Il medico stia attento a dove mette i piedi! L’infortunio occorso in ospedale non sempre è risarcibile

In caso di danni verificatisi all’interno di una struttura ospedaliera, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., il comportamento colposo del danneggiato esclude la responsabilità dell’azienda sanitaria qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.

Con questa motivazione la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22898, depositata il 13 dicembre 2012, ha escluso la responsabilità di una U.L.S.S. per i danni subiti da un medico da essa dipendente a seguito di una rovinosa caduta all’interno della struttura ospedaliera. Nello specifico l’infortunio si era verificato in un orario notturno allorché il medico si trovava ad attraversare il corridoio di una corsia scarsamente illuminato e dove erano ubicati dei letti per degenti a causa di una coperta che sporgeva da un letto, parzialmente riversa per terra, il medico era scivolato a terra riportando gravissime lesioni. Il comportamento anomalo del danneggiato integra il caso fortuito. Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte, al fine di escludere la responsabilità della U.L.S.S. per i danni subiti dal medico, ha richiamato una serie di principi già noti nella giurisprudenza di legittimità in merito alla necessaria sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso nel caso di responsabilità ex art. 2051 c.c La norma in parola attribuisce al custode la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in sua custodia prescindendo da qualunque comportamento od attività del custode stesso, in base alla mera relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa, ferma restando la facoltà di provare che il danno sia stato determinato dal caso fortuito. Quest’ultimo, secondo i giudici di legittimità, deve essere riconducibile ad un elemento esterno, avente i caratteri dell’inevitabilità e dell’imprevedibilità, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima cfr. Cass. n. 22807/09 n. 4279/08 n. 25029/08 . Ebbene, nel caso di specie, il comportamento anomalo del medico che, pur essendo a conoscenza della collocazione dei letti nel corridoio dell’ospedale e della conseguente insicurezza dei luoghi attraversati, abbia trascurato di prestare la dovuta attenzione, è stato qualificato come causa esclusiva dell’evento, come tale assimilabile al caso fortuito idoneo ad elidere la responsabilità del custode. La prevedibilità ed evitabilità del pericolo nella responsabilità ex art. 2043 c.c Nel caso di specie il danneggiato, al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti, aveva altresì invocato la responsabilità della p.a. ex art. 2043 c.c. per danni derivanti da insidie e trabocchetti. Sul punto la Suprema Corte ha ritenuto opportuno richiamare il principio – anch’esso già noto in giurisprudenza – in virtù del quale grava sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia dei luoghi, quindi della presenza di un’insidia o trabocchetto, mentre ricade sul convenuto l’onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità cfr. Cass. n. 20943/09 n. 390/08 n. 15383/06 . Ebbene nel caso di specie è stata esclusa la sussistenza di un’insidia in ragione dell’accertata prevedibilità ed evitabilità del pericolo da parte del medico, il quale si era trovato in una situazione logistica di routine, tale da non potersi considerare come situazione pericolosa o intrinsecamente idonea a cagionare l’infortunio. Posto che il danneggiato era nella condizione di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia e di evitare il pericolo, doveva ritenersi esclusa la sussistenza di un’insidia e il fatto colposo del danneggiato andava qualificato come causa esclusiva dell’evento dannoso, in sé idonea ad escludere il nesso causale tra lo stato di pericolo e l’evento dannoso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 ottobre - 13 dicembre 2012, numero 22898 Presidente Salmè – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 30 giugno 2006, la Corte d'Appello dell'Aquila ha accolto l'appello proposto dalla U.L.S.S. di Chieti, in persona del Commissario liquidatore, nei confronti di N C. , avverso la sentenza del Tribunale di Chieti - sezione stralcio del 29 agosto 2002. Il Tribunale era stato adito dal dottor N C. , medico dipendente della U.L.S.S. XX di Chieti, presso l'Ospedale SS. Annunziata della stessa città, per sentire condannare la U.L.S.S., al risarcimento dei danni subiti per un infortunio verificatosi all'interno dell'ospedale il OMISSIS , alle ore 23,00 circa, mentre era addetto al servizio di guardia medica interdivisionale