L’auto non riparata esclude la sussistenza del danno da fermo tecnico

Macchina incidentata, ma l’assenza di riparazione esclude l’indisponibilità del mezzo e, di conseguenza, il danno da fermo tecnico.

Il caso. La vicenda affrontata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11515/2013, depositata lo scorso 14 maggio, nasce dalla declaratoria della cessazione della materia del contendere. Infatti, il ricorrente si rivolge ai giudici di legittimità ritenendo erronea l’affermazione del Tribunale per cui il fermo tecnico può essere concesso solo se il danneggiato dimostri di aver riparato il veicolo ed il preventivo faceva presumere la non riparazione del veicolo . Al contrario, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, il danno da fermo tecnico sarebbe emerso dalla necessitò di eseguire le riparazioni sul veicolo, implicanti ex se l’indisponibilità del mezzo . Anche durante la sosta forzata, l’autoveicolo è fonte di spesa. La S.C., sul punto, afferma che è possibile la liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico del veicolo, a seguito di sinistro stradale, anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso a cui esso era destinato . Senza la riparazione non può aversi fermo tecnico niente risarcimento. Tuttavia, nella fattispecie, è insussistente – come correttamente affermato dai giudici di merito – un danno da fermo tecnico . Infatti, non vi è stata riparazione alcuna dell’autoveicolo e nemmeno la relativa indisponibilità del mezzo. Il ricorso viene quindi rigettato in toto dalla Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 6 marzo – 14 maggio 2013, n. 11515 Presidente Finocchiaro – Relatore Giacalone In fatto e in diritto 1. - La sentenza impugnata Trib. Roma, 08/11/2010 , ha, per quanto qui rileva, respinto l'appello del F. contro la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma, che dichiarava cessata la materia del contendere, e condannava l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore di Milano Assicurazioni s.p.a. L'appellante lamentava l'erronea declaratoria della cessazione della materia del contendere l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento per fermo tecnico e svalutazione commerciale del mezzo violazione della disciplina che regola la condanna alla refusione delle spese di lite. In particolare il Tribunale riteneva che nulla potesse essere dato a titolo di fermo tecnico poiché a fronte di un preventivo di Euro 919,00, l'assicurazione aveva coperto l'intera somma. Il fermo tecnico avrebbe potuto essere concesso solo se il danneggiato avesse dimostrato di aver riparato il veicolo, mentre il preventivo faceva presumere la non riparazione dello stesso. 2. - Ricorre per Cassazione il F. . Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. I motivi di censura lamentati dal ricorrente sono 2.1. - violazione e falsa applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c. art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , violazione e falsa applicazione dell'art. 352 c.p.c. art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , ritenendo che il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'ordinaria procedura ex art. 281 quinquies c.p.c. 2.2. - violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 c.c., richiamati dall'art. 2056 c.c., in relazione alla domanda di liquidazione del danno da fermo tecnico art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , ritenendo palesemente erronea l'affermazione del Tribunale per cui il fermo tecnico può essere concesso solo se il danneggiante dimostri di aver riparato il veicolo ed il preventivo faceva presumere la non riparazione del veicolo secondo l'odierno ricorrente, invece, il danno da fermo tecnico sarebbe emerso dalla necessità di eseguire le riparazioni sul veicolo, implicanti ex se l'indisponibilità del mezzo. 2.3. - insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. , in quanto la decisione sarebbe contraria all'indirizzo generale seguito in argomento dal Tribunale di Roma, che ha da tempo ammesso la liquidazione in via equitativa del fermo tecnico, a prescindere da una prova specifica e in difetto di una prova contraria, e in quanto la produzione in giudizio di un preventivo e non una fattura non poteva costituire motivo di rigetto della domanda 2.4. - violazione e falsa applicazione dell'art. 112 e seguenti c.p.c. art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , per aver omesso di considerare le domande relative alla mancata liquidazione del danno da svalutazione commerciale e alla condanna alla refusione delle spese di lite in primo grado. 3. - Il relatore ha proposto la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e l'accoglimento del II e del III motivo, inammissibili gli altri. La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte. 4. - A seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio lo ha ritenuto manifestamente privo di pregio. Infatti 4.1 - la censura di cui al primo motivo va respinto, sia pure per ragioni diverse a quelle indicate nella relazione. Infatti, il ricorrente si è limitato a censurare, in maniera infondata, la non ricorrenza di un ipotesi di pronuncia immediata della decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., senza minimamente affrontare, nel ricorso, il tema della richiesta in concreto di termine per la produzione di comparse conclusionali. 4.2 - I motivi sub 2.2 e 2.3, suscettibili di essere trattati congiuntamente, data l'intima connessione, si rivelano manifestamente privi di pregio. A tal proposito, non assume rilievo infatti, la questione se la sentenza impugnata abbia fatto o meno buon governo, sul punto, dell'orientamento più recente di questa S.C., secondo cui è possibile la liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico del veicolo a seguito di sinistro stradale anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa tassa di circolazione, premio di assicurazione comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore Cass. n. 6907/2012 e n. 1688/2010, entrambe in motivazione 23916/2006 12908/2004 17963/2002 3234/1987 nonché 4009/1978, che inducono a ritenere superato il divergente orientamento risultante da Cass. 12820/1999, ripreso da Cass., Sez. II, n. 17135/2011, in forza del quale il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che un veicolo sia inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo , ma al contrario come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato . Infatti, il ricorrente nelle descritte censure, non coglie l'effettiva ratio decidendi, la quale è basata essenzialmente sull'insussistenza di un danno da fermo tecnico , perché non tiene conto delle indicate ragioni della decisione qui impugnata. Questa ha escluso in concreto che vi fosse stata nella specie la riparazione dell'autoveicolo e la relativa indisponibilità del mezzo. Mentre, le censure in esame si limitano a dedurre un'asserita violazione di legge ed un vizio motivazionale non direttamente incidente su tale statuizione. 4.3. - In ordine all'ultimo motivo, il ricorso è manifestamente inammissibile, dovendosi ribadire il principio secondo cui l'omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, integra una violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 n. 4, cod. proc. civ., e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della motivazione Cass. n. 25825/09 12952/07 6361/07 1196/07 1701/06 14003/04 . Infatti, il dedotto vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. non può riguardare la lamentata omessa pronuncia del giudice di secondo grado in ordine ad uno dei motivi dedotti nell'atto di appello, la quale postula la denuncia di un error in procedendo, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in riferimento al quale il giudice di legittimità può esaminare anche gli atti del giudizio di merito, essendo giudice anche del fatto, inteso in senso processuale Cass. n. 24856/06 . 5. - Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede. visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ P.Q.M. Rigetta il ricorso.