Il tamponatore è presuntivamente colpevole

Secondo il disposto dell'art. 149, comma 1, Codice della strada, il conducente deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. A carico del tamponante viene posta una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, cui consegue ineluttabilmente l'inapplicabilità della previsione di pari responsabilità contenuta nell’art. 2054 c.c Ciò implica che sarà onere del tamponante provare il proprio esonero di responsabilità ove non sia in grado di farlo, ne conseguirà l'affermazione di esclusiva responsabilità.

Così si esprime la sentenza n. 10719/12, depositata il 27 giugno dalla Cassazione Civile. Il caso. Sia il Giudice di Pace che il successivo Tribunale quale giudice di appello hanno statuito la concorrente e pari responsabilità nella causazione di un tamponamento. L'unico teste escusso aveva confermato il mero accadimento del fatto storico-tamponamento, senza però fornire argomenti a favore o contro uno dei due conducenti. Così, per l'appunto, il Giudice di Pace, prima, e il Tribunale, poi, avevano ritenuto applicabile la presunzione di pari responsabilità prevista nel 2° comma dell'art. 2054 c.c. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli . La sentenza del Tribunale di Napoli viene impugnata sia sotto il profilo della violazione e mancata applicazione dell'art. 149 del codice della strada, sia sotto il profilo della omessa motivazione. Si presume la colpa del tamponante. Con decisione estremamente sintetica e chiara la Terza Sezione cassa la sentenza d'appello, motivando che tale decisione contraddice il principio di diritto, del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte ex plurimis Cass. nn. 3282/2006 11444/98 8917/95 5672/90 3343/90 e dal quale non v'è ragione di discostarsi, secondo cui per il disposto dell'art. 149, comma 1 C.d.s. il conducente deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede . Applicato ad un tamponamento, come nel caso di specie, ciò significa inevitabilmente che a carico del tamponante viene posta una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza cui consegue ineluttabilmente l'inapplicabilità della previsione di pari responsabilità contenuta nel 2054 c.c Ciò significa che sarà onere del tamponante provare il proprio esonero di responsabilità, e ove non sia in grado di farlo dovrà conseguirne l'affermazione di esclusiva responsabilità. Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Come è noto, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato è fissato dall'art. 112 c.p.c., e non consente al giudice di riconoscere alle parti più di quanto le stesse abbiano specificamente chiesto. Ebbene, anche sotto tale profilo la sentenza di secondo grado viene cassata, avendo per l'appunto il giudice deciso in termini di pari responsabilità quando il danneggiato aveva formulato solo la domanda in termini di responsabilità esclusiva.

Corte di Cassazione, sez. VI-3 Civile, sentenza 11 – 27 giugno 2012, n. 10719 Presidente Finocchiaro – Relatore Ambrosio Svolgimento del processo Con sentenza in data 18.09.2010 il Tribunale di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice di pace della stessa città di rigetto della domanda di risarcimento danni da incidente stradale proposta da S.M. nei confronti della S.r.l. SLAP e della s.p.a. UNIPOL Assicurazioni, compensando tra le parti le spese del grado Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione S.M. formulando tre motivi. Non hanno svolto attività difensiva nè la SLAP S.r.l., nè la UGF s.p.a. ex UNIPOL . Motivi della decisione 1. Con i motivi di ricorso si denuncia 1 violazione e mancata applicazione degli articolo 149 C.d.S., 2697 cod. civ. in ragione dell’acclarata dinamica di cui all’evento de quo onde inferirne la presunzione di colpa a carico del tamponante e per l’effetto l’esclusiva responsabilità ex art. 2043-2054 cod. civ. violazione e mancata applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. 2 violazione e mancata applicazione degli articolo 115, 116 e 132 n. 4 cod. proc. civ., omessa motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. 3 violazione e mancata applicazione degli articolo 112 e 339 cod. proc. civ 1.1. I primi due motivi investono il punto centrale della decisione che - muovendo da una diversità di versioni, quale emergente dalle allegazioni difensive della parte e dalle dichiarazioni del teste, circa la posizione da fermo, quasi fermo o in via di rallentamento del veicolo del M. e dall’ulteriore rilievo che l’unico teste si era limitato a dichiarare solo l’avvenimento del fatto in senso storico-fenomenico” nel senso che si ricavava semplicemente che si era verificato un tamponamento” - ha ritenuto che la conseguenza non è l’inattendibilità del teste e quindi la denuncia del medesimo per falsa testimonianza, ma la applicazione della presunzione di pari concorso ex art. 2054 cc perché non superata da parte attrice”. 1.2. I due motivi - che si esaminano congiuntamente perché strettamente connessi - appaiono manifestamente fondati, vuoi sotto il profilo della violazione di legge, vuoi sotto il profilo del vizio motivazionale. Invero - una volta escluso che vi fosse motivo di dubitare dell’attendibilità del teste il processo argomentativo, in base al quale viene valutato il materiale probatorio e ritenuta applicabile la presunzione di responsabilità, si rivela del tutto incongruente, se non inconsistente. Inoltre la decisione contraddice il principio di diritto, del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte ex plurimis Cass., n. 3282/2006 Cass., n. 11444/98 Cass., n. 8917/95 Cass., n. 5672/90 Cass., n. 3343/90 , e dal quale non v’è ragione di discostarsi, secondo cui, per il disposto dell’art. 149, comma 1, C.d.S. T.U. del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 , sostanzialmente riproduttivo dell’art. 107 C.d.S. previgente, il conducente deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuta collisione pone a suo carico una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con conseguente inapplicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 2, e onere del guidatore di dimostrare che il mancato, tempestivo arresto del mezzo e il successivo impatto sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili confr. Cass. civ. 21 settembre 2007, n. 19493 . 2. L’ultimo motivo investe il punto della decisione che - muovendo dalla considerazione che l’attore non ha mai proposto domanda per l’accertamento e la condanna in via concorsuale della controparte e dall’ulteriore rilievo che, nelle conclusioni dell’atto di appello, era invocata l’affermazione di esclusiva responsabilità dell’altra parte - ha affermato che, pur essendo errata la decisione del primo giudice con riferimento all’art. 2054 cod. civ., doveva, comunque, farsi applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in tal modo escludendo anche di poter dichiarare la responsabilità concorrente tra le parti. 2.1. Il motivo appare manifestamente fondato. Invero la regola della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. quale espressione del principio dispositivo non consente al giudice di riconoscere ad una parte più di quanto essa abbia specificamente domandato in altri termini se l’attore avesse richiesto affermarsi la responsabilità del convenuto a titolo di concorso di colpa, non avrebbe potuto il giudice riconoscere la responsabilità esclusiva del convenuto ma non viceversa. D’altra parte dal tenore della stessa decisione appare chiaro che al Tribunale fosse devoluto l’intero merito della controversia. In definitiva il ricorso va accolto ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di altro giudice, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Napoli in persona di altro giudice.