Scivola su un rivolo d’acqua, ma conosceva la strada: non può essere risarcito

Un pedone sufficientemente accorto e prudente che usi la normale diligenza può facilmente evitare di scivolare su un rivolo d’acqua e cadere rovinosamente per terra ciò esclude ogni responsabilità ex art. 2051 c.c. o anche ex art. 2043 dei proprietari dei beni da cui proviene lo stillicidio e, quindi, ogni loro obbligo risarcitorio.

Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 709 del 5 aprile 2013, affronta la tematica della risarcibilità del danno da insidia stradale. Come noto, il presunto danneggiato da un’insidia stradale, da intendersi come pericolo occulto, non visibile e non prevedibile, per essere risarcito ha l’ onere di provare gli elementi costitutivi dell’atto illecito, quali l’anomalia o la pericolosità della cosa, il nesso di causalità tra fatto ed evento dannoso e l’imputabilità soggettiva del danneggiante. Il danno subito, senza l’integrazione di questi elementi, non è ingiusto e come tale è irrisarcibile. Il caso. Un pedone percorreva un tratto di strada per far rientro nel proprio domicilio. Perdeva l’equilibro e cadeva a terra. Notava che era caduto scivolando su un rivolo d’acqua venutosi a creare da alcuni tubicini di un impianto di condizionamento riconducibili, a suo dire, agli uffici di una società commerciale ed all’amministrazione comunale. Gli effetti della caduta erano rovinosi, tanto che riportava danni fisici diagnosticati presso il locale pronto soccorso. Adiva il Tribunale chiedendo l’affermazione della responsabilità solidale della società e del Comune ed il risarcimento dei danni patiti ex artt. 2043 o 2051 c.c Nel proprio atto introduttivo, però, non allegava alcuna circostanza dalla quale potesse giuridicamente configurarsi un’insidia stradale. Né fatti dai quali era possibile configurare diligenza nella sua condotta. Le parti convenute si costituivano in giudizio respingendo ogni addebito. Bastano i dati obiettivi per ritenere il danno irrisarcibile. La causa veniva istruita solo mediante produzione documentale, ritenendo il magistrato superflua ed inammissibile la prova testimoniale e la CTU medico-legale richieste da parte attrice. Si convinceva infatti che il corredo fotografico versato in atti dimostrasse come la pavimentazione del marciapiede fosse sostanzialmente integra e che lo scolo delle acque provenienti dai condizionatori fosse perfettamente visibile e dunque evitabile all’atto del passaggio del pedone. Collocato temporalmente l’evento nelle prime ore del pomeriggio di un assolato 21 luglio, si poteva così arguire come il rivolo d’acqua fosse ben visibile al pedone, in ragione anche del colore della pavimentazione che fungeva da contrasto. Da qui la non necessità di escutere testimoni che, in ordine alle circostanze di causa, avrebbero potuto al massimo fornire valutazioni soggettive sull’accaduto, più che riferire fatti concreti. L’attrice conosceva il luogo della caduta. Peraltro parte attrice ben conosceva i luoghi dell’occorso, giacché il punto della caduta era ubicato a pochi metri dalla sua abitazione. Per sua stessa ammissione, infatti, il sinistro si sarebbe verificato in un tratto di strada che ricongiungeva il suo luogo di lavoro con la propria abitazione. Il danno è irrisarcibile. E’ così che il Tribunale di Taranto respingeva la domanda risarcitoria non ritenendo integrati l’insidia stradale essendo assolutamente evidente che l’incidente è avvenuto in condizioni di perfetta visibilità, per la data e l’ora sopra riferite, e per di più in un tratto di marciapiede perfettamente conosciuto e quotidianamente praticato dall’attrice . La responsabilità si sarebbe potuta affermare solo in presenza di una situazione di pericolo occulto. Nel caso di specie, invece, il contesto critico appariva familiare, palese e ben visibile. Concludendo. La sentenza è d’interesse perché fa comprendere come la distrazione e la mancata accortezza di un pedone escluda ogni responsabilità ex art. 2051 c.c. o anche ex art. 2043 c.c La macroscopia imprudenza ed imperizia, infatti, rendono il danno subito non ingiusto e dunque irrisarcibile. La decisione, pertanto, fa buon governo dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte di Cassazione cfr. sent. n. 5669/2010 secondo cui l’utente danneggiato, il quale abbia usato il bene es. strade aperte al pubblico, beni demaniali, ecc. senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche, in modo da interrompere il nesso eziologico tra causa del danno ed il danno stesso, non ha diritto ad alcun risarcimento.

