Il proprietario delle reti (acqua e fogna) risponde dei danni anche se gli allacciamenti sono abusivi

L’Ente proprietario della strada e delle relative condutture risponde dei danni causati al cittadino dalla tracimazione della fogna.

Fatti di cronaca anche abbastanza recenti hanno portato in primo piano l’inadeguatezza della nostra rete infrastrutturale. Fin troppo spesso non ci si rende conto che strade ed impianti, progettati decine di anni fa, risultano ormai inadeguati a soddisfare le esigenze degli abitanti insediati con la conseguenza che fatti del tutto naturali, quali per esempio un acquazzone, possono portare a conseguenze tragiche. Nel caso di cui ci occupiamo la tracimazione della fogna aveva danneggiato gravemente alcune unità abitative. Il fattaccio, avvenuto nella bella Sicilia, vede contrapposti gli interessi di un gruppo di isolani a quelli degli Enti gestori. Il problema di fondo è individuare il soggetto responsabile tenuto al risarcimento dei danni visto che Comuni e Provincia, ovviamente, si rimpallano la responsabilità dell’evento. Il responsabile è il proprietario degli impianti. Il Tribunale ritiene la Provincia responsabile dell’evento dannoso. Il Giudice giunge a tale conclusione partendo da un presupposto alquanto semplice la strada ed i relativi impianti sarebbero gestiti proprio dall’Ente territoriale. La responsabilità dell’evento, e il relativo obbligo risarcitorio, viene imputato dal giudice di primo grado esclusivamente sulla Provincia su cui, quale proprietaria delle strade e delle relative infrastrutture, graverebbe l’onere della gestione e manutenzione di impianti ed infrastrutture. Cadrebbe sul proprietario e gestore della rete ovvero la Provincia l’onere-onore di mantenere le reti in buono stato manutentivo e, soprattutto, l’obbligo di adeguarle alle sempre maggiori esigenze della popolazione. Il concorso di colpa del danneggiato. La Corte di Appello introduce una variabile il concorso di colpa del cittadino! Secondo la Corte territoriale, gli allacciamenti alle reti idriche-fognanti sarebbero state realizzate in maniera del tutto abusiva da parte dei proprietari delle abitazioni danneggiate. Su tale presupposto la Corte di Appello addebita ai cittadini danneggiati, a titolo di concorso di colpa, il 50% delle responsabilità e, correlativamente, delle somme liquidate dal Tribunale a titolo risarcitorio. Si tratterebbe, in definitiva, del riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato che, con il proprio comportamento, avrebbe contribuito a causare il danno. La quantificazione del danno è rimessa al C.T.U. Alla Provincia, quale parte soccombente, non piace il criterio adottato dal giudice del merito per la quantificazione del danno e di tanto si duole nel ricorso in Cassazione. La parte avrebbe omesso di fornire elementi probatori sufficientemente validi per quantificare il danno subito. Tale danno, secondo l’Ente Locale, sarebbe stato di gran lunga inferiore rispetto all’ammontare riconosciuto dal giudice di merito che avrebbe errato nel sopravalutare i danni subiti dai residenti. La terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5534 del 22 febbraio 2012, resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 5 aprile, boccia questa tesi ribadendo che il compito di quantificare il danno spetta unicamente al giudice di merito e non è un elemento sindacabile con il ricorso in cassazione. Per altro verso, gli Ermellini sottolineano la legittimità dell’operato dei giudici di primo grado che, correttamente, avevano affidato ad un Consulente Tecnico d’Ufficio il compito di stabilire la causa della sciagura e, allo stesso tempo, l’onere di quantificare il danno subito dai proprietari. Nell’ipotesi di concorso di colpa del danneggiato, ricordano gli Ermellini, la quantificazione del danno potrebbe essere effettuata anche d’ufficio l’organo giudicante potrebbe esaminate autonomamente l’eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e la quantificazione dell’incidenza della negligenza nella produzione dell’evento dannoso. Ovviamente le valutazioni del C.T.U. sarebbero sottoposte al prudente apprezzamento dell’organo giudicante. Nel caso in oggetto il C.T.U. era