L’assicurazione fallisce dopo il sinistro: stop all’indennizzo diretto

La procedura concorsuale cui è sottoposta l’assicurazione del danneggiante, dopo il verificarsi del sinistro, comporta l’inammissibilità dell’instaurato giudizio ex art. 149, Dlgs n. 209/05 Codice assicurazioni, Cda . Il risarcimento sarà chiesto all’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada ed al liquidatore.

La sentenza del GDP di Pozzuoli dello scorso 11 marzo depositata il 12 affronta una questione nuova, come rileva lo stesso giudice l’intervenuto fallimento della compagnia assicurativa nelle more dell’azione ex articolo 149 Cda e la sua conseguente inammissibilità. Il caso. Un automobilista era coinvolto in un sinistro con un ciclomotore, che lo investiva mentre percorreva una pubblica via. Chiedeva l’indennizzo diretto delle spese per riparare il mezzo e per il fermo tecnico oltre agli interessi ed alla rivalutazione. I solleciti all’assicurazione del danneggiante erano inascoltati, così che ricorreva al GDP. Instaurato il giudizio, come detto, era dichiarato inammissibile per la sopraggiunta liquidazione coatta amministrativa LCA della stessa e la sua conseguente cancellazione dall’albo. L’indennizzo diretto. La disciplina del sistema di risarcimento diretto, così come prevista dall’articolo 149 Cda e dall’articolo 13, D.P.R. 254/06 riguarda solo i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e, nel caso di lesioni, si applica solo al danno alle persone subito dal conducente non responsabile, posto che questo danno rientri tra lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 . Una volta che la vittima lo ha richiesto alla propria assicurazione, questa in tempi e secondo una procedura dettagliatamente stabilita da questa norma, è obbligata a fargli pervenire un’offerta che questi può accettare anche con riserva di azione legale o decidere di agire in giudizio. Una volta saldato il dovuto può agire in regresso nei confronti di quella del responsabile. Se è instaurato un processo può chiederne l’estromissione, riconoscendo la colpa del proprio cliente ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto . In ogni caso entrambe stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione dei risarcimento diretto articolo 13, comma 1, Dpr 254/06 . Cosa succede se l’assicurazione fallisce? La giurisprudenza in materia è contrastante non solo se la LCA è intervenuta prima o dopo il sinistro, ma anche nelle soluzioni adottate in casi analoghi. Se è antecedente, è pacificamente esperibile questa azione GDP Ottaviano del 10/5/10 e 10/2/12 relative anche esse alla Progress , poiché gli interessi del danneggiato non devono essere pregiudicati e non può avere effetti retroattivi. Il GDP di Castellamare di Stabia con l’ordinanza del 3/6/11 ha stabilito che, se successiva, non opera l’indennizzo diretto e si deve mutare rito, applicando l’articolo 148 Cda. Va detto che in quella vicenda era intervenuta la compagnia che aveva sostituito la fallita così come nella lite della Cass. Civ. - sez. III - numero 2600/11 che, pur non occupandosi della procedura in esame, ha sancito una ripartizione dell’onere di detta refusione tra la ditta cui è stata ceduta l’assicurazione liquidata ed il FGVS, entro i limiti del massimale, a seconda se l’incidente è avvenuto prima o dopo la scadenza del termine di sessanta giorni di cui al D.P.R. 13 febbraio 1959, numero 449, articolo 58, commi 2 e 4 . Infine l’ipotesi risolta dal GDP Bari numero 3319/11 il fallimento era avvenuto in corso di causa dopo che il difensore aveva sottoscritto la quietanza di pagamento, che però non era mai avvenuto. Il giudice l’ha risolta, considerando ammissibile l’indennizzo diretto, ma obbligando detto Fondo ad effettuarlo ai sensi degli artt. 283, 287 e 288 Cda. È proprio questa disomogeneità di esegesi che può far considerare la nostra fattispecie come nuova il GDP l’ha decisa secondo l’interpretazione letterale dell’articolo 149, cui aderiscono alcune fonti citate e la dottrina. La decisione del GDP di Pozzuoli. Ha preso atto della comunicazione dell’ANIA del 1/4/10 e che la società era stata cancellata dal 29/3/10 dal sistema informatico Card, cessando così di esistere. Da quel momento non era più possibile esperire le azioni previste dagli artt. 149 e 141 Cda ai sensi dell'articolo 283, comma 5, Cda potrà agire in regresso solo per le pratiche chiuse, prima del fallimento, dalle imprese gestionarie per suo conto non più rimborsabili da quest’ultima attraverso la stanza di compensazione . Le successive non ancora rimborsate o denunciate saranno di competenza delle compagnie designate dalla CONSAP-FGVS. Pertanto, all’attore è consentito solo attivare la procedura di cui all’articolo 283, comma 1, lett. c citando in giudizio quest’ultima, il danneggiante responsabile civile ed il commissario liquidatore. Compensazione delle spese e sentenza non esecutiva . Ha adottato tale scelta per l’asserito carattere innovativo della vicenda.

