Come ci si è fatti male? Al danneggiato l’ardua risposta

Il fatto che il contraente inadempiente non debba, in materia di responsabilità contrattuale, fornire la prova dell’allegato inadempimento dell’altra parte non significa che egli non sia gravato dell’onere di provare innanzitutto il contratto, da intendersi sia come formale conclusione di un accordo obbligatorio tra le parti, ma anche come regolamentazione sostanziale del rapporto giuridico dedotto.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 12837, depositata il 6 giugno 2014. Il caso. La Corte d’appello di Roma rigettava la domanda di un uomo, nei confronti della propria compagnia assicuratrice, al pagamento dell’indennizzo in seguito ad un sinistro coperto dalla polizza-infortuni stipulata con la società. La domanda veniva ritenuta dai giudici di merito non provata. L’uomo ricorreva in Cassazione, lamentando che la domanda fosse stata ritenuta indimostrata, nonostante, in materia di responsabilità contrattuale, la parte contraente possa limitarsi a provare il contratto e ad allegare l’inadempimento, senza la necessità di provare il fatto materiale dell’evento lesivo estraneo al contendere. Inoltre, la compagnia assicuratrice non aveva contestato la natura, le caratteristiche e le conseguenze dell’infortunio. Oneri dell’attore. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che il fatto che il contraente inadempiente non debba, in materia di responsabilità contrattuale, fornire la prova dell’allegato inadempimento dell’altra parte non significa che egli non sia gravato dell’onere di provare innanzitutto il contratto, da intendersi sia come formale conclusione di un accordo obbligatorio tra le parti, ma anche come regolamentazione sostanziale del rapporto giuridico dedotto. Perciò, l’attore deve fornire la prova dell’assoggettamento della fattispecie dedotta in giudizio a tale regolamentazione sostanziale e, quindi, della derivazione del proprio diritto dal contratto stesso. Le lesioni sono state provate. Nel caso di specie, nodo della controversia non era la produzione delle lesioni, ma la loro derivazione causale da un tipo di sinistro fatto oggetto del contratto di assicurazione. Il rapporto di causalità invece no. Secondo i giudici di merito, le lesioni erano state provate, ma non la loro derivazione da un’attività rientrante nella previsione della polizza. La stessa compagnia assicuratrice non aveva contestato che l’attore avesse riportato le lesioni affermate, ma, a suo avviso, queste non erano derivate nell’attività di cui aveva parlato il soggetto. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 aprile – 6 giugno 2014, numero 12837 Presidente Berruti – Relatore Stalla Svolgimento del giudizio Nel luglio `98 F.M. conveniva in giudizio, avanti al tribunale di Roma, la propria compagnia assicuratrice Polaris spa, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo spettantegli a seguito del sinistro da lui subito il 20 gennaio `97, coperto dalla polizza-infortuni stipulata il 26 ottobre `90 con la convenuta. Nella costituzione di quest'ultima, interveniva la sentenza numero 2923/01 con la quale il tribunale adito respingeva la domanda, ritenendola non provata. Interposto gravame dal M., veniva emessa la sentenza numero 4608 dell'8 novembre 2007 con la quale la corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza viene proposto ricorso per cassazione dal M. sulla base di due motivi, ai quali resiste con controricorso Fondiaria Sai spa incorporante Fondiaria Assicurazioni, incorporante Polaris spa . E' stata depositata memoria ex art. 378 cod. proc. civ. da parte del ricorrente. Motivi della decisione 1.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ex articolo 360, 1^ co. nnumero 3 e 5 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli articoli 2697 e 1453 cod.civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, atteso che la corte di appello aveva ritenuto indimostrata la sua domanda di indennizzo nonostante che - in materia di responsabilità contrattuale, la parte contraente potesse limitarsi a provare il contratto e ad allegare l'inadempimento, senza necessità di prova del fatto materiale dell'evento lesivo , estraneo al contendere - la prova di tale fatto materiale fosse comunque stata da lui ampiamente fornita mediante la produzione in giudizio di documentazione medica. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, ex articolo 360, 1^ co. nnumero 3 e 5 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'articolo 167 cod. proc. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, dal momento che il giudice di merito aveva contraddittoriamente ritenuto indimostrata la domanda di indennizzo, pur dopo aver dato atto che non vi era stata contestazione da parte della compagnia assicuratrice in ordine alla natura, alle caratteristiche ed alle conseguenze dell'infortunio. 1.2. I due motivi sono suscettibili di trattazione unitaria perché entrambi basati - nella prospettiva sia della violazione normativa sia della carenza motivazionale - sull'erroneo accollo a carico dell'attore dell'onere di provare i fatti costitutivi del diritto all'indennizzo assicurativo da lui dedotto in giudizio. Essi sono infondati. Come ritenuto dalla corte di appello, il fatto che il contraente adempiente non debba - nell'ambito generale della responsabilità contrattuale - fornire la prova dell'allegato inadempimento dell'altra parte non significa che egli non sia gravato dell'onere di provare innanzitutto il contratto inteso non soltanto come formale conclusione di un accordo obbligatorio tra le parti, ma anche come regolamentazione sostanziale del rapporto giuridico dedotto. Il che significa che è onere dell'attore fornire la prova dell'assoggettamento della fattispecie dedotta in giudizio a tale regolamentazione sostanziale e, pertanto, della derivazione del proprio diritto dal contratto stesso. Ciò premesso in linea generale, nel caso di specie il richiamo in ricorso alla prova del fatto materiale dell'evento lesivo è mal posto, poiché il punto decisivo della controversia non era rappresentato dal prodursi in sé delle lesioni personali, bensì dalla loro derivazione causale da un tipo di sinistro fatto oggetto del contratto di assicurazione. In altri termini, il giudice di merito sent. appello, pag. 3 ha ritenuto infondata la domanda di indennizzo non perché non vi fosse la prova delle lesioni personali subite dal M. in ordine alle quali vi era stata produzione di documentazione medica , ma perché non era emersa la prova che tali lesioni avessero rilevanza contrattuale-assicurativa fossero cioè state da lui effettivamente riportate nello svolgimento di un'attività non professionale rientrante nella previsione di polizza si assume durante una partita di calcetto . D'altra parte, l'attore non poteva ritenersi in ciò sollevato dalla mancata contestazione da parte della compagnia di assicurazione, perché ciò che quest'ultima non aveva contestato ex art. 167 cod. proc. civ. era appunto - e soltanto - il fatto che il M. avesse riportato le lesioni refertate non anche che tali lesioni gli fossero comprovatamente derivate da un sinistro occorso nello svolgimento di un'attività rientrante nella copertura di polizza sent. pag. 3 . Ne deriva che la censura in oggetto si pone in definitiva fuori bersaglio nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento da parte del giudice di merito dell'avvenuta prova, mediante la produzione in giudizio di ampia e pacifica documentazione medica, dell'evento lesivo trattandosi di documentazione che - nella valutazione discrezionale del giudice di merito - non era di per sé in grado di dimostrare alcunché in ordine al diverso e dirimente aspetto dell'origine delle lesioni e della copertura assicurativa del sinistro che le aveva asseritamente cagionate. In tale situazione, deve dunque concludersi nel senso che la corte di appello a. sul piano normativo, ha fatto corretta applicazione della regola di distribuzione dell'onere probatorio, con conseguente esclusione della violazione delle disposizioni denunciate b. sul piano motivazionale, ha dato congruamente conto dell'iter logico-giuridico da essa seguito nell'osservanza della suddetta regola, sicché il convincimento al quale è infine pervenuta - nel senso della esclusione che dalla documentazione medica in atti potesse trarsi la prova dell'origine della lesione riportata e, segnatamente, della sua derivazione causale da un tipo di rischio assicurato - risulta insindacabile in sede di legittimità. Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate, come in dispositivo, ai sensi del DM Giustizia 20 luglio 2012 numero 140. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale oltre accessori di legge.