Sospende illegittimamente l’utenza telefonica e difende le sue ragioni nel processo: doppia condanna per il gestore

Il gestore telefonico sospende il servizio per una bolletta non saldata in realtà pagata e poi imprudentemente resiste nel giudizio intentato dall’utente per la refusione dei danni il giudice lo condanna al risarcimento ex art. 2056 c.c. per l’interruzione del servizio e per la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c

Le dispute tra operatori telefonici ed utenti sono vexatae questiones e quella decisa dall’ordinanza n. 27/12, emessa dal Tribunale di Varese sez. I civ. lo scorso 2 ottobre, ha la peculiarità di condannare, per la prima volta, per quanto a conoscenza dello scrivente, il gestore per responsabilità processuale aggravata. La vicenda affrontata. Nel maggio 2011 l’utente riceveva un sollecito per il saldo della bolletta di febbraio, scaduta a marzo. La donna, vista la domiciliazione delle utenze presso la propria banca, la contattava dando mandato per effettuare il versamento, posto che l’addebito non era stato rimesso sul c/c . A luglio riceveva un nuova richiesta di saldo della bolletta appena scaduta ed ancora una volta seguiva il pagamento mediante bollettino postale . Successivamente ad agosto il gestore interrompeva il servizio, senza preavviso e senza fornire alcuna spiegazione, nemmeno dopo i numerosi solleciti della cliente, sostenendo di non aver ricevuto il saldo della bolletta scaduta a marzo che, invece, era già regolarmente saldata come attestato sulle fatturazioni ricevute. Il tentativo di conciliazione falliva sì che la donna adiva il Tribunale che lo condannava anche per responsabilità processuale aggravata. Opponibilità al terzo della clausola di limitazione della responsabilità. La società invocava questa scriminante contenuta nell’art. 10.7 delle condizioni generali, ma essa opera esclusivamente se il danno trova ragione in un difetto di funzionamento od in un guasto e non, come nella fattispecie, in un comportamento spontaneo e volontario posto alla base di una domanda ex artt. 1218 e 1223 c.c. . È una condizione eccezionale non suscettibile di interpretazione analogica estensiva. In ogni caso è stata invocata dalla convenuta senza fornirne la dovuta prova. Responsabilità della banca. L’attrice si era sempre comportata correttamente e si era attivata per superare l’impasse che aveva impedito alla banca di effettuare il versamento. È questa, semmai, ad essere responsabile dei detti disguidi per omissione colposa, poiché non ha assolto al suo mandato. Lamentava di aver avuto solo due solleciti, ma che dai loro riscontri i saldi risultavano già effettuati. Ergo nessuna colpa era ascrivibile all’utente che era stata tratta in inganno dalle attestazioni riportate sulla bolletta. Lesione dei suoi diritti fondamentali . Il telefono, grazie anche ai livelli quantitativi e qualitativi del servizio conseguiti con lo sviluppo delle moderne tecnologie, è un indispensabile strumento attraverso il quale si disvelano i rapporti di lavoro o degli affetti familiari e, comunque, si può accedere, con celerità, ai servizi pubblici ad. es. ospedali . L’interruzione del servizio, quindi, provoca l’isolamento dalla società e dal mondo esterno che, in qualche soggetto, causa patemi ed allarmismi e comporta la lesione di diritti tutelati dalla Costituzione e dall’art. 8 Cedu. Questo pregiudizio è degno di refusione dei danni ex art. 2056 c.c. sino a qualche tempo fa era liquidato anche come danno esistenziale . Responsabilità processuale aggravata . L’atteggiamento scorretto sinora evidenziato e l’aver imprudentemente resistito alle pretese attoree, rifiutando anche un accordo di valore inferiore al danno il doppio dell’importo della bolletta per ogni giorno di mancata fruizione dell’utenza , liquidato in giudizio, hanno persuaso il G.I. alla condanna del gestore per la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, da non confondersi con la lite temeraria disciplinata dalla stessa norma . L’istituto ha natura anfibologia lo Stato sanziona mentre il giudice risarcisce ha una doppia anima, poiché da un lato c’è un risarcimento per un