Epilazione laser sì, ma solo se eseguito da personale sanitario

L’epilazione laser è una pratica medica e, in quanto tale, deve essere eseguita da personale medico o comunque da ausiliari con competenza qualificata e sempre sotto la supervisione di un sanitario.

L’utilizzo di pratiche mediche da parte di soggetto non abilitato, a parte gli eventuali risvolti d’ordine penale, costituisce di per sé atto illecito, quindi fonte di responsabilità civile, che obbliga al risarcimento del danno. Lo ha deciso il Tribunale di Modena con la sentenza n. 947/2012, depositata il 14 giugno. Il caso. Una donna si sottoponeva ad un trattamento di epilazione radicale al mento. 10 sedute, più un successivo trattamento da cui erano derivate cicatrici nella regione del mento trattata, valutabili come postumi da danno permanente e danno estetico al volto. La donna, pertanto, chiedeva la condanna della società al risarcimento dei danni. Sussiste il nesso causale. Nella fase istruttoria il CTU affermava la sussistenza del nesso causale tra gli esiti cicatriziali riscontrati e i trattamenti di epilazione laser. Il consulente precisava che anche quando la scelta dello strumento viene effettuata in maniera corretta in funzione del trattamento che si deve eseguire, esiste sempre un rischio di effetti temporanei . E, se la scelta dello strumento non è corretta, si possono provocare vere e proprie ustioni, e talora infezioni, con frequente formazione di cicatrici permanenti . Ma - si legge ancora nella consulenza tecnica - sia che si tratti dell’uno o dell’altro tipo, il laser utilizzato per gli interventi di epilazione, se non bene adoperato, può provocare lesioni da energia termica . Ci vuole almeno la supervisione di un sanitario. In conclusione, viene altresì specificato che l’uso dello strumento dovrebbe essere riservato a personale medico o comunque ad ausiliari con competenza qualificata e sempre sotto la supervisione di un sanitario . Cosa che, nel caso di specie, non è accaduta. Sì al risarcimento. In sostanza, l’utilizzo di pratiche mediche da parte di soggetto non abilitato, a parte gli eventuali risvolti d’ordine penale, costituisce di per sé atto illecito, quindi fonte di responsabilità civile, che obbliga al risarcimento del danno. Inoltre, il giudice riconosce alla danneggiata anche il diritto al risarcimento del danno da ritardato adempimento dell’obbligazione risarcitoria.

Tribunale di Modena, sez. II Civile, sentenza 19 aprile – 14 giugno 2012, n. 947 Giudice Pagliani Svolgimento del processo 1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza. Motivi della decisione 2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. ad opera della legge 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione. 3. L'attrice chiede la condanna della S.r.l. al risarcimento dei danni riportati in conseguenza di trattamenti di epilazione al viso, e sostiene che nel giugno 2000, presso il Centro , sito in si è sottoposta ad un trattamento di epilazione radicale, metodo Laser , al mento, trattamento durato dieci sedute, e che nel novembre 2001 si è sottoposta ad un successivo trattamento, e che, infine, le sono derivati esiti cicatriziali nella regione del mento trattata, valutabili come postumi da danno permanente e danno estetico al volto. Parte convenuta, dopo la contestazione inizialmente svolta all'atto della costituzione, non si è presentata a rendere l'interpello deferitole, nonostante la regolare notifica, non è comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni, e non ha depositato conclusionale e replica. 4. La materialità dei fatti è provata per la sostanziale concordanza delle versioni di entrambe le parti, ricavabili dagli atti, in ordine agli elementi essenziali di tempo, luogo e persone, nonché per gli esiti dell'istruttoria esperita, quali la mancata risposta all'interrogatorio formale, da valutare, ai sensi dell'art. 232 c.p.c, come ammissione delle circostanze dedotte in interpello, atteso il complessivo comportamento processuale, e l'esito della consulenza tecnica d'ufficio. Le altre risultanze di causa sono indiscutibili e concernono la documentazione sanitaria, controllata anche da parte del consulente tecnico d'ufficio, concernenti le conseguenze lesive del trauma subito dall'attrice e la documentazione delle spese mediche. La consulenza tecnica d'ufficio effettuata in istruttoria afferma, inoltre, la sussistenza di nesso causale tra gli esiti cicatriziali riscontrati e i trattamenti di epilazione laser di cui è causa, ritenendo quindi le lesioni traumatogeneticamente compatibili. 