notturna, quando, dopo essere stato raggiunto da una chiamata urgente per recarsi presso la clinica chirurgica, nell'attraversare il corridoio di una corsia - scarsamente illuminato e dove erano ubicati dei letti per degenti - era inciampato su di una coperta che sporgeva da un letto, parzialmente riversa per terra, ed era scivolato rovinosamente a terra, riportando gravissime lesioni. L'attore aveva sostenuto che il fatto dannoso era da imputarsi all'azienda sanitaria sia per il precetto dell’art. 2051 cod. civ. che per il generale principio posto dall'art. 2043 cod. civ Nel giudizio di primo grado si era costituita la parte convenuta ed aveva eccepito, in via preliminare, la prescrizione decennale del diritto al risarcimento nel merito, aveva contestato la fondatezza della pretesa, in quanto l'attore, medico di quell'ospedale, ben doveva conoscere la situazione dei luoghi sostenuti, pertanto, la colpa esclusiva del danneggiato o quanto meno il caso fortuito, la convenuta aveva concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Il Tribunale di Chieti accoglieva parzialmente la domanda e, ritenuto il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%, condannava la convenuta al pagamento in favore dell'attore della metà della somma di Euro 93.365,00, oltre accessori, previa detrazione della somma di Euro 6.313,69 già corrisposta ed accettata dal danneggiato a titolo di acconto , nonché al pagamento della metà delle spese processuali, compensate per la restante metà. 2.- Proposto appello da parte del Commissario Liquidatore della U.L.S.S. XX di Chieti e costituitosi l'appellato, la Corte d'Appello di L'Aquila ha, come detto, accolto il gravame, ritenendo che non sia configurabile alcuna responsabilità della convenuta né ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. né ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ha pertanto rigettato l'originaria domanda del C. ed ha compensato tra le parti le spese dei due gradi di giudizio. 3.- Avverso la sentenza della Corte d'Appello, C.N. propone ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. Il Commissario Liquidatore della U.L.S.S. XX di Chieti resiste con controricorso. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto anzi fatti controverso/i e decisivo/i per il giudizio art. 360 numero 5 cod. proc. civ. , per avere la Corte d'Appello, secondo il ricorrente, omesso di accertare, una volta data per scontata al ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, a se il letto, ancorché privo di intrinseca pericolosità, avesse acquistato con la coperta sporgente e riversa sul pavimento un dinamismo dannoso” b se la presenza della coperta costituisse un insidia o un trabocchetto c se fosse configurabile un atteggiamento colposo del danneggiato, per non avere avvistato ed evitato il pericolo, tenuto conto che il corridoio era scarsamente illuminato ed il danneggiato era stato chiamato ad intervenire d'urgenza d se la liquidazione di una somma, a titolo risarcitorio, accettata - in acconto - dal danneggiato costituisse ammissione di colpa da parte dell'ente - custode ovvero riconoscimento di elementi di colpa. 1.1. - Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ., nonché di tutte le altre norme e principi in materia di responsabilità per cosa in custodia art. 360 numero 3 cod. proc. civ. ed, ancora, vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 numero 5 cod. proc. civ., per non avere la sentenza considerato, nella premessa in diritto, che por la configurabilità del custode è sufficiente la sussistenza di un rapporto eziologico fra la res e l'evento dannoso e l'esistenza di un effettivo potere - dovere di governo del custode, senza che rilevino la pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa ovvero la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, e per non avere considerato, nel giudizio di fatto, gli elementi già esposti al precedente punto 1, sotto le lettere da a a d . 1.2.- Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ., nonché di tutte le altre norme e principi in materia di responsabilità per fatto illecito art. 360 numero 3 cod. proc. civ. ed, ancora, vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 numero 5 cod. proc. civ., per avere la sentenza escluso anche la responsabilità ex art. 2043 cod. civ., per non avere il danneggiato provato il carattere insidioso della situazione logistica, mentre le risultanze probatorie avrebbero invece dimostrato la sussistenza dei requisiti della non visibilità elemento oggettivo e della non prevedibilità elemento soggettivo in particolare, per non avere la Corte territoriale considerato, anche ai fini della configurabilità del fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., gli elementi già esposti al precedente punto 1, sotto le lettere da a a d . 