danno presunto ex plurimis Cass. civ. sez. Tribb. Lamezia Terme 11/06/12, Luino ord. 23/01/10, giurisprudenza costante dei fori di Piacenza, Milano e Roma e dall’altro una sanzione per dissuadere il cittadino da un uso disinvolto della giustizia, sì da contenerne il carico ed i costi sociali. In breve, rinviando sul punto alla sentenza, ha una funzione sanzionatoria più che riparatoria così come previsto dall’art. 55, L. 134/12 che introduce un nuovo comma all’art. 2 L. 89/01 è una sanzione processuale civile” . Ad ulteriore conferma il G.I fa un’analogia con l’art. 26, comma 2, Dlgs 194/10, relativo al processo amministrativo, citando la dottrina secondo cui si risarcisce mentre si sanziona. Liquidazione spese di lite . Il G.I ribadisce la propria giurisprudenza costante sulla retroattività delle nuove tariffe Cass. n. 16581 dello scorso 28 settembre e liquida unitariamente le tre fasi della lite studio, istruttoria e decisoria.

Tribunale di Varese, sez. I Civile, ordinanza 2 ottobre 2012 n. 27 Giudice G. Buffone In fatto GP è titolare del contratto di telefonia fissa, stipulato con T, da settembre del 2009, relativo all’utenza n. 0332 . Le modalità di pagamento concertate prevedevano che il saldo avvenisse mediante addebito diretto sul conto corrente bancario della cliente odierna ricorrente . Con lettera del 24 maggio 2011, T sollecitava il pagamento della fattura n. , del 20 aprile 2011, con scadenza in data 5 maggio 2011 e dell’importo di Euro 81,56 la ricorrente dava mandato alla propria banca di effettuare il versamento, posto che l’addebito non era stato rimesso sul c/c. T rivolgeva alla ricorrente un nuovo sollecito in data 25 luglio 2011, relativo alla fattura n. del 20 giugno 2011, scaduta il 5 luglio 2011, dell’importo di Euro 81.56. Ancora una volta seguiva il pagamento mediante bollettino postale, da parte della GP. Nel mese di agosto 2011, l’utenza telefonica della GP veniva interrotta senza alcun avviso e l’interruzione perdurava per circa un mese in data 25 agosto 2011, mediante colloquio telefonico, alla GP veniva spiegato che l’interruzione era stata disposta in ragione del mancato pagamento della fattura n. del 20 febbraio 2011, con scadenza in data 5 marzo 2011, di importo pari ad Euro 81,01 importo che, conseguentemente, veniva immediatamente saldato dalla ricorrente mediante bollettino postale. Al fine di conoscere i motivi per i quali non erano avvenuti gli addebiti sul conto corrente, la ricorrente interpellava il proprio istituto di credito il quale faceva presente che T aveva richiesto il pagamento solo due volte in data 5 settembre 2011 e in data 5 novembre 2011, per importi regolarmente pagati dalla mandataria. La GP si doleva, dunque, del comportamento di T in particolare, riferiva che giammai avrebbe potuto accorgersi del mancato pagamento della fattura per cui disposta l’interruzione, in quanto, nella fattura del 20 aprile 2011 successiva a quella del mese precedente , la resistente espressamente comunicava le fatture precedenti risultano pagate” ancora nelle successive richieste di pagamento per i saldi impagati con addebito, mai T aveva richiesto l’adempimento anche di quella fattura di febbraio, scaduta a marzo sempre 2011 . La ricorrente, ritenutasi lesa per inadempimento, attivava la procedura conciliativa dinanzi al Corecom Lombardia che si consumava senza alcun esito. Proponeva, quindi, domanda giudiziale perché fosse accertata l’illegittimità del comportamento tenuto da T con risarcimento del danno. T si costituiva in udienza in data 13 luglio 2012, mediante sua comparsa difensiva. Ammetteva di avere sospeso il servizio di telefonia in data 16 agosto 2011 in ragione del mancato pagamento della fattura n. del 20 febbraio 2011, con scadenza in data 5 marzo 2011, dell’importo di Euro 81,01. Riferiva che, in casi del genere, la sospensione era espressamente prevista dall’art. 10.7 delle condizioni generali. Riferiva, anche, che la riattivazione era avvenuta solo in data 1 settembre 2011 dunque, in totale, 16 giorni di sospensione del servizio . In caso di accoglimento della domanda, T richiedeva applicarsi le limitazioni convenzionali di