Turista rientra con la valigia alleggerita ... dalla compagnia aerea sarà risarcita

Una donna scopriva, al rientro da Cuba, il furto di alcuni effetti personali. Citava la compagnia aerea per il risarcimento del valore dei beni sottratti e per la perdita dei ricordi della vacanza. Comprovata la responsabilità del vettore è stata risarcita. Escluso ogni addebito alla ditta di smistamento bagagli dell’aeroporto. Nuova fattispecie.

È questa la sintesi della vicenda risolta dalla sentenza n. 902, depositata il 24 dicembre 2012, dal Giudice di Pace di Pistoia, di cui anche la stampa ha dato ampio risalto, poiché è stata approfondita una nuova ipotesi in materia di tutela del passeggero e di danno da vacanza rovinata. Il vettore e non la società di handling è responsabile dello smarrimento e del furto della valigia. Uno degli incubi ricorrenti dei turisti è lo smarrimento del bagaglio, purtroppo ricorrente in una percentuale elevata di casi. In queste ipotesi sono pacifici il suddetto danno e la responsabilità del vettore ai sensi della Convenzione di Montreal, del codice del consumatore e degli artt. 1681 - 1693 c.c. GDP Forlì 8 giugno 2001 con nota di Pavanetto, GDP Paternò n. 485/11 . Il contratto sottoscritto col cliente copre il trasporto di persone e di merci, perciò la compagnia non ha alcuna esimente in caso di loro smarrimento. Nella fattispecie e nelle analoghe controversie non può essere invocata nemmeno la responsabilità della impresa di handling gerente il traffico bagagli presso lo scalo aeroportuale, laddove non dimostri che lo smarrimento sia avvenuto dopo aver consegnato il bagaglio alla detta impresa, momento, questo, in cui cessa la prestazione di trasporto aereo con connesso e strumentale obbligo di custodia del bagaglio ed inizia l'autonoma custodia della società aeroportuale ex multis Cass Civ., Sez. III, n. 18074/2003 Cass. Civ., Sez. III, n. 12015/2001 Cass. Civ., Sez. III, n. 9810/1999 Cass. Civ., Sez. III, n 8531/1992 GDP Paternò cit. . Ciò è valido anche per i furti degli oggetti in essa contenuti. Tali ragionamenti possono essere estesi anche alla sottrazione degli effetti e dei valori riposti in essa. È questo l’aspetto principale e più innovativo della pronuncia in esame, in quanto, allo stato, non risultano precedenti giurisprudenziali. Come sopra rilevato, il GDP osserva che il turista non ha alcun rapporto con la società di handling , bensì con la compagnia aerea cui affida i propri bagagli. Essa dovrà, perciò, provvedere, sotto la sua responsabilità e sotto l’obbligo di custodia, al trasporto ed a tutte le attività funzionali allo stesso. Con la conseguenza che verso il viaggiatore essa risponde in proprio dell’inesatto adempimento . Non vi è dubbio che il loro trasferimento e la riconsegna siano prestazioni accessorie al volo, perciò, in assenza di prova contraria per altro non fornita dalla ditta è palese la sua colpa per l’evento de qua . Onere della prova . L’attrice deve dimostrare l’esistenza di un contratto col vettore ed il relativo nesso causale col furto. La società convenuta, a sua volta, dovrà attestare l’esatto adempimento delle sue prestazioni od il caso fortuito o la forza maggiore. Nella fattispecie la turista ha dato ampia prova, anche per presunzioni e per testi del furto del monile, del profumo, della bottiglia di rum e della macchina fotografica con gli unici ricordi del soggiorno. Il suo compagno di viaggio ha ribadito non solo le circostanze, ma ha anche che gli oggetti erano stati acquistati in sua presenza. Ad ulteriore conferma della sua tesi, la donna aveva sporto una denuncia penale appena tornata a casa ed accortasi della sottrazione dei beni. Quantificazione del danno . Una volta accertato l’ an , la sua quantificazione è pari al costo sostenuto per l’acquisto degli stessi. Il danno non patrimoniale ex art. 1226 c.c. può essere calcolato anche in via equitativa. Il GDP, data la semplicità della lite, ha ritenuto di dover ridurre l’indennizzo previsto dalla citata Convenzione da € 1.164 ad € 100, ma ha, comunque, liquidato le spese di lite in misura quasi doppia dell’importo complessivo del risarcimento. Infine, in linea con la giurisprudenza maggioritaria e costante, si noti che non è stato riconosciuto nessun danno esistenziale per il valore affettivo delle fotografie irrimediabilmente perdute.