stato chiamato ad accertare le cause dell’evento e l’importo dei danni subiti dalla popolazione. L’ente gestore deve garantire l’adeguatezza degli impianti. La Cassazione chiarisce che l’ente gestore, in questo caso la Provincia, deve garantire al cittadino non solo la manutenzione degli impianti ma, anche e soprattutto, la loro adeguatezza. L’Ente Locale, in definitiva, avrebbe l’obbligo di garantire che le reti siano adeguate alla popolazione insediata, a prescindere dalle concrete modalità con cui il pubblico si collega alle reti. E’ evidente che all’amministrazione compete il compito di gestire il corretto sviluppo del territorio. La nuova edificazione stressa” le reti. La nuova edificazione comporta un aumento degli abitanti insediati e della pressione” esercitata da essi sugli impianti e le infrastrutture preesistenti, da qui l’obbligo di provvedere tempestivamente al loro adeguamento. La circostanza che la nuova edificazione sia stata permessa dall’amministrazione nel caso di interventi leciti ovvero sia stata semplicemente tollerata nel caso di edificazione abusiva , rimane un elemento del tutto irrilevante ai fini della determinazione delle responsabilità dell’Ente Locale su cui permane l’obbligo di gestire il corretto sviluppo del territorio al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, la salubrità e la vivibilità degli ambienti. La circostanza che gli impianti infrastrutturali, parliamo di rete fognante nera e bianca destinata alle acque meteoriche , siano risultati, alla resa dei conti, inadeguati, è fonte di responsabilità per l’amministrazione proprietaria degli stessi. Poiché la rete stradale e le relative condotte erano di proprietà della Provincia, su di essa gravava l’obbligo di provvedere alla gestione, manutenzione ed adeguamento con conseguente responsabilità per non aver provveduto a tanto. Sulla Provincia, quindi, l’obbligo di risarcire il danno. Occorre sottolineare che, nel caso in esame, la Cassazione ha riconosciuto la responsabilità della Provincia ma non delle amministrazioni comunali. La mancanza di fondi non permette l’adeguamento delle reti. E’ evidente che i giudici non esaminano un altro aspetto, certamente non secondario della controversia la cronica mancanza di fondi per le amministrazioni. Nel caso in esame l’amministrazione è ritenuta responsabile per non aver mantenuto l’efficienza delle reti, dove l’Ente debba trovare i fondi necessari per eseguire i lavori è un problema ben diverso. Fin troppo spesso non si tratta di cattiva volontà dell’ente gestore ma di mancanza di mezzi finanziari. La situazione, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti. Tagliare i fondi alle amministrazioni vuol dire diminuire i servizi e, a farne le spese, in ultima istanza, è sempre il cittadino.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 febbraio – 5 aprile 2012, n. 5534 Presidente Trifone – Relatore D’Amico Svolgimento del processo F S. , M P. e S.G. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina il Comune di Milazzo e l'Amministrazione provinciale di Messina esponendo di essere proprietari di immobili siti in omissis e che tale vico veniva invaso continuamente in occasione di precipitazioni atmosferiche9 dalle acque che si riversavano nelle abitazioni. Nel corso del 1987, a causa della rottura della rete fognante, le acque putride provenienti da detta rete si riversarono nelle abitazioni causando danni alle strutture, agli arredi ed agli intonaci degli immobili. Gli attori chiedevano al Tribunale di Messina la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni. Si costituivano in giudizio il Comune di Milazzo e l'Amministrazione provinciale di Messina che chiedevano l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di San Filippo del Mela. Quest'ultimo si costituiva con atto del 26 settembre 1994. Con ordinanza dell'8 ottobre 1990 al suddetto giudizio veniva riunito quello promosso da g s. , C.G. , D.B.S. , G L.M. , G M. , C.C. e S R. con atto di citazione dell'1 giugno 1990. Con sentenza del 28 luglio 2001 l'Amministrazione provinciale di Messina veniva riconosciuta unica responsabile del sinistro e veniva condannata a risarcire i danni agli attori. Avverso detta sentenza proponeva appello la Provincia Regionale di Messina chiedendo escludersi la propria responsabilità e ritenersi unici responsabili i comuni di Milazzo e di San Filippo del Mela. Questi ultimi chiedevano la conferma della sentenza impugnata. Gli altri appellati si costituivano chiedendo il rigetto dell'appello proposto e in via incidentale, la condanna della Provincia Regionale di Messina al risarcimento dei maggiori danni riconosciuti nella c.t.u La Corte d'Appello di Messina riconosceva agli attori il pagamento dell'intero quantum del danno accertato nella relazione del c.t.u. ma riteneva la Provincia Regionale di Messina responsabile solo in ragione del 50%, ponendo il rimanente 50% a carico degli attori che avevano allacciato abusivamente gli scarichi delle loro abitazioni alla condotta esistente sulla via XXXXXXXX ex art. 1227, 1 comma, c.c . La Corte confermava quindi il rigetto delle domande nei confronti dei comuni di Milazzo e di San Filippo del Mela condannava l'appellante Provincia Regionale di Messina alle spese sostenute dal Comune di Milazzo per il secondo grado ed alla metà di quelle sostenute dai danneggiati nei due gradi di giudizio, confermata l'altra metà. Propongono ricorso per cassazione A P. , S.G. , Gi Si. , g s. , D.G.G. , G M. , S D.B. , D.L.C.M. , F D.L. , A D.L. , C.C. , R L.M. , G L.M. con un unico motivo e presentano memoria. Resiste con controricorso il Comune di Milazzo. Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale il Comune di San Filippo del Mela. Resiste con separati controricorsi e propone ricorsi incidentali la Provincia Regionale di Messina, contro il Comune di San Filippo del Mela, contro il Comune di Milazzo e contro P.A. , G S. , Gi Si. , s.g. , G D.G. n.q. di erede di G C. , M.G. , S D.B. , C.M D.L. , D.L.A. , C C. , R L.M. . Motivi della decisione I ricorsi sono riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c Con l'unico motivo del ricorso principale parte ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.”. I ricorrenti lamentano in particolare che la Corte d'Appello è incorsa in ultrapetizione avendo pronunciato oltre i limiti della richiesta e delle eccezioni delle parti, ovvero su questioni non dedotte e che non sono rilevabili d'ufficio, per non avere la provincia di Messina, nel corso del giudizio, sollevato l'eccezione di responsabilità e proposto la relativa domanda. Infatti nell'atto di appello la Provincia Regionale di Messina lamentava che il giudice di primo grado aveva errato per aver estromesso i comuni di Milazzo e di San Filippo del Mela per carenza di legittimazione passiva. Secondo la Provincia tali comuni sono esclusivi responsabili dei fatti oggetto di causa, in quanto la rete fognaria sarebbe di pertinenza e/o di proprietà dei comuni estromessi che avevano l'obbligo di adeguare tale condotta alle necessità e alla funzione della stessa. Nessuna domanda era stata proposta dalla Provincia Regionale di Messina nei confronti degli attuali ricorrenti. Il motivo è infondato in quanto la Provincia aveva lamentato in appello che il danno liquidato in primo grado non era corrispondente a quello effettivamente subito onde pure d'ufficio la Corte poteva rilevare il concorso di colpa di cui all'art. 1227 comma 1, c.c L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, primo comma, c.c. - la quale è astrattamente ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia - non concretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare in toto la propria responsabilità Cass. 22 marzo 2011, n. 6529 . L'impugnata sentenza, alla stregua delle risultanze processuali, considerati l'allaccio abusivo nella condotta delle acque nere da parte delle abitazioni dei ricorrenti e la richiesta da parte dell'Amministrazione Provinciale di una riduzione del quantum, ha fondato la sua decisione su una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalla parte. Per tale ragione la Corte non è incorsa in ultrapetizione accogliendo la diminuzione del quantum. Con il primo motivo del ricorso incidentale del 14 luglio 2010 la Provincia Regionale di Messina denuncia Violazione art. 115 c.p.c. in relazione art. 360 commi 3 e 5 c.p.c.”