responsabilità di cui alle condizioni generali di contratto. All’udienza del 28 settembre 2012, la causa veniva trattenuta in riserva, per la decisione. In diritto Giova premettere che la narrativa della ricorrente è provata non solo pr l’ampia produzione documentale versata in atti ma, soprattutto, per assenza di contestazioni specifiche da parte della resistente art. 115 c.p.c. . E, invero, le prove precostituite versate in atti, consentono di ricostruire lo svolgimento dei fatti proprio nei sensi indicati dalla GP, senza che si rintraccino elementi di contraddittorietà o aporie logiche. In particolare, lo scritto del terzo la Banca presso cui attivata la domiciliazione bancaria v. allegato n. 12 , conferma che la modalità di pagamento mediante addebito sul c/c della P. fu attivata dal 13 settembre 2010, ma T la utilizzò esclusivamente in data 5 settembre 2011 e 5 novembre 2011, con richieste tutte subito evase dalla mandataria. Quanto alla limitazione convenzionale di responsabilità punto n. 2 della memoria di T , essa non è conferente si riferisce all’ipotesi in cui l’eziogenesi del danno trovi ragione in un difetto di funzionamento o in un guasto e non anche in un comportamento spontaneo e volontario del Gestore, posto a base di una domanda ex artt. 1218, 1223 c.c. Trattandosi di clausole eccezionali non sono estensibili analogicamente v. art. 1229 c.c. , senza necessità di richiamare, oltre al diritto comune, quello consumeristico di maggiore tutela. Quanto alla clausola relativa alla sospensione – e, comunque, quanto pure sempre alla clausola di limitazione della responsabilità – la T non ha offerto alcuna prova circa il fatto che le clausole de quibus siano state sottoscritte specificamente, per approvazione, dal consumatore, cosicché le stesse debbono ritenersi inefficaci. Anzi T non solo non ha prodotto il contratto specifico della GP, limitandosi ad allegare le copie fotostatiche delle condizioni generali, ma nemmeno ha provveduto a redigere l’indice di cui agli artt. 72, 74 disp. att. c.p.c. Vi è, pertanto, difetto di prova assoluto in ordine al fatto che la consumatrice abbia accettato ma quantomeno conosciuto” le clausole de quibus. Nel merito la domanda è fondata. Alla luce dell’istruzione sommaria è possibile affermare che 1 T, pur avendo ottenuto, da parte della propria utente, la domiciliazione bancaria presso l’Istituto di credito indicato, sin dalla data del 13 settembre 2012, per sua colposa omissione, non si attivò per ottenere, mediante addebito, il pagamento delle fatture dell’anno 2011, se non a partire dal mese di settembre 2011 e, cioè, dopo i rilievi della stessa GP, rimasta sorpresa dal fatto che, più volte, le fatture della resistente risultavano impagate ed era costretta a provvedere al saldo mediante bollettino postale. 2 T, in conseguenza del proprio fatto colposo, giudicò non adempiuta, prima la fattura n. del 20 aprile 2011 e poi fattura n. del 20 giugno 2011. Ciò nondimeno, mai richiese il pagamento anche della fattura n. del 20 febbraio 2011, anzi riferendo alla utente, in data 20 aprile 2011 v. all. 2 e in data 20 giugno 2011 all. 5 – e quindi successivamente allo scoperto di euro 81,01 – che tutte le posizioni precedenti risultavano pagate”, così generando nella consumatrice il legittimo affidamento sul fatto che, per il passato, non sussisteva alcuna situazione di svantaggio debito . 3 A causa dell’omissione colposa della stessa T, la ricorrente risultò dunque inadempiente rispetto a 2 fatture ciò nondimeno, appena avvisata della necessità del pagamento, questa immediatamente si attivò per provvedere al pagamento, così rivelando estrema buona fede e correttezza, essendosi pure attivata per verificare quali cause avessero determinato l’impasse” dell’addebito sul suo c/c 4 Nonostante gli elementi sopra indicati e nella completa ignoranza della GP quanto alla fattura del 20.2.2011, T, improvvisamente, interruppe il servizio di somministrazione della rete telefonica alla GP, sulla base di un credito minimo di Euro 81, 01, riferito come pagato alla ricorrente che, quindi, certo non poteva sapere di dovervi adempiere. 