Giudice di Pace di Pozzuoli, sentenza 11 – 12 marzo 2013 Giudice Italo Bruno Svolgimento del processo TIZIO, con atto di citazione ritualmente notificato il 23/6/10 alla S.p.A. ZETA la conveniva innanzi a questo Giudice, affinché – previa declaratoria della mancanza di qualsiasi sua responsabilità nella produzione del sinistro avvenuto il 27/10/09 in Qualiano NA alla Via Antica Consolare, in occasione del quale l’auto Fiat 600 tg. di sua proprietà ed assicurata con la Spa Zeta veniva investita dal motociclo Honda SH tg. assicurato con la Spa Ipsilon - fosse condannata la medesima Spa Zeta, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni. A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva - che in dipendenza dell’investimento, la sua auto riportava danni per le cui riparazioni è stata preventivata la spesa di € 2.007,62, come da relazione tecnica prodotta - che il suo veicolo era assicurato per RCA presso la Spa Zeta che, ritualmente invitata a risarcire i danni ex artt. 145, 148 e 149 del D.L.vo 209/05, con racc.ta a.r. numero 1370391298-1 ricevuta il 14/11/09 ed inviata per conoscenza anche alla Spa Ipsilon con racc. a.r. numero 137039901299-2 ricevuta il 16/11/09, non vi provvedeva. Instauratosi il procedimento, si costituiva la convenuta Spa Zeta che, preliminarmente, eccepiva l’inammissibilità per essere la Compagnia di assicurazione del presunto danneggiante stata posta in Lca prima dell’instaurato procedimento e, nel merito, la contestava sia sull’an che sul quantum debeatur. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi. Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza dell’1/3/13, la causa veniva assegnata a sentenza. Motivi della decisione La domanda deve ritenersi inammissibile nei confronti dell’impresa di assicurazione del presunto danneggiato alla luce dell’art. 149 del D.L.vo 209/05 Risarcimento diretto . La procedura di risarcimento diretto di cui si è avvalso l’attore art. 149 del D.L.vo 209/05 , opera unicamente in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria riguarda solo i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e, nel caso di lesioni, si applica solo al danno alle persone subito dal conducente non responsabile, posto che questo danno rientri tra lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139. Nel caso di specie, detta procedura non è applicabile in quanto il veicolo antagonista al momento del sinistro era coperto per la RCA con la Spa Ipsilon che, al momento dell’instaurato procedimento era in liquidazione coatta amministrativa. La disciplina del sistema di risarcimento diretto, così come prevista dall’art. 149 del Cda e dall’art. 13 del D.P.R. 254/06 L’art. 149 del CdA citato, prescrive che - L’impresa di assicurazione del danneggiato, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime comma 3 art. 149 CdA - L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto comma 6 art. 149 CdA - Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione dei risarcimento diretto comma 1 art. 13 Dpr 254/06 . E’ evidente, quindi, l’inapplicabilità del sistema risarcitorio sopra descritto alla fattispecie de qua. Il motociclo del presunto responsabile civile, al momento del sinistro oggetto di causa era coperto per la RCA con la Spa Ipsilon, successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa e, pertanto, quest’ultima non rientra più nel novero delle Compagnie di assicurazioni facenti parte del sistema CARD. L’ANIA Associazione nazionale imprese di assicurazioni , con circolare prot. numero 0111 dell’1/4/10, ha comunicato che - con Decreto Ministeriale del 29 marzo 2010 la Ipsilon Assicurazioni S.p.A. è stata posta in liquidazione coatta amministrativa. Per effetto di tale provvedimento, ai sensi dell’art. 7.1. della normativa convenzionale, Ipsilon Assicurazioni Spa decade automaticamente dallo stato di impresa partecipante alla CARD con effetto dal giorno stesso del suddetto Provvedimento. Da tale data i sistemi informatici che gestiscono i sinistri CARD non accettano più denunce di sinistro relativamente a sinistri che vedano coinvolti veicoli assicurati presso Ipsilonumero Tale situazione comporta la conseguente inapplicabilità della procedura di risarcimento diretto Art. 149 del Codice delle Assicurazioni e di quella relativa al risarcimento dei terzi trasportati Art. 141 del Codice delle Assicurazioni per tutti i sinistri che, a partire dal 29 marzo 2010, vedano coinvolti, sia in veste di responsabile che di danneggiato, veicoli in copertura presso Progress. I sinistri già liquidati dalle imprese gestionarie per conto della Ipsilon prima del provvedimento di l.c.a. e non più rimborsabili da quest’ultima attraverso la stanza di compensazione saranno oggetto di diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'articolo 283, comma 5 del Codice delle assicurazioni. I sinistri con responsabilità Ipsilon non ancora liquidati o denunciati successivamente al provvedimento di l.c.a. risulteranno di competenza delle imprese designate per territorio per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Pertanto, all’istante è consentito solo attivare la procedura di cui all’art. 283, comma 1, lettera c citando in giudizio il presunto responsabile civile, il Commissario Liquidatore della Spa Ipsilon in Lca e l’Impresa designata per la liquidazione dei sinistri per conto della CONSAP-FGVS. La novità della questione trattata induce il giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento, anche in considerazione che la convenuta Società non ha operato nella fase stragiudiziale secondo il dettato della norma comunicando all’attore di non poter provvedere alla liquidazione del danno per non essere operante la procedura di indennizzo diretto. Sentenza esecutiva ex lege. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TIZIO nei confronti della S.p.A. ZETA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede 1 dichiara la domanda inammissibile 2 compensa tra le parti le spese del procedimento 3 sentenza non esecutiva.