. Secondo parte ricorrente incidentale il Tribunale e la Corte hanno determinato il danno subito dagli attori senza che sia stata fornita alcuna prova dalle parti e basandosi solo sulle consulenze tecniche. L'Amministrazione provinciale ha espressamente rilevato che non era stata fornita e non vi era agli atti alcuna prova sul quantum richiesto dagli attori, per cui le domande attrici avrebbero dovuto essere rigettate. Il motivo è infondato. Preliminarmente, si rileva che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorie in senso proprio, poiché ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, per cui non è qualificabile come una prova vera e propria e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito che, nel caso in esame ha ritenuto opportuno ammetterla Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881 . Il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti consulente deducente , ma anche quello di accertare i fatti stessi consulente percipiente , e in tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche Cass., 23 febbraio 2006, n. 3990 . Nel caso in esame la C.t.u. fu chiesta proprio per accertare quale fosse la causa della fuoriuscita dei liquami fognari mentre la determinazione dei danni fu effettuata attraverso riscontri fotografici e tramite gli accertamenti effettuati dai corpi di polizia intervenuti sul posto nell'immediatezza della calamità. Quanto alla valutazione e utilizzazione dei risultati della stessa C.t.u. si rileva che qualora sia stata disposta e il giudice ne condivida i risultati, egli non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881 . Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia Violazione art. 116 c.p.c. in relazione art. 360 commi 3 e 5 c.p.c. e per quanto riguarda sia la responsabilità e sia l'ammontare dei danni”. Secondo la ricorrente la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere che solo a seguito dell'abusivo allacciamento alla rete fognaria si era determinata la fuoriuscita di acque putride ed assume, inoltre, che la sola valutazione presuntiva dei danni da parte del C.t.u. non poteva essere sufficiente. Ove fosse stata disposta una nuova c.t.u. la Corte avrebbe avuto una più chiara identificazione dei luoghi, delle responsabilità e dell'ammontare dei danni. Sul punto la Corte non ha motivato circa la mancata ammissione di nuove indagini tecniche. Il motivo è infondato. Secondo l'impugnata sentenza va riconosciuta la responsabilità dell'Amministrazione provinciale, proprietaria della strada perché la stessa non provvide tempestivamente ad adeguare la propria vecchia condotta alla nuova situazione venutasi a creare a seguito dell'intersezione dell'autostrada. Con la realizzazione di una nuova condotta di raccolta di acque bianche di adeguate e maggiori proporzioni fu invece eliminato ogni inconveniente. Per quanto riguarda la disposizione di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, la decisione, anche implicita, del giudice d'appello di non disporre una nuova indagine non è sindacabile in sede di legittimità qualora gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione della consulenza formulata da una delle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici Cass., 17 dicembre 2010, n. 25569 . Con il terzo motivo parte ricorrente incidentale denuncia Violazione art. 100 c.p.c. in relazione art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per l'estromissione di Comuni di Milazzo e S. Filippo del Mela”. Secondo la Provincia regionale di Messina il Tribunale e la Corte d'Appello hanno errato nel non ritenere responsabili dei danni subiti dagli attori i comuni di Milazzo e S. Filippo del Mela, basandosi sul fatto che la strada apparteneva alla provincia, senza prendere in considerazione le doglianze della provincia stessa sull'inesattezza delle conclusioni prese dal c.t.u. e senza disporre una più dettagliata consulenza. Il motivo è infondato. Secondo l'impugnata sentenza la proprietà della strada, su cui insiste la via XXXXXXXX, nonché la proprietà della condotta da cui si è verificato il rigurgito delle acque bianche e nere che ha provocato i danni lamentati appartengono all'Amministrazione provinciale. Per tale