5 In questo contesto, l’atteggiamento di T è gravemente colposo e lede in modo evidente e manifesto il diritto della consumatrice ad ottenere un trattamento diligente da parte del professionista sussiste, pertanto, inadempimento della T ai sensi dell’art. 1218 c.c. La responsabilità di T è rafforzata da ulteriori elementi di giudizio, introdotti in lite mediante valutazione giudiziale di cui agli artt. 88 e 116 comma II c.p.c. 1 la T non è comparsa all’udienza ex art. 185 c.p.c. nonostante fosse stata essa stessa a chiedere un rinvio per pronunciarsi sull’offerta della ricorrente 2 sull’offerta della ricorrente, in data 13 luglio 2012, T non ha mai riposto in un senso o nell’altro 3 T ha omesso la regolare tenuta dell’indice del fascicolo di parte, in violazione degli artt. 72, 74 disp. att. c.p.c. Non si tratta di irregolarità senza sanzione, atteso che ai sensi dei citati artt. 72, 74 disp. att. c.p.c., il suddetto incombente è previsto espressamente quale onere dei difensori, posto che il cancelliere sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento . Ed, infatti, la sottoscrizione dell'indice del fascicolo da parte del cancelliere ha lo scopo di attestare la regolarità dell'esibizione della documentazione e di mettere la medesima a disposizione della controparte in modo che la stessa possa esercitare compiutamente la sua difesa Cass. civ., Sez. II, 2 marzo 2007, n. 4898, Cass. 11 giugno 2004 n. 11088 . Il gestore telefonico che eroghi la prestazione in favore dell’utente/consumatore non può giammai sospendere unilateralmente il servizio se non in presenza di una condotta inadempiente del cliente che non sia di scarsa rilevanza” nella complessiva economia del negozio, posto che l’intera trama dei contratti è retta dal principio di buona fede, quale grimaldello che richiama direttamente il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. Nel caso di specie, T aveva una vasta ricchezza di elementi per rendersi conto della assoluta illiceità dell’eventuale interruzione del servizio a era stata essa stessa a dichiarare, in favore della cliente, che non sussistevano debiti quanto al mese di febbraio 2011 b era stata essa stessa a ricevere le tempestive richieste di chiarimenti della GP che aveva prontamente saldato ogni pretesa debitoria, appena informata dell’impasse c era sempre essa stessa a conoscere benissimo il minimo importo risultato risultato impagato euro 81,01. L’inadempimento della T ha generato un pregiudizio non patrimoniale ai danni della GP. E’ provato, perché non contestato, che il servizio di telefonia fu interrotto, in svantaggio della cliente ricorrente, per 16 giorni. Trattasi di donna nata il 16 febbraio 1959 e, dunque, collocata nel contesto delle dinamiche sociali, lavorative ed affettive, in modo pieno e vitale. Nel caso di specie, ad esempio, è addirittura provato che la GP, per comunicare con T, si avvalesse proprio del telefono è, cioè, provato che, per la ricorrente, la telefonia era di abuso abitudinario e quotidiano v. colloquio telefonico del 25 agosto 2011 ricorso, pag. 2, punto n. g Ebbene, nella società odierna, lo strumento del telefono rappresenta, oramai, un veicolo per la fruizioni di diritti fondamentali e per la realizzazione di situazioni giuridiche soggettive di primaria importanza è sufficiente rilevare come, ad esempio, sia proprio attraverso la rete telefonica che si disvelano le comunicazioni del rapporto di lavoro o degli affetti familiari e, comunque, si può accedere, con celerità, ai servizi pubblici es. ospedali . Si vuol dire che, la persona che venga privata del servizio di telefonia perde immediatamente la possibilità di comunicare con la società, con il mondo esterno, e quando ciò avviene in modo inatteso ed immediato, attraverso modalità da potersi giudicare idonee finanche a generare allarmismi e patemi. Che il telefono sia un elemento partecipativo della vita dell’individuo, si trae anche dai dati statistici ufficiali v. ISTAT, Statistiche in cui si scopre che l’uso del telefono, per gli italiani, ha raggiunto livelli qualitativi e quantitativi tali da avere modificato la stessa struttura sociale e comportamentale. Trattasi di dati che