L’alunna si infortuna durante l’ora di ginnastica: scuola sempre condannata per responsabilità contrattuale

Nel caso di sinistri e di lesioni autoprocurate dagli alunni in capo alla scuola non si ravvisa una responsabilità ex art. 2048, bensì una contrattuale ha violato gli obblighi di vigilanza e di cura.

È questo il maggior pregio della sentenza n. 1959 del Tribunale di Lecce depositata lo scorso 11 settembre, che altrimenti sarebbe stata un’ordinaria decisione sul risarcimento danni. La vicenda affrontata. Una ragazza non eseguiva correttamente l’esercizio appena spiegato dal docente di educazione fisica e, malgrado fossero state adottate tutte le misure atte a prevenire sinistri, si infortunava cadendo per aver appoggiato male il piede a terra. Si procurava una grave lesione una frattura bimalleolare esposta con lussazione esposta tibiotarsica destra , giudicata guarita, dopo oltre un anno, con postumi permanenti pari al 18%. La scuola, malgrado avesse agito correttamente, è stata condannata per responsabilità contrattuale e non extracontrattuale ai sensi dell’articolo 2048 cc a rifondere i danni patrimoniale e biologico, ma non quello morale, solo perché non è stato adeguatamente provato. Corretta qualificazione della responsabilità . È stata esclusa la colpa dei precettori ex articolo 2048 cc perché nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'articolo 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, all'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante Cass. S.D. n. 9346/2002 . In tal senso, peraltro, si esprime tutta la giurisprudenza successiva, di legittimità e di merito cfr., tra le altre, Trib. Milano 19 gennaio 2004, Trib. Ancona 19 settembre 2005, Trib. Milano 15 ottobre 2005, Cass. n. 244S6/05, Trib. Salerno 4 gennaio 2007, Trib. Milano 3 aprile 2008, Trib. Milano 18 marzo 2009, Trib. Bari 24 aprile 2009 . La ragazza ha assolto al suo onere probatorio, circoscritto al verificarsi dell’infortunio durante l’ora di educazione fisica, mentre la scuola non ha dimostrato che esso era dovuto a caso fortuito, né la sussistenza di tutte le condizioni e di tutti i requisiti per il corretto svolgimento dell'esercizio, che per giunta era la prima volta che veniva eseguito dalla classe . Dall’istruttoria, anzi, è emerso che i tappetini usati non erano adeguatamente imbottiti, bensì troppo sottili ed inadatti ad attutire gli urti e perciò l’istituto è stato sanzionato. Si noti come questa nuova ottica possa far incrementare le condanne delle scuole, anche se hanno agito correttamente, perché una volta provato il rapporto negoziale la condanna scatta quasi in automatico, come esplicato dal giudice nel passaggio sopra riportato. Non risarcibile il danno morale . Il G.I. rileva come le moderne esegesi della giurisprudenza e della dottrina relativa agli artt. 138 e 139, DLgs 209/2005 Codice delle assicurazioni private , pur individuando una pluralità di voci di danno liquidabile, li raggruppano in due maxicategorie patrimoniale e non patrimoniale danno biologico e danno morale . Nella fattispecie possono essere refusi solo il patrimoniale ed il biologico, atteso che la ragazza non ha provato la lesione alla sua integrità psico-fisica, né la stessa può essere presunta.

