Luna di «fiele» per il bagaglio smarrito: riconosciuto anche il risarcimento del danno da vacanza rovinata

Nell’ipotesi di smarrimento del bagaglio da parte del vettore aereo, il turista–consumatore ha diritto al risarcimento, oltre che del danno patrimoniale, del danno da vacanza rovinata, il quale è da considerarsi di maggiore gravità qualora si tratti di viaggio di nozze, come nella fattispecie, e, quindi, di occasione assolutamente irripetibile.

La sentenza in esame offre degli importanti spunti di riflessione sia dal punto di vista sostanziale che processuale. A fare da sfondo alle questioni giuridiche affrontate dal Tribunale di Reggio Emilia, un viaggio di nozze rovinato a causa dello smarrimento del bagaglio dell’attore da parte della compagnia aerea. Il danno patrimoniale derivante dallo smarrimento del bagaglio. Da un punto di vista sostanziale, con la sentenza de qua , il Tribunale di Reggio Emilia ha riconosciuto all’attore il diritto al risarcimento del danno patrimoniale corrispondente al valore degli oggetti contenuti nel bagaglio andato smarrito, nei limiti del massimale stabilito dalla convenzione di Montreal, Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale , del 28 maggio 1999. Come ha avuto modo di evidenziare la giurisprudenza espressasi in materia, infatti, In caso di trasporto aereo, al momento del chek in il viaggiatore affida il proprio bagaglio al vettore aereo, il quale risponde quale custode, salvo prova circa l'adozione di tutte le possibili misure per evitare eventuali danni. La responsabilità, secondo la convenzione di Montreal nasce nel momento in cui viene rilasciato al passeggero lo scontrino identificativo del bagaglio consegnato. La lettera di trasporto aereo ed il relativo scontrino per il bagaglio, costituiscono la prova della conclusione di un contratto Trib. Salerno 16 giugno 2010, in www.dejure.it . Ed ancora, il Giudice di Pace di Reggio Calabria, con sentenza del 24 gennaio 2005 in www.dejure.it , ha precisato che la società di trasporto aereo è responsabile per lo smarrimento dei bagagli del viaggiatore. Il danno va quantificato in base ai parametri di valutazione delle convenzioni internazionali, e, in mancanza di prova sull'esatto peso dei bagagli, si deve far luogo a liquidazione equitativa da parte del giudice . La pronunzia del Tribunale di Reggio Emilia si pone, quindi, nel solco tracciato dalla giurisprudenza espressasi in materia di danno patrimoniale da smarrimento del bagaglio. Il danno da vacanza rovinata. Accanto al danno patrimoniale, il Tribunale di Reggio Emilia, riconosce a favore del consumatore anche il danno da vacanza rovinata, il quale è stato correttamente inquadrato nel novero del danno non patrimoniale ed è stato ricondotto agli intuitivi ed inevitabili disagi riconducibili al pregiudizio derivante dalla lesione dell’interesse di godere pienamente del viaggio organizzato in un paese distante migliaia di chilometri, a seguito dello smarrimento di tutto il bagaglio, pregiudizio tanto più grave trattandosi di viaggio di nozze e come tale di occasione irripetibile . In passato, prima della entrata in vigore del d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79, codice del turismo, il quale all’art. 47 ha normativizzato la voce di danno de qua , alcuni autori avevano fatto rientrare il danno da vacanza rovinata nell’ambito del danno patrimoniale. Tale configurazione è stata ricondotta alla violazione di diverse norme contenute nel codice civile, in virtù delle argomentazioni di volta in volta impiegate dai diversi interpreti. E così, secondo parte della dottrina A.Flamini, Viaggi organizzati e tutela del consumatore , Napoli, 1999, 201 , il risarcimento del danno da vacanza rovinata troverebbe il proprio fondamento giuridico nell’art. 1218 c.c Secondo tale ricostruzione, infatti, la vacanza è la prestazione che deve essere fornita dal tour operator e/o dall’intermediario e costituisce, di conseguenza, l’obbligazione principale che quest’ultimo è tenuto ad adempiere. Il tour operator e/o l’intermediario, quindi, a prescindere dall’interesse, patrimoniale o non, riposto dal turista nella vacanza, sarà/saranno chiamato/i a rispondere per inadempimento o inesatto adempimento della propria obbligazione, avente rilevanza economica. Ulteriori argomentazioni a supporto di tale orientamento sono state offerte da coloro M. Costanza, Danno non patrimoniale e responsabilità contrattuale , in Riv. crit. dir. priv. , 1987, 127 che, in merito alla problematica in esame, pongono come fulcro l’art. 1174 civ. civ Questo, infatti, prevede espressamente che