Il ginocchio cede durante la partita di pallavolo a scuola: l’assenza dell’insegnante non conta se ha fatto scaldare i ragazzi

Un minore si infortuna durante la lezione di educazione fisica, ma l’assenza dell’insegnante non è rilevante erano stati fatti eseguire esercizi di riscaldamento prima della partita.

Questo è il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza depositata lo scorso 10 maggio, n. 11143/13. Il caso. Lezione di educazione fisica a scuola un po’ di svago per gli alunni, ma anche un modo per tenersi in forma e, perché no, fare gruppo con gli altri scolari. Purtroppo, però, a volte può rivelarsi pericoloso e doloroso. È quanto capitato ad un minore che, giocando a pallavolo proprio durante la lezione di educazione fisica, poggiava malamente la gamba sinistra, procurandosi una distorsione al ginocchio. Piede appoggiato malamente. Per il risarcimento danni, i genitori si rivolgono al Tribunale che però, qualificata la domanda come azione di responsabilità contrattuale, la rigetta escludendo il nesso causale tra l’assenza dell’insegnante e il sinistro. Anche la Corte di appello si allinea a quella che è la decisione di primo grado, di conseguenza ai due genitori non resta che rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione, ma senza ottenere alcuna modifica del verdetto di merito. Muscoli caldi. Gli Ermellini, infatti, nel dichiarano inammissibile il ricorso, sottolineando la correttezza della decisione di merito nel rilevare la pacifica assenza dell’insegnante e, al contempo, nel ritenere provato che il professore aveva fatto eseguire esercizi di riscaldamento prima della partita che i ragazzi avevano abbigliamento adeguato che la palestra non presentava anomalia che la caduta per aver poggiato malamente la gamba avvenne per fatto addebitabile unicamente allo stesso ragazzo .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 aprile – 10 maggio 2013, n. 11143 Presidente Berruti – Relatore Carluccio Svolgimento del processo 1. I genitori G A. e Gi Al. di Y A. , agendo in proprio e nella qualità di rappresentanti legali, convennero in giudizio il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e chiesero il risarcimento dei danni patiti dal figlio minore, caduto per aver poggiato malamente la gamba sinistra”, procurandosi una distorsione al ginocchio, mentre si svolgeva una partita di pallavolo durante la lezione di educazione fisica, in assenza dell'insegnante. Il Tribunale, qualificata la domanda come azione di responsabilità contrattuale, la rigettò escludendo il nesso causale tra l'assenza dell'insegnante e il sinistro. La Corte di appello di Brescia rigettò l'impugnazione sentenza del 7 marzo 2007 . 2. Avverso la suddetta sentenza, A.G. , Al.Gi. e Y A. , divenuto maggiorenne, ricorrono per cassazione con unico motivo. Il Ministero, ritualmente intimato non svolge difese. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce genericamente violazione e falsa applicazione di norme di diritto tuttavia, per come emerge dal quesito di diritto, richiesto dall'art. 366 bis. cod. proc. civ. – applicabile ratione temporis -, si prospetta la violazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 1218 cod. civ Si sostiene che, per andare esente da responsabilità, il Ministero - al fine di assolvere l'onere probatorio su di esso gravante, di provare che l'evento dannoso si sarebbe verificato anche se il docente avesse assolto il suo obbligo di vigilanza, essendosi l'infortunio verificato per la caduta in esito ad un appoggio scomposto di un arto al suolo - avrebbe dovuto fornire la prova che le condizioni soggettive dell'alunno al momento del sinistro condizioni fisiche generali, attitudine alla disciplina, competenze e capacità acquisiti erano tali da escludere che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto evitare l'infortunio, arrestando l'attività sportiva. In particolare, nella parte esplicativa, si sostiene che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che il ragazzo cadde avendo poggiato malamente la gamba sinistra”, in quanto l'essere l'alunno inciampato non identifica il caso fortuito né la causa della caduta, che resterebbe ignota, anche per l'assenza dei testimoni, atteso che l'unico testimone P. avrebbe visto solo l'impatto al suolo. Né, si aggiunge, si può ritenere che il fortuito copra tutti gli infortuni in ambito sportivo. 2. Il motivo è inammissibile. Rileva, da un lato, la non perfetta corrispondenza tra parte esplicativa del motivo e quesito di diritto, con conseguente indeterminatezza della questione posta all'attenzione della Corte. Dall'altro, la mancanza di specifica censura alle argomentazioni poste a fondamento del rigetto dell'impugnazione nella sentenza impugnata, che si collega alla suddetta mancata corrispondenza. 2.1. Infatti, la Corte di merito, rilevata la pacifica assenza dell'insegnante, ha ritenuto provato - sulla base delle risultanze istruttorie - che il professore aveva fatto eseguire esercizi di riscaldamento prima della partita che i ragazzi avevano abbigliamento adeguato che la palestra non presentava anomalie che la caduta per aver poggiato malamente la gamba avvenne per fatto addebitabile unicamente allo stesso ragazzo. In particolare, in risposta alle doglianze in appello che, facendo riferimento ad una causa ignota della caduta, stanchezza, affaticamento del ragazzo, che l'insegnante, se presente, avrebbe potuto rilevare, la Corte ha sottolineato la novità dell'allegazione fattuale in appello, essendo stato allegato in primo grado che il ragazzo poggiava malamente la gamba, ed ha, poi, argomentato nel senso della non plausibilità della nuova allegazione sulla base delle risultanze istruttorie, compreso il referto ospedaliero. In definitiva, i ricorrenti si limitano a prospettare i rilievi fattuali già dedotti con insuccesso in appello, senza neanche censurare le argomentazioni della sentenza che impugnano. 3. In conclusione, il ricorso è inammissibile non avendo l'intimato svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali. P.Q.M. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.