Investita dal ciclomotore che fugge via: l’omessa denuncia non può bloccare la richiesta di risarcimento

Vittima dell’episodio è una donna, che, però, si vede respinta l’istanza presentata nei confronti del ‘Fondo di garanzia per le vittime della strada’. Perché ella non ha presentato denuncia dopo il fattaccio. Ma questo elemento, ossia questa lacuna, non può portare in automatico alla negazione del risarcimento.

Nessun peso probatorio assoluto alla denuncia, da parte della vittima, in caso di incidente cagionato da veicolo non identificato. Né in positivo né in negativo. Ciò significa che l’omessa denuncia non può portare, in automatico, alla negazione del risarcimento dei danni avanzato rispetto alla struttura del ‘Fondo di garanzia per le vittime della strada’ Cassazione, sentenza numero 4784/2013, Terza Sezione Civile, depositata oggi . Passo falso. Casus belli è la disavventura vissuta da una donna, rimasta vittima della bestialità di un motociclista. Chiara la ricostruzione dell’episodio la donna nell’atto di attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investita da un ciclomotore , che, però, non identificato, fuggiva via dopo l’incidente . Per ottenere un adeguato risarcimento per i danni subiti, ovviamente, la donna decide di agire nei confronti della impresa designata per il ‘Fondo di garanzia per le vittime della strada’, ma la richiesta viene ritenuta assolutamente non fondata. Elemento decisivo, sia secondo i giudici di primo che di secondo grado, è una lacuna nell’azione messa in moto dalla donna, ossia la mancata denuncia dopo il fattaccio. Prove multiple. A ribaltare questa ottica, però, provvedono i giudici della Cassazione, i quali, accogliendo il ricorso proposto dalla donna, sottolineano un principio assolutamente fondamentale su una materia tanto delicata la prova che il danneggiato è tenuto a fornire , che cioè il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato , può essere sì offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità , ma ciò senza automatismi . Perché, viene precisato, il giudice di merito può, quindi, sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, pur in difetto di denuncia . Per essere ancora più chiari, l’omessa od incompleta denuncia all’autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato così come l’intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé stessa, a dimostrare che ciò sia effettivamente accaduto , perché entrambe le evenienze vanno apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie . Di conseguenza, la mancata denuncia ovvero la denunzia incompleta non può costituire, quindi, un elemento ostativo al risarcimento del danno, ma solo una circostanza che, unita ad altri elementi, consente al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio e quindi la fondatezza dell’azione . Per questo, tornando alla vicenda in esame, la decisione del giudice di merito, che ha respinto la richiesta risarcitoria sulla base della mancata denuncia, è completamente da rimettere in discussione toccherà al Tribunale riprendere in esame la questione, approfondendone i dettagli, oltre l’elemento dell’omessa denuncia.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 gennaio – 26 febbraio 2013, n. 4784 Presidente Segreto – Relatore Vivaldi Svolgimento del processo G.T. propose appello avverso la sentenza del 2.10.2003, con la quale il giudice di pace di Napoli aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta nei confronti della società Generali Assicurazioni spa, quale impresa designata per il FGVS, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto il 17.7.2000 in Napoli, quando, nell’atto di attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investita da un ciclomotore non identificato, fuggito via dopo l’incidente. Il tribunale, con sentenza del 2.5.2006, rigettò l’appello. Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo la T. Resiste con controricorso la società Generali Assicurazioni nella qualità indicata. Motivi della decisione Con unico motivo la ricorrente denuncia la illegittimità della sentenza impugnata, errata ed emessa in violazione di precise norme di diritto che andrà cassata al sensi dell’art. 360 C.P.C. n. 3. Il motivo è fondato per le ragioni che seguono. Questa Corte ha, in più occasioni Cass. 18.6.2012 n. 9939 Cass. 24.2.2011 n. 4480 cass. 3.9.2007 n. 18532 v. anche Cass. 18.11.2005 n. 24449 , statuito che, in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 19 1. n. 990 del 1969 nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova chne il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità ciò, però, senza automatismi. Il giudice di merito può, quindi, sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, pur in difetto di denuncia. L’omessa od incompleta denuncia all’autorità, infatti, non è idonea, in sè, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato così come l’intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, di per se stessa, a dimostrare che ciò sia effettivamente accaduto. Entrambe le evenienze vanno, invece, apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l’una o l’altra conclusione del Giudice di merito nell’ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento. Apprezzamento del quale il giudice del merito è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due ipotesi denuncia/omessa denuncia è, quindi, consentito assegnare – salva la possibile valenza sintomatica dell’una o dell’altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto - una sorta di efficacia probatoria automatica nel senso che il sinistro sia sicuramente riconducibile alla fattispecie astratta di cui. alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a , se denuncia vi sia stata diversamente, in caso contrario. La mancata denuncia ovvero la denunzia incompleta non può costituire, quindi, un elemento ostativo al risarcimento del danno, ma solo una circostanza che unita ad altri elementi consente al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio e quindi la fondatezza dell’azione. Nella specie, il giudice del merito ha erroneamente fondato il rigetto dell’appello - con ciò confermando la sentenza di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria – sulla circostanza che l’appellante non ha presentato alcuna denuncia o querela relativa all’incidente” aggiungendo che Le dichiarazioni rese dei resti nel corso dell’ udienza istruttoria di primo grado del 17 maggio 2002 non sono assolutamente sufficienti a ritenere sussistente una responsabilità della società appellata quale responsabile per il FGVS per la regione Campania essendo, come detto, necessario in questa fattispecie compiere indagini precise attivate mediante regolare denuncia-querela ovvero dichiarazione resa al drappello PS presso il nosocomio in cui ci si reca per le cure del caso”. Ma le considerazioni effettuate in ordine al rilievo della mancata denuncia, unitamente al difetto di motivazione, da parte del giudice d’appello, in ordine alle ragioni che rendono la dichiarazioni testimoniali assolutamente” insufficienti ai fini dell’accoglimento della domanda - ciò che rende la valutazione del giudice di merito censurabile in sede di legittimità Cass. ord. 2.3.2012 n. 3370 Cass. 18.3.2711 n. 6288 - conducono all’accoglimento del ricorso. Conclusivamente, il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata al tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato. Le spese sono rimesse al giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Napoli in persona dì diverso magistrato.