motivo non possono essere considerati responsabili i comuni di Milazzo e San Filippo del Mela in quanto non proprietari della condotta. Con ricorso incidentale il Comune di S. Filippo del Mela denuncia Violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ., e vizio di motivazione in relazione alla mancata liquidazione delle spese giudiziali”. Secondo parte ricorrente incidentale la sentenza impugnata ha omesso totalmente l'esame della domanda di appello incidentale relativa alle spese del primo grado ed ha pure omesso di pronunciarsi sulla richiesta di liquidazione delle spese del secondo grado, malgrado la soccombenza assoluta dell'amministrazione provinciale sul punto, sia in primo che in secondo grado. Il motivo è fondato e deve essere accolto. La sentenza impugnata ha infatti omesso di pronunciare sulle spese del giudizio di secondo grado. Di conseguenza, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, la Provincia regionale di Messina deve essere condannata alle spese del giudizio di secondo grado che si liquidano in Euro 3.390,00, oltre accessori a favore del Comune di San Filippo del Mela. Il ricorso incidentale del 27 settembre 2010 della Provincia regionale di Messina è inammissibile poiché l'impugnazione, per i medesimi motivi, era stata già oggetto del controricorso e ricorso incidentale del 14 luglio 2010. In conclusione, riuniti i ricorsi, deve essere rigettato il ricorso principale di A P. , di G S. , di Gi Si. , di g s. , di D.G.G. , di G M. , di S D.B. , di D.L.C.M. , di F D.L. , di D.L.A. , di C C. , di R L.M. , di L.M.G. deve essere rigettato il ricorso incidentale della Provincia regionale di Messina dei confronti di A P. , di S.G. , di Gi Si. , di g s. , di D.G.G. , di G M. , di S D.B. , di D.L.C.M. , di F D.L. , di D.L.A. , di C C. , di R L.M. , di G L.M. , del Comune di Milazzo e del Comune di San Filippo del Mela del 14 luglio 2010 deve essere dichiarato inammissibile il secondo ricorso incidentale della provincia regionale di Messina nei confronti del comune di San Filippo del Mela del 27 settembre 2010 deve essere accolto il ricorso incidentale del comune di San Filippo del Mela e, decidendo nel merito deve essere condannata la Provincia regionale di Messina alle spese del secondo grado che si liquidano in L. 3.390,00, oltre accessoria a favore del Comune di San Filippo del Mela. Devono essere compensate le spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti principali e la Provincia regionale di Messina e quest'ultima deve essere condannata alle spese del giudizio di cassazione, a favore del Comune di Milazzo e del Comune di San Filippo del Mela, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale di P.A. , di G S. , di Si.Gi. , di g s. , di G D.G. , di M.G. , di S D.B. , di C.M D.L. , di F D.L. , di A D.L. , di C.C. , di R L.M. , di G L.M. rigetta il ricorso incidentale della Provincia regionale di Messina dei confronti di A P. , di G S. , di Si.Gi. , di g s. , di G D.G. , di M.G. , di S D.B. , di C.M D.L. , di D.L.F. , di A D.L. , di C C. , di L.M.R. , di G L.M. , del Comune di Milazzo e del Comune di San Filippo del Mela del 14 luglio 2010 dichiara inammissibile il secondo ricorso incidentale della provincia regionale di Messina nei confronti del comune di San Filippo del Mela del 27 settembre 2010 accoglie il ricorso incidentale del comune di San Filippo del Mela e decidendo nel merito condanna la Provincia regionale di Messina alle spese del giudizio di secondo grado che liquida in Euro 3.390,00 oltre accessori a favore del medesimo Comune di San Filippo del Mela. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti principali P.A. , S.G. , Si.Gi. , g s. , G D.G. , M.G. , S D.B. , C.M D.L. , D.L.F. , A D.L. , C.C. , L.M.R. , G L.M. e la Provincia regionale di Messina condanna la Provincia regionale di Messina alle spese del giudizio di cassazione a favore del Comune di Milazzo che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge condanna la Provincia regionale di Messina al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti del Comune di San Filippo del Mela che liquida in Euro 2.800,00 di cui Euro 2.600,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.