Cade dalla moto e si schianta sul guard-rail montato male, ma il risarcimento è ridotto per colpa concorrente

Nel sinistro ci sono state due concause, concorrenti ed equivalenti responsabili sia il Comune per aver installato male il guard-rail , che il motociclista per condotta circolatoria colposa.

Se, nella ricostruzione della dinamica di un sinistro è stata accertata l’equivalenza, almeno presuntiva, degli apporti causali del danneggiato e del danneggiante e, quindi, una responsabilità solidale, il risarcimento dei danni spettante alla vittima dell’incidente non può che essere ridotta, in ragione della sua colpa concorrente. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26205 del 13 dicembre. La vicenda. Un motociclista conveniva in giudizio il Comune di Torino per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale assumeva di essere caduto e di aver riportato gravi lesioni a causa dell’urto contro un guard-rail installato al contrario. La domanda veniva accolta, in primo e secondo grado, ma i giudici di merito ravvisavano una responsabilità solidale del danneggiato e un suo concorso di colpa, riducendo quindi l’ammontare del risarcimento. Sia gli eredi del motociclista, nel frattempo deceduto per altre cause, che il Comune intimato, proponevano ricorso per cassazione. Applicata la presunzione di responsabilità concorrente. Nel caso in esame i giudici di merito hanno fatto applicazione del principio di responsabilità solidale, ex art. 2055, comma 3, c.c., secondo cui nel dubbio le colpe si presumono uguali. C’è stato un apporto equivalente degli apporti causali la colpa del Comune Ed infatti, è stato accertato che il guard-rail era montato al contrario, con la parte concava e i margini taglienti rivolti verso la carreggiata di ciò è responsabile ovviamente il Comune, tenuto a rispondere per le conseguenze dannose di tale erronea collocazione. e quella del danneggiato. Ma il sinistro non è stato causato dal guard-rail stesso, il quale semmai ha aggravato l’entità dei danni riportati. Con una ricostruzione dei fatti insindacabile in sede di legittimità, i giudici di merito hanno accertato che il motociclista ha perso il controllo del mezzo e solo a seguito della caduta è finito contro la barriera posta a bordo strada. In altri termini, appare rilevante anche l’apporto causale della sua condotta circolatoria colposa sussiste un autonomo nesso causale tra questa e i danni riportati. Nella liquidazione dei danni si deve tener conto delle due concause concorrenti. Dalle valutazioni che precedono la sentenza impugnata ha tratto l’unica conseguenza possibile una volta accertata l’esistenza delle due concause concorrenti, l’entità del risarcimento spettante agli eredi del motociclista non poteva che essere ridotta. O, per essere più precisi, dopo aver osservato che le lesioni riportate nel sinistro erano sicuramente più gravi rispetto a quelle diversamente prospettabili in ipotesi di regolare collocazione della barriera , il risarcimento viene però ridotto in applicazione dei principi generali in materia di concorso di colpa del danneggiato ex artt. 2056 e 1227, comma 1, c.c.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 ottobre – 13 dicembre 2011, n. 26705 Presidente Trifone – Relatore Uccella Svolgimento del processo Il 12 febbraio 2002 con sentenza non definitiva il Tribunale di Torino, in accoglimento della domanda risarcitoria per danni subiti da incidente stradale proposta da Da Za., che era andato ad urtare con il suo motociclo un guard rail installato in omissis , dichiarava la legittimazione passiva del Comune di Torino e la sua esclusiva responsabilità in ordine alla erronea collocazione del guard rail contro cui si era abbattuto l'attore. Con sentenza definitiva del 20 novembre 2002 il Tribunale condannava il Comune di Torino al risarcimento dei danni che determinava in Euro 38.0042,92 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo e spese di lite, poste a metà tra le parti e ponendo a carico del Comune le spese di CTU. Su gravame principale degli eredi dello Z., deceduto per altra causa, e incidentale del Comune la Corte di appello di Torino il 10 novembre 2005 dichiarava inammissibile l'appello incidentale del Comune in ordine alla sentenza non definitiva e accoglieva parzialmente quello degli eredi dello Z. , condannando il Comune al pagamento di Euro 81.621,33, oltre interessi, spese di lite e spese di CTU espletata in primo grado. Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione Z.S. , A.F. in proprio e quali rappresentanti legali del figlio minore Za.Di. e D. , tutti eredi di Za.Da. , affidandosi a quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale il Comune affidandosi anch'esso a quattro motivi. I ricorrenti principali hanno depositato memoria. Motivi della decisione I due ricorsi vanno riuniti ex articolo 335 c.p.c. e non necessitano dei quesiti di diritto perché la sentenza impugnata è del 10 novembre 2005. 1. Con il primo motivo, in sostanza, i ricorrenti lamentano che il giudice dell'appello avrebbe valutato il concorso di colpa del danneggiato nonostante che la questione non fosse stata dedotta entro i termini di cui all'articolo 183, comma 5 c.p.c. e, comunque, non dibattuta nel precedente grado di giudizio. A loro avviso, sarebbe tardiva la difesa del Comune sul punto. Osserva il Collegio che non trattandosi di eccezione in senso proprio, la censura va disattesa, anche perché, come nel caso in esame, il Comune si è limitato a contestare in toto la propria responsabilità e il giudice dell'appello ha applicato il principio di cui all'articolo 2055, comma 3 c.c 2. Con il secondo motivo, proposto e svolto in via subordinata al primo, i ricorrenti lamentano che il giudice dell'appello abbia errato nel riconoscere una presunzione di colpa del danneggiato, mentre al contrario incombeva sul danneggiante il Comune l'onere di provare la condotta colposa di Za.Da. , rilevante ex articolo 1227 c.c Al riguardo, in punto di fatto è emerso che il guard-rail era montato al contrario, con la parte concava e i margini taglienti rivolti alla carreggiata e il Da. ebbe ad urtare quella parte, dopo aver perso il controllo del mezzo su cui viaggiava, riportando gravi lesioni del tendine rotuleo dex con invalidità al 5% lesioni di prima categoria frattura esposta della porzione inferiore del femore dex, associata a lesione dei nervi sciatico, popliteo esterno e interno, trombosi dell'arteria femorale superficiale, concretante una invalidità in misura del 45% lesioni di seconda categoria residue lesioni rispetto alle quali la particolare conformazione del manufatto risultava irrilevante lesioni di terza categoria v. sentenza impugnata p. 31 . Posto che nel caso in esame, come afferma il giudice dell'appello, si discuteva di condotta commissiva, ad avviso dei ricorrenti, è la parte autrice del fatto dannoso che assume l'onere di dimostrare il fatto impeditivo. In realtà, il giudice dell'appello, a ben leggere la sentenza impugnata, ha potuto affermare che, essendo i termini del problema chiari ed indiscutibili, se il Da. non fosse caduto non vi sarebbe stato alcun urto e solo la sua condotta circolatoria colposa ha costituito, quindi, una condicio sine qua non dell'evento. Quindi, altresì correttamente, il giudice dell'appello ha applicato il principio di equivalenza almeno presuntiva degli apporti causali di cui all'articolo 2055 comma 3 c.c 3. Di qui il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale che si incentra sul quadro di incertezza emergente, ad avviso del ricorrente incidentale, dalle risultanze probatorie v.p. 24 ricorso Comune , con l'effetto che il Comune non dovrebbe, a suo dire, rispondere affatto dell'evento dannoso. Di vero, sulla base della CTU le cui conclusioni ha condiviso, il giudice dell'appello, ha ritenuto con riferimento al caso concreto che l'azione del guard-rail in termini di elevata probabilità avesse condizionato non tanto la gravità intrinseca della frattura femorale dex, quanto piuttosto una lesione dell'arto inferiore destro, globalmente più severa rispetto a quello diversamente prospettabile in ipotesi di regolare collocazione della barriera, anche eventualmente favorendo l'esposizione del focolaio scheletrico v.p. 32 sentenza impugnata . Peraltro, la censura si muove sul binario di una critica alla CTU, accusata di contraddizione, e di critica alla diversa valutazione di essa operata dal