la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore . Secondo diversa opzione interpretativa V.Zeno Zenchovich, Il danno da vacanza rovinata questioni teoriche e prassi applicative , in Nuova Giur.civ.commentata , 1997, I, 880 , invece, il punto di partenza per la riconducibilità del danno da vacanza rovinata nell’ambito del danno patrimoniale è costituito dall’inquadramento della vacanza tra i beni giuridici in senso stretto e come tale suscettibile di valutazione economica in caso di lesione. In buona sostanza, seguendo tale impostazione, nel momento stesso in cui l’interesse a trascorrere un periodo di vacanza soddisfacente viene implicitamente dedotto in contratto, viene patrimonializzato sulla base del costo della vacanza stessa, configurando, così, il danno da vacanza rovinata come danno contrattuale patrimoniale N. Ortu, Il risarcimento del danno da vacanza rovinata. Gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza , in Resp.civ.e prev. , 2009, 12, 2531 . E si è affermato che la vacanza costituirebbe un bene patrimoniale nella misura in cui viene acquistata da colui che offre energia lavorativa nell’arco dell’anno, se lavoratore subordinato, o che rinuncia ad eventuali profitti, se lavoratore autonomo C.Mura, Sul danno da vacanza rovinata , in Riv. giur. sarda , 2001, 732 . Di conseguenza, il danno da vacanza rovinata dovrebbe essere letto alla luce dell’art. 36, comma 3, Cost., ai sensi del quale il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi . Tale impostazione, però, non è, a mio parere, condivisibile, non solo perché le occasioni di svago e di relax sono riconducibili al novero degli interessi non patrimoniali della persona, e costituiscono, di conseguenza, un quid pluris rispetto al danno patrimoniale, ma anche in quanto, seguendo tale orientamento, ed in particolare la stretta connessione con l’art. 36, comma 3, Cost., rimarrebbero privi di tutela tutti coloro, quali, ad esempio, studenti, pensionati e disoccupati, che, pur non producendo reddito, decidessero di concedersi una vacanza. Ed invero, secondo la tesi in esame, qualora a subire il danno da vacanza rovinata fosse una persona priva di reddito, quest’ultima non potrebbe chiedere il risarcimento. Inoltre, qualora si optasse per tale impostazione, rimarrebbe del tutto ignorata l’intera legislazione consumeristica nella quale rientra la normativa concernente i contratti aventi ad oggetto i pacchetti turistici, sebbene trasfusa dal codice del consumo nel codice del turismo. Per definizione, infatti, il consumatore è colui che agisce al di fuori della propria attività commerciale, imprenditoriale o artigianale eventualmente svolta art. 3, lett. a , cod. cons. il legislatore stesso, quindi, prevede espressamente che, per rivestire lo status giuridico di consumatore e beneficiare delle tutele poste dall’ordinamento in favore di quest’ultimo, non è necessario lo svolgimento di una attività che produca reddito. Correttamente, quindi, il Tribunale di Reggio Emilia definisce il danno da vacanza rovinata quale danno non patrimoniale, aderendo così all’orientamento, ormai pacifico, della Corte di Cassazione al riguardo, Cass. n. 24044/2009, in Giust. civ .2010,4,I,901, e Cass. n. 5189/2010, in www.dirittoegiustizia.it . Secondo, infatti, la lettura dell’art. 2059 c.c. offerta dalla Suprema Corte, la portata operativa dell’articolo in esame, concernente appunto il danno non patrimoniale, deve essere estesa a tal punto da ammettere il ristoro non più soltanto del tradizionale danno morale soggettivo, ma anche di qualunque lesione non economica posta a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti. Conseguentemente, il ristoro della lesione non patrimoniale non deve più essere limitato alle sole ipotesi nelle quali viene riscontrato un illecito penale ex art. 185 c.p In buona sostanza, il limite dell’art. 2059 c.c. non opera per i danni non patrimoniali causati dalla lesione di un diritto personale costituzionalmente protetto . Dunque, il diritto ad una vacanza serena può definirsi una species del più ampio genus rappresentato dal diritto alla salute ex art. 32 Cost., o, ancora, può trovare fondamento nell’art. 2 della stessa, rientrando la vacanza, per quel che si è più sopra detto, tra le attività realizzatrici della persona. La Corte di Cassazione, comunque, va oltre il generico riferimento al concetto di danno morale e/o non patrimoniale, spesso offerto dalla giurisprudenza occupatasi della materia, affermando che sulla scia del nuovo orientamento, questa stessa sezione ha successivamente affermato Cass. n. 4053/2009, in