Lettera diffamatoria o diritto di critica? Il contesto politico-sindacale salva il mittente

La Cassazione conferma la decisione dei giudici di secondo grado di dare rilievo al contesto politico-sindacale in cui i fatti sono maturati, non accordando il risarcimento alla parte dichiaratasi danneggiata.

Il caso. Il presidente di una società di servizi, partecipata al 97% dall’Unione Sindacale Territoriale della CISL, aveva inviato lettere diffamatorie alla UST, originate dalla disapprovazione della nomina di un nuovo amministratore delegato della stessa società di servizi di cui lui era presidente , effettuata dal consiglio di amministrazione. Risarcimento danni, anzi no. Se in primo grado veniva accordato il risarcimento per il contenuto diffamatorio delle missive, in appello veniva ribaltato il verdetto, dove venivano disposte le conseguenti restituzioni. Il contesto politico-sindacale evita la condanna al risarcimento. Il dirigente sindacale locale della CISL chiamato in giudizio, propone ricorso per cassazione. Ma gli Ermellini concordano con i colleghi della Corte territoriale, che hanno dato rilievo al contesto politico-sindacale in cui gli stessi sono maturati, trattandosi di società satelliti”, collaterali” agli organismi sindacali in senso stretto e rinvenendo la continenza dell’espressione nano politico” proprio in tale contesto . Nulla di fatto, quindi. Il ricorso viene rigettato e diritto di critica confermato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 12 giugno – 18 luglio 2012, n. 12403 Presidente Preden – Relatore Carluccio Rilevato in fatto che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione che la relazione ha concluso nel senso della inammissibilità dei motivi per difetto di autosufficienza e violazione dell’art. 366, n. 6 cod. proc.civ., evidenziando che, delle due lettere predisposte dal G. , il ricorrente si è limitato a riprodurre solo i contenuti denunciati come diffamatori, e, precisamente la Segreteria UST viene definita come composta da persone senza scrupoli” e l'ulteriore frase non credo che la CISL di Ascoli Piceno meriti un Presidente che lo auspica l'attuale Segreteria UST e cioè a loro immagine e somiglianza, molto accomodante, soprattutto nelle assunzioni dei figli, dirigenti o gli amici di famiglia, di basso profilo, amante delle feste e soprattutto politicamente in linea con la Segreteria UST della sua cerchia” lett. del 24 agosto 2001 la Segreteria UST e i suoi amici di cordata di basso profilo, barzellettieri, gai e con tante amenità in testa. In altre parole nani politici” lett. 29 agosto 2001 cfr. p. 3 ricorso mentre, sempre secondo la relazione, sarebbe stata necessaria la riproduzione integrale delle suddette missive che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte. Considerato in diritto che nella adunanza camerale il ricorrente ha messo in evidenza che le parti riprodotte delle lettere consentirebbero alla Corte di decidere nel merito che il Collegio condivide tale osservazione che, pertanto, va osservato in fatto, riprendendo la relazione che D.C. , dirigente sindacale locale della CISL, proponeva domanda di risarcimento dei danni subiti per il contenuto diffamatorio di due lettere inviate da G. - Presidente di una società di servizi CSU , partecipata al 97% dalla Unione Sindacale Territoriale UST della CISL — ad altri organismi sindacali. Lettere che sarebbero state originate dalla disapprovazione, da parte del G. , della nomina di un nuovo amministratore delegato della CSU, di cui era Presidente, effettuata dal Consiglio di amministrazione della stessa CSU che la domanda veniva accolta dal Tribunale di Ascoli Piceno che la Corte di appello di Ancona accoglieva l'appello del G. e rigettava la domanda, disponendo le conseguenti restituzioni sentenza del 3 luglio 2010 che avverso la suddetta sentenza, D.C. propone ricorso per cassazione con due motivi che resiste con controricorso G. , proponendo ricorso incidentale subordinato relativo al quantum che, decidendo sui ricorsi riuniti, va osservato in diritto che con i due motivi del ricorso principale, strettamente connessi, D.C. si duole, deducendo insufficienza e contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 21 Cost., 51 e 595 cod. pen., della riconduzione della fattispecie all'esercizio del diritto di critica, in ambito politico sindacale che, sostanzialmente, la censura è incentrata sui difetti motivazionali e volta a prospettare alla Corte una diversa valutazione dei fatti che, in particolare, si prospetta che l'evento sarebbe maturato fuori dall'ambito politico-sindacale, venendo in rilievo una società di capitali che la Corte ha utilizzato fatti pratiche nepotistiche non riferibili al soggetto diffamato, e attività quelle conviviali valutate positivamente che erroneamente si è valutata continente l'espressione nano politico” che, invece, il Collegio ritiene che il giudice di merito abbia valutato i fatti con argomentazioni logicamente corrette, dando rilievo al contesto politico-sindacale in cui gli stessi sono maturati, trattandosi di società satelliti , collaterali agli organismi sindacali in senso stretto e rinvenendo la continenza dell'espressione nano politico” proprio in tale contesto riconducendo, poi, allo stesso contesto quel nucleo di verità storica accertata costituita dal pratiche nepotistiche e conviviali nell'ambiente che, pertanto, il ricorso principale deve essere rigettato che, con seguentemente, resta assorbito il ricorso incidentale subordinato proposto dal G. che, in ragione del diverso esito della controversia nei due gradi di merito, ritiene la Corte che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese processuali del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte di Cassazione decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale subordinato compensa integralmente le spese processuali del giudizio di cassazione.