giudice dell'appello rispetto al convincimento del Tribunale, senza considerare che in tema di valutazione del nesso eziologico si controverte su questioni di fatto e la ritenuta elevata probabilità è di per sé più che sufficiente a dichiarare la responsabilità, concorsuale o esclusiva che sia. 4. Così come va respinto il secondo motivo del ricorso incidentale, in quanto contrariamente all'assunto del Comune, il giudice dell'appello non ha addossato al Comune alcun onere probatorio ma si è limitato a verificare se l'attore, ovvero lo Z. , avesse assolto all'onere di provare la sussistenza del nesso causale tra la sua condotta e l'evento incerto verificatosi sulla base del giudizio di elevata probabilità evidenziato dal CTU. 5. In ordine al terzo motivo insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale accertato e dichiarato con ogni relativa conseguenzialità un fatto ritenuto concorso di colpa del danneggiato senza sufficientemente motivare in ordine alle ragioni per cui quel fatto dovesse ritenersi provato e al quarto violazione o falsa applicazione dell'articolo 1227 comma 1 c.c. in relazione con l'articolo 32 Cost. e/o con l'articolo 2697 c.c. e 2055 c.c., per avere la Corte territoriale diminuito del 50% il risarcimento del danno alla salute patito dal Da. senza avere accertato l'entità della colpa del danneggiante e la gravità delle conseguenze derivate il Collegio, che ritiene trattarli congiuntamente anche al quarto motivo del ricorso incidentale di cui a p.37 del controricorso , osserva. In realtà, in tutte e tre le doglianze si discute del giudizio di ripartizione della responsabilità, precisandosi, peraltro, che il Comune ricorrente incidentale si lamenta delle conseguenze di questa ripartizione non solo in ordine al danno biologico, ma anche per quello morale, quello patrimoniale e sulla statuizione circa le spese di lite. Il Collegio osserva che, contrariamente all'assunto dei ricorrenti principali, non si rinviene alcun vizio di motivazione circa il fatto controverso e decisivo, né una falsa applicazione delle norme di diritto invocato. Infatti, una volta accertata e dichiarata la efficacia delle due concause concorrenti, l'entità del risarcimento spettante all'attore e per lui ai suoi eredi non poteva, dovendosi applicare gli artt. 2056 e 1227 comma 1 c.c., che essere ridotta con un giudizio di merito che si sottrae a censura in questa sede. Così come per il risarcimento del danno biologico è stata, e correttamente, tenuta in considerazione la durata effettiva e non già la durata presunta della vita e, quindi, il periodo di tempo in cui il soggetto ha dovuto subire in concreto l’handicap infertogli dalla lesione subita alla sua integrità psicofisica. Questa motivazione è in linea con i principi interpretativi di questa Corte, peraltro abbondantemente richiamati nella sentenza impugnata, solo che si consideri che Da Za. è deceduto l' OMISSIS per altra causa, mentre l'incidente è avvenuto il OMISSIS e la valutazione è stata operata, come doveva esserlo, secondo un criterio equitativo. Di qui, il corretto giudizio e la corretta determinazione del danno morale nonché del danno patrimoniale, il quale è stato liquidato, avendo, peraltro, il giudice dell'appello preso in considerazione la attività di artigiano elettricista dello Z. , il difetto di prova di percezione da parte sua di un vero e proprio reddito non documentato, la perdita della capacità concorrenziale sul mercato del lavoro conseguente alla perdita o alla gravissima compromissione della capacità lavorativa specifica, quale accertata dalla CTU. Peraltro, ad abundantiam , va rilevato che dal rigetto del terzo motivo del ricorso principale deriva l'assorbimento del quarto motivo di esso, che è pure infondato in quanto la colpa dello Z. non è stata ritenuta presunta perché è risultato accertato che lo Z. era caduto prima di urtare contro il guard rail, mentre procedeva a bordo del suo veicolo così come per le considerazioni su esposte va respinto il quarto motivo del ricorso incidentale. Conclusivamente, i ricorsi vanno respinti, ma l’esito alterno delle fasi di merito inducono a disporre una intergale compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.