Tribunale di Lecce, sentenza 20 giugno - 11 settembre 2012, numero 1959 Giudice dott.ssa Michela DeLecce Fatto e diritto Preliminarmente si evidenzia che la presente sentenza viene redatta ai sensidell'articolo 132 comma 2 numero 4 c.p.c., così come modificato dalla legge numero 69/09. La domanda ha per oggetto l' accertamento della responsabilità deiconvenuti nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subitidall'attrice, a seguito della caduta avvenuta nella palestra della scuola il29.1.2001, durante l'ora di educazione fisica, ed in particolare in occasionedell'esercizio della cavallina, effettuato senza il preventivo riscaldamentomuscolare e la necessaria preparazione con la condanna dei convenuti alrelativo risarcimento e con vittoria di spese e compensi di lite. Costituitisi, il Ministero e l'Istituto scolastico hanno contestato le avversededuzioni e pretese, chiedendo il rigetto della domanda hanno comunquechiesto ed ottenuto di chiamare in causa la Generali Assicurazioni s.p.a., afini di manleva, la quale pure si è costituita. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta econ l'assunzione della prova orale per come ammessa, nonché conl'espletamento di una C.t.U. medico-legale. Premesso che non è in discussione il fatto materiale verificatosi, cioè lacaduta della S. all'esito di un esercizio alla cavallina, durante l'ora diEducazione fisica, va rilevato che nel caso di danno cagionatodall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico edell 'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, attesoche - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda diiscrizione, con la conseguente ammissione del!'allievo alla scuola,determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a caricodell 'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumitàdell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica intutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri dannoa se stesso e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico -tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapportogiuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro delcomplessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo diprotezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo undanno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per ilrisarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico edell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'articolo 1218 c. c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nelcorso dello svolgimento del rapporto, all'altra parte incombe l'onere didimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa nonimputabile nè alla scuola nè all'insegname. Cass. S.D. numero 9346/2002 . Intal senso, peraltro, si esprime tutta la giurisprudenza successiva, dilegittimità e di merito cfr., tra le altre, Trib. Milano 19.1.04, Trib. Ancona19.9.05, Trib. Milano 15.10.05, Cass. numero 244S6/05, Trib. Salerno 4.1.07,Trib. Milano 3.4.08, Trib. Milano 18.3.09, Trib. Bari 24.4.09 . Su tali premesse, allora, poiché la prospettazione in fatto della vicenda restaidentica, è possibile operare una riqualificazione giuridica della pretesaattorea, riconducendola all'ambito della responsabilità contrattuale deiconvenuti, nonostante l'originaria invocazione della fattispecie di cuiall'articolo 2048 C.C. Ciò comporta, quanto all'onere probatorio, che l'istantedeve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento delrapporto, mentre l'altra parte deve dimostrare che l'evento è stato cagionatoda una causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante cfr. lagiurisprudenza sopra riportata . Orbene, dalla prova testimoniale assunta emerge che, durante la lezione dieducazione fisica di che trattasi, il docente ha fatto eseguire ai discenti degliesercizi di riscaldamento e quindi ha spiegato loro, oralmente, le modalità diespletamento dell'esercizio della cavallina, sistemando, nelle immediatevicinanze dell'attrezzo, un tappetino di quelli utilizzati per gli addominali, alfine di attutire l'impatto dell'urto a terra degli arti. L'assunto dell' attrice, espresso nel cono del suo interrogatorio formale,secondo cui la medesima sarebbe stata affetta da tendinite e perciò non ingrado di effettuare l'esercizio in questione, cui si sarebbe sottoposta solo per non contraddire l'autoritario professore, è rimasto, in verità, privo diriscontro obiettivo, ed appare comunque poco verosimile infatti, da un lato,il C.t.U. non ha appurato alcuna pregressa patologia significativa, idonea adincidere in qualche modo sull'evento per cui è causa dall'altro, davvero nonsi comprende per quale 'sadica' ragione un professore imponga o pretenda atutti i costi l'esecuzione di un esercizio, se l'alunna non è nelle condizionifisiche di espletarlo. Ciò nondimeno, devono ravvisarsi gli estremi della responsabilità deiconvenuti, atteso che, dimostrata dall' attrice la, peraltro non contestata,verificazione dell'evento nel corso dell'orario scolastico e dello svolgimentodella lezione di educazione fisica, e dunque soddisfatto dalla medesima ilrelativo onere probatorio, i primi non hanno invece fornito sufficientedimostrazione della riconducibilità dell' evento ad una causa non imputabilealla scuola. Sicuramente la Saracino si è fatta male perché è caduta male, perché hamesso male il piede arrivando, dopo il volteggio, sul tappetino. Ma iconvenuti avrebbero dovuto provare l'asserito carattere fortuito di simileevento, previa dimostrazione della sussistenza di tutte le condizioni e di tuttii requisiti per il corretto svolgimento dell'esercizio, che per giunta era laprima volta che veniva eseguito dalla classe, ed in particolare dellaadeguatezza delle spiegazioni offerte dal docente sulle sue modalità, dellasufficienza del preventivo riscaldamento, della idoneità di quel o di queitappetini usati, che invece - stando alle dichiarazioni rese da tre degli alunnidell' epoca, presenti nell' occorso - erano destinati ad altra funzione, eranosottili e comunque non imbottiti e perciò inadatti ad attutire l'urto. Nulla di tutto ciò risulta fornito dal Ministero e dall'Istituto, che si sonolimitati a dedurre la riferibilità al fortuito della caduta della Saracino e dellesue conseguenze, così non adempiendo in maniera efficace all'onereprobatorio sui medesimi incombente. Di qui l'accoglimento della domanda nell' anumero In ordine al quantum, sotto il profilo patrimoniale l'attrice ha prodottodocumentazione attestante le spese mediche sostenute, pari a complessivieuro 156,32, la cui congruità è stata confermata dal c.t.u. Detta somma,costituendo un debito di valore, deve essere rÌvalutata secondo indici Istat esugli importi anno per anno rivalutati e vanno applicati, dalla data del sinistro,gli interessi al tasso legale. Sotto il profilo non patrimoniale, la domanda è stata articolata nelle dueclassiche voci del danno alla persona, c0stituite dal c.d. danno biologico edanno morale. In proposito, non si può non ricordare l'intervento delleSezioni Unite della Cassazione con la sentenza numero 26972/08, con cui è statoaffermato che il danno non patrimoniale, previsto dall'articolo 2059 c.c., ècategoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorievariamente denominate e si identifica con il danno determinato dalla lesionedi interessi inerenti la persona non connotatida rilevanza economica,l'ambito della cui risarcibilità si ricava dalla individuazione delle norme cheprevedono siffatta tutela, posto che trattasi di danno caratterizzato da tipicitàe dunque risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui lalesione abbia riguardato specifici diritti inviolabili della persona riconosciutidalla Costituzione. In simile prospettiva, allora, le tradizionali distinzioni tradanno morale, danno biologico, danno esistenziale, danno da perdita delrapporto parentale ecc. non corrispondono ad autonome ipotesi di dannorisarcibile, bensì svolgono una funzione meramente descrittiva del tipo dipregiudizio subito dal soggetto che gli ha cagionato, per l'appunto, un dannonon patrimoniale. E così la formula ' danno morale' descrive, tra i varipossibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dallasofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza lacui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dellaesistenza del danno, ma solo della quantlfi'cazione del risarcimento . E' solo a fini descrittivi che nel caso di lesione del diritto alla salute articolo 32 Cost. , si impiega un nome parlando di danno biologico. Ci siriferisce in tal modo ad una figura che ha amto espresso riconoscimentonormativo negli articolo 138 e 139 d-lgs. numero 209/2005, recante il Codice delleassicurazioni private, che individuano il danno biologico nella lesionetemporanea o permanente all 'integrità psicofisica della