Giudice di Pace di Pistoia, sentenza 21 – 24 dicembre 2012, n. 902 Giudice Silvia Facchini Fatto e diritto Con atto di citazione, ritualmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio, avanti al Giudice di Pace di Pistoia la S.p.a., per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti in conseguenza del furto di oggetti di sua proprietà avvenuto durante il viaggio aereo del 27/09/2009 da Cuba a Milano, allorquando il bagaglio si trovava sotto il controllo del vettore Aereo convenuto. Asseriva l’attrice, che una volta giunta alla propria abitazione, dalla valigia risultavano mancanti, una macchina fotografica, una catenina con ciondolo in oro bianco, una bottiglia di rum, una confezione grande dì profumo e circa 200 fotografie scattate durante la vacanza, il tutto per circa 625,00, cui andava aggiunto il danno non patrimoniale derivante dalla perdita delle fotografie. Ritenendo sussistente la responsabilità contrattuale per inesatto adempimento, spiegava domanda risarcendola verso la convenuta. In data 27.05.10 si costituiva in giudizio la S.p.a., depositando in cancelleria comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava la domanda formulata, negando la propria responsabilità in ordine all'evento de quo, rilevando come soggetti responsabili della gestione dei bagagli negli aeroporti, erano esclusivamente le società di handling, cui l’attrice avrebbe dovuto rivolgere la proprie richiesta, escludendo un qualsiasi coinvolgimento dei propri dipendenti in punto di quantum contestava la domanda in quanto eccessiva e non provata. La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali e prove orali conclusasi l'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione e previo deposito di comparse conclusionali, le parti precisavano le conclusioni nei termini in epigrafe trascritti e la causa era trattenuta in decisione. Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento, In ordine all'an debeatur, risulta provato e comunque non è contestato che l’attrice il giorno 27/09/2009, insieme al Sig. faceva rientro in Italia dopo aver trascorso una vacanza a Cuba, stipulando un contratto di trasporto aereo con la S.p.a. che prevedeva l'arrivo a Milano Malpensa. Può ritenersi sufficientemente provata anche la circostanza secondo la quale, dopo il ritiro del bagaglio ed appena giunta a casa, la sig.ra si era accorta che dalla propria valigia risultavano mancanti la macchina fotografica Canon Digital Ixus 8515 10.0 Mega Pixel comprata prima dipartire per Cuba, una collanina con ciondolo in oro bianco acquistata qualche mese prima, una bottiglia di rum acquistata a Cuba ed una bottiglia di profumo Cavalli Just comprata in aeroporto prima della partenza. In proposito il teste escusso , a diretta conoscenza dei fatti in quanto personalmente presente, confermavo tutte le circostanze capitolare e rispondeva in maniera puntuale, senza cadere in contraddizione. Il teste i precisava, altresì, che dal bagaglio dell'attrice erano risultate mancanti anche tutte le fotografie memorizzate nella card contenuta all'interno della fotocamera digitale, peraltro le uniche a ricordo dello vacanza e confermava il valore degli oggetti andati perduti essendo stato personalmente presente al loro acquisito. La versione offerta dall'attrice appare poi anche verosimile, avendo questa sporto regolare denuncia all'immediato rientro, in data 29/09/2009. L'art. 1681 in tema di trasporto di persone e responsabilità del vettore afferma che, salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono lo persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misura idonee ad evitare il danno. Al fine di veder riconosciuto il risarcimento dei danno ed in ossequio alla regola generale in materia di onere della prova nel caso di inadempimento, o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il viaggiatore è tenuto a dimostrare unicamente la fonte del