Sinistro stradale: in Tribunale i posti a sedere sono pochi e già tutti occupati

Nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile, litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 18 l. n. 990/1969 ovvero, oggi, dell’art. 144 cod.ass. è univocamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno, a nulla rilevando che il contratto di assicurazione sia stato stipulato per conto altrui da persona diversa tanto dal conducente, quanto dal proprietario.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 25421, depositata il 2 dicembre 2014. Il caso. In seguito ad un sinistro stradale, una donna conveniva in giudizio il proprietario di una macchina al volante al momento dell’incidente e la compagnia assicurativa per chiedere il risarcimento dei danni. Il gdp di Benevento rigettava la domanda per difetto di prova, mentre il tribunale dichiarava nulla la sentenza di primo grado per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’assicurato, cioè il contraente della polizza che non sia anche proprietario del veicolo. La donna ricorreva in Cassazione, deducendo che nel giudizio di risarcimento del danno, proposto dalla vittima di un incidente nei confronti dell’assicuratore del responsabile, litisconsorte necessario è solo il proprietario del veicolo che ha causato il danno e non anche il contraente della polizza. Il responsabile. La Corte di Cassazione ricorda che l’art. 18 l. n. 990/1969, oggi trasfuso nell’art. 144 cod.ass., prevede che nel giudizio proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile debba essere convenuto anche il responsabile civile. Per responsabile si intende unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno, ai sensi dell’art. 2054, comma 3, c.c Uniche eccezioni sono i casi di usufrutto del veicolo, vendita prima del sinistro con patto di riservato dominio, concessione in leasing, circolazione prohibente domino , in cui sarà necessaria l’integrazione del contraddittorio con la presenza rispettivamente dell’usufruttuario, dell’acquirente, dell’utilizzatore e del conducente. Nel caso di specie, il tribunale doveva giudicare su un caso in cui la persona che aveva stipulato la polizza non era né proprietaria, né conducente al momento dell’incidente. Intervento del contraente. La sua presenza nel giudizio era però inutile, poiché il contraente, se non è proprietario o conducente, mai potrebbe essere esposto all’azione di regresso dell’assicuratore. Infatti, l’assicuratore ha diritto di regresso nei confronti dell’assicurato, da intendersi, ai sensi dell’art. 1904 c.c., come il titolare dell’interesse esposto al rischio. L’interesse protetto dal contratto è quello di non subire un depauperamento del proprio patrimonio in conseguenza di domande risarcitorie proposte da terzi. Nell’ipotesi di responsabilità derivante da circolazione derivante dalla circolazione di veicoli, la qualità di assicurato è rivestita solo dalle persone la cui responsabilità civile potrebbe sorgere per effetto della circolazione del mezzo. Contratto stipulato. Invece, chi si limita a sottoscrivere la polizza assicurativa per la circolazione di un mezzo, pagando il relativo premio, ma non è proprietario del mezzo, avrà stipulato, secondo gli Ermellini, un’assicurazione per conto altrui se non prevede di utilizzare mai il mezzo o, se prevede di guidarlo alternandosi con altri conducenti, un’assicurazione per conto di chi spetta. In entrambi i casi, comunque, se al momento del sinistro alla guida c’era una persona diversa dal contraente, quest’ultimo non va incontro a responsabilità civile nei confronti del terzo danneggiato, per cui non può assumere la qualità di assicurato, né trovarsi esposto all’eventuale regresso dell’assicuratore. Diritto di regresso, ma di altro tipo. Teoricamente, il contratto assicurativo potrebbe attribuire all’assicuratore un diritto di regresso nei confronti del contraente, anche qualora la polizza sia stata stipulata per conto altrui si tratta di una pattuizione lecita, che, tuttavia, non c’entra con l’istituto ex art. 18 l. n. 990/1969 e costituirebbe una garanzia atipica assimilabile alla fideiussione. Perciò, il contraente, in quanto coobbligato solidale con la persona responsabile ed assicurata rispetto alla pretesa dell’assicuratore, in mancanza di norme ad hoc non potrebbe mai essere considerato litisconsorte necessario. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione al tribunale di Benevento, il quale dovrà attenersi al principio di diritto espressamente enunciato dai giudici di legittimità nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile, litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 18 l. n. 990/1969 ovvero, oggi, dell’art. 144 cod.ass. è univocamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno, a nulla rilevando che il contratto di assicurazione sia stato stipulato per conto altrui da persona diversa tanto dal conducente, quanto dal proprietario .