possono essere utilizzati in questo processo, in quanto notori. Secondo la giurisprudenza condivisa da questo Tribunale e da ultimo espressa chiaramente da Cass. Civ., Sez. II, sent. 19 agosto 2010 n. 18748 in www.tribunale.varese.it , il notorio oggi ricorre quando una persona di ordinario livello intellettivo e culturale vivente in quel contesto storico ed ambientale, può avere agevole conoscenza del fatto ritenuto noto, anche tramite elementi che possono essere tratti dalle correnti informazioni frequentemente diffuse da organi di stampa o radiotelevisivi, al la cui opera informativa e divulgativa va ormai riconosciuto, agli effetti dell'articolo 115 c.p.c., comma 2, l'innalzamento della soglia del c.d. notorio , costituente l'ordinario patrimonio di conoscenza dell'uomo medio, rispetto a precedenti epoche, caratterizzate da un più basso livello socio - culturale generale della popolazione e da minore capacità diffusiva dei mezzi d'informazione di massa. In conclusione, mediante gli elementi di giudizio in atti, corroborati dalle valutazioni rese ex art. 116 ed ex art. 115 c.p.c., può ritenersi raggiunta la prova circa l’an del pregiudizio. Si tratta di pregiudizio non futile e nemmeno bagatellare riguarda un arco di tempo particolarmente rilevante, ovvero 16 giorni, non preceduto da alcun avviso e vissuto dal consumatore come vero e proprio atto di arbitrio, in ragione delle considerazioni già espresse. Si tratta di un pregiudizio arrecato non al patrimonio del consumatore ma alla persona del consumatore, in quanto la condotta illecita e inadempiente ha intaccato il diritto dell’individuo – in questo caso la GP – al rispetto della sua vita familiare, personale e lavorativa, come anche tutelato non solo dalla Costituzione ma anche dalle Carte internazionali v. art. 8 CEDU . Riconosciuta la prova dell’an del danno, il pregiudizio può essere liquidato in via equitativa, mediante ricorso all’art. 2056 c.c. In considerazione del valore del debito euro 81,00 , e delle modalità della condotta, tenuto conto del comportamento ogni volta repentino assunto dalla GP per evitare la sospensione – e dunque dell’evidente particolare interesse per la prestazione della T – deve ritenersi che il danno sia quantificabile in euro 162,00 per ogni giorni di sospensione il doppio della fattura . Il pregiudizio è così pari ad Euro 2.592,00 euro 162,00 x 16 , danno riconosciuto all’attualità. Le spese di lite seguono la soccombenza. Successivamente alla presentazione del ricorso dell’11 maggio 2011 , è entrato in vigore il nuovo Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, pubblicato nella GU n. 195 del 22 agosto 2012 ed entrato dunque in vigore il 23 agosto 2012, in virtù dell’art. 42 del D.M. medesimo. L’art. 41 del decreto contiene una espressa norma di diritto intertemporale in cui è previsto che le disposizioni di nuovo conio si applichino alle liquidazioni successive alla entrata in vigore” del DM stesso quindi, dal 23.8.2012 . Il regolamento, ai fini della applicabilità ai processi pendenti, indica, dunque, quale parametro di riferimento, non il momento in cui si è conclusa l’attività del professionista momento statico ma il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso momento dinamico . Ciò vuol dire che è irrilevante il referente temporale che fa da sfondo all’attività compiuta e rileva, invece, la data storica vigente al momento dell’attività giudiziale-procedimentale di quantificazione del compenso spettante. Nel caso di specie, pertanto, il compenso va liquidato giusta il DM 140/2012. Si è affermato, in Dottrina, che l’art. 41 citato, nella parte dispositiva dell’efficacia delle nuove tariffe nel tempo, sarebbe in contrasto con la fonte primaria art. 1 preleggi a ben vedere, però, così non è in quanto la regolamentazione della fase intertemporale rientra nei poteri conferiti al DM dall’art. 9 del d.l. 1/12, come convertito in l. 27/2012. In ogni caso, l’attività del professionista si è, comunque, consumata nel vigore dei nuovi criteri udienza del 28 settembre 2012 ebbene, secondo il condivisibile indirizzo di Cassazione v. Cass. civ., sez. II, sentenza 28 settembre 