Tribunale di Taranto, sez. III Civile, sentenza 5 aprile 2013, n. 709 Presidente Genoviva Motivi della decisione Con atto di citazione notificato in data 8-11.7.2011 la sig.ra S. esponeva che - il giorno 7-7-2010 , mentre percorreva il piazzale Dante in Taranto per rientrare nel proprio domicilio di via Plinio 87, all'altezza del civico 77 perdeva l'equilibrio e scivolava per terra - su indicazione di alcuni passanti che la soccorrevano, notava che era caduta scivolando sull'acqua scaricata dai tubicini di alcuni impianti di condizionamento, riferibili agli uffici della CDC snc e del Comune di Taranto - in conseguenza della caduta aveva riportato danni fisici diagnosticati presso il pronto soccorso del locale Presidio Ospedaliero in seguito aveva subito trattamenti ortopedici e riabilitativi, con conseguente danno biologico da invalidità permanente e temporanea, nonché danno morale. Concludeva chiedendo l'affermazione della responsabilità della snc CDC e del Comune di Taranto ex artt. 2043-2051 c.c., con conseguente condanna degli stessi al risarcimento dei danni, quantificati come da conclusioni sopra riportate . Costituitisi in giudizio, sia la snc CDC che il Comune contrastavano la domanda, assumendo che V incidente si era verificato per colpa esclusiva dell'attrice, senza che fosse ipotizzabile alcuna responsabilità da parte dei convenuti. La causa, prima di passare in decisione, veniva istruita mediante produzione documentale, avendo il Gì ritenuta superflua ed inammissibile la prova testimoniale e la CTU medico-legale, richieste da parte attrice. La domanda è palesemente infondata e va pertanto rigettata. punto di diritto, la Cassazione ha più volte ribadito che sia l’art. 2051 che l’art. 2043 c.c. sono applicabili agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito o comunque di beni demaniali, ma che gli stessi enti vanno esenti da responsabilità, ricorrendo l'esimente del caso fortuito a quando non risulti possibile in concreto l'esercizio della custodia sul bene intesa come effettivo potere di controllarla, modificare tempestivamente la situazione di pericolo creatasi ed escludere qualsiasi terzo dall' ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno in considerazione della sua estensione, delle sue caratteristiche, della sua ubicazione e dell'uso generale e diretto da parte di terzi b nel caso di repentina e non prevedibile alterazione dello stato delle cose che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere c nel caso di comportamento colposo dell'utente danneggiato, che abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche, in modo da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso Cass. 9.3.2010 n. 5669 Cass. 19.11.2009 n. 24419 3.4.2009 n. 8157 Cass. 25.7.2008 n. 20427 . In fatto, occorre rilevare che dati obiettivi quali le stesse fotografie prodotte dall'attrice e dalle parti convenute dimostrano come la pavimentazione del marciapiede fosse sostanzialmente integra e che lo scolo delle acque provenienti dai condizionatori, ove sussistente al momento del passaggio della S., fosse perfettamente visibile e quindi evitabile da parte della stessa. Anche se in citazione non è specificato l'orario in cui è avvenuto l'incidente, si può agevolmente collocare lo stesso nelle prime ore del pomeriggio di un assolato 7 luglio 2010, tenuto conto dell'orario indicato nel referto del Pronto Soccorso e nella lettera di contestazione inviata alle convenute da parte dell'avv. Anelli. L'attrice, che ben conosceva i luoghi in quanto abitante in via P. 87, a pochi passi quindi dal punto in cui è caduta, nell'occorso perdeva l'equilibrio e scivolava , come si legge nella stessa citazione dando anche per scontato che la caduta sia avvenuta in corrispondenza del rivolo di acqua proveniente dallo scarico dei condizionatori, è assolutamente evidente che l'incidente è avvenuto in condizioni di perfetta visibilità, per la data e l'ora sopra riferite, e per di più in un tratto di marciapiede perfettamente conosciuto e quotidianamente praticato dall'attrice. La stessa S. poteva quindi agevolmente evitare di attraversare il tratto di marciapiedi bagnato o comunque, accortasi della presenza di acqua per terra, adottare le dovute cautele nel passarci sopra, proprio al fine di evitare scivolamenti e cadute accidentali. Non vi è quindi alcuna necessità di escutere testimoni, tanto meno in ordine a circostanze aventi ad oggetto più valutazioni soggettive che fatti concreti, potendo anche darsi per scontato che l’attrice sia scivolata e caduta a terra, ma se ciò è avvenuto la causa efficiente on è certo stata il modesto stillicidio proveniente dai condizionatori, ma la distrazione e la mancata accortezza dimostrata dal pedone. Tali assorbenti considerazioni rendono evidente l’assenza di responsabilità ex artt. 2043 o 2051 c.c. da parte dell’ente comunale e della società convenuta, in presenza di una così macroscopica imprudenza e/o imperizia da parte dell’attrice. In conclusione, bisogna ritenere che un pedone sufficientemente accorto e prudente, usando la normale diligenza avrebbe potuto facilmente evitare di scivolare e cadere per terra e ciò esclude ogni responsabilità ex art. 2051 c.c. o anche art 2043 c.c. del Comune di Taranto, nonché della snc convenuta, e quindi ogni loro obbligo risarcitorio. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base ai valori medi del DM 140/2012, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'avv. Soggia, dichiaratosi anticipatario per conto della sua assistita. P.Q.M. Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Pietro Genoviva, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S.A. nei confronti del Comune di Taranto e della snc CDC con atto di citazione notificato in data 8.-11.7.2011, così provvede - rigetta la domanda attrice - condanna l'attrice al pagamento in favore degli enti convenuti delle spese di lite, che si liquidano per ciascuno di essi in E. 2.10000 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Mario Soggia. Anticipatorio per conto della sua assistita.