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 ottobre – 2 dicembre 2014, n. 25421 Presidente Petti – Relatore Rossetti Svolgimento del processo 1. Nel 2003 la sig.a D.C.D. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Benevento il sig. I.C.M. e la società HDI Assicurazioni s.p.a., esponendo che - il omissis si era verificato un sinistro stradale che coinvolse tre veicoli - l'autoveicolo Fiat Punto targato , condotto da I.C.M. e di proprietà del medesimo, assicurato contro i rischi della responsabilità civile dalla HDI s.p.a. - un autoveicolo Fiat Tipo non meglio precisato - l'autoveicolo Mini Cooper targato , di proprietà dell'attrice e da questa condotto - la responsabilità del sinistro andava ascritta a I.C.M. , per avere urtato a tergo il veicolo Fiat Tipo, sospingendolo contro l'autoveicolo dell'attrice. chiese pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro sopra descritto. 2. Il Giudice di pace di Benevento con sentenza 27.6.2005 n. 611 rigettò la domanda, per difetto di prova. La sentenza venne impugnata dalla soccombente D.C.D. . Il Tribunale di Benevento, con sentenza 22.3.2007 n. 448, dichiarò nulla la sentenza di primo grado per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' assicurato , così definendo il contraente della polizza che non sia anche proprietario del veicolo. Rimise, per conseguenza, la causa dinanzi al Giudice di pace. 3. La sentenza d'appello è stata impugnata da D.C.D. per un motivo. Hanno resistito con controricorso sia I.C.M. , sia la HDI. 4. La causa, chiamata all'udienza del 31.1.2014, con ordinanza 2.4.2014 n. 7756 è stata rinviata a nuovo ruolo, a causa d'un vizio della notifica dell'avviso d'udienza al difensore del controricorrente I.C.M. . Rinnovato l'atto viziato, la causa è stata quindi discussa all'udienza del 10.10.2014. Motivi della decisione 1. Questioni preliminari. 1.1. Va preliminarmente esaminata, ai sensi dell'art. 276, comma 2, c.p.c., l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da ambo i controricorrenti. Tale eccezione è motivata col rilievo che la copia notificata del ricorso non sarebbe sottoscritta dal difensore della ricorrente. 1.2. L'eccezione è infondata. Quando, infatti, l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina l'inammissibilità del ricorso, quando la predetta copia contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore munito di mandato speciale. Tra questi elementi va compresa l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione così Sez. 1, Sentenza n. 4548 del 24/02/2011, Rv. 617087, e Sez. 3, Sentenza n. 3791 del 18/02/2014, Rv. 629643, le quali hanno superato ed abbandonato il diverso e più antico orientamento invocato dai controricorrenti . Nel caso di specie l'originale del ricorso è debitamente sottoscritto dal difensore, e nella copia notificata vi è l'attestazione dell'ufficiale giudiziario circa la richiesta di notificazione sono, dunque, soddisfatti i requisiti indicati dalla giurisprudenza appena ricordata ai fini dell'ammissibilità del ricorso. 2. Il primo motivo di ricorso. 2.1. Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. Si assumono violati gli artt. 1891 c.c. 18 e 23 L. 24.12.1969 n. 990. Espone, al riguardo, che nel giudizio di risarcimento del danno, proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, litisconsorte necessario è solo il proprietario del veicolo che ha causato il danno, e non anche il contraente della polizza, come erroneamente ritenuto dal Tribunale. 2.2. Il motivo è manifestamente fondato. L'art. 18 L. 24.12.1969 n. 90 applicabile ratione temporis , oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144 cod. ass. stabilisce che nel giudizio proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile debba essere convenuto anche il responsabile civile. La norma, si osserva obiter dictum , ha portata generale e si applica in tutte le ipotesi di azione diretta quella ordinaria prevista dall'art. 144 cod. ass., quella prevista dall'art. 149 cod. ass. nel caso di risarcimento diretto quella prevista dall'art. 141 cod. ass. nel caso di danni al trasportato. Essa infatti ha la funzione di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua I condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale regresso dell'assicuratore, nel caso in cui eventuali clausole contrattuali limitative del rischio, inopponibili al terzo danneggiato, gli avessero consentito di rifiutare l'indennizzo. 