Lancia un sasso perché vuole delle fragole, colpisce a un occhio una coetanea. Genitori responsabili come educatori carenti

Gesto compiuto quando l’autore era ancora minorenne. Confermato il risarcimento a favore della vittima stabilito in Appello da pagare 118mila euro. Non sufficiente una regolare frequenza scolastica per attestare un comportamento adeguato da parte di papà e mamma.

Bravata irresponsabile o atto criminale? Responsabile un ragazzo, di neanche 18 anni, e a risponderne i genitori. Per la giustizia, difatti, la dinamica dell’episodio – come da Cassazione, con ordinanza numero 4762, Sesta sezione Civile, depositata oggi – è testimonianza fondamentale per certificare le carenze educative da addebitare a mamma e papà. E, di certo, la regolare frequenza scolastica non rappresenta un elemento valido a dimostrare la tesi contraria. Follia. Difficile da credere, ma l’episodio che arriva in Tribunale è legato al desiderio di ottenere delle fragole. Per raggiungere questo obiettivo, un ragazzo, di neanche 18 anni, lancia un sasso, forse per gioco, contro una coetanea. Sfortuna vuole che quest’ultima venga colpita all’occhio, riportando gravissime lesioni. Legittimo, a questo punto, pensare che il risarcimento dei danni sia a carico dei genitori del ragazzo autore del folle gesto ma, a sorpresa, i giudici di primo grado respingono la domanda avanzata dai genitori della vittima. Genitori colpevoli. A ribaltare la situazione provvede la Corte d’Appello, dove la richiesta di risarcimento viene accolta i genitori del ragazzo dovranno pagare ben 118mila euro. Per i giudici, difatti, non solo la dinamica dei fatti è acclarata, alla luce della testimonianza del fratello della vittima e della consulenza tecnica – che ha escluso l’ipotesi di una caduta accidentale –, ma è evidente anche la responsabilità dei genitori. Fatti, non parole. La visione proposta in Appello viene contestata, su tutta la linea, dai genitori del ragazzo. Questi ultimi, difatti, presentano in Cassazione, criticando la ricostruzione dei fatti e richiamando la mancata valutazione, da parte dei giudici, di elementi che, a loro avviso, avrebbero certificato l’attenzione riservata all’educazione del minore. Ma per i giudici di Cassazione, innanzitutto, la dinamica dell’episodio, così come delineata, è assolutamente intangibile. E proprio questa dinamica, ovvero le modalità dell’incidente, cioè il lancio volontario di un sasso contro un obiettivo umano per ottenere delle fragole , è elemento decisivo per attestare la responsabilità dei genitori in merito alle carenze educative manifestate dal ragazzo. Tutto ciò risulta prevalente, per i giudici, anche rispetto a una presumibile regolare frequenza scolastica. Piena conferma, quindi, secondo i giudici di Cassazione, per la pronuncia d’Appello e per il riconoscimento di un corposo risarcimento per i genitori della ragazza.

Corte di Cassazione, sez. VI-3 Civile, sentenza 21 febbraio – 23 marzo 2012, n. 4762 Presidente Preden – Relatore Carluccio Ritenuto che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione che la relazione ha il seguente contenuto 1. I genitori A.G. e M.F. della minore S. convenivano in giudizio i genitori B.R. e G.F. del minore F., per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti dalla figlia in conseguenza del lancio di un sasso da parte di F., che aveva colpito l’occhio di S., procurandole gravi lesioni. Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte di appello di Catanzaro, riformando la sentenza impugnata, condannava i coniugi R. a risarcire il danno pari a circa euro 118.000,00, oltre accessori. Sentenza del 14 dicembre 2009 . 2. Avverso la suddetta sentenza i coniugi R. e F.R., divenuto maggiorenne, propongono ricorso per cassazione con due motivi. Gli intimati non svolgono difese. E’ applicabile ratione temporis la legge 19 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione. 1. La Corre di merito ha ritenuto accertata la dinamica del fatto dedotta dagli attori, valorizzando la corrispondenza tra la testimonianza dell’unico teste oculare il fratello della vittima e la compatibilità delle lesioni con il lancio del sasso, ritenuta dalla consulenza tecnica integrativa di secondo grado consulenza disposta proprio per verificarne la compatibilità con l’opposta ricostruzione dei convenuti, secondo i quali vi sarebbe stata una caduta accidentale durante il gioco. Ha ritenuto sussistente la responsabilità dei genitori del minore, ex art. 2048 cod. civ., per mancanza della prova liberatoria. Soprattutto, ha ricavato l’inefficacia dell’educazione della specifica condotta causativa del danno. 2. I ricorrenti, rispetto ai due suddetti profili e con distinti motivi, deducono – peraltro, contestualmente, in contrasto con la giurisprudenza della Corte Cass. 25 gennaio 2011 n. 1747 - omessa e contraddittoria motivazione. I motivi sono inammissibili. 2.1. Peccano, innanzitutto, per genericità e difetto di autosufficienza Cass. 30 luglio 2010, n. 17915 . Nel denunciare primo motivo omessa motivazione sulla circostanza che il fratello della vittima fosse l’unico teste oculare, neanche deducono che tale circostanza sia stata mai smentita o contestata. Nel denunciare secondo motivo l’omessa considerazione di documenti prodotti per la prova liberatoria in ordine alla educazione del minore, non li riproducono, né li indicano, ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc. Civ. 2.2. Inoltre, entrambi i motivi si sostanziano nella prospettazione di una diversa valutazione delle prove rispetto a quella ritenuta dal giudice del merito. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte, quello secondo cui Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento dei giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove e in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sorta il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione da ultimo, Cass. 18 marzo 2011, n. 6288 . 2.2.1. La Corte ha rigettato l’appello con motivazione sufficiente, completa e immune da vizi logici. In particolare, ha radicato la valenza attribuita alla testimonianza del fratello della vittima sulla corrispondenza della dinamica con quella ritenuta, dal ctu, pienamente compatibile con i danni subiti. Né i ricorrenti, che sostanzialmente criticano la consulenza sul punto, hanno allegato di averla criticata nel giudizio di merito, con la conseguenza che il giudice poteva limitarsi alle argomentazioni spese nella sentenza per aderire ai risultati della consulenza Cass. 6 settembre 2007 n. 18688 . Inoltre, la Corte di merito ha fondato la mancanza della prova liberatoria in ordine alla educazione del minore sulle modalità stesse dell’incidente il lancio volontario di un sasso contro un obiettivo umano per ottenere delle fragole , piuttosto che sulla inattendibilità dei testi. Di questi, infatti, dice prioritariamente che hanno fornito pochi elementi presumibilmente la regolare frequenza scolastica di cui riferiscono i ricorrenti . Conseguentemente, su questo profilo, non è ravvisabile l’insufficienza di motivazione lamentata dai ricorrenti. 3. In conclusione, il ricorso è inammissibile e l’inammissibilità è correlata alla sussistenza di precedenti contorni che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata, al Pubblico Ministero presso la Corte. Considerato che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione che i rilievi mossi dai ricorrenti. nella memoria, non sono idonei ad inficiare le argomentazioni della relazione che, pertanto, il ricorso - correlato alla sussistenza di precedenti conformi - deve essere dichiarato inammissibile che, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali. P.Q.M. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.