Una segnaletica stradale inidonea è causa dell’incidente: la cosa in custodia comporta il risarcimento

In relazione a qualunque tipo di strada, l’ente proprietario o gestore ha sempre la possibilità di collocare la segnaletica prevista dal c.d.s., con la conseguenza che, ove si prospetti l’esistenza di un rapporto casuale fra l’inidoneità della segnaletica e un sinistro stradale, non può predicarsi l’esclusione dell’applicazione del paradigma dell’art. 2051 c.c. per il solo fatto che la strada sia extraurbana.

Ha così deciso la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 13364, depositata il 12 giugno 2014. Il fatto. In un incidente stradale, all’altezza della confluenza di una strada comunale in una provinciale, tra due autovetture, un conducente decede e l’altro riporta gravi lesioni. Quest’ultimo, assumendo che il sinistro era stato determinato dall’insufficienza della segnaletica stradale che non gli aveva consentito di avvistare tempestivamente la confluenza nella strada provinciale, conveniva in giudizio il Comune e l’ Amministrazione Provinciale per sentirli condannare al risarcimento dei danni dallo stesso subiti. Il Tribunale rigettava la domanda e la decisione veniva confermata in sede di appello. Il danneggiato ricorre per cassazione lamentando l’erroneità del percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per escludere la responsabilità degli enti gestori del tratto stradale in cui si verificò il sinistro, nonché i profili dell’individuazione degli obblighi gravanti sugli enti proprietari delle strade. I giudici di appello avevano sussunto la fattispecie nell’ambito di una responsabilità ex art 2043 c.c., non ritenendo configurabile, nella specie, quella di cui all’art. 2051 c.c. In particolare, sostenevano che, per i beni del demanio stradale, la possibilità in concreto di custodia va esaminata, oltre che in relazione all’estensione delle strade, anche alle loro caratteristiche, alla loro posizione e alle dotazioni che l’ente preposto di volta in volta appresta condizionando le aspettative degli utenti che sono ben diverse a seconda dell’importanza della strada . Gli Ermellini cassano la sentenza censurando le affermazioni ivi contenute in quanto contrastanti con l’orientamento della stessa Corte. In tema di demanio stradale la responsabilità dell’ente proprietario o gestore è quella ex art. 2051 c.c. che presuppone un effettivo potere di gestione sul bene. La Suprema Corte, in particolare, afferma che è pacifica, in tema di demanio stradale, la riconducibilità della responsabilità dell’ente proprietario o gestore al paradigma dell’art 2051 c.c., questa Corte ha, tuttavia, precisato che l’applicazione di tale regime presuppone un effettivo potere di gestione sul bene, anche in termini di possibilità di controllo e di tempestivo intervento volto ad ovviare alle situazioni di pericolo è questa la ragione per cui in relazione a situazioni pericolose imprevedibili o non immediatamente eliminabili si è evocata la distinzione fra strade ubicate nel perimetro urbano e strade extraurbane o si è valorizzato il dato dell’estensione del demanio o della destinazione dello stesso ad una generalità indeterminata di utenti al fine di ricondurre nell’ambito del caso fortuito tutte quelle situazioni che, sfuggendo alla possibilità di controllo continuo e di immediato intervento dell’ente proprietario, non potrebbero dirsi comprese nella sua sfera di effettiva custodia . Il suddetto principio non vale per la segnaletica stradale. La Suprema Corte afferma che tale distinzione non abbia ragione di essere invocata in relazione all’adeguatezza della segnaletica stradale, giacché rispetto ad essa non possono darsi quelle evenienze di imprevedibilità o impossibilità di immediato intervento che in alcuni casi consentono di escludere in concreto un effettivo potere di controllo su beni compresi nel demanio stradale . Non può, dunque, affermarsi che, quanto alla collocazione della segnaletica stradale, l’ente di gestore si trovi in una posizione differente per le strade comprese nel perimetro urbano e per quelle extraurbane, né può riconoscersi un qualche rilievo all’estensione del bene o al numero degli utenti. L’inidoneità della segnaletica stradale non esclude l’applicazione dell’art. 2051 c.c. Gli Ermellini affermano, quindi, che in relazione a qualunque tipo di strada, l’ente proprietario o gestore ha sempre la possibilità di collocare la segnaletica prevista dal Codice della Strada, con la conseguenza che, ove si prospetti l’esistenza di un rapporto casuale fra l’inidoneità della segnaletica e un sinistro stradale, non può predicarsi l’esclusione dell’applicazione del paradigma dell’art. 2051 c.c. per il solo fatto che la strada sia extraurbana .