2.3. Per costante ed unanime orientamento di questa Corte il responsabile di cui è menzione nell'art. 18 L. 990/69 ovvero, oggidì, nell'art. 144 cod. ass. è unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno, di cui all'art. 2054, comma 3, c.c. solo questi, infatti, può essere agevolmente individuato in base ai pubblici registri ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 11885 del 22/05/2007, Rv. 597644 Sez. 3, Sentenza n. 2665 del 08/02/2006, Rv. 591196 Sez. 3, Sentenza n. 1976 del 24/02/1998, Rv. 512982 . A tale regola si può fare eccezione nei soli casi previsti dalla legge, ovvero - quando il veicolo sia dato in usufrutto, nel qual caso litisconsorte necessario sarà l'usufruttuario art. 2054, comma 3, c.c. - quando il veicolo sia stato venduto prima del sinistro con patto di riservato dominio, nel qual caso litisconsorte necessario sarà l'acquirente art. 2054, comma 3, c.c. - quando il veicolo sia stato concesso in leasing, nel qual caso litisconsorte necessario sarà l'utilizzatore art. 91 cod. strad. - quando il veicolo abbia circolato prohibente domino , nel qual caso litisconsorte necessario sarà il conducente, non essendo configurabile in tal caso una responsabilità civile del proprietario combinato disposto degli artt. 2054, comma 3, ultimo periodo, e 122, comma 3, cod. ass. . 2.4. Il Tribunale di Benevento, con la sentenza impugnata, era stato chiamato a giudicare una fattispecie in cui la persona che aveva stipulato il contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo Fiat Punto targato non ne era né proprietaria, né conducente al momento del sinistro. Ricorrendo tale ipotesi, secondo il Tribunale dovrebbe essere obbligatoriamente convenuto in giudizio anche il contraente, per rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore ai fini dell’opponibilità all'assicurato dell'accertamento della responsabilità . 2.5. Così statuendo, il Tribunale ha violato l'art. 18 L. 990/69, oltre che alcune elementari nozioni di diritto assicurativo. La partecipazione del contraente la polizza che il Tribunale designa con l'erronea dizione di assicurato al giudizio proposto dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile è infatti del tutto inutile, giacché mai il contraente, quando non sia stato proprietario o conducente del veicolo, può trovarsi esposto all'azione di regresso dell'assicuratore. Il regresso, infatti, è accordato dall'art. 18 L. 990/69 all'assicuratore nei confronti dell'assicurato. Assicurato , ai sensi dell'art. 1904 c.c., è il titolare dell'interesse esposto al rischio. Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'interesse protetto dal contratto è quello a non patire un depauperamento del proprio patrimonio in conseguenza di domande risarcitorie proposte da terzi. Nel caso di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, pertanto, la qualità di assicurato può essere rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilità civile potrebbe sorgere per effetto della circolazione del mezzo e quindi il conducente, il proprietario o le altre persone indicate dal terzo comma dell'art. 2054 c.c Per contro, colui il quale si limiti a sottoscrivere il contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di un dato veicolo ed a pagare il relativo premio, ma non sia proprietario del mezzo, avrà stipulato un'assicurazione per conto altrui se non prevede di condurre giammai il mezzo assicurato ed un'assicurazione per conto di chi spetta se preveda di guidarlo alternandosi con altri conducenti. Nell'uno come nell'altro caso, se al momento del sinistro il veicolo era condotto da persona diversa dal contraente, questi non va incontro ad alcuna responsabilità civile nei confronti del terzo danneggiato e non essendo responsabile, non può nemmeno assumere la qualità di assicurato ai sensi dell'art. 1904 c.c., né pertanto trovarsi esposto all'eventuale regresso dell'assicuratore. V'è da aggiungere, per completezza, che in teoria il contratto di assicurazione potrebbe espressamente attribuire all'assicuratore un diritto di regresso nei confronti del contraente, anche quando la polizza sia stata stipulata per conto altrui tale pattuizione, ovviamente lecita ex art. 1322 c.c., non avrebbe però nulla a che vedere con l'istituto di cui all'art. 18 L. 990/69, e costituirebbe una garanzia atipica assimilabile alla fideiussione con la conseguenza che il contraente, in quanto coobbligato solidale con la persona responsabile ad assicurata rispetto alla pretesa di regresso dell'assicuratore, in mancanza di una norma ad hoc non potrebbe mai essere ritenuto litisconsorte necessario. 2.7. La sentenza va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, il quale nel decidere la controversia si atterrà al seguente principio di diritto Nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 18 L. 24.12.1969 n. 990 ovvero, oggi, dell'art. 144 cod. ass. è unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno, a nulla rilevando che il contratto di assicurazione sia stato stipulato per conto altrui da persona diversa tanto dal conducente, quanto dal proprietario. 3. Le spese. Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c P.Q.M. la Corte di cassazione - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Benevento in persona di differente magistrato - rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito.