



fallimento | 18 Dicembre 2020
È valida la notifica del ricorso per fallimento effettuata presso la casa comunale
di Massimiliano Summa - Avvocato
Ai sensi dell’art. 15, comma 3, l.fall., qualora la notificazione del ricorso per fallimento non può essere compiuta con le modalità indicate nella prima parte della disposizione (e cioè all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, oppure presso la sede risultante dal registro delle imprese) si esegue, in terza battuta, con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 28916/20; depositata il 17 dicembre)








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