Fondo ghiacciato, autocarro sfonda il guard-rail: conducente morto. Anas responsabile per la manutenzione carente

Condizioni precarie e comportamento irregolare dell’uomo non alleggeriscono la posizione della società. Confermato il risarcimento riconosciuto alla moglie e al figlio, anche tenendo presente che la famiglia si era ritrovata priva di appoggio economico e relazionale.

Prima la neve, poi il ghiaccio, come capitato, nelle scorse settimane, in molte parti d’Italia. E la gestione della mobilità divenuta d’improvviso caotica e pericolosa, con strade difficili da percorrere. Tanto difficili da condurre, purtroppo, alla morte. A pagare deve essere la struttura responsabile dell’arteria viaria, ossia, in questo caso, l’Anas, nonostante la particolare situazione, risarcendo moglie e figlio della vittima Cassazione, sentenza n. 2562, Terza sezione Civile, depositata oggi . Condizioni estreme. Lo scenario del terribile incidente è una strada statale nel Nord Italia, resa poco praticabile da una abbondante nevicata e dal ghiaccio che si era poi formato sul percorso. A farne le spese, in maniera letale, il conducente di un autocarro, che sbandava, sfondava il guard-rail e precipitava nel vuoto . A piangerne la scomparsa moglie e figlio – all’epoca minorenne –, che chiedono il risarcimento dei danni, agendo contro l’Anas. Vittoria parziale. La richiesta, però, viene respinta in primo grado, e accolta solo parzialmente in secondo grado. Più precisamente, la Corte d’Appello stabilisce un risarcimento complessivo di poco inferiore ai 180mila euro, anche tenendo presente la corresponsabilità del conducente rimasto ucciso. Difatti, da un lato all’Anas si addebita il peso più gravoso per il danno cagionato da cosa in custodia , ma, dall’altro, alla vittima viene riconosciuto un comportamento alla guida non consono alle condizioni della viabilità. Responsabilità esclusa? Anche a quest’ultimo riferimento, ovvero l’azione del conducente, si appiglia l’Anas, presentando ricorso in Cassazione contro la pronuncia emessa in Appello. Ulteriore riferimento, nella tesi difensiva, è quello della impossibilità di addebitare alla società la responsabilità per le condizioni della strada. Più precisamente, il legale dell’Anas sottolinea che l’incidente è avvenuto su strada pubblica di ampia estensione e a causa di evento esterno alla strada e alle sue pertinenze nevicata intensa e conseguente strato di ghiaccio . Di conseguenza, il danneggiato avrebbe dovuto provare il nesso causale fra la cosa in custodia e, comunque, si era verificato un caso fortuito idoneo ad esentare da responsabilità la società, con responsabilità esclusiva del danneggiato . Tutto ciò, peraltro, anche alla luce della valutazione del giudice d’Appello, il quale ha accertato che il sinistro si era verificato su una strada statale, in una situazione in cui non ricorrono le figure sintomatiche di effettiva sussistenza del potere di custodia strade comunali e autostrade , e tenendo presente il comportamento errato del conducente. Oneri. La vicenda, complessa e delicata, è da valutare attentamente nei dettagli, ovvero orario notturno e presenza di ghiaccio sulla strada, su tutto. E in questo quadro, secondo i giudici di piazza Cavour, che mostrano di condividere le valutazioni compiute in Appello, l’ente gestore non aveva provato il caso fortuito, ossia non aveva provato di avere espletate, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in relazione alla situazione concretamente verificatasi, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione previste dalla normativa sui compiti degli enti proprietari delle strade e non alla luce del principio del neminem laedere . Detto più chiaramente, l’Anas non aveva provato di avere fatto tutto il possibile per provvedere alla funzionalità della strada , caratterizzata dalla presenza di un pericoloso strato di ghiaccio. Di conseguenza, la quantificazione del risarcimento, così come stabilita in secondo grado, viene considerata legittima, alla pari dell’intera pronuncia il danno liquidato è solo morale , e comunque si è tenuto conto, a ragione, del fatto che all’epoca del sinistro il conducente non aveva ancora compiuto 60 anni e la famiglia si era venuta a trovare priva del suo appoggio economico e relazionale .