persona suscettibiledi accertamento medico-legale che esplica un 'incidenza negativa sulleattività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita deldanneggiato, indipendentemente da eventualiripercussioni sulla suacapacità di reddito , e ne danno una definizione suscettiva di generaleapplicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisitidi una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In tale senso, ecioè come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni danno morale, danno biologico, danno da pel'dita del rapporto parentale adottate dalle sentenze gemelle del 2003, e recepite dalla sentenza17.233/2003 della Corte Costituzionale. . E' evidente, alla luce di quanto fin qui richiamato della sentenza in esame,che deve considerarsi un'unica categoria di danno, rispetto alla quale tali'voci' servono soltanto a descrivere i possibili profili dell'unico ed unitariopregiudizio prospettato, nella consapevolezza che, in ogni caso, èfondamentale ed imprescindibile la prova di tale pregiudizio da parte delsoggetto onerato, cioè del danneggiato. Orbene, nella specie la S. ha sicuramente provato di avere ricevutouna effettiva lesione dell'integrità psico-fisica, medicalmente riscontrabileed in effetti riscontrata, oltre che dalla documentazione prodotta, dalla c.t.u.espletata. Invece, nessuna prova concreta è stata obiettivamente fornita inordine al c.d. danno morale, che è rimasto privo di qualsivoglia riscontroprobatorio, né, per la concreta entità del pregiudizio di che trattasi, puòritenersi sussistente in via logico-presuntiva. Pertanto, alla luce delle risultanze della e.t.u., deve rilevarsi che l'odiernaistante ha subito, a seguito del sinistro in questione, che le ha cagionato una'frattura bimalleolare esposta con lussazione esposta tibiotarsica destra',un'i.t.t. di 100 giorni ed un'i.t.p. al 50% di 150 giorni ed al 25% di 150giorni, mentre i postumi permanenti sono quantificabili nel 18% non èrisultata alcuna particolare incidenza sulla capacità lavorativa né è statodedotto quale sia quella specifica . Ciò significa che va riconosciuto in suofavore un risarcimento pari ad euro 9.171,50 per l'i.t. e ad euro 40.000,00per l'i.p. il primo calcolo si fonda sull'attuale quantificazione del valoregiornaliero dell'i.t., il secondo sulla liquidazione delle c.d. macropermanentigià applicata in questo distretto ed equitativamente aggiornata, posto chel'attrice non ha richiesto l'applicazione delle c.d. tabelle milanesi Cass.numero 12408/2011 . Tali importi, essendo determinati all'attualità devono esseredevalutati fino alla data del sinistro e SUlla somma anno per anno rivalutatavanno quantificati gli interessi legali Cass. S.u. numero 1712/1995 . L'accoglimento della domanda comporta, dunque, la condanna deiconvenuti, che però vanno tenuti indenni dalla Compagnia assicurativachiamata in causa rispetto alle somme dovute alI' attrice a titolo dirisarcimento del danno subito, non essendo in discussione la sussistenzadella copertura assicurativa ed il consequenziale obbligo della Società. Le spese processuali, liquidate nel dispositivo, seguono il criterio dellasoccombenza, così come quelle della espletata c.t.u. P.Q.M. il Tribunale di Lecce in composizione monocratica, in persona del Giudicedott.ssa Michela De Lecce, definitivamente pronunziando sulla domandaproposta da S.A., con atto di citazione notificato l' 11.2.2003,nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,in persona del Ministro p.t., e dell'Istituto di Istruzione SecondariaSuperiore 'Cataldo Agostinelli' di Ceglie Messapica, in persona delDirigente scolastico, con la chiamata in causa della Compagnia diAssicurazioni Generali s.p.a., in persona del l.r.p.t., così provvede accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i convenuti obbligati e licondanna al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma dieuro 49.327,82, oltre rivalutazione mondaria ed interessi legali nei terminidi cui in motivazione condanna la Generali s.p.a., In persona del l.r.p.t., a tenere indenni iconvenuti delle somme dovute alla Saracino condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, delle speseprocessuali, che liquida in euro 464,00 per spese vive, euro 2.500,00 perdiritti, euro 3.000,00 per onorario, oltreaccessori come per legge, salvol'obbligo di manleva della Compagnia assicurativa pone a carico dei medesimi convenuti le spese di c.t.u.