2012 n. 16581, Pres. Rovelli, rel. Proto , in caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di essa deve essere liquidato il compenso occorre tenere conto della natura dell'attività professionale e, se per la complessa portata dell'opera il compenso deve essere liquidato con criterio unitario la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione anche se l'esplicazione dell'attività ha avuto inizio quando era vigente altra tariffa cfr. anche Cass. n. 3233/1955 Cass. n. 50/1957 . Quanto alla liquidazione, in ragione del disputatum, e della natura della lite, si liquidano euro 550,00 per la fase di studio euro 300,00 per la fase introduttiva, euro 700,00 per la fase decisoria. Il compenso complessivo è, quindi, di Euro 1.550,00 In accoglimento del sollecito della parte attrice v. ricorso, pag. 10 , la resistente deve essere condannata ai sensi dell’art. 96 comma III c.p.c. In primo luogo, come già si è osservato, la resistente nemmeno è comparsa all’udienza di comparizione personale delle parti, così avendo impedito al giudice di provocare una composizione bonaria della lite non avendo allegato alcun giustificato motivo per l’assenza, la parte convenuta ha rivelato un evidente disinteresse per gli interessi pubblici pure coinvolti nel processo, posto che ogni singolo procedimento concorre all’incremento dei carichi giudiziari con contribuendo a rallentare lo smaltimento dell’arretrato, con danno diretto all’Erario v. la relazione tecnica al decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 che riferisce di circa 200 milioni di euro a titolo di oneri per la finanza pubblica, nell’anno 2011, per la irragionevole durata dei processi, a causa dell’inflazione del contenzioso civile . Ciò che, però, appare maggiormente censurabile è l’ingiustificato rifiuto della proposta transattiva della ricorrente all’udienza del 13 luglio 2012, la parte attrice aveva proposto di definire la lite in via amichevole alle seguenti condizioni euro 2.000,00 a titolo di danno euro 1.500,00 a titolo di spese legali. Ebbene, la sentenza conclusiva del procedimento, riconosce euro 2.592,00 a titolo di danno ed euro 1.550,00 a titolo di spese. Vi è, insomma, che il Tribunale accoglie la domanda dell’attrice in misura quantitativa superiore a quella posta a base dell’offerta amichevole. Anche il merito della vertenza induce a ritenere, peraltro, che la resistenza della società convenuta sia da giudicare come retta da colpa grave è sufficiente richiamare gli elementi sin qui illustrati e, in particolare, la serie di omissioni, negligenze ed imprudenze che, in una serie causale univoca, ha condotto all’interruzione della linea telefonica ai danni della P Ebbene, è noto che il concetto di colpa grave” sussiste quando la parte di osservare la benché minima diligenza nella verificazione dei necessari presupposti proposizione della domanda giudiziale per la difesa in giudizio. Diligenza che consente di avvedersi dell'infondatezza della propria pretesa e di prevedere le conseguenze propri atti. In estrema sintesi, l’esercizio dell’azione è stato gravemente imprudente” Cass. civ., sez. III, sentenza n. 327 del 12 gennaio 2010 . Ne discende l’esigenza di sanzionare la parte convenuta. L’importanza di sanzionare l’utilizzo abusivo del processo è, in tempi recenti, confermata dai più attuali interventi del Legislatore ad es., l’art. 55 legge 7 agosto 2012 n. 134 introduce in seno alla legge 24 marzo 2001, n. 89, l’art. 2, comma 2-quinquies che esclude espressamente il diritto all’indennizzo ex lege pinto per la parte condannata ex art. 96 c.p.c. stessa rilevanza assume la condotta abusivo nei rapporti tra parte sostanziale e parte processuale, in quanto ai sensi dell’art. 10 del Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, in caso di Responsabilità processuale aggravata il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile in astratto. Si tratta di un nuovo assetto ordinamentale, in cui il Legislatore scende in campo a proteggere interessi pubblici primari, risultando, allora, corrette quelle letture interpretative che hanno proposto di leggere l’art. 96 comma III c.p.c. in termini di