Vita completamente sconvolta: il danno esistenziale subìto deve essere risarcito

Sua moglie muore in un incidente stradale e lui si suicida per il dolore eredi risarciti per il danno morale subito.

È quanto emerge dalla sentenza n. 1361/14 della Corte di Cassazione, depositata il 23 gennaio. Il caso. Un uomo aveva perso la moglie in un incidente stradale, nel quale egli stesso aveva riportato lesioni gravi, e dopo circa 2 anni decideva di suicidarsi. Depressione indotta dalla perdita della moglie , questo il motivo che ha portato l’uomo a compiere l’estremo gesto. E nel giudizio di risarcimento danni deciso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1361/2014, è stato riconosciuto il danno morale, trasmissibile agli eredi, derivante dal suicidio di una persona causato dalla morte di un congiunto in un sinistro stradale. Risarcibile il danno da perdita del rapporto parentale. Insomma, con una sentenza di 109 pagine, la S.C. ha ritenuto risarcibile il danno esistenziale quando provoca uno sconvolgimento della vita, dalle abitudini lavorative a quelle familiari, fino a quelle sessuali. Gli Ermellini sostengono che all’origine di tutto ci sia l’incidente, momento in cui l’uomo ha subito un’intensa sofferenza che lo ha portato alla cocente e lucida percezione dell’ineluttabile avvicinarsi della sua morte. A tal proposito, i Giudici hanno precisato che il danno morale va inteso come patema d’animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico nonché come lesione alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana . Sconvolgimento della vita. La S.C. ha dunque affermato che lo sconvolgimento delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della comune di relazione, nei casi come nella specie di sconvolgimento della vita subito dall’uomo a causa della morte della moglie, integra il danno da perdita del rapporto parentale o c.d. esistenziale. Il ristoro del danno da perdita della vita – si legge in sentenza - ha funzione compensativa, e il relativo diritto o ragione di credito è trasmissibile iure hereditatis . Ristoro in via equitativa. In conclusione, la Corte di legittimità ha sottolineato che il ristoro di tale danno – non patrimoniale – non può corrispondere alla relativa esatta commisurazione, pertanto se ne impone la valutazione equitativa , che attiene alla quantificazione e non già all’individuazione del danno , e deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 novembre 2013 – 23 gennaio 2014, n. 1361 Presidente Russo – Relatore Scarano