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 aprile 12 giugno 2014, n. 13364 Presidente Amatucci Relatore Sestini Svolgimento del processo Il , all'altezza della confluenza di una strada comunale in una provinciale, in territorio del comune di omissis , si verificava uno scontro fra l'autovettura condotta da G.G.D. e quella guidata da D.V. , a seguito del quale quest'ultimo decedeva, mentre l'altro conducente riportava lesioni. Assumendo che il sinistro era stato determinato dall'insufficienza della segnaletica stradale, che non gli aveva consentito di avvistare tempestivamente la confluenza nella strada provinciale, il G. conveniva in giudizio il Comune di Sant'Elpidio a Mare e l'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno per sentirli condannare al risarcimento dei danni dal medesimo subiti. Il giudizio si svolgeva anche nei confronti del comune di Montegranaro chiamato in causa dopo che il comune di Sant' Elpidio a Mare aveva negato che il tratto di strada interessato dal sinistro rientrasse nel proprio territorio nonché nei confronti delle compagnie assicuratrici chiamate in garanzia dalle due amministrazioni comunali e si concludeva col rigetto della domanda attorea e la condanna del G. al pagamento delle spese processuali. In sede di gravame, la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza impugnata e, previa compensazione delle spese di primo grado fra il G. , il Comune di Sant'Elpidio a Mare e la UNIPOL Assicurazioni s.p.a., condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado nei confronti della Provincia di Ascoli Piceno, del Comune di Montegranaro e della Milano Assicurazioni s.p.a Ricorre per cassazione il G. , affidandosi a dieci motivi, illustrati da memoria gli intimati non svolgono attività difensiva. Motivi della decisione 1. Al ricorso in esame si applica, ratione temporis, la disposizione dell'art. 366 bis c.p.c. in quanto la sentenza è stata pubblicata in data 14.12.2007. 2. Il ricorrente prospetta motivi ex art. 360, n. 3 C.P.C., il primo, il secondo, il terzo, il quinto sub B , il settimo e il decimo nonché motivi ex art. 360, n. 5 C.P.C., il quarto, il quinto, sub A , il sesto, l'ottavo e il nono mentre gli ultimi due concernono la condanna del G. alla rifusione delle spese in favore delle compagnie terze chiamate in causa, tutti gli altri motivi censurano la sentenza impugnata per avere escluso l'efficienza causale del fatto colposo delle amministrazioni convenute segnatamente, del comune di Montegranaro , che il ricorrente individua nella mancata adozione delle necessarie segnalazioni verticali e orizzontali atte a rendere edotto il conducente proveniente dalla strada comunale nel caso, il G. della presenza dell'intersezione con la strada provinciale. 3. Ad eccezione del settimo e del decimo, tutti i motivi che deducono violazione e falsa applicazione di norme di diritto - indicate negli artt. 2043 e 1227 c.c., 40 e 41 c.p. primo motivo , 2043 c.c. e 41, 2 co. c.p. secondo motivo , 1227, 1 co. c.c. terzo motivo , 37 C.d.S. e 673 c.p. quinto motivo, sub B - appaiono volti principalmente a sollecitare - ancorché sotto il profilo della violazione di legge - una diversa valutazione dei fatti. Per di più e quale conseguenza della stessa impostazione delle censure , sono assistiti da quesiti di diritto non idonei, in quanto si risolvono in un interpello circa la fondatezza della tesi del ricorrente affermata sul presupposto di valutazioni di fatto diverse da quelle compiute dalla Corte territoriale , senza enunciare - come necessario - la regula iuris applicata dal giudice di merito e quella diversa - ritenuta applicabile dal medesimo ricorrente. Tali motivi risultano conseguentemente tutti inammissibili. 4. Parimenti inammissibile è l'ottavo motivo, che deduce vizio di motivazione e censura la sentenza impugnata per non aver ammesso la C.T.U. ed alcuni capitoli di prova testimoniale, ma omette - incorrendo in difetto di autosufficienza - di trascrivere i capitoli e di indicare le specifiche circostanze sulle quali era stata richiesta la consulenza tecnica, non consentendo a questa Corte di valutare la decisività dell'incombente istruttorio disatteso. 