Neanche un euro alla donna infortunata: da provare che sia caduta a causa della grata condominiale

Il testimone era distante 3-4 metri, quindi è probabile che questi abbia ricostruito ex post la dinamica. Niente risarcimento alla donna che inciampa sul marciapiede e si fa male. Non è sufficientemente provato, infatti, che la caduta sia stata causata dalle cerniere della grata condominiale.

Il caso. Una donna cadeva sul marciapiede dove vi erano delle cerniera sporgenti di una grata metallica apribile, di pertinenza del vicino condominio. Nel giudizio per il risarcimento danni viene chiamata in causa l’assicurazione che, dopo i giudizi di merito, non deve pagare neanche un euro. La domanda della donna, infatti, veniva rigettata perché sfornita di adeguato supporto probatorio . La questione arriva avanti ai giudici della Cassazione, visto il ricorso presentato dalla donna, ma, anche gli Ermellini, rigettano la domanda. Sì alla motivazione per relationem. In primis , la S.C. ricorda che la motivazione per relationem , che la ricorrente lamenta, è pacificamente legittima - secondo la giurisprudenza - se si riferisce ad un atto determinato e controllabile. La versione della danneggiata è differente da quella dei testimoni. Secondo la prima, infatti, sarebbe inciampata in una cerniera della grata metallica di pertinenza del condominio. Mentre, secondo alcuni testimoni, la donna sarebbe inciampata sul marciapiede, in una parte diversa dal posto dove erano le grate . manca la prova che sia inciampata sulla cerniera. In sintesi, la Corte di Cassazione, confermando quanto già disposto in primo e secondo grado, ritiene che non risulta provato che la donna è inciampata sulla cerniera della grata, atteso che l’unico teste che lo afferma procedeva da dietro alla distanza di tre-quattro metri è probabile, dunque, che questi abbia ricostruito ex post la dinamica. I motivi di censura – conclude il Collegio – sono pertanto non decisivi . Ricorso rigettato, dunque, e risarcimento negato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 21 febbraio – 23 marzo 2012, n. 4768 Presidente Preden – Relatore Carluccio Ritenuto che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione che la relazione ha il seguente contenuto 1. In esito a una caduta sul marciapiede, dove vi era una grata metallica apribile, di pertinenza del Condominio, P.M.E. , il marito T.P. e il figlio T.A. della stessa, convenivano in giudizio per il risarcimento dei danni il Condominio, che veniva autorizzato a chiamare in causa rassicurazione. La domanda veniva rigettata dal Tribunale la Corte di appello sentenza del 7 luglio 2009 confermava la sentenza, ritenendo la domanda sfornita di adeguato supporto probatorio. 2. Solo M.E P. ricorre per cassazione con quattro motivi. Gli intimati non svolgono difese. È applicabile ratione temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione. 1.1 quattro motivi di ricorso concernono vizi motivazionali. In particolare, con il primo — proposto in via principale - si sottolinea che la gran parte della motivazione riproduce quella del primo giudice, deducendo la mera apparenza di motivazione, con conseguente prospettazione della nullità della sentenza. In via subordinata, si deducono vizi motivazionali in ordine a tre profili. In estrema sintesi, si prospetta la omessa valutazione della parentela di un teste decisivo C G. , zio di un condomino, ai fini della attendibilità, deducendo anche violazione di legge artt. 1100 ss. e 1121 cod. civ. secondo la contraddittorietà anche se formalmente sono dedotti tutti i possibili vizi ai sensi del 365 n. 5 cod. proc. civ., terzo motivo nella valutazione delle testimonianze G. e C. rispetto alla circostanza che la P. trasportava delle buste della spesa al momento dell'incidente l'omessa considerazione della testimonianza dell'amministratore in ordine alla sostituzione delle cerniere della grata quarto . 