Infortunio a scuola: se c’è incertezza sul luogo del sinistro l’assicurazione non risponde

Rigettato per manifesta infondatezza un ricorso per insufficiente motivazione in tema di risarcimento danni per infortunio all’interno di un edificio scolastico.

Non sussiste il vizio di omessa motivazione La Suprema Corte, in seguito a trattazione in camera di consiglio, rigetta il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva escluso la responsabilità dell’assicurazione e del Ministero dell’Istruzione per un infortunio avvenuto, a dire del ricorrente, all’interno di una scuola. Argomentando sulle caratteristiche del vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c., la sentenza in commento afferma che tale vizio sussiste solo nei casi in cui sia riscontrabile – nella parte motiva della sentenza di merito - il mancato esame dei punti decisivi della controversia. Il difetto di motivazione non consiste, perciò, in un apprezzamento dei fatti, da parte del giudice, diverso e difforme da quello prospettato dal ricorrente, ma solo in una carenza di logicità e coerenza delle argomentazioni che motivano la decisione in relazione alle circostanze di fatto che emergono dalle risultanze probatorie. se dall’istruttoria non risulta con certezza che l’infortunio sia avvenuto all’interno della scuola e il giudice ne dà conto . Nel caso di specie, le deposizioni testimoniali risultavano contraddittorie sul punto focale della vicenda il luogo in cui l’infortunio, per il quale si chiedeva il risarcimento dei danni patiti, si era verificato. Secondo il giudice di legittimità, la sentenza impugnata ha fornito una valutazione completa delle risultanze probatorie, all’esito della quale non è emerso con certezza se il sinistro si fosse verificato nei locali scolastici o altrove. Data l’incertezza sui caratteri essenziali del fatto storico che ha dato origine al ricorso in particolare sul luogo del sinistro , il giudice di merito ha correttamente stabilito – sulla base di quanto risultava dall’istruttoria - che la responsabilità per il danno da infortunio non fosse ascrivibile né all’assicurazione né al Ministero dell’Istruzione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 20 marzo – 7 maggio 2012, numero 6845 Presidente Preden – Relatore Armano Premesso in fatto è stata depositata la seguente relazione 1. - Con sentenza del 28-10-89 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del tribunale di rigetto della domanda proposta da D.V nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e dell'Allianz Assicurazioni s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito di un infortunio riportato a scuola. La Corte di appello ha ritenuto che il D. non aveva fornito la prova di essere caduto durante le ore di lezione nel cortile dell'istituto scolastico e di aver riportato lesioni a causa della caduta. Propone ricorso V D. con un motivo. Non presentano difese il Ministero dell'Istruzione,Università e Ricerca e l'Allianz Assicurazioni s.p.a 2. - Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio articolo 375 c.p.c. e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono 2.1. Con l'unico motivo viene denunziato vizio di motivazione ex articolo 360 numero 5 cod.proc.civ. ed error in iudicando. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito ha erroneamente attribuito rilievo probatorio alla circostanza che il D. rimase a scuola dopo l'incidente e che i genitori non si recarono a prenderlo ha erroneamente ritenuto che vi era confusione sul luogo dove era avvenuto l'incidente, mentre sul punto avrebbe dovuto privilegiare la testimonianza di G.A. , unico presente al momento dei fatti ha omesso di dare adeguato rilievo alla certificazione ospedaiiera definita impropriamente cartula ha erroneamente ritenuto che il padre del D. aveva omesso di denunziare l'incidente alla scuola. 2.2. Si osserva che sotto l'apparente denunzia di vizio di motivazione il ricorrente richiede a questa Corte un riesame del merito della controversia con una valutazione delle risultanze probatorie diversa da quella motivatamente fatta propria dai giudici di merito. Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex articolo 360, numero 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. 2.3.Nel caso di specie la Corte di Appello ha operato una valutazione completa delle risultanze probatorie ritenendo che il ricorrente, cui incombeva l'onere, non ha fornito la prova del verificarsi dell'evento dannoso nella scuola. Sul punto la Corte ha affermato che le dichiarazioni di G.A. , unico teste presente ai fatti, non hanno trovato convincente conferma nelle altre risultanze istruttorie, risultando anzi smentite dalle affermazioni dei testi D'. e D.P. e dalla deposizione dello stesso padre del D. che le deposizioni testimoniali sono contraddittorie anche sul luogo dove sarebbe avvenuto il sinistro che il D. assumeva di essere stato visitato presso un ospedale solo alle ore 21 del giorno dell'incidente, ma aveva prodotto un documento che non era un referto medico che il padre dell'alunno non aveva formalmente denunciato l'incidente alla scuola. Della linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità,mentre l'impugnazione si risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella del giudice di merito il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione. Si propone pertanto il rigetto del ricorso. La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti. Non sono state depositate conclusioni scritte né memorie. Ritenuto in diritto A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Il ricorso deve essere rigettato essendo manifestamente infondato. Nulla per le spese in considerazione dell'assenza di difese degli intimati. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.