Non è automatico il risarcimento all'assicurato per la condotta anticoncorrenziale dell'assicurazione

Nei primi anni 2000 avevano trovato spazio, in più di qualche occasione, titoli relativi alla notizia di condanne da parte dei giudici di pace alle assicurazioni per illecito aumento del costo della polizza assicurativa, in virtù del cd. cartello” anticoncorrenziale, ovvero l'accordo stretto da 39 compagnie assicurative sanzionate dall'Isvap per pratiche anticoncorrenziali.

Dopo che in un primo tempo la Cassazione sentenza n. 17475 del 9 dicembre 2002 aveva confermato la natura di azione di risarcimento di natura contrattuale e quindi la competenza del giudice di pace, le Sezioni Unite n. 2207 del 4 febbraio 2005 avevano chiarito come in realtà l'azione esperita dall'assicurato non configurasse né un risarcimento contrattuale né un indebito ex art. 2033 c.c. bensì fosse un'azione di nullità e di risarcimento del danno prevista dall'art. 33 della l. 287/1990, pertanto di competenza della Corte d'Appello. Peraltro, modificata la competenza, non era mutato l'indirizzo, ovvero quello di condannare la compagnia assicurativa di turno si veda ad esempio Corte d'Appello Napoli, sentenza n. 1310 del 3 maggio 2005 . In questo filone si inserisce anche la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che giunge all'attenzione della Terza Sezione. Devono essere valutati anche gli elementi di prova offerti dall'assicuratore . La Corte d'Appello aveva basato la sua condanna sulla sanzione irrogata all'assicurazione dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, senza svolgere alcun accertamento al fine di verificare il nesso di causalità tra l'intesa anticoncorrenziale e il danno affermato come subito dall'assicurata. Nel cassare la decisione della Corte d'Appello, la Terza Sezione con efficace sintesi ridistribuisce gli oneri probatori di danneggiato e assicurazione, nonché il percorso logico che deve essere seguito dal giudice di merito. Quanto all'assicurato, questi ha l'onere di allegare la polizza assicurativa contratta quale condotta finale del preteso danneggiante e l'accertamento, in sede amministrativa dell'intesa anticoncorrenziale quale condotta preparatoria . Quanto al giudice, potrà desumere l'esistenza del nesso causale tra quest'ultima [la condotta preparatoria n.d.s.] e il danno lamentato anche attraverso criteri di alta probabilità logica o per il tramite di presunzioni senza però omettere di valutare gli elementi di prova offerti dall'assicuratore . Dal canto suo l'assicurazione dovrà offrire elementi di prova che possano servire a provare contro le presunzioni o a dimostrare l'intervento di fattori causali diversi, che siano stati da soli idonei a produrre il danno, o che abbiano, comunque, concorso a produrlo . Via libera alla liquidazione equitativa del risarcimento, ma al netto delle imposte. Un altro profilo che viene cassato è quello della liquidazione del danno subito dall'assicurato. Infatti mentre viene confermato che il giudice possa liquidare in via equitativa il danno, le somme che l'assicurazione ha incassato nel premio a titolo di imposte e oneri devono essere detratte dal totale versato dall'assicurato, e pertanto il giudice dovrà calcolare l'eventuale danno sulla sola somma netta.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 luglio - 18 ottobre 2012, n. 17884 Presidente Finocchiaro – Relatore Spirito Svolgimento del processo La F. citò in giudizio la AXA Ass.ni per la restituzione della somma che sosteneva essere stata indebitamente percepita dalla convenuta sotto forma di aumento ingiustificato del premio per polizza RC auto, in base ad una intesa restrittiva della concorrenza costituita tra imprese as-sicuratrici ed accertata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La Corte d'appello di Napoli ha accolto la domanda con la sentenza che ora la AXA Ass.ni spa impugna per cassazione attraverso quattro motivi. Non si difende l'intimata. Motivi della decisione Il quesito collegato al primo motivo chiede di sapere se, di fronte ad un accertamento dell'AGCM di un'intesa solo potenzialmente restrittiva della concorrenza, può il giudice di merito accogliere una domanda risarcitoria senza chiedere all'attore di provare il danno subito ed il nesso di causalità. Il quesito di cui al secondo motivo chiede di sapere se il giudice può porre quale elemento che costituisce la premessa per risalire ad un fatto ignoto una decisione di una Autorità Amministrativa che non abbia accertato l'esistenza del fatto suppostamente noto se, inoltre, il giudice che ricorra all'utilizzo delle presunzioni semplici sia autorizzato a non tener conto di una pluralità di elementi contrari e sia obbligato a motivare le ragioni per le quali ha escluso l'esistenza di elementi presuntivi contrari a quelli da lui adottati per la formazione del proprio convincimento. Il terzo motivo censura la sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla prova statistica. Il quesito collegato al quarto motivo chiede di sapere se il potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa esoneri colui che si duole di avere subito un danno patrimoniale dall'onere di dimostrarne la sussistenza. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati. Le problematiche poste dal ricorso in esame sono state già affrontate e risolte dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che l'azione risarcitoria, proposta dall'assicurato - ai sensi del 2 comma dell'art. 33 della legge n. 287 del 1990 norme per la tutela della concorrenza e del mercato - nei confronti dell’assicuratore che sia stato sottoposto a sanzione dall'Autorità garante per aver partecipato ad un'intesa anticoncorrenziale tende alla tutela dell'interesse giuridicamente protetto dalla normativa comunitaria, dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale a godere dei benefici della libera competizione commerciale interesse che può essere direttamente leso da comportamenti anticompetitivi posti in essere a monte dalle imprese , nonché alla riparazione del danno ingiusto, consistente nell'aver pagato un premio di polizza superiore a quello che l'assicurato stesso avrebbe pagato in condizioni di libero mercato. In siffatta azione l'assicurato ha l'onere di allegare la polizza assicurativa contratta quale condotta finale del preteso danneggiante e l'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale quale condotta preparatoria e il giudice potrà desumere l'esistenza del nesso causale tra quest'ultima ed il danno lamentato anche attraverso criteri di alta probabilità logica o per il tramite di presunzioni, senza però omettere di valutare gli elementi di prova offerti dall'assicuratore che tenda a provare contro le presunzioni o a dimostrare l'intervento di fattori causali diversi, che siano stati da soli idonei a produrre il danno, o che abbiano, comunque, concorso a produrlo. Accertata, dunque, l'esistenza di un danno risarcibile, il giudice potrà procedere in via equitativa alla relativa liquidazione, determinando l'importo risarcitorio in una percentuale del premio pagato, al netto delle imposte e degli oneri vari Cass. 2 febbraio 2007, n. 2305 e tutte le successive conformi tra le quali Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640 26 maggio 2011, n. 11610 20 giugno 2011, n. 13486 9 maggio 2012, n. 7039 . La sentenza impugnata non s'è attenuta al principio sopra enunciato, avendo ritenuto sussistere il danno in relazione alla sanzione irrogata alla compagnia dall'Autorità Garante, definitivamente confermata dal giudice amministrativo, senza svolgere alcun accertamento, neanche mediante consulenza tecnica, in ordine ai fatti allegati dalla compagnia, al fine di verificare il nesso di causalità tra l'intesa e il danno e senza detrarre dal premio lordo le somme non incassate dall'assicuratore perché relative a imposte e oneri. La sentenza deve essere, dunque, cassata ed il giudice del rinvio si adeguerà all'enunciato principio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche perché provveda sulle spese del giudizio di cassazione.