rapporto ed il nesso causale fra il sinistro occorsogli e l'attività del vettore, restando invece a carico di quest'ultimo di fornire io prova liberatoria. La presunzione di colpa del vettore può essere vinta soltanto dalla prova che l'evento dannoso sia dovuto al caso fortuito, a forza maggiore o a fatto del terzo, ovvero dello stesso danneggiato e che siano state comunque adottate tutte le misure idonee ad evitare il danno. Cass. 75/1327 . La disciplina del trasporto di persone si estende anche alla perdita o avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, atteso che il trasporto del bagaglio rappresenta una prestazione accessoria alla principale, che deve, ugualmente a quest'ultima, essere eseguita esattamente. Ciò premesso, si rileva che lo convenuta, a fronte della prova offerta dall'attrice, non ha fornito alcuna prova liberatoria nel senso affermato dalla norma, ovvero di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, non potendo configurare esimente l'avvenuto affidamento alla società di handling del bagaglio nelle fasi successive al check-in. Invero, il viaggiatore oltre a non avere alcun tipo di rapporto con la detta società, affida il proprio bagaglio alla Compagnia area, la quale provvede, sotto la propria responsabilità ed obbligo di custodia, al trasporto ed al compimento di tutte quelle attività funzionali allo stesso. Con la conseguenza che verso il viaggiatore essa risponde in proprio dell'inesatto adempimento della prestazione. In punto di quantum e per ciò che concerne il danno patrimoniale, il teste ha confermato, rispondendo è vero al capitolo n. 6 dell'atto di citazione, il costo sostenuto dall'attrice per l'acquisito dei beni scomparsi dalla valigia, pari a complessivi Euro 625,00 in difetto di prova contraria la domanda può ritenersi provata anche sotto il profilo della quantificazione. Per quanto invece concerne il danno non patrimoniale, ovvero il valore della perdita delle 200 fotografie scattate a ricordo della vacanza e contenute nella card all'interno della macchina digitale, ritenuto che il pregiudizio lamentato dall'attrice configuri un interesse meritevole di tutela, anche considerando che la perdita non appare diversamente rimediabile l’attrice si era recata a Cuba occasionalmente, per una vacanza , la liquidazione non può che essere fatta in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenuto anche conto di quanto previsto dalla Convenzione di Montreal del 1999, che ha avuto esecuzione nel nostro ordinamento mediante la Legge n. 12 del 10.01.2004 e secondo la quale al viaggiatore spetta un risarcimento pari ad Euro 1.164,00 per ciascun bagaglio ed in relazione al danno effettivamente subito. Ritiene questo giudice, che la non eccessiva gravità del pregiudizio, giustifichi un risarcimento non superiore ad Euro 100,00. Conclusivamente la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della parte attrice della complessiva somma di Euro 725,00. Le spese legali seguono fa .soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Pistoia definitivamente pronunziando nella causa promosso da nei confronti di S.p.a., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede 1-accoglie la domanda della parte attrice e per l'effetto condanna la parte convenuta . Sp.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della stessa parte attrice della somma di Euro 725,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto al saldo effettivo 2-condanna altresì la parte convenuta S.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore della parte attrice , che si liquidano in Euro 103,68 per esborsi ed Euro 1.340,00 per compenso professionale ai sensi del Regolamento ex D.L n. 1/2012 convertito in L. n. 27/212, di cui Euro 350,00 per la fase di studio, Euro 180,00 per la fase introduttiva, Euro 360,00 per la fase istruttoria ed Euro 450,00 per fa fase decisoria, oltre I.v.a. e c.p.a. come per legge.