Giust. civ. Mass .2009,2,269 che il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d’animo transeunte, determinati da fatto illecito integrato da reato , ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p In definitiva, nel nostro sistema, il cosiddetto danno da vacanza rovinata viene ormai ricompreso nell’ipotesi di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quello morale Cass. n. 24044/2009, in Giust. civ .2010,4,I,901 . Di recente, la Suprema Corte n. 7256/2012 ha ribadito tale principio sancendo che nell’ipotesi di inadempimento o inesatta esecuzione del contratto avente ad oggetto pacchetti turistici il danno non patrimoniale da vacanza rovinata - pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo - è risarcibile in virtù del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. ed artt. 2 e 32 Cost. . La sentenza appare particolarmente significativa anche sotto il profilo del sistema probatorio. La Corte di Cassazione si è soffermata, infatti, sull’onere della prova, che deve essere assolto dal turista per poter ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata. Al riguardo, è stato stabilito che il consumatore dovrà dimostrare a l’inadempimento e/o l’inesatto adempimento contrattuale del tour operator e/o dell’intermediario b di aver subito un danno non patrimoniale in senso stretto, inteso quale disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata. Di conseguenza, non sono richiesti ulteriori supporti probatori per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, il quale potrà essere liquidato in via equitativa. In merito alla risarcibilità della voce di danno de qua appare opportuno evidenziare l’orientamento della Corte di Giustizia Europea, la quale, prendendo le mosse dall’art. 5 dir. 90/314, ha sancito la responsabilità dell’organizzatore per l’inadempimento o l’inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, affermando, di conseguenza, il diritto del consumatore, in tale ipotesi, al risarcimento del danno morale. Anche la giurisprudenza di merito successiva alle sentenze delle Sezioni Unite è tornata sull’argomento affermando che il danno non patrimoniale da vacanza rovinata che si sostanzia nelle negative ripercussioni per il danneggiato, determinate dall’inadempimento dell’operatore turistico, sul godimento del pacchetto acquistato dal consumatore è risarcibile sulla scorta dell’art. 95 cod. cons., dal quale si trae la regola della risarcibilità di ogni pregiudizio diverso dal danno alla persona derivante dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali gravanti sull’operatore turistico CGUE C-168/2000, in Resp. civ. e prev .,2002,360 . Legittima la testimonianza della moglie. Come detto in premessa la sentenza si segnala anche per gli aspetti di carattere processuale in essa trattati. Per dimostrare il danno patrimoniale subito, ed in particolare il valore degli oggetti contenuti nel bagaglio andato smarrito, è stata espletata nel corso del giudizio, così come richiesto dal turista, la prova testimoniale della moglie di quest’ultimo. A nulla è valsa l’eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dai convenuti prima della deposizione del teste. Ad essa, infatti, non è seguita l’eccezione di nullità della deposizione dopo l’assunzione della stessa. Secondo il Tribunale emiliano, quindi, ciò comporta la sanatoria ex art. 157, comma 2, c.p.c. per acquiescenza della pretesa nullità, sul presupposto che il divieto di cui all’art. 246 c.p.c. è dettato nell’esclusivo interesse delle parti e che detta sanatoria opera anche laddove la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare non sia seguita da successiva eccezione di nullità della deposizione, poiché la prima non è comprensiva della seconda . Sul punto il Tribunale di Reggio Emilia aderisce, quindi, all’orientamento, formatosi in materia, della Corte di Cassazione. Quest’ultima ha più volte affermato che la nullità della testimonianza resa da persona incapace deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. salvo il caso in cui il procuratore della parte interessata non sia stato presente all'assunzione del mezzo istruttorio, nel qual caso la nullità può essere eccepita nell'udienza successiva , sicché, in mancanza di tempestiva eccezione, deve intendersi sanata, senza che la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare, proposta a norma dell'art. 246 c.p.c., possa ritenersi comprensiva dell'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa, ed assunta nonostante la previa opposizione Cass., sez. I, 3 aprile 2007 n. 8358, in Giust. civ. mass., 2007, 4 .

Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 13 - 23 febbraio 2013, n. 279 Giudice Morlini Fatto e diritto - rilevato che, è non contestato dalle parti, e comunque è documentalmente provato, che l’attore P., per il suo viaggio di nozze, ha acquistato un pacchetto turistico con destinazione Cayo Largo, offerto dal tour operator Press Tours cfr. all. 1 fascicolo attoreo , assicurato da Navale Assicurazione cfr. all. 2 fascicolo attoreo e con biglietto aereo della Blue Panorama cfr. all. 4 fascicolo attoreo che nel viaggio aereo di andata, dopo la consegna al check in per l’imbarco, è stato smarrito il bagaglio del P. cfr. all. 6 fascicolo attoreo che nonostante l’immediata denuncia dello smarrimento presso lo sportello lost and found dell’aeroporto di Cayo Largo, e la successiva denuncia presso lo sportello lost and found dell’aeroporto di Milano al termine del viaggio di rientro cfr. all. 8 fascicolo attoreo , il bagaglio non è mai più stato rinvenuto, di talché il P. è stato costretto ad acquistare alcuni beni di prima necessità e medicinali del genere di quelli che aveva nel proprio bagaglio cfr. all. 9 fascicolo attoreo . Sulla base di tale narrativa, P. domanda la condanna del vettore Blue Panorama a risarcire, entro il limite del massimale stabilito dalla convenzione di Montreal del 28/5/1999 in € 1.170,83, il danno patrimoniale corrispondente al valore degli oggetti contenuti nel bagaglio andato smarrito, danno complessivamente quantificato in euro 1.593,40 la condanna della Navale Assicurazione a risarcire il danno patrimoniale derivante dalla differenza tra il valore del bagaglio andato smarrito e quanto risarcito da Blu Panorama, differenza pari ad euro 422,57 la condanna infine di Blu Panorama e Press Tours, in solido tra loro, a risarcire il danno patrimoniale derivante dalle spese sostenute per l’acquisto di beni di prima necessità, nonché il danno non patrimoniale da cosiddetta vacanza rovinata, complessivamente quantificati in € 2.972,15. Costituendosi in giudizio, resistono i tre convenuti. La causa è istruita con l’esame dell’unico teste indotto da parte attrice, cioè la moglie in regime di separazione dei beni S. G. - ritenuto che, deve ritenersi processualmente provato che il valore degli oggetti contenuti nel bagaglio andato smarrito e di proprietà del P., ammonti ad € 1.330. Infatti, la teste S. ha confermato che i beni smarriti sono quelli analiticamente indicati nell’allegato 7 della citazione, pur se ha chiarito che alcuni di tali beni erano di sua proprietà e non già di proprietà del marito, di talché il valore dei beni andati smarriti di proprietà del P. deve essere ridotto dalla somma richiesta di € 1.593,40, alla minor somma di € 1.330 cfr. deposizione teste S. all’udienza del 20/5/2011 . Ogni questione circa la validità della citata deposizione deve infatti ritenersi superata, atteso che l’eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dalla difesa dei convenuti prima della deposizione, non è stata seguita da una successiva eccezione di nullità della deposizione dopo l’assunzione del teste, ciò che comunque comporta la sanatoria ex art. 157 comma 2 c.p.c. per acquiescenza della pretesa nullità, sul presupposto che il divieto di cui all’artt. 246 c.p.c. è dettato nell’esclusivo interesse delle parti e che detta sanatoria opera anche laddove la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare non sia seguita dalla successiva eccezione di nullità della deposizione, poiché la prima non è comprensiva della seconda cfr. Cass. n. 8358/2007, Cass. n. 11377/2006, Cass. n. 18068/2005, Cass. n. 5454/2005, Cass. n. 9864/2005, Cass. n. 23468/2004, Cass. n. 22416/2004, Cass. n. 15587/2004, Cass. n. 14587/2004, Cass. n. 9061/2004, Cass. n. 5550/2004, Cass. n. 2995/2004, Cass. n. 17613/2003, Cass. n. 10006/2003, Cass. n. 18040/2003, Cass. n. 9553/2002, Cass. n. 543/2002, Cass. n. 12634/1999, Cass. n. 8066/1999, Cass. n. 3962/1999, Cass. n. 5334/1997 . Del tutto priva di spessore giuridico è poi la contestazione, sollevata dalla difesa di Press Tours in sede di discussione orale, in ordine al fatto che il valore dei beni smarriti sarebbe dovuto essere provato con gli scontrini di acquisto, atteso che non esiste sul punto la necessità di prova scritta ad substantiam o ad probationem - considerato che, detto che il danno patrimoniale subìto da P. per lo smarrimento del bagaglio è pari a € 1.330, consegue che il vettore Blue Panorama deve essere condannato al pagamento della somma di € 1.142, pari al massimale attualmente previsto dalla Convenzione di Montreal del 28/5/1999 mentre, sulla base dell’espressa