5. Il ricorso merita, invece, accoglimento in ordine ai motivi XV, V sub A , VI e VII, che vanno esaminati congiuntamente, in quanto investono il tema della segnaletica stradale, sotto i distinti profili dell'individuazione degli obblighi gravanti sugli enti proprietari delle strade e dell'adeguatezza del percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per escludere la responsabilità degli enti gestori del tratto stradale in cui si verificò il sinistro. 5.1. Il VII motivo violazione e falsa applicazione dell'artt. 2051 c.c. in tema di responsabilità per custodia censura la Corte territoriale per avere sussunto la fattispecie nell'ambito di una responsabilità ex art. 2043 c.c., non essendo configurabile, nella specie, quella di cui all'art. 2051 c.c. . 5.2. Sul punto, la sentenza impugnata spiega che per i beni del demanio stradale la possibilità in concreto della custodia va esami nata oltre che in relazione all'estensione delle strade anche alle loro caratteristiche, alla loro posizione e alle dotazioni che l'ente preposto di volta in volta appresta condizionando le aspettative degli utenti che sono ben diverse a seconda dell'importanza della strada è indubbio che chi percorre una strada statale può ragionevolmente presumere di trovarsi di fronte a una segnaletica perfettamente rapportata allo stato dei luoghi a differenza dell'utente di una strada secondaria la diligenza che è richiesta al danneggiato nell'uso del bene demaniale sarà diversa a seconda che si tratti, a titolo puramente esemplificativo, di una strada campestre o del corso principale della città, pur facendo capo entrambe al demanio stradale dello stesso comune, proprio perché il danneggiato fa affidamento su una diversa attività di controllo custodia, che quindi ritiene esigibile, in relazione ai due tipi di strada del medesimo demanio aggiunge la Corte territoriale che nel caso in esame trattasi di strada ubicata in territorio extraurbano del Comune di Montegranaro per le cui caratteristiche non appare possibile esercitare su di essa la custodia intesa quale potere di fatto sulla stessa da parte dell'ente gestore nel senso suindicato cosi come non vi è dubbio che la strada provinciale avente, nell'occorso, diritto di precedenza, oltre ad essere destinata ad un uso generale e diretto da parte di una molteplicità di utenti abbia un'estensione tale da non consentire all'ente proprietario di esercitare sulla stessa l'efficace controllo summenzionato . 5.3. Tali affermazioni vanno censurate, in quanto denotano una non corretta lettura della giurisprudenza di questa Corte in tema di responsabilità dei proprietari o gestori delle strade e mostrano di non tener conto della natura dell'omissione di custodia specificamente dedotta dal G. . Pacifica - in tema di demanio stradale - la riconducibilità della responsabilità dell'ente proprietario o gestore al paradigma dell'art. 2051 c.c. cfr., con specifico riferimento alla mancanza di adeguata segnaletica, Cass. n. 15383/2006, Cass. n. 12425/2008 e Cass. n. 19129/2011 , questa Corte ha tuttavia precisato cfr., per tutte, Cass. n. 15383/2006 che l'applicazione di tale regime presuppone un effettivo potere di gestione sul bene, anche in termini di possibilità di controllo e di tempestivo intervento volto a ovviare alle situazioni di pericolo è questa la ragione per cui - in relazione a situazioni pericolose imprevedibili o non immediatamente eliminabili si pensi, ad es., alla perdita d'olio da un motore o all'ingombro della carreggiata causato dalla caduta di oggetti da un veicolo in transito - si è evocata la distinzione fra strade ubicate nel perimetro urbano e strade extraurbane o si è valorizzato il dato dell'estensione del demanio o della destinazione dello stesso ad una generalità indeterminata di utenti al fine di ricondurre nell'ambito del caso fortuito tutte quelle situazioni che, sfuggendo alla possibilità di controllo continuo e di immediato intervento dell'ente proprietario, non potrebbero dirsi comprese nella sua sfera di effettiva custodia. Ciò premesso, deve tuttavia ritenersi che tale distinzione non abbia ragione di essere invocata in relazione all'adeguatezza della segnaletica stradale, giacché rispetto ad essa non possono darsi quelle evenienze di imprevedibilità o