5. Merita riportare un passo della consulenza tecnica d'ufficio, totalmente condivisibile e pienamente esplicativo dell'evento Dopo il secondo trattamento sono residuati esiti cicatriziali in regione mentoniera e sottomandibolare sx permangono inoltre in sede elementi piliferi spessi e di colorito scuro che la p. continua a rimuovere autonomamente con l'uso di pinzette. Quanto agli esiti cicatriziali, sia pur minimali, è possibile riconoscere la loro compatibilità con lesioni da ustione ed, in ultima analisi, con un utilizzo inadeguato dello strumento laser. Si tratta di strumenti che utilizzano fasci di luce monocromatica emessa ad una determinata lunghezza d'onda che viene assorbita da determinate strutture target , in questo caso dalla melanina contenuta nei follicoli piliferi e nei melanociti del derma per questi trattamenti vengono generalmente utilizzati strumenti laser a Neodimio-Yag o ad Alessandrite o crisoberillio . L'energia luminosa assorbita dai cromofori viene trasformata in energia termica calore che causa la necrosi e la distruzione dei follicoli piliferi per aumento della temperatura locale per fototermolisi selettiva . Anche quando la scelta dello strumento viene effettuata in maniera corretta in funzione del tipo di trattamento che si deve eseguire, esiste sempre un rischio di effetti temporanei che vanno dal dolore locale immediato più o meno intenso , all'arrossamento della cute, al gonfiore. Alcuni laser sono dotati di un meccanismo di raffreddamento allo scopo dì ridurre questo tipo di rischi. Se invece la scelta del laser non è corretta o non viene applicata in maniera corretta, specie in relazione all'intensità del raggio ed alla durata dell'applicazione, si possono provocare vere e proprie ustioni, e talora infezioni, con frequente formazione di cicatrici permanenti. Sia che si tratti dell'uno o dell'altro tipo, il laser utilizzato per gli interventi di epilazione, se non bene adoperato, può provocare lesioni da energia termica e quindi ustioni di 2° grado per necrosi coagulativa dei tessuti colpiti. Il laser infatti pur agendo selettivamente sui tessuti contenenti pigmento melanico, può venire assorbito non solo dal cromoforo melanina contenuto nelle strutture pilifere provocando ad esse un danno termico, ma anche dai melanociti dello strato basale dell'epidermide, più superficiali, contenenti lo stesso pigmento melanico. Potendo pertanto agire sulla melanina presente al di fuori del bulbo pilifero, in caso di uso non accurato dello strumento, si possono provocare danni da ustione anche ai tessuti epidermici, con conseguente necrosi coagulativa degli stessi. Nel caso in esame, gli esiti cicatriziali, invero di modesta entità, rilevati in regione mentoniera e sottomandibolare, appaiono compatibili con esiti di lesioni da ustione e quindi, con criterio di probabilità, correlabili al trattamento estetico praticato alla p. Un uso non accurato dello strumento, per eccessiva intensità del raggio laser o per eccessiva durata dell'applicazione e quindi del tempo di esposizione all'azione del laser della parte trattata, potrebbe nel caso in esame aver provocato dette lesioni. Tale ipotesi sembra suffragata dal fatto che tanto dall'indagine anamnestica, quanto dall'esame documentale, con particolare riferimento alle schede dell'Istituto compilate in occasione delle visite preliminari, non è documentata la presenza di tali esiti in epoca precedente ai trattamenti praticati non è neppure emerso che la p. abbia praticato in epoca successiva altri trattamenti analoghi e/o equivalenti nella regione anatomica interessata e/o che abbia mai manifestato condizioni patologiche cutanee acne, altre malattie cutanee, traumi o microtraumi nelle sedi interessate precedenti o successive ai trattamenti stessi. Va sottolineato inoltre che il tipo di intervento praticato non presentava problemi di particolare difficoltà, sia per la tecnica utilizzata, che per le condizioni della paziente precedenti il trattamento, posto che, lo si ripete, alle due visite preliminari non sembra fossero state riscontrate condizioni cutanee anomale tali da controindicare il trattamento stesso. Quanto alla tecnica utilizzata, va comunque considerato che essa configura tutte le caratteristiche dell'atto medico e pertanto l'uso dello strumento dovrebbe essere riservato a personale medico o comunque ad ausiliari con competenza qualificata e sempre sotto la supervisione di un sanitario . 