sanzione processuale civile” e, cioè, in termini di risarcimento del danno con funzione non meramente riparatoria ma sanzionatoria 1 . Il modello della sanzione processuale civile” trova, peraltro, conferma concettuale nel nuovo art. 5-quater, l. 89/2001, grimaldello normativo espressamente rubricato SANZIONI PROCESSUALI” in cui si prevede che, in caso di domanda inammissibile ovvero manifestamente infondata, il giudice possa condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000. In altri termini, il legislatore conferma che, nell’Ordinamento processual-civilistico, il provvedimento definitivo di un procedimento ben può essere accompagnato da una condanna a somme di denaro che non ha funzione riparatoria bensì sanzionatoria 2 . In ordine ai rilievi critici relativi all’art. 96 comma III c.p.c. aventi ad oggetto l’aporia in cui si incorrerebbe, aderendo alla tesi qui seguita, poiché la somma di denaro non viene versata all’Erario ma al privato, si reputano condivisibili le obiezioni sollevate dall’Autorevole Dottrina in realtà, si risarcisce, mentre si sanziona. In caso abuso del processo, la parte vincitrice del giudizio, certamente sopporta un nocumento. La più recente giurisprudenza di Cassazione, infatti, ha abbandonato il vecchio indirizzo ermeneutico che richiedeva, ai fini configurabilità del pregiudizio ex art. 96 c.p.c., la prova” del danno nell’attuale dinamica processuale, all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza 3 . Emerge, allora, come la condanna ex art. 96 comma III c.p.c. abbia natura anfibologica lo Stato sanziona mentre il giudice risarcisce. Anfibologia strutturale da intravedere nella doppia anima dell’istituto resta un risarcimento copre un danno presunto”4 della parte ma ha funzione sanzionatoria il giudice rende la condanna consapevole degli importanti effetti che essa avrà anche fuori” dal singolo processo e per rimarcare la disapprovazione per l’utilizzo emulativo dello strumento processuale . In ordine alla quantificazione del danno, si reputa di aderire ai rilievi dottrinali e giurisprudenziali che attingono ai criteri adottati per il ristoro indennitario del processo di durata irragionevole. Il processo che dura oltre durata ragionevole è ingiusto e causa un danno pari ad Euro 500-1.500 per anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi ma anche il processo retto da abuso è ingiusto e, pertanto, medesimo valore può essere utilizzato nel ristoro. Nel caso di specie, si stima equo liquidare euro 1.500,00 tenuto conto della qualità soggettiva della ricorrente consumatore e della durata del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale di Varese, sezione Prima Civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone, nel procedimento sommario di cognizione l’anno 2012, letto ed applicato l’art. 702-ter, comma V, c.p.c. ACCOGLIE la domanda della parte ricorrente per le ragioni di cui in parte motiva, e per l’effetto accerta e dichiara il grave inadempimento di T S.P.A., in persona del legale rappresentante protempore, nei confronti di gp, per la illecita interruzione del servizio di telefonia in data 16 agosto 2011 CONDANNA la convenuta, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore della ricorrente, della somma di Euro 2.592,00 maggiorata degli interessi di mora al saggio legale, con decorrenza dalla odierna ordinanza e sino al soddisfo CONDANNA la convenuta T S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente gp, liquidate in complessivi euro 1.550,00. Vanno aggiunti il rimborso dell’Iva e del Cpa. condanna la convenuta t s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ex art. 96 comma III c.p.c., alla somma di Euro 1.500,00 in favore della gp, oltre interessi legali dalla odierna pronuncia e sino al soddisfo. MANDA alla cancelleria per quanto di competenza. L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione Note 1 Senza esaustività Trib. Varese, sez. Luino, ord. 23 gennaio 2010 in Foro Italiano, 2010, 7–8, I, 222 v. Trib. di Piacenza, sez. civ., sentenza 22 novembre 2010, est. Morlini in Guida al dir., 2011, 3 Tribunale di Piacenza, sez. civile, sentenza 7 dicembre 