Genitori senza reddito, figlio investito e gravemente invalido: nessun risarcimento per l’ipotesi di un contributo al bilancio familiare

Terribile impatto in strada un bambino viene investito riportando gravissime lesioni. Risarciti i danni subiti dalla vittima e dai suoi genitori. Unico capitolo escluso quello relativo alla prospettiva, ritenuta non probabile, che il minore, una volta cresciuto, avrebbe aiutato economicamente i propri genitori.

Famiglia in gravi difficoltà economiche, col marito disoccupato e con la moglie casalinga. E con l’aggiunta del dramma terribile vissuto per il grave incidente che ha coinvolto l’unico figlio. Evidenti le lesioni, evidenti le ripercussioni, che legittimano la richiesta di risarcimento avanzata dalla coppia. Eccezion fatta, però, per il capitolo dei danni patrimoniali futuri , quello relativo, cioè, alla ipotesi – certa, secondo i due genitori – che il figlio avrebbe sicuramente dato un contributo a migliorare la situazione patrimoniale familiare Cassazione, ordinanza numero 11812, Sesta sezione Civile, depositata oggi Vita interrotta Momento assolutamente traumatico, quello che rompe gli equilibri umani di una famiglia già a confronto con una situazione economica difficile tutto in pochi secondi, quando l’unico figlio, minorenne, viene investito in pieno, mentre attraversa la strada, da un’automobile. Gravissime le lesioni subite, che cambiano la vita del bambino – rimasto gravemente invalido – e quella dei suoi genitori, che, non a caso, aprono una battaglia legale per ottenere il risarcimento dei danni fisici, patrimoniali e morali subiti . Ma le richieste avanzate vengono accolte solo parzialmente. Nessun dubbio sul quantum relativo alla persona rimasta vittima dell’incidente, mentre, secondo i giudici – anche quelli di Cassazione, a cui la questione è già stata posta una volta –, ai genitori andava risarcito solo il danno morale non quello patrimoniale indiretto , perché non era possibile e verosimile l’ipotesi della contribuzione in favore dei genitori da parte del bambino – ora divenuto maggiorenne – una volta arrivato all’età adulta in piena salute. Leggere il futuro Ma in occasione della ‘seconda puntata’ in Cassazione i due genitori pongono in discussione non solo il quantum del risarcimento per il danno morale ma anche, anzi soprattutto, il mancato riconoscimento dei danni patrimoniali futuri , legati, come detto, alla prospettiva – bruciata dall’incidente – della crescita del figlio, di una sua occupazione e di un suo contributo al bilancio familiare. Sul primo fronte, però, i giudici di terzo grado non transigono la cifra stabilita in Appello è ritenuta congrua alla luce della particolare relazione affettiva con la vittima, della gravità delle lesioni da questa riportate e dell’aggravamento delle condizioni di salute del padre, etiologicamente connesse all’infortunio occorso al figlio . Sul secondo fronte, molto più complesso e delicato, viene sottolineato il fatto che, pur essendo documentato lo stato di disoccupazione del padre e di casalinga della madre nel periodo immediatamente successivo all’incidente , nulla era stato dimostrato sulla situazione occupazionale del padre in epoca successiva, sulle condizioni patrimoniali della madre e sulla presenza di altri figli . Viene così superato anche il richiamo, avanzato dal legale dei coniugi, al dato di fatto della perdita del posto di lavoro dell’uomo e dell’ aggravamento delle condizioni di quest’ultimo. Lacuna fondamentale, secondo i giudici, è la non probabilità che il figlio, una volta inserito nel mondo del lavoro, avrebbe contribuito al sostentamento della famiglia di origine , anche tenndo presente la condizione economica e l’ età dei due genitori. Per questo, non è riconoscibile il risarcimento per i danni patrimoniali futuri .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 12 giugno – 12 luglio 2012, n. 11812 Presidente Preden – Relatore Amendola Svolgimento del processo e motivi della decisione È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti. Il relatore, cons. A.A. esaminati gli atti, osserva 1. U.L. e T.R., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore T.L., convennero in giudizio F.C. e Zurigo Assicurazioni s.a. chiedendo il risarcimento dei danni fisici, patrimoniali e morali subiti dal figlio, nonché di quelli da essi stessi patiti, in conseguenza del sinistro avvenuto in Monza l’11 novembre 1992, allorché T.L., nel mentre attraversava a piedi la strada, era stato investito dall’autovettura condotta dal C., assicurata con la predetta società. I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono le avverse pretese. Il Tribunale di Monza accolse parzialmente la domanda, riconoscendo un concorso di colpa del minore e del C. nella causazione del sinistro e, dato atto che, a seguito di pagamento di acconti, erano state versate complessivamente lire 500.000.000, condannò i convenuti a corrispondere 1’ulteriore somma di lire 46.974.500. Su gravame degli attori, la Corte d’appello di Milano, in data 24 gennaio 2003, in parziale riforma della sentenza impugnata, determinò in lire 242.299.500, oltre accessori, il credito degli istanti. 2. Contro tale pronuncia proposero congiuntamente ricorso per cassazione U.L., T.R. e T.L., divenuto maggiorenne nelle more. Il Supremo Collegio, con sentenza n. 8546 del 14 gennaio 2008, ritenuti fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, cassò la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti, affermando che un danno morale per i due genitori era certamente configurabile e che del pari andava accertato se fosse o meno ipotizzabile, in capo agli stessi, un danno patrimoniale futuro, tenuto conto che questo andava attribuito ove fosse risultato, anche in base a fatti notori e dati di comune esperienza, che una contribuzione della vittima in favore dei genitori sarebbe stata possibile e verosimile. Riassunto il giudizio, il giudice di rinvio con sentenza del 3 giugno 2010, ha condanna F.C. e Zurich Insurance Company S.A. al risarcire a T.R. e a T.R. il danno morale dagli stessi patito, danno complessivamente liquidato in curo 89.420,00, oltre rivalutazione e interessi, mentre ha rigettato la domanda volta al riconoscimento del danno patrimoniale indiretto. 3. Per la cassazione di detta pronuncia ricorrono U.L. e T.R., formulando tre motivi. Resistono con controricorso F.C. e Zurich Insurance PLC, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, affidato a un solo mezzo. 3. I ricorsi possono essere trattati in carriera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. Il ricorso principale appare destinato al rigetto. Queste le ragioni. Il giudice di merito, premesso che gli appellanti avevano quantificato il danno morale da essi patito in euro 89.420.00, e cioè in misura pari alla metà della metà del danno biologico - posto che questo andava una prima volta diviso per due, in ragione del concorso di colpa del figlio nella causazione del sinistro, e ulteriormente diviso per due, in applicazione, dei criteri di misurazione del danno morale generalmente adottati - ha liquidato a U.L. e a T.R. il predetto importo, e cioè esattamente la somma di euro 89.420,00, ritenendola congrua in considerazione della particolare relazione affettiva degli stessi con la vittima, della gravità delle lesioni da questa riportate, e dell’aggravamento delle condizioni di salute del padre, eziologicamente connesse all’infortunio incorso al figlio. Con riferimento al danno patrimoniale futuro, ha invece osservato la Corte territoriale che la relativa domanda doveva essere rigettata perché, se era documentato lo stato di disoccupazione del padre e di casalinga della madre nel periodo immediatamente successivo all’incidente, nulla era stato tuttavia dimostrato sulla situazione occupazionale del padre in epoca successiva, sulle condizioni patrimoniali della madre e sulla presenza di altri figli, il che rendeva impossibile qualsivoglia giudizio prognostico, anche in base a fatti notori e a dati di comune esperienza, in ordine alla verosimiglianza di una contribuzione della vittima in favore dei genitori. 4. Ciò posto, i primi due motivi di ricorso, con i quali gli impugnanti denunciano vizi motivazionali e violazione degli artt. cod. civ. e 185 cod. pen., in relazione alla quantificazione del danno morale e al riconoscimento dello stesso in maniera unitaria in capo ai prossimi congiunti della vittima, piuttosto che in maniera individuale e personalizzata, sono privi di pregio. Per vero le critiche articolare dai ricorrenti non solo attengono a profili di stretto merito del convincimento del giudice a quo, ma appaiono strumentali e speciose, nella misura in cui, senza contestare che la Corte ha attribuito agli appellanti proprio la somma da essi, a tale titolo, comandata, vengono a prospettare una pretesa mancanza di chiarezza della pronuncia impugnata, laddove è per contro evidente che la somma attribuita dal giudice di merito va ripartita in parti eguali tra i due genitori. Né peraltro siffatta decisione si presta a essere sindacata in quanto arbitrariamente riduttiva, considerato che ciò di cui si discute è pur sempre il danno morale delle vittime secondarie dell’infortunio, la cui valutazione in termini di minore entità, rispetto al danno morale patito dal soggetto direttamente leso dall’infortunio, non appare affatto irragionevole. 5. Destituito di ogni fondamento è anche il terzo motivo di ricorso. Con esso gli impugnanti Denunciano vizi motivazionali con riferimento al rigetto della domanda di attribuzione dei danni patrimoniali futuri, decisione che non avrebbe tenuto conto della perdita del posto di lavoro del padre, dell’aggravarsi delle condizioni di salute dello stesso, e della gravità delle lesioni subite dal figlio. Sennonché i parametri evocati sono all’evidenza distonici rispetto al tipo di pregiudizio del quale i ricorrenti hanno chiesto il ristoro. E invero il danno di cui si discute compete solo qualora appaia probabile - sulla base di oggettivi e ragionevoli criteri prognostici, rapportati il caso concreto, nonché di parametri di regolarità causale - che il figlio, una volta inserito nel mondo del lavoro, avrebbe contribuito al sostentamento della famiglia di origine, tenuto conto della condizione economica dei genitori, della loro età, di quella del minore gravemente invalido nonché della prevedibile entità del reddito di costui, fermo, peraltro, che spetta pur sempre ei qui dicit l’onere di allegare e provare le predette circostanze confr. Cass. civ. 28 agosto 2008, n, 18177 . E di tali principi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corre, il giudice di merito ha fatto coerente e corretta applicazione. 6. Nel rigetto del ricorso principale resterà assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato spiegato da F.C. e da Zurich Insurance PLC”. Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, alla quale il ricorrente non ha del resto neppure replicato. Ne deriva che il ricorso principale deve essere rigettato, mente resta assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.200,00 di cui euro 3.000,00 per onorari , oltre IVA e CPA, come per legge.