I notai possono fare fino a 3mln di danni

Il Ministero della Giustizia, con decreto del 19 ottobre 2012, ha approvato i nuovi massimali di assicurazione per responsabilità civile dei notai.

Il decreto ministeriale Individuazione del massimale di polizza RC notai è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2013. Le norme l’obbligo di polizza. L’art. 19, l. 89/1913, sull’ordinamento del notariato, dispone che il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio nazionale del Notariato, individua il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive. Nel 2006, con l’art. 1, d. lgs. n. 182, è stato introdotto l’obbligatorietà della copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale dei Notai. Il d.P.R. n. 137/2012, sulla riforma degli ordinamenti professionali, all’art. 5 dispone un generale obbligo di assicurazione per i professionisti, anche per la custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente. I massimali. Il decreto ministeriale prevede che per tutti i danni arrecati a terzi, anche di natura non patrimoniale, il massimale della copertura assicurativa collettiva deve essere di almeno 150mila euro. Per quanto riguarda le polizze singole, il massimale minimo per ogni notaio deve essere di 3milioni di euro. Estensione temporale della polizza. La copertura vale per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo con retroattività illimitata e ultrattività decennale per i notai che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza. Il decreto è in vigore dal 15 gennaio 2013.

Ministero della Giustizia, decreto 19 ottobre 2012 G.U. 14 gennaio 2013, n. 11 Individuazione del massimale di polizza RC Notai. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 1 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, emanato in attuazione dell'art. 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, con il quale è stato modificato l'art. 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e per l'effetto è stato introdotto l'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale dei Notai Visto l'art. 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili e successive modifiche, il quale dispone che il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale del Notariato, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive Vista la nota del Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato del 28 settembre 2012 Vista la legge 27 giugno 1991, n. 220 Visto l'art. 3, comma 5, lett. e del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche Visto l'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 Decreta Art. 1 Il massimale della copertura assicurativa collettiva minima, che deve prevedere la copertura di tutti i danni provocati ai terzi nell'esercizio dell'attività del notaio ivi inclusi quelli di natura non patrimoniale, è fissato in misura pari ad almeno € 150.000,00 per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo con retroattività illimitata e ultrattività decennale per i Notai che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza. Art. 2 Il massimale della copertura assicurativa minima per ogni Notaio, che deve prevedere la copertura di tutti i danni provocati ai terzi nell'esercizio dell'attività del notaio ivi inclusi quelli di natura non patrimoniale, è fissato in misura pari ad almeno € 3.000.000,00 per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo con retroattività illimitata e ultrattività decennale per i notai che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza. Art. 3 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.