1.3.- Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1227 e 1223 cod. civ., nonché di tutte le altre norme e principi in materia di prevedibilità subiettiva dell'insidia e/o trabocchetto ovvero del pericolo, di concorso del fatto colposo del danneggiato alla produzione dell'evento lesivo e di interruzione del nesso di causalità tra il fatto e il danno art. 360 numero 3 cod. proc. civ. ed, ancora, vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 numero 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso ogni indagine in relazione al comportamento del danneggiato al fine di escludere un'ipotesi di utilizzazione del bene, da parte del C. , senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche al contrario, secondo il ricorrente, le risultanze processuali non avrebbero potuto condurre a ritenere la colpa esclusiva del danneggiato, potendosi tutt'al più prospettare un concorso del fatto colposo del medesimo, anche in ragione del fatto che il pericolo non sarebbe stato avvistabile né prevedibile. 2.- I motivi, che, in parte connessi ed in parte consequenziali, ben possono essere esaminati congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento. Quanto ai dedotti vizi di motivazione, va premesso che la Corte territoriale ha considerato gli elementi fattuali su cui si sofferma il ricorso presenza dei lettini dei degenti nel corridoio di collegamento, scarsa illuminazione del luogo, orario notturno, transito da parte del medico e spazi a sua disposizione e ne ha apprezzato la rilevanza, anche in base alle testimonianze raccolte in primo grado, al fine di escludere sia la responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ., per l'idoneità della condotta del danneggiato ad interrompere il nesso eziologico tra la situazione dei luoghi e l'infortunio, sia la responsabilità della U.L.S.S. ex art. 2043 cod. civ., in particolare per la prevedibilità del pericolo da parte del danneggiato, cui la situazione dei luoghi era ben nota. 2.1.- La motivazione, oltre ad essere logica, è completa, tale cioè da non presentare le lacune circa la valutazione in fatto denunciate dal ricorrente, salvo per quanto riguarda il versamento della somma di lire 12.225.000, liquidata dalla Usi ed accettata dal danneggiato questo, tuttavia, non ha, in sé, il significato di ammissione di responsabilità sostenuto dal ricorrente, sicché è da escludere che si tratti di elemento decisivo, la cui mancata valutazione da parte del giudice del merito sia idonea a viziare La sentenza ex art. 360 numero 5 cod. proc. civ Quanto alle altre risultanze, sono state tutte adeguatamente apprezzate dalla Corte territoriale e la relativa censura non evidenzia alcun vizio logico della motivazione cfr. nel senso che non è tale la maggiore o minore rispondenza alle aspettative della parte della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei v fatti e, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360 numero 5 c.p.c., cfr. Cass. numero 2948/01, nonché Cass. numero 10052/01 , ma si traduce nella sollecitazione a rivalutare i detti elementi fattuali già considerati dal giudice di merito al fine di pervenire ad un apprezzamento difforme da quello raggiunto da quest'ultimo, cioè al compimento di un'attività non consentita nel giudizio di legittimità cfr., tra le tante, numero 7972/07 . Quanto appena detto non viene inficiato dalla mancata esplicita considerazione dell'ostacolo costituito dalla coperta riversa sul pavimento, per le ragioni di cui appresso. 3. - Nel trarre le conseguenze in diritto dalle valutazioni di cui sopra il giudice d'appello si è attenuto ai principi più volte affermati da questa Corte in merito alla necessaria sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso ed al riparto dell'onere della prova, nel caso di responsabilità del custode e di responsabilità della p.a. ex art. 2043 cod. civ., nonché in merito all'idoneità della condotta del danneggiato ad interrompere detto nesso causale ovvero a concorrere nella determinazione del sinistro ex art. 1227 cod. civ 3.1.