Valido l'accertamento effettuato dai vigili con l'ausilio di un tecnico

L'assistenza tecnica di un operatore privato nell'effettuazione di un controllo elettronico della velocità non interferisce necessariamente con l'attività di accertamento riservata alle forze di Polizia stradale, mentre nessuna disposizione normativa richiede la presenza costante del pubblico ufficiale durante lo sviluppo e la stampa dei fotogrammi. Sono queste le indicazioni più evidenti che emergono dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione, sezione II, n. 19816 del 28 settembre. Controlli elettronici affidati per legge alla Polizia. La questione dell'interferenza dei privati nella gestione delle multe stradali è un tema molto dibattuto a causa soprattutto delle frequenti irregolarità riscontrate sul campo. L'esercizio dell'attività di controllo stradale spetta per legge esclusivamente alla polizia che deve avere la gestione e la disponibilità anche dei sistemi elettronici. Nel caso di misuratori a noleggio il corrispettivo deve essere sempre commisurato al costo delle operazioni realmente effettuate e non alle sanzioni eventualmente riscosse. Del resto la stessa legge n. 120/2010, in vigore definitivamente dal 13 agosto 2010, specifica all'art. 61 che agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale . La fattispecie. Nel caso esaminato dal collegio il giudice di pace di San Giorgio La Molara ha annullato una serie di verbali elevati dalla polizia municipale convenzionata con una ditta privata che ha messo a disposizione tutta l'attrezzatura e un tecnico ausiliario. A parere del giudice di prossimità l'eccessiva ingerenza dei privati nella gestione del servizio ha determinato una palese violazione di legge con conseguente annullamento delle multe. Legittimo l'ausilio di privati nell'attività di accertamento, se non c'è interferenza con i compiti propri della Polizia. La Cassazione è di contrario avviso. Innanzitutto il magistrato onorario invece di occuparsi della reale sussistenza della violazione ha spostato arbitrariamente la propria indagine sul contenuto della convenzione stipulata tra il comune e la ditta privata. Nel merito, prosegue la sentenza, l'ausilio del tecnico privato nell'attività di accertamento elettronico della velocità risulta alla Corte perfettamente legittimo purché il privato non interferisca con l'attività di polizia stradale. La convenzione stipulata con il comune assicura questa modalità di intervento evidenziando che in caso di allontanamento anche solo occasionale del pubblico ufficiale l'autovelox doveva essere immediatamente spento. Non spetta certo al giudice di pace, proseguono gli ermellini, sindacare sulle scelte organizzative della pubblica amministrazione. E nemmeno disquisire sull'idoneità astratta dello strumento utilizzato o sulla sua funzionalità che perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e dallo stesso debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità . Autovelox la presenza del pubblico ufficiale è richiesta al momento del rilievo dell'infrazione, non della stampa dei fotogrammi. Siccome il momento essenziale dell'accertamento della violazione elettronica dell'eccesso di velocità, conclude la sentenza, è rappresentato dal rilievo fotografico, a questa attività deve necessariamente presiedere uno dei soggetti ai quali [ ] l'art. 12 cds demanda l'espletamento dei servizi di polizia stradale . Al successivo sviluppo del fotogramma, trattandosi di semplice attività materiale, non è invece richiesta la presenza di un pubblico ufficiale.