impossibilità di immediato intervento che in alcuni casi consentono di escludere - in concreto - un effettivo potere di controllo su beni compresi nel demanio stradale. È evidente, infatti, che l'attività diretta all'ordinaria apposizione e manutenzione della segnaletica stradale disciplinata dagli artt. 37 e segg. del Codice della Strada non è soggetta a imprevisti di sorta e può e dunque - deve essere realizzata secondo criteri di completezza e adeguatezza per ogni tipo di strada a prescindere dal fatto che la stessa sia statale o provinciale o comunale, urbana o extraurbana e con necessità di tener conto, in ogni caso, delle concrete caratteristiche del tratto stradale e delle effettive necessità di segnalazione. Non può dunque affermarsi che, quanto alla collocazione della segnaletica, l'ente gestore si trovi in posizione differente per le strade comprese nel perimetro urbano e per quelle extraurbane, né può riconoscersi un qualche rilievo all'estensione del bene o al numero degli utenti deve allora affermarsi il seguente principio di diritto in relazione a qualunque tipo di strada, l'ente proprietario o gestore ha sempre la possibilità di collocare la segnaletica prevista dal Codice della Strada, con la conseguenza che, ove si prospetti l'esistenza di un rapporto causale fra l'inidoneità della segnaletica e un sinistro stradale, non può predicarsi l'esclusione dell'applicazione del paradigma dell'art. 2051 c.c. per il solo fatto che la strada sia extraurbana . 5.4. Ciò premesso in punto di diritto e considerato che la soluzione della controversia dipende - in ultima analisi - dalla valutazione dell'adeguatezza o meno della segnaletica presente in prossimità dell'incrocio in cui si verificò il sinistro, deve ritenersi che la motivazione della sentenza sia viziata - per insufficienza - in relazione all'affermazione dell'idoneità della segnaletica. Infatti, pur fondando il proprio apprezzamento sulle risultanze del rapporto della Polizia Stradale che descrive il luogo dell'incidente ed evidenzia almeno tre circostanze significative, ossia il fatto che l'unica segnaletica verticale era costituita da un cartello di stop, che la segnaletica orizzontale era in alcuni punti nemmeno visibile e che dopo l'incidente venne apposto un ulteriore segnale di stop , la Corte territoriale mostra di aver considerato esclusivamente le buone condizioni atmosferiche e di visibilità e il fatto che lungo la strada percorsa dal G. era presente una segnaletica verticale di stop che come leggesi nel rapporto della Polizia stradale era avvistabile da una notevole distanza rispetto al punto in cui i due veicoli venivano a conflitto , trascurando di prendere in considerazione gli altri elementi quanto meno per escluderne la rilevanza nell'ambito di una valutazione complessiva delle risultanze del medesimo rapporto che pure non apparivano - prima facie - privi di significato. Sebbene il giudice non sia tenuto a confutare analiticamente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata , ritiene il Collegio che, nel momento in cui ha scelto di riconoscere prevalente rilevanza alle risultanze del rapporto della Polstrada, la Corte non avrebbe potuto non dar conto di avere effettivamente vagliato tutti gli elementi risultanti da detto rapporto, spiegando perché - nelle condizioni date ed anche a fronte del fatto che, dopo il sinistro, venne apposto un secondo segnale di stop - l'unico segnale all'epoca esistente sia stato ritenuto idoneo - da solo e in difetto di adeguata segnaletica orizzontale - ad assolvere all'obbligo di segnalare adeguatamente la presenza dell'incrocio tanto più che il giudizio di avvistabilità dell'unico segnale presente, espresso dall'autore del rapporto, non è assistito dalla fede privilegiata . 6. Accolti, pertanto, i motivi IV, V sub A , VI e VII e cassata la sentenza in relazione ad essi con assorbimento dei motivi IX e X, attinenti al regolamento delle spese processuali , deve disporsi un nuovo giudizio che rivaluti i fatti alla luce dei principi di diritto sopra illustrati e delle ragioni che hanno determinato l'insufficienza della motivazione della sentenza cassata. 7. La Corte di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte, dichiarati inammissibili gli altri motivi, accoglie il IV, il V sub a , il VI e il VII motivo, dichiarando assorbiti il IX e il X cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione.