e compensa le spese del giudizio di cassazione. Condanna il ricorrente al versamento dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13, 1 ° comma, D.P.R. n. 115 del 2002.