5. L'ultimo passo assume particolare rilievo nella fattispecie la consulenza tecnica d'ufficio fa notare che la tecnica utilizzata essa configura tutte le caratteristiche dell'atto medico e pertanto l'uso dello strumento dovrebbe essere riservato a personale medico o comunque ad ausiliari con competenza qualificata e sempre sotto la supervisione di un sanitario cosa che, invece, nel caso concreto, non è accaduta. L'utilizzo di pratiche mediche da parte di soggetto non abilitato, a parte gli eventuali risvolti d'ordine penale, costituisce di per sé atto illecito e, avendo generato danno alla persona, fonte di responsabilità civile, parte attrice ha assolto l'onere probatorio a lei spettante del rapporto causale tra la cosa e l'evento ed ha assolto l'onere di provare tutti gli elementi della responsabilità, compreso quello della colpevolezza della condotta lesiva. 6. I dati di fatto di cui sopra sono sufficienti ad affermare la responsabilità di parte convenuta. Accertata, dunque, la responsabilità, occorre soffermarsi sulla liquidazione del danno alla persona, da qualificarsi senz'altro come ingiusto ai sensi degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c., perché lesivo dell'integrità personale, del diritto alla salute ed alla integrità psicofisica. Parte attrice, di quasi ventidue anni al momento dell'ultimo trattamento, ha riportato un danno alla sua salute permanente e valutabile nella misura del 1% in base alla CTU , con conseguenze di natura prevalentemente estetica. Il danno biologico va liquidato in base ai criteri tabellari previsti dalle tabelle modenesi, conformi a quelle milanesi. Tale danno va calcolato nell'importo complessivo di euro 1.230,00 l'importo va accresciuto di una percentuale, valutabile equitativamente in un quarto, avendo l'evento di cui è causa prodotto anche un ulteriore danno non patrimoniale, ed è pertanto da riconoscere il ristoro per la sofferenza morale derivante dall'incidenza estetica delle conseguenze lesive, in una zona come il volto e in particolare il mento, da considerare come fatto dannoso più intensamente offensivo per una donna in giovane età. A titolo complessivo per il danno non patrimoniale così descritto comprensivo della c.d. personalizzazione va, quindi, liquidata la somma di euro 1.282,47, in valore attuale previa devalutazione in relazione all'epoca del fatto . 7. Secondo la consulenza tecnica d'ufficio la danneggiata non risentirà delle conseguenze dell'incidente sul piano della produzione del reddito. Non va quindi risarcito il danno da lucro cessante. Vanno infine riconosciute le spese mediche sostenute dall'attore, consistenti dell'esborso per la consulenza tecnica di parte, e dunque va riconosciuta equitativamente la somma di euro 400,00. 8. La danneggiata ha poi diritto al risarcimento del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria, danno che secondo ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, può essere liquidato con l'attribuzione degli interessi, il cui tasso va stabilito tenendo conto di tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso, da rapportarsi non alla somma rivalutata al momento finale della liquidazione, ma a quello della aestimatio del debito e cioè al valore del bene al momento dell'illecito e ai successivi mutamenti del potere d'acquisto della moneta fino al momento della decisione e pertanto sulle frazioni di capitale via via rivalutato cfr. Cass. S.U. 17/2/95 n° 1712, poi seguita da numerose pronunce conformi v., ad es., Cass. 10/3/2000, n. 2796 . Alla luce degli esposti criteri, il danno in questione può essere liquidato, ad avviso del giudicante, mediante attribuzione degli interessi al tasso legale vigente per ogni periodo considerato, da conteggiarsi sulla somma via via rivalutata con cadenza periodica ed a partire dall'importo risarcitorio determinato al momento del fatto illecito. In definitiva la somma complessivamente dovuta a titolo di danno non patrimoniale per danno alla salute, comprensiva delle spese mediche e del danno da ritardo con interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati , viene determinata in euro 2.582,49. 9. Le spese seguono la soccombenza e dunque si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara tenuta e condanna S.r.l. a corrispondere a la somma di euro 2.582,49, oltre gli interessi legali su detta somma dal deposito della presente sentenza fino al saldo effettivo dichiara tenuta e condanna altresì S.r.l. a rifondere a le spese di consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata in corso di causa, nonché le spese processuali, liquida nella somma di complessivi euro 2.000,00, di cui euro 200,00 per spese, euro 800,00 per competenze ed euro 1.000,00 per onorari, oltre ad accessori dovuti per legge.