- Con riguardo al primo aspetto, quindi alla dedotta violazione dell'art. 2051 cod. civ., è sufficiente richiamare il principio per il quale la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia, pur non fondandosi su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e pur rinvenendo il proprio limite nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno cfr. Cass. numero 11227/08 , è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito, riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno, avente i caratteri dell'inevitabilita e dell'imprevedibilità cfr., tra le altre, Cass. numero 15383/06 , ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima cfr. Cass. numero 4279/08, numero 25029/08, numero 993/09, numero 22807/09 . Sebbene la sentenza non abbia espressamente menzionato la situazione dedotta dall'attore quale causa del danno, vale a dire la presenza sul pavimento di una coperta sporgente da uno dei letti dei degenti impropriamente sistemati nel corridoio, ha tuttavia considerato la collocazione di questi letti ha perciò evidenziato che si trattava di situazione logistica del tutto nota al danneggiato, così finendo per imputare a quest'ultimo la mancata considerazione dell'altra situazione altrettanto prevedibile, quale conseguenza di quella nota cioè la possibile presenza dell'ostacolo costituito dalla coperta , ed escludendo la rilevanza causale della scarsa illuminazione dei luoghi, poiché rientrante negli schemi della più ovvia normalità” in tempo di notte ed all'interno di un ospedale in presenza di ammalati. Pertanto, la valutazione della condotta del danneggiato come causa esclusiva dell'evento, come tale assimilabile al caso fortuito idoneo ad elidere la responsabilità del custode” non viola l'art. 2051 cod. civ. come sopra interpretato, perché è presupposto il comportamento, non solo colpevole, ma anche anomalo del danneggiato, in un contesto che gli era ben noto e che l'avrebbe dovuto indurre a non fare affidamento sulla sicurezza dei luoghi. 3.2.- Per di più, la Corte ha congruamente valutato come rilevante l'esistenza di spazi che avrebbero consentito di attraversare il corridoio senza alcun rischio, al fine di corroborare la valutazione in termini di anomalia della condotta del danneggiato, ed escludere, in ragione dell'agevole evitabilità del pericolo, la configurabilità di tale condotta come concausa dell'evento dannoso ex art. 1227 cod. civ 3.3. - Con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 2043 cod. civ., va ribadito che, così come pure affermato dalla Corte aquilana, grava sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia dei luoghi, quindi della presenza di un'insidia o trabocchetto, mentre ricade sul convenuto l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità cfr. Cass. numero 15383/06, numero 390/08, numero 20943/09 . La sentenza, nel ritenere il carattere non insidioso della situazione dei luoghi sopra descritta e l'evitabilità del pericolo, si è attenuta a tale principio, quindi non ha violato l'art. 2043 cod. civ In particolare, si deve escludere che sussista responsabilità dell'ente-custode dei luoghi ex art. 2043 cod. civ. per un'eventuale condotta omissiva colposa, qualora il giudice di merito abbia accertato la possibilità in cui il danneggiato si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia e di evitare i] pericolo, e perciò abbia escluso l'insidia, ed abbia, come nel caso di specie, qualificato il fatto colposo del danneggiato come causa esclusiva dell'evento dannoso, in sé idoneo ad escludere il nesso causale tra lo stato di pericolo, comunque esistente, e l'evento dannoso. Orbene, proprio in merito ad ambedue tali evenienze ha motivato la Corte d'Appello di L'Aquila quando ha argomentato in punto di prevedibilità ed evitabilità del pericolo, tali da non consentire di configurare, nel caso di specie, il carattere insidioso dei luoghi in cui si è verificato l'infortunio occorso al C. , ed ha ritenuto che il fatto colposo a lui imputabile fosse idoneo ad interrompere il nesso causale. Si tratta di un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato come detto, nessuna incongruenza è riscontrabile nella motivazione della sentenza impugnata, poiché l'insussistenza dell'insidia non è stata soltanto presunta per la ritenuta conoscibilità dei luoghi da parte del danneggiato, ma è stata fondata sull'esito della prova testimoniale, da cui è risultato trattarsi di situazione logistica non nuova, ma di routine, nota a tutti i medici e, quindi, anche all'attore, tale, dunque, nella sua staticità, da non potersi considerare come situazione pericolosa o intrinsecamente idonea a cagionare l'infortunio” e tale da far ritenere che questo non si sarebbe verificato se il danneggiato avesse tenuto un comportamento diligente, usando gli spazi liberi per il transito nel corridoio. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del resistente, che liquida nella somma complessiva di Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.