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 gennaio – 22 febbraio 2012, numero 2562 Presidente Finocchiaro – Relatore Uccella Svolgimento del processo Il Tribunale di Alba il 2 giugno 2007 rigettava la domanda proposta da A. L. Z. F. e M.P. .s.numero c. nella loro qualità, rispettivamente di moglie e figlio ed eredi e datore di lavoro di Z. L.,. che era deceduto mentre, percorrendo la strada statale numero 231- Asti-Cuneo il 5 gennaio 2003, improvvisamente sbandava e, sfondando il guard-rail, precipitava nel vuoto. La domanda fu proposta. contro l’ANAS per sentirla condannare o ex articolo 2051 c.co., in subordine ex articolo 2043 c.c. al risarcimento dei danni, conseguenti alla morte dello Z. L Su gravame degli attori la Corte di appello di Torino il 3 agosto 2009, riformava parzialmente la sentenza di primo grado e condannava l'ANAS al pagamento di euro 88.187,20 per ciascuno dei congiunti del de cujus , con interessi legali dalla sentenza al soddisfo con condanna alle .spese del grado rigettava l’appello della M.P. e compensava, invece, le spese tra la M.P. e l’Anas. Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione l’ANAS, affidandosi a cinque motivi. Resistono con controricorso A.L., Z.F. e la M.P., che eccepiscono, tra l’altro la inammissibilità del ricorso ex articolo 360 bis c.p.c. Le parti costituite non hanno depositato memoria. Motivi della. decisione In via preliminare, nell’esaminare la eccezione dei resistenti, il Collegio ritiene che non ricorre nel caso in esame l’applicabilità dell’articolo 360 bis c.p.c., in quanto dal ricorso si evince che è in discussione l'articolo 2051 c.c., quale ricevuto dal giudice dell'appello. Ancora in via preliminare, va osservato che ad avviso di questo collegio, investito della questione dalla stessa ricorrente, non è applicabile l’articolo 327 c.p.c., cosi come modificato dall'articolo 46 numero l7 della legge 18 giugno 2009 numero 69, in quanto non richiamato nell'articolo 58 della stessa legge Disposizioni transitorie , il cui comma 1 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, fatta eccezione per le controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia, tra l’altro, depositato successivamente alla entrata in vigore della legge, ma in relazione a quanto previsto nell’articolo 47 di essa 1.- Con i primi due motivi violazione e falsa applicazione degli articolo 2051 e 2697 c.c. in relazione all'articolo 360 comma l numero 3 c.p.c. e sotto altro profilo in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c. , in estrema sintesi, l''ANAS si duole dell'applicazione fatta dal giudice dell'appello dell'articolo 2051 c.c. Trattandosi di sinistro avvenuto su strada pubblica di ampia estensione dovute ad evento esterno alla strada e/o alle sue pertinenze nevicata intensa e conseguente strato di ghiaccio il danneggiato avrebbe dovuto provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso e, comunque, si era verificato un caso fortuito idoneo ad esentare da responsabilità la esponente, con responsabilità, invece, esclusiva del danneggiato. 2.-In punto di fatto e per una migliore comprensione della vicenda, va detto che il giudice dell'appello ha accertato che il sinistro Si era verificato su strada statale in una situazione in cui non ricorrono le figure sintomatiche di effettiva sussistenza del potere di custodia strade comunali e autostrade . Dalle deposizioni testimoniali è risultato che la strada era estremamente ghiacciata al punto che due testi – T. e A. – il pomeriggio precedente il sinistro si erano recati a spargere miscela di sale e sabbia, che, però, non era risultata fruttuosa, al punto che altri testi hanno dichiarato che la strada era impenetrabile. Le testimonianze risultarono confermate dal rapporto dei carabinieri intervenuti subito dopo il sinistro. L’incidente si era verificato perché alla guida del mezzo pesante, la notte ore 3.30 lo Z., malgrado la situazione obbiettiva dovuta alla presenza di ghiaccio, avrebbe proceduto ad una velocità inferiore ai 60/Kmh, ma senza tener conto della presenza di cartelli che non solo prevedevano un limite di 50/Kmh e sulla rampa di decelerazione 40/Kmh, ma nemmeno del cartello che indicava il pericolo in caso di nebbia o ghiaccio. In tal modo ricostruita la situazione di fatto il giudice d’appello ha ritenuto a applicabile anche all’ANAS l’articolo 2051 c.c., in quanto proprietaria e gestore della strada pubblica alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte b che l’ANAS non avesse dimostrato di avere usato la diligenza che il caso richiedeva, ovvero di avere adottato tutte le misure necessarie ed idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi con richiamo a Cass. numero 3651/06 c che, trattandosi di responsabilità oggettiva, questa resta esclusa soltanto dal caso fortuito, che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata , ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche da fatto del terzo o del danneggiato richiamo a Cass numero 15383/06 . 3.-Poste queste premesse logico-giuridiche, il giudice a quo ha poi sottolineato che l’ente gestore quale in questo caso l’ANAS, non aveva provato il caso fortuito, ossia non aveva provato di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in relazione alla situazione concretamente verificatasi ed esistente, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche prescrizioni normative nel caso articolo 14 Cds e non già del principio del neminem laedere . In sintesi, l’ANAS non aveva provato di avere fatto tutto il possibile per provvedere alla funzionalità della strada, che si era coperta dello strato di ghiaccio. Pertanto, e condividendosi l’orientamento interpretativo fatto proprio dal giudice a quo e che va ribadito, come, peraltro, confermato da successive decisioni Cass. 8157709 Cass. numero 24419/09 Cass. numero 12695/10 , la violazione di cui all’articolo 2051 c.c., sotto entrambi i profili denunciati nei due motivi non è rinvenibile nella specie. E solo per completezza va detto che, per il caso in esame, l’argomentare del giudice d’appello, confortato da dati fattuali e processuali, nonché dall’indirizzo interpretativo seguito dalla Corte territoriale e condiviso dal Collegio, non si pone in contrasto con altro orientamento che se ha ritenuto sussistere il caso fortuito” quando il tratto di strada su cui si è verificato l’evento dannoso non era oggetto di custodia da parte dell’ANAS o questa non aveva contribuito a renderlo pericoloso con la sua attività. Infatti quell’orientamento precisa che l’oggettiva impossibilità della custodia non sussiste quando l’evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento, come nella specie, era in concreto oggetto di custodia Cass numero 9546/10 . 4.-Né, ad avviso del Collegio, si rinviene una insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia articolo 360 comma 1 numero 5 c.p.c. –terzo motivo- circa la percentuale di responsabilità dell’ANAS riconosciuta al 60% dal giudice dell’appello nella sentenza impugnata, rispetto a quella attribuita allo Z. . Di vero, con valutazione insindacabile, perché confortata dalle risultanze processuali, il giudice a quo ha ritenuto che la condotta dello Z. fosse non completamente regolare perché di poco superiore ai limiti di velocità indicati nel cartello e, comunque, la sua velocità non era adeguata per un automezzo che percorreva, in discesa, la strada in condizioni di tempo e luogo non certo rassicuranti. E ciò anche sulla base della relazione prodotta con l’atto di citazione dagli originari attori, tenendo presente che la condizione della strada, con presenza anche di nebbia, imponeva cautela alla guida. Dall’argomentare del giudice a quo, si evince che egli ha tenuto conto, ai fini dell’entità del richiesto risarcimento, come prevalente la condotta omissiva dell’ANAS rispetto a quella del conducente, che pure ha sanzionato perché incauta ed irregolare. Si tratta di giudizio di merito che congruamente argomentato, sfugge al sindacato di questa Corte. 5.-Con il quarto motivo insufficiente motivazione su un altro punto decisivo della controversia in relazione all’articolo 360 comma 1 numero 5 c.p.c. la ricorrente lamenta che sarebbe affetta da una motivazione insufficiente la effettuata personalizzazione” del danno con l’aumento del 20% di quanto asseritamente dovuto in forza delle tabelle in uso presso il giudice di secondo grado p.18 e ss. ricorso . La censura, così come proposta, non merita accoglimento. il danno liquidato è solo il danno morale, che è stato liquidato in via equitativa. La sua liquidazione risulta motivata in modo più che congruo, come si evince da una semplice e serena lettura della sentenza impugnata, nella quale nel ridimensionare il richiesto importo il giudice dell’appello ha proceduto ad una determinazione secondo le tabelle in uso” precisando che alla cifra base di 100 mila euro erano aggiunti altri 20 mila euro, tenuto conto che all’epoca del sinistro, lo Z. L. non aveva ancora compiuto sessanta anni e la famiglia si era venuta a trovare priva del suo appoggio sia economico che relazionale. 6.-Il quinto motivo violazione falsa applicazione degli articolo 91 e 92 c.p.c. in relazione all’articolo 360 comma 1 numero 3 cpc non solo è inammissibile, come per pacifica giurisprudenza, ma è anche infondato, perché il giudice a quo non ha affatto violato il principio della soccombenza, atteso che in grado di appello sia la M.P. che l’ANAS sono risultate soccombenti. Conclusivamente, il ricorso va respinto, ma l’alterno esito delle fasi di merito inducono il Collegio a compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.