pattuizione del contratto assicurativo stipulato inter partes, la Navale Assicurazione deve essere condannata a pagare la differenza tra il valore del bagaglio andato smarrito e quanto risarcito da Blue Panorama, differenza pari ad € 188. Sulle due somme capitali, all’evidenza debiti di valore in quanto poste risarcitorie, vanno riconosciuti rivalutazione ed interessi moratori al tasso legale, che per pacifica giurisprudenza decorrono dal momento del fatto, id est il 23/5/2005, sulla somma via via rivalutata e sino al saldo cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995 e la mai contrastata successiva giurisprudenza di legittimità - osservato che, nulla deve invece essere riconosciuto a parte attrice in relazione al danno patrimoniale emergente richiesto per le spese sostenute per l’acquisto di alcuni degli oggetti andati smarriti. Sul punto, deve infatti evidenziarsi che il richiesto risarcimento integra una duplicazione risarcitoria, poiché il danno subìto è già stato risarcito con riferimento al valore dei beni andati smarriti non è quindi possibile risarcire due volte lo stesso danno subito, una volta accordando il risarcimento corrispondente al valore del bene andato perduto ed una seconda volta accordando il risarcimento corrispondente al valore del prezzo pagato per il nuovo acquisto del bene andato perduto, atteso che detto secondo risarcimento è già stato corrisposto tramite la corresponsione del valore del bene - evidenziato che, va invece accolta la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, in tutta evidenza connesso agli intuitivi ed inevitabili disagi riconducibili al pregiudizio derivante dalla lesione dell’interesse di godere pienamente del viaggio organizzato in un paese distante migliaia di chilometri, a seguito dello smarrimento di tutto il bagaglio, pregiudizio tanto più grave trattandosi di viaggio di nozze e come tale di occasione irripetibile. Invero, anche dopo la riparametrazione dei confini del danno non patrimoniale operata dalle sentenze di Cass. Sez. Un n. 26972-5/2008, la Suprema Corte ha infatti per un verso ribadito la configurabilità ontologica, ex artt. 2059 c.c. e 2 Cost., del danno non patrimoniale da vacanza rovinata Cass. n. 7256/2012, Cass. n. 5189/2010, Cass. n. 24044/2009 per altro verso, ha osservato che detto danno deve appunto considerarsi di particolare gravità nel caso di viaggio di nozze in questi esatti termini, Cass. n. 7256/2012 per altro verso ancora, ha chiarito che il turista-consumatore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da parte dell’organizzatore o dal venditore, anche se la responsabilità sia ascrivibile ad altri prestatori di servizi Cass. n. 24044/2009 . Deriva che, in accoglimento della domanda attorea, Blue Panorama e Press Tours, in solido tra loro, devono essere condannati a risarcire all’attore il danno non patrimoniale da vacanza rovinata. La valutazione di tale danno non può che essere fondata su un giudizio equitativo ex art. 1226 c.c., e detto giudizio può essere parametrato sul prezzo relativo all’acquisto del pacchetto turistico essendo detto prezzo pari ad euro 2.868 per 2 persone cfr. all. 1 fascicolo attoreo , e quindi pari ad euro 1.434 a persona, stimasi equo indicare il danno non patrimoniale subìto nella metà di tale prezzo, e quindi in euro 700, sempre oltre a rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 23/5/2005 al saldo - sottolineato che, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 140/2012, in ragione della previsione di retroattività posta dal suo articolo 41 ed atteso che l’attività degli avvocati si è esaurita dopo la caducazione delle tariffe il 23/7/2012 cfr. Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. n. 18920/2012 , sono quindi poste a favore della vittoriosa parte attrice ed a carico dei soccombenti convenuti in solido tra loro. P.Q.M. il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa - condanna Blue Panorama s.p.a. a pagare a P. M. € 1.142, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 23/5/2005 al saldo - condanna Navale Assicurazioni s.p.a. a pagare a P. M. € 188, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 23/5/2005 al saldo - condanna Blue Panorama s.p.a. e Press Tours s.p.a., in solido tra loro, a pagare a P. M. € 700, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 23/5/2005 al saldo - condanna Blue Panorama s.p.a., Navale assicurazioni s.p.a. e Press Tours s.p.a., in solido tra loro, a rifondere a P. M. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 100 per rimborsi, € 3.500 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.