2. Per rigettare il primo motivo è sufficiente dire che la motivazione del giudice di primo grado, riportata dal giudice di appello, costituisce parte integrante della motivazione della sentenza censurata. Infatti, il secondo giudice l'ha fatta propria ritenendola esauriente. D'altra parte, la motivazione per relationem a un atto determinato e controllabile, è pacificamente legittima secondo la giurisprudenza consolidata Cass. 11 febbraio 2011, n. 3367 e, con specifico riferimento alla sentenza di primo grado, Cass. 11 giugno 2008, n. 15483 . 3. I successivi tre motivi vanno trattati congiuntamente, stante la stretta connessione. 3.1. Preliminarmente va precisato che la tesi della danneggiata - ritenuta sfornita di prova dai giudici del merito - è di essere inciampata in una cerniera di una grata metallica di pertinenza del condominio. Circostanza, smentita espressamente da Ciro Gordiano, secondo il quale la P. sarebbe inciampata sul marciapiede, in una parte diversa dal posto dove erano le grate. Circostanza, confermata, invece, da due testi C. e S. che procedevano a piedi dietro alla P. , alla distanza di tre/quattro metri. La testimonianza di Stella non rileva più in questa fase di giudizio, atteso che il giudice di merito, al fine di escluderne la portata, ha messo in rilievo che lo stesso teste aveva ammesso di aver ricostruito presuntivamente la dinamica dell'incidente, e che la ricorrente non censura specificamente tale valutazione. 3.2. Se è vero che la Corte di merito, come deduce la ricorrente, non ha valutato la parentela di Ci Co. rispetto ad un condomino, ai fini di pesarne l'attendibilità, limitandosi a dire che la ricostruzione genealogica della parentela prospettata dalla P. era basata su congetture c anche vero che tale valutazione non è decisiva per ribaltare l'esito del giudizio. Anche se si pervenisse ad eliminare ogni incidenza di questa testimonianza sfavorevole alla danneggiata, non per questo la sua domanda sarebbe supportata da idonea prova in ordine alla causalità. Infatti, non risulterebbe provato che è inciampata sulla cerniera della grata, atteso che l'unico teste che lo afferma C. , secondo la valutazione del giudice del merito, procedeva da dietro alla distanza di tre - quattro metri così che è altamente probabile che, come Stella, che lo accompagnava, abbia ricostruito presuntivamente ex post la dinamica. Di conseguenza, non è decisiva, per ribaltare l'esito del rigetto della domanda, né l'omessa valutazione del rapporto di parentela del teste sfavorevole secondo motivo , né l'illogico rilievo dato, secondo la ricorrente terzo motivo , dalla Corte, alla circostanza che la P. portava con sé delle buste della spesa, secondo comune esperienza pendenti di lato, rispetto ad una visuale posteriore. I motivi di censura sono pertanto non decisivi. Del pari, e ancor di più, non decisivo è il quarto motivo. Infatti, non è contestata l'esistenza di cerniere sulla grata, sporgenti di un centimetro rispetto al piano di calpestio ma solo se la caduta sia avvenuta nel luogo dove erano le cerniere o sul marciapiede libero dalle grate e dalle cerniere . Con conseguente irrilevanza della testimonianza — appunto per questo non esaminata dai giudici del merito - attestante l'eliminazione delle cerniere sulla grata. 4. Consegue il rigetto del ricorso” che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte. Considerato che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione che i rilievi mossi dalla ricorrente con memoria e nella adunanza camerale, non sono idonei ad inficiare le argomentazioni della relazione che, in particolare, nella relazione non si è proceduto ad una valutazione della attendibilità di un teste Cavaliere ma, al fine di giudicare della decisività della censura mossa con il ricorso, si è dato rilievo alla valutazione operata dalla Corte di merito che metteva in evidenza la distanza circa tre - quattro metri dalla quale il teste aveva assistito alla caduta, al pari di altro teste S. , che aveva ammesso di aver ricostruito presuntivamente la dinamica che, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.