Scontro auto-moto, morto il motociclista. Irragionevole la presenza dei due mezzi in uno spazio ristretto?

Questione riaperta dai giudici di terzo grado, nuovamente in ballo la richiesta di risarcimento avanzata dai parenti della vittima. Evidenti le lacune nella pronuncia d’Appello in merito alla ricostruzione della dinamica dell’incidente da approfondire il nodo della presunta impossibile contemporanea presenza dei veicoli in uno spazio limitato.

Tamponamento da parte della moto o manovra di sorpasso azzardata da parte dell’automobile? E, soprattutto, presunzione di pari responsabilità applicabile? Per dare una risposta, e sciogliere tutti i dubbi – rilevanti soprattutto sul fronte del risarcimento dei danni –, è necessario valutare attentamente la dinamica, innanzitutto alla luce delle lesioni riportate dai due veicoli. Evitando di ragionare a livello di semplici ipotesi Cassazione, ordinanza numero 12405, Sesta sezione Civile, depositata oggi . Corresponsabilità? Epilogo drammatico per un incidente tra un motociclo e un’automobile il motociclista perde la vita. Il caso, ovviamente, si trasferisce in un’aula di giustizia pomo della discordia è l’individuazione delle responsabilità del sinistro e il relativo calcolo del risarcimento dei danni. In primo grado viene accolta la domanda dei parenti della vittima difatti, i giudici applicano la presunzione di pari responsabilità, e quindi ritengono legittimo il risarcimento dei danni rispetto a conducente e proprietaria dell’automobile, da un lato, e rispetto alla compagnia assicuratrice, dall’altro. Ma la prospettiva viene ribaltata in Appello nessuna pari responsabilità , perché i giudici ritengono che il sinistro era stato causato dal tamponamento dell’autovettura da parte del motociclo , con conseguente presunzione di mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del motociclo . Dinamica oscura. Troppi coni d’ombra, però, secondo il legale che rappresenta i parenti della vittima, rimangono ancora da illuminare E questo è l’obiettivo del ricorso depositato in Cassazione, e centrato proprio su quegli elementi, ossia le lesioni riportate dai due veicoli e la ricostruzione della dinamica proposta in Appello, che, ad avviso del legale, debbono portare a rimettere di nuovo in discussione la vicenda giudiziaria. Ebbene, la tesi proposta dal legale viene accolta dai giudici della Cassazione, i quali evidenziano le lacune presenti nella decisione presa in secondo grado. In questa ottica si collocano, innanzitutto, quegli elementi materiali, ossia deformazioni interne del passaruota destro dell’automobile, rotazione della sospensione destra , che vanno considerati come possibili indicatori di un urto dell’auto in fase di rientro dopo il sorpasso . Ancora più decisivo, però, è l’omesso esame, da parte dei giudici in Appello, delle conseguenze derivanti dalla posizione dell’auto che era a circa un metro e mezzo dalla banchina su questo punto, in particolare, si è illogicamente desunto, dalla distanza di un metro e mezzo del punto d’urto dalla banchina, la circostanza della irragionevolezza di ipotizzare la contemporanea presenza di entrambi i mezzi in tale spazio mentre, evidenziano i giudici di terzo grado, da ciò avrebbe potuto ipotizzarsi, stante l’accertata collisione tra il lato destro posteriore dell’auto e il lato sinistro anteriore della moto, la posizione della moto come affiancata all’auto . Evidenti, quindi, le incongruenze nella ricostruzione proposta in secondo grado, ricostruzione, peraltro, fondata su ipotesi che fanno a pugni coi fatti. E tali incongruenze andranno risolte nuovamente in Corte d’Appello, a cui i giudici affidano nuovamente la questione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 12 giugno – 18 luglio 2012, n. 12405 Presidente Preden – Relatore Carluccio Ritenuto che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., e stata redatta relazione che la relazione ha il seguente contenuto 1. I congiunti di L.C., deceduto in esito alla collisione del motociclo da lui condotto con l’autovettura guidata da G., di proprietà di A., vedevano accolta, dal Tribunale di Livorno, in applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 cod. civ., la domanda di risarcimento dei danni subiti nei confronti del conducente, della proprietaria dell’automobile e della relativa compagnia assicuratrice. La Corte di appello di Firenze, in accoglimento dell’appello principale della Sara Assicurazioni e del G., rigettava la domanda. Riteneva che il sinistro era stato causato dal tamponamento dell’autovettura da parte del motociclo e non dal rientro a destra da parte dell’automobile dopo il sorpasso del motociclo, con conseguente presunzione di mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del motociclo e inapplicabilità della presunzione di pari responsabilità sentenza del 29 aprile 2010 . 2. Avverso la suddetta sentenza, M.C., C.C., G.C. e M.C. propongono ricorso per cassazione con due motivi. Resistono con controricorso O.G. e A.A., oltre a Sara Assicurazioni Spa. E’ applicabile razione temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 1. Con il primo motivo si denuncia omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, rispetto a fatti decisivi ai fini della ricostruzione della dinamica dell’incidente, nel senso della collisione avvenuta in fase conclusiva della manovra di sorpasso del motociclo da parte della autovettura. In effetti dal raffronto tra la motivazione della sentenza impugnata e le censure avanzate dai ricorrenti, esplicate attraverso la riproduzione in ricorso degli atti processuali richiamati, emerge che la decisione - non ha dato adeguata risposta alle censure, avanzate in sede di giudizio di merito dal consulente di parte, in ordine a elementi deformazioni interne del passaruota destro dell’auto, rotazione della sospensione destra , possibili indicatori di un urto dell’auto in fase di rientro dopo il sorpasso - ha omesso di valutare le conseguenze derivanti dalla posizione dell’auto, pur riconoscendo che l’auto era a circa a un metro e mezzo dalla banchina - ha illogicamente desunto dalla distanza di un metro e mezzo del punto d’urto dalla banchina la circostanza della irragionevolezza di ipotizzate la contemporanea presenza di entrambi i mezzi in tale spazio, mentre da ciò avrebbe potuto ipotizzarsi, stante l’accertata collisione tra il lato destro posteriore dell’auto e il lato sinistro anteriore della moto, la posizione della moto come affiancata all’auto - ha insufficientemente motivato, in ordine alla incompatibilità delle affermazione del teste rispetto alla dinamica del sinistro, avendo assunto come accertato l’avvenuto tamponamento. Pertanto il motivo va accolto, con rinvio al giudice del merito affinché, nel rivalutare la dinamica del sinistro, tenga conto delle omissioni e illogicità evidenziate. 2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione dell’art. 2054, primo comma, cod. civ. per essere stato applicato sul presupposto dell’accertato tamponamento, resta assorbito. che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte. Considerato che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione che i rilievi, mossi dai controricorrenti con identiche memorie, non sono idonei ad inficiare le argomentazioni della relazione che, in particolare, non è ravvisabile rivalutazione del merito quando, come nel caso di specie, il ricorso censuri la motivazione della sentenza impugnata individuando omissioni ed illogicità che, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze la quale, in diversa composizione, rivaluterà la dinamica del sinistro, tenendo conto delle emissioni e illogicità evidenziate, e provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La corte di cassazione accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.