2010, est. Coderoni v. anche Trib. Verona, ord. 1 ottobre 2010 Trib. Verona, ord. 1 luglio 2010 Trib. Verona, sez. III civ., sentenza 20 settembre 2010 Tribunale di Roma, sez. XI civile, sentenza 11 gennaio 2010 in Giur. Merito, 2010, 9 Trib. Prato 6 novembre 2009, Trib. Milano 29 agosto 2009 Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia, sentenza 9 dicembre 2010 Trib. Varese, sez. I civ., sentenza 30 ottobre 2009 in Giur. di Merito, 2010, 2, 431 e in Questa Riv. 2010, 387 ss. Tribunale di Rovigo, sez. distaccata di Adria, sentenza 7 dicembre 2010, est. Martinelli Trib. Minorenni Milano, decreto 4 marzo 2011, Pres. Villa, est. Mastrangelo Trib. Lamezia Terme, sez. civ., sentenza 11 giugno 2012, Pres. est. Giusi Ianni da ultimo v. Trib. Monza, sez. III civ., est. S. Giani, sentenza 19 giugno 2012 e Trib. Roma, sez. XII civ., sentenza 27 aprile 2012 giudice F. Ranieri , entrambe in www.ilcaso.it. In particolare, il Tribunale di Monza est. Silvia Giani afferma Il causare la proliferazione di giudizi che si sarebbero potuti evitare costituisce abuso dello strumento processuale in contrasto con l'inderogabile dovere di solidarietà sociale che osta all'esercizio di un diritto con modalità tali da arrecare un danno ad altri soggetti che non sia inevitabile conseguenza di un interesse degno di tutela dell'agente. L’abuso dello strumento processuale si rintraccia, in particolare, nella condotta del creditore che, a torto, richieda somme a titolo di interessi frutti di calcoli matematici sbagliati, senza alcuna disponibilità al chiarimento e confronto con il debitore, pur richiesto. L’abuso viene sanzionato con condanna ex art. 96 comma III c.p.c. Trib. Lamezia Terme, sez. civ., sentenza 11 giugno 2012 Pres. est. Giusi Ianni statuisce l’art. 96 comma III c.p.c. mira a colpire le condotte contrarie al principio di lealtà processuale art. 88 c.p.c. nonché quelle suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del giudizio e proprio in forza degli interessi pubblicistici che mira a realizzare è attivabile d’ufficio, senza la richiesta della parte e senza che quest’ultima dimostri di aver subito un danno alla propria persona o al proprio patrimonio in conseguenza del processo. 2 Analoga previsione è contenuta nel Codice del Processo Amministrativo d.lgs. 194/2010 , all’art. 26, comma II, già oggetto di interpretazione da parte del Supremo Consesso Amministrativo, nella pronuncia Cons. Stato, sez. V, sentenza 17 maggio 2012 n. 2821 Pres. Baccarini, est. Buricelli La disposizione di cui all’art. 26, comma 2, cod proc. amm., nuovo testo, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera f del d. lgs. n. 195 del 2011, è la seguente il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio” 3 Cass. civ., sez. III, sentenza 23 agosto 2011 n. 17485, Pres. Petti, est. D’Amico Rv. 619077 . Si tratta di un diritto da potersi definire vivente”. Deve, infatti, rilevarsi che le Sezioni Unite della Corte hanno affermato che, ai fini del riconoscimento del danno da responsabilità aggravata il giudice può fare riferimento a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente Cass. civ., Sez. Un., 9 febbraio 2009 n. 3057 . Secondo Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12 ottobre 2011 n. 20995/11, risulta inoltre possibile ritenere che, riconosciuta la temerarietà della lite, un danno di natura non patrimoniale sofferto dalla parte vittoriosa si verifichi sotto il profilo di una lesione dell'equilibrio psico-fisico, affermando che il danno rilevante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., può desumersi in base a nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo art. 111 Cost., comma 2 e della L. n. 89 del 2001 c.d. legge Pinto , secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l’id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario, e, per di più, non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente , causano ex se anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa Cass. n. 24645 del 2007 v. anche Cass. n. 10606 del 2010 . 4 Il danno è presunto e non in re ipsa. E’ presunto poiché si ricava da fatti noti di comune esperienza.