La ditta protestata per un assegno nullo ha diritto ai danni d'immagine e patrimoniali

L'ordinanza del Tribunale di Torino, sez. feriale, dello scorso 19 agosto, confermando l'orientamento costante della giurisprudenza di merito e, sino a pochi giorni fa anche di legittimità Cass. civ. n. 18476/11 , ribadisce l'obbligo di risarcire i danni d'immagine e patrimoniali subiti da chi è stato ingiustamente segnalato alla centrale rischi per un assegno indebitamente protestato e per l'inserimento del nominativo della società nell'apposito registro della camera di commercio. Il caso. L'amministratore di una S.p.a. ricorreva in tribunale per la sospensione del suddetto avviso e per inibire o far cancellare l'indicazione di un assegno protestato dal citato registro. Il G.O., prendendo atto della nullità del titolo postdatato, ha accolto le richieste dell'impresa ordinando la prosecuzione della lite nel merito per la quantificazione dei danni a carico dell'ente e della banca trattataria. Natura della pubblicazione del protesto e legittimazione passiva della CCIAA. La camera di commercio non ha alcuna legittimazione a stare in giudizio non è possibile opporle alcuna azione di merito né cautelare, salvo che non le vengano mosse specifiche accuse. Infatti le contestazioni de quibus riguardano comportamenti a lei estranei e sono volte a tutelare gli interessi di chi è stato ingiustamente protestato. Inoltre la pubblicazione del protesto è un atto materiale [ ] divulgativo di notizie , perciò non autoritario, poiché l'ente non ha alcuna discrezionalità in materia regolata nel dettaglio dalla legge. Nullità dell'assegno privo di data e del relativo protesto. L'assegno privo di data è radicalmente nullo ha funzione di garanzia fideiussoria e non è un valido mezzo di pagamento . Nella fattispecie la data è stata apposta dopo la presentazione alla banca prenditrice , perciò il protesto è ingiustificato. Illegittimo inserimento ed obbligo di refusione dei danni. Da tutto ciò discende il diritto del protestato ad agire per la cancellazione della pubblicazione e della segnalazione. Questo illecito legittima anche la richiesta di refusione dei danni d'immagine e patrimoniali per le conseguenze economiche e la possibile compromissione dei rapporti fiduciari con le altre società collegate alla ricorrente. . Sullo stesso argomento leggi anche - Non ha diritto ai danni all'immagine la società ingiustamente protestata dalla banca, DirittoeGiustizi@ 13 settembre 2011 - Camere di Commercio, il potere in materia di pubblicazione dei protesti non